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MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 26 marzo 2001, n.3
Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Agli Istituti zooprofilattici
sperimentali
All'Istituto superiore di sanita'
Al Comando carabinieri per la sanita'
Alle associazioni di categoria
Ai titolari di autorizzazioni alla
immissione in commercio di medicinali
veterinari
e p c.:
All'Ufficio di gabinetto

Nuovi requisiti in merito alle TSE.

In merito alle disposizioni del decreto del Ministro della Sanita'
26 giugno 2000, attuazione della direttiva 1999/104/CE, che modifica
l'allegato alla direttiva 81/852/CEE, si forniscono con la presente
circolare, indicazioni sulla documentazione da presentare per
dimostrare che un prodotto medicinale veterinario e' fabbricato
conformemente alle direttive ed ai loro aggiornamenti per minimizzare
il rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE ) all'uomo e agli animali.
Il presente documento e' stato stilato tenendo conto dell'adozione,
da parte del comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), della linea guida,
congiunta CVMP/CPMP "EMEA/410/01" - Revisione del febbraio 2001, per
minimizzare il rischio di trasmissione degli agenti che causano le
TSE attraverso i medicinali umani e veterinari. Tale linea guida (di
seguito indicata come linea guida EMEA/410/01) e' un aggiornamento
della linea guida (EMEA/CVMP/145/97) per la minimizzazione del
rischio di trasmissione, tramite medicinali veterinari, degli agenti
che causano l'encefalopatia spongiforme animale, ed e' integrata da
due "position papers" del CVMP (EMEA/CVMP/121/01 ed EMEA/CVMP/019/01)
che introducono nuovi requisiti per quanto riguarda la valutazione
del rischio associata all'utilizzo di:
a) medicinali veterinari destinati ai ruminanti, tra i quali
medicinali veterinari contenenti latte e suoi derivati (solo per
preaparazioni ad uso parenterale) destinati ai ruminanti.
b) "Seed materials" ("master seed" e "working seed") utilizzati
per la preparazione di vaccini ad uso veterinario.
Per quanto riguarda i medicinali veterinari di cui al punto a), il
"position paper" EMEA/CVMP/121/01 introduce ulteriori aspetti da
prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi
prodotti e fornisce una chiara indicazione sulle due possibili
procedure che il responsabile per l'immissione in commercio puo'
seguire per dimostrare l'idoneita' delle materie prime utilizzate
nella fabbricazione di medicinali veterinari destinati ai ruminanti.
Tali procedure si possono riassumere come segue:
1) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali sono
disponibili i certificati dell'EDQM (European Directorate for the
Quality of Materials) della Farmacopea Europea (di seguito indicato
come "certificato EDQM"); in questo caso il titolare
dell'autorizzazione all' immissione in commercio deve presentare tali
certificati, integrandoli con una valutazione del rischio che prende
in considerazione solo i fattori addizionali contenuti nel "position
paper" EMEA/CVMP/ 121/01;
2) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali non
sono disponibili i certificati EDQM; in questo caso il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare una
valutazione del rischio secondo quanto indicato nella linea guida
EMEA/410/01, integrandola con una valutazione del rischio che prenda
in considerazione anche i fattori addizionali contenuti nel position
paper EMEA/CVMP/121/01.
Per quanto riguarda i "seed materials" di cui al punto b), il
"position paper" EMEA/CVMP/019/01 introduce ulteriori aspetti da
prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi
prodotti. In particolare tale "position paper" ribadisce che per
tutti i "seed materials" utilizzati per la produzione dei medicinali
veterinari immunologici autorizzati dopo il 1o ottobre 2000 deve
essere dimostrata la conformita' alla linea guida EMEA/410/01. Per
quanto riguarda invece i "seed materials" di uso consolidato, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
dimostrare di aver valutato il rischio che il loro utilizzo comporta,
in accordo con quanto stabilito dal "position paper"
EMEA/CVMP/019/01.
Premesso quanto sopra, allo scopo di fornire utili indicazioni per
la presentazione di quanto previsto nell'allegato al decreto
ministeriale 26 giugno 2000, si definisce quanto segue;
Nuovi requisiti in merito alle TSE - documentazione da presentare.
1. - I titolari di autorizzazioni all'immisione in commercio (AIC)
e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari devono dimostrare, per
tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale,
come definite nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della
linea guida EMEA/410/01, utilizzate nella produzione dei medicinali
veterinari, rispettano i requisiti in merito alle TSE previsti nella
linea guida stessa.
2. - I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali
veterinari destinati ai ruminanti devono dimostrare. per tutti i loro
prodotti, che tutte le materie prime di origine animale, come
definite nella sezione "Scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01
sono conformi ai requisiti dettati dal position paper stesso.
3. - I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali
veterinari immunologici devono dimostrare, per tutti i loro prodotti,
che i "seed materials", come definiti nella sezione "Scope" del
"position paper" EMEA/CVMP/019/01 sono conformi ai requisiti
richiesti dalla linea guida EMEA/410/01, nonche' ai requisiti
addizionali richiesti dal position paper stesso.
La dimostrazione di cui al punto 1 deve essere fornita: a) per
mezzo dello specifico certificato EDQM o, in alternativa, quando per
uno o piu' dei materiali di partenza il certificato EDQM non e'
disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici
che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi
requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01).
La dimostrazione di cui al punto 2 deve essere fornita: a) per
mezzo dello specifico certificato EDQM integrato da una valutazione
del rischio basata soltanto sui requisiti addizionali richiesti dal
"position paper" EMEA/CVMP/121/01 o, in alternativa, quando per uno o
piu' dei materiali di partenza il certificato EDQM non e'
disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici
che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi
requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position
paper" EMEA/CVMP/121/01).
La dimostrazione di cui al punto 3 deve essere fornita per mezzo di
un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il
singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito
alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper"
EMEA/CVMP/019/01).
AIC non ancora concesse.
Tra le AIC non ancora concesse si possono distinguere i seguenti
casi:
1) Domande di AIC presentate anteriormente al 1o ottobre 2000 ed
ancora in corso di valutazione alla data di pubblicazione della
presente circolare.
Le documentazioni tecniche inerenti le domande di AIC presentate
anteriormente alla data del 1o ottobre 2000 ed ancora in corso di
valutazione alla data di pubblicazione della presente circolare,
devono essere integrate con documentazione atta a dimostrare che i
medicinali veterinari siano fabbricati conformemente ai "Nuovi
requisiti in merito alla TSE" della presente circolare. La mancata
integrazione comportera' il mancato rilascio dell'AIC richiesta.
2) Domande di AIC presentate dal 1o ottobre 2000 alla data di
pubblicazione della presente circolare.
(a) L'assenza della documentazione relativa ai requisiti in
merito alla TSE all'epoca prevista comportera' il non accoglimento
della domanda, conformemente all'art. 1 comma 3 del decreto
ministeriale 26 giugno 2000.
(ii) La documentazione gia' presentata relativa ai requisiti in
merito alla TSE, deve essere, se del caso, integrata con quanto
definito nella presente circolare. La mancata integrazione
comportera' il non accoglimento della domanda, conformemente all'art.
1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.
3) Domande di AIC presentate successivamente alla data di
pubblicazione della presente circolare.
La mancata dimostrazione della conformita' della documentazione ai
nuovi requisiti in merito alla TSE, nei vari casi descritti dalla
presente circolare, comportera' la mancata validazione della domanda.
AIC gia' concesse.
1. - I titolari di medicinali veterinari autorizzati (titolari di
AIC) devono presentare la documentazione necessaria a dimostrare che
i medicinali veterinari sono fabbricati conformemente ai nuovi
requisiti in merito alla TSE descritti nella presente circolare. Tale
documentazione (in particolare quella relativa alla valutazione del
rischio) dovra' essere presentata nel piu' breve tempo possibile,
onde permettere al Ministero della sanita' di effettuarne la
valutazione di competenza entro i termini di legge previsti (1o
giugno 2001).
2. - In tutti i casi in cui la dimostrazione della conformita' del
medicinale alle direttrici per la minimizzazione del rischio di
trasmissione all'uomo e agli animali comporti la presentazione di un
dossier contenente dati scientifici sulla valutazione del rischio, i
titolari di AIC, devono presentare al Ministero della sanita' -
Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica Veterinaria (di
seguito indicato come "Dipartimento") Ufficio XI, una formale domanda
di variazione di tipo II, alla quale si applica la tariffa prevista
all'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 riferita
al Regolamento (CE) 297/95, del febbraio 1995, e successivi
aggiornamenti (variazione tipo II "ridotta").
Presentazione elenchi riepilogativi.
I titolari di medicinali veterinari autorizzati e i richiedenti
l'AIC di medicinali veterinari la cui domanda sia stata depositata
prima della pubblicazione della presente circolare devono presentare
al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti nutrizione e
sanita' pubblica veterinaria - Ufficio XI un elenco completo dei
propri prodotti, suddiviso come segue:
1) medicinali veterinari fabbricati utilizzando materiali di
partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for
guidance) della linea guida EMEA/410/01:
(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM; riportare
i dati conformemente all'allegato I alla presente circolare;
(ii) per uno o piu' dei quali non sono disponibili i
certificati EDQM ed e' stata presentata, in alternativa, la
documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza
rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE; riportare i dati
conformemente all'allegato II alla presente circolare;
2) medicinali veterinari destinati ai ruminanti e fabbricati
utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione
"scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01:
(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM integrati
dalla documentazione scientifica prevista dal "position paper"
stesso; riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente
circolare;
(ii) per uno o piu' dei quali non sono disponibili i certificati
EDQM ed e' stata presentata, in alternativa, la documentazione
scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i
nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e
"position paper" EMEA/CVMP/121/01); riportare i dati conformemente
all'allegato II alla presente circolare;
3) medicinali veterinari fabbricati utilizzando "seed materials"
come definiti nella sezione "scope" del "position paper"
EMEA/CVMP/019/01 per uno o piu' dei quali e' stata presentata la
documentazione scientifica che dimostra che tali semenze rispettano i
nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e
"position paper" EMEA/CVMP/019/01); riportare i dati conformemente
all'allegato II alla presente circolare;
4) medicinali veterinari fabbricati senza utilizzare materiali di
partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for
guidance) della linea guida EMEA/410/01, nella sezione "scope" del
"position paper" EMEA/CVMP/121/01 e nella sezione "scope of the
document" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01 riportare i dati
conformemente all'allegato III alla presente circolare;
5) medicinali veterinari per i quali non sono stati acquisiti i
dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti
raggruppamenti riportare i dati conformemente all'allegato IV alla
presente circolare.
Gli elenchi di cui sopra devono essere presentati sia su supporto
cartaceo che in formato elettronico. Per quanto riguarda la
presentazione dei dati su formato elettronico, il Dipartimento sta
organizzando la messa a punto di un sistema di acquisizione dati del
quale i soggetti interessati potranno avere notizia consultando il
sito internet del Dipartimento (www.sanita.it/alimvet).
Gli elenchi cartacei di cui sopra dovranno essere integrati da una
dichiarazione del titolare richiedente dell'AIC che attesti:
(i) l'avvenuto accertamento che per tutti i medicinali veterinari
in elenco autorizzati all'immissione in commercio (o, alla data di
pubblicazione della presente circolare, in domanda di AIC) sia stato
determinato quali dei materiali di partenza sono compresi tra quelli
considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal "position paper"
EMEA/CVMP/121/01 e dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01;
(ii) la corrispondenza dei dati presentati in formato cartaceo e
in formato elettronico a quanto riportato nei decreti di
autorizzazione dei singoli prodotti;
(iii) l'avvenuta presentazione per i medicinali veterinari
elencati nell'allegato II di una domanda di variazione di tipo II
"ridotta";
(iv) l'avvenuta inclusione da parte del titolare dell'AIC di
tutti i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio
(o, alla data di pubblicazione della presente circolare, in domanda
di AIC) in uno degli elenchi di cui alla presente circolare.
La suddetta dichiarazione dovra' essere redatta secondo il modello
di cui all'allegato A alla presente circolare.
Certificati EDQM.
(i) Certificati disponibili entro il termine fissato per la
valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
Quando disponibili, i certificati EDQM devono essere presentati in
copia conforme all'originale o con dichiarazione attestante la
conformita' all'originale.
(ii) Certificati non disponibili entro il termine fissato per la
valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
Si prende atto del fatto che l'EDQM non ha ancora fatto fronte alla
totalita' delle richieste di certificati inerenti la problematica
TSE. Per questo motivo si ritiene accettabile che la documentazione
comprenda in luogo dei certificati EDQM la copia della domanda
presentata all'EDQM con l'indicazione dei relativi estremi. Una volta
che i certificati siano stati rilasciati si dovra' provvedere
tempestivamente a completare la documentazione.
Il Dipartimento si riserva di effettuare presso l'EDQM controlli a
campione sulla veridicita' della documentazione presentata.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: Veronesi

ALLEGATI

omissis


Allegato A;

Conformita' dei dati all'allegato del decreto 26 giugno 2000 - Dichiarazione

Il sottoscritto ...., in nome e per conto della ditta .... (nome
del titolare/richiedente dell'AIC), sita in .... (sede legale della
ditta), dichiara:
che per tutti i medicinali veterinari che, a nome della ditta
...., sono stati autorizzati all'immissione in commercio o per i
quali e' stata presentata domanda di A.I.C. prima della pubblicazione
della presente circolare sono stati eseguiti accertamenti al fine di
determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi
tra quelli considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal "position
paper" EMEA/CVMP/121/0l e dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01;
che i dati trasmessi sia per via cartacea che per via
elettronica corrispondono fedelmente a quelli riportati nei decreti
di autorizzazione dei singoli prodotti.
che per i medicinali veterinari elencati nell'allegato II e'
stata presentata domanda di variazione di tipo II "ridotta",
corredata dalla documentazione scientifica che dimostra che le
materie prime rispettano i nuovi requisiti in merito alla TSE;
che ogni medicinale veterinario che, a nome della ditta e' stato
autorizzato all'immissione in commercio o per il quale e' stata
presentata domanda di AIC prima della pubblicazione della presente
circolare e' stato incluso in uno degli elenchi previsti dalla
circolare stessa (ogni medicinale e' riportato una sola volta).

Luogo .......................

Cognome e nome .........................................

Data .......................

Firma .......................................