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Consiglio
di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n, 2714, sui limiti per i residenti ad impugnare
la localizzazione di un impianto di compostaggio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 2681/2001 proposto da Cellai Jone, Borgioli Bruna,
Sarti Daniele, Checcucci Liliana, Checcucci Vasco, Biancardi Angela, Giachetti
Adriano e Coli Anna rappresentati e difesi dagli Avv.tiPaolo Piemontese e
Francesco Vallini ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'Avv.
Claudia Molina, Via Panama, n. 12,
CONTRO
la Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Lucia Bora, ed elettivamente
domiciliata presso il primo, in Roma, Via del Viminale, n. 43,
la Provincia di Firenze, in persona del Presidente della Giunta Provinciale
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Mauceri, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottorino Lazzarini, n. 19, c/o Giulio
Pizzuti,
il Comune di San Casciano Val di Pesa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall'Avv. Paolo Golini, con il qiale è elettivamente domiciliato
in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 2, c/o Avilio Presutti,
la S.A.F.I. - Società Servizi Ambientali Area Fiorentina, S.p.A., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Pazzi, Marco Baldassarri e Paolo Dell'Anno ed elettivamente domiciliata
presso quest'ultimo in Roma, Via Cicerone, n. 60,
il Sig. Rolando Vignoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Valter Cassola,
con domicilio eletto in Roma, Via Mazzini, n. 6, c/o Vania Romano,
l'Associazione Italia Nostra, in persona del Presidente e legale rappresentante
p.t., non costituitasi,
la Sig.ra Silvana Larturo, non costituita,
il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Firenze,
non costituito,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, Sezione II, del 13.11.2000, n. 2184;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Viste le memorie depositate
dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 novembre 2001, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli Avv.ti M. Colarizzi su delega dell'Avv. D. Piemontese, F. Lorenzoni,
A. Mauceri e A. Presutti su delega di P. Golini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I Sigg. Cellai Jone, Borgioli Bruna, Sarti Daniele, Checcucci Liliana, Checcucci
Vasco, Bianciardi Angela, Giachetti Adriano e Coli Anna, impugnavano il decreto
del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Firenze del 26.4.1999,
n. 37, il successivo decreto dello stesso dirigente dell'8.6.1999, n. 50,
integrativo del primo, nonché gli atti della conferenza provinciale
costituita ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997, di approvazione
del progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti
in località Ponterotto del Comune di San Casciano Val di Pesa.
Si costituivano in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso, con
eccezioni in rito e nel merito, il Comune di San Casciano Val di Pesa, la
Società S.A.F.I., Società Servizi Ambientali Area Fiorentina,
S.p.A., soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti del bacino
di utenza di riferimento, e il Sig. Rolando Vignoli, proprietario dell'area
e dei capannoni individuati dall'amministrazione comunale come sede del nuovo
impianto.
Il T.A.R. della Toscana, Sezione II, con la sentenza del 13.11.2000, n. 2184,
dichiarava inammissibile il ricorso e, di conseguenza, inammissibile anche
la domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti.
Appellano i ricorrenti in primo grado deducendo la erroneità della
sentenza e chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in resistenza
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13.11.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I Sigg. Jone Cellai, Bruna Borgioli, Daniele Sarti, Liliana Checcucci, Vasco
Checcucci, Angela Bianciardi, Adriano Giachetti e Anna Coli appellano la sentenza
della II Sezione del T.A.R. della Toscana del 13.11.2000, n. 2184, che ha
dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il loro ricorso diretto all'annullamento
degli atti, indicati in narrativa, con i quali la Provincia di Firenze ha
approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio
rifiuti in località Ponterotto del Comune di San Casciano Val di Pesa.
L'appello va respinto.
Il T.A.R. ha correttamente applicato alla fattispecie il principio per il
quale il ricorso giurisdizionale è proponibile solo da chi ha la tolarità
di un interesse legittimo e dimostri che tale interesse ha subito una lesione
per la illegittimità dell'atto impugnato.
Gli attuali appellanti non hanno indicato e tantomeno, quindi, hanno dimostrato
il pregiudizio che deriverebbe ad essi dagli atti impugnati, ma si sono solo
lamentati della localizzazione dell'impianto prevista dagli atti impugnati,
ritenendo evidentemente sufficiente a dimostrare il loro interesse alla impugnativa
il fatto di essere proprietari di aree site nelle vicinanze dei due capannoni
(preesistenti e dismessi da privati imprenditori) individuati dal Comune di
San Casciano Val di Pesa per la collocazione del nuovo impianto di compostaggio.
La Sezione, peraltro, già in fattispecie analoga, con riferimento al
criterio della cd. vicinitas, ha chiarito che: "la mera vicinanza di
un fondo ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere
avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo al riguardo necessaria
la prova del danno che da questa riceve" (V, 13.7.1998, n. 1088).
Gli appellanti, che non hanno neppure precisato la posizione degli immobili
di loro proprietà rispetto al sito localizzato per il nuovo impianto,
ma si sono limitati ad affermare che detti immobili sono siti "in prossimità"
dei due capannoni, non hanno prospettato alcuna concreta lesione di specifici
loro interessi, né hanno fornito elementi di fatto idonei a consentirne
l'individuazione.
Anche in questa sede, gli appellanti hanno insistito sul fatto che le aree
di loro proprietà distano "al massimo, alcune centinaia di metri
dal sito in cui sorgerà l'impianto", ma tale elemento, di per
sè, è del tutto insufficiente, come si è già rilevato,
a determinare una loro legittimazione al ricorso.
La sentenza appellata, inoltre, ha escluso, in punta di fatto, che i ricorrenti
avessero in atto attività (agrituristiche, di affittacamere ed altre),
che verrebbero compromesse dalla futura realizzazione dell'impianto.
Tale punto della sentenza non è stato contestato dagli appellanti.
Sono pertinenti, pertanto, le conclusioni del T.A.R. che hanno rilevato la
mancanza di legittimazione al ricorso per gli originari ricorrenti.
Neppure la legittimazione alla impugnativa potrebbe derivare, come invece
si sostiene con l'atto di appello, dalla esigenza di salvaguardare l'ambiente,
la salute e, più in generale, le condizioni di vita dei proprietari
delle aree circostanti al luogo prescelto per il nuovo impianto, che risulterebbero
messi in pericolo da atti assunti dall'amministrazione in violazione della
normativa che disciplina la materia della localizzazione degli impianti di
trattamento e di smaltimento di rifiuti.
Con tale prospettazione, infatti, gli appellanti si ergono a tutela non di
un loro interesse individuale, ma di interessi genericamente riferiti ad una
pluralità indistinta di persone.
Ma tali interessi, in quanto tali, trovano la loro tutela unicamente nell'obbligo
di buona amministrazione che grava a carico degli enti esponenziali della
comunità e degli altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla
cura dei predetti interessi.
Il privato non può agire a tutela di tali interessi. Ciò è
escluso dal carattere di giurisdizione soggettiva e non di giurisdizione oggettiva
che la normativa costituzionale e ordinaria assegnano al vigente sistema di
giustizia amministrativa e dalla inesistenza di specifiche azioni popolari
relativamente alle materie dell'ambiente e della salute.
Il privato può contrastare in via giurisdizionale la illegittima azione
dell'amministrazione solo, come si è già rilevato, ripetendo
principi elementari del diritto processuale amministrativo, quando da essa
derivi una specifica, individuale e diretta lesione di una sua posizione giuridica
soggettiva.
La sentenza appellata, in conclusione, deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello
in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 13.11.2001, con l'intervento
dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore