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MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 13 febbraio 2001, n.1
Ulteriori precisazioni in merito alle misure sanitarie contro le encefalopatie spongiformi.

Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome
U.V.A.C.
U.S.M.A.
NAS
A.I.I.P.A.
Assobibe
Federsalus
A.F.I.
Federalimentare
Confesercenti
Confcommercio
Enti ed operatori interessati

Nell'ambito delle misure sanitarie contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, si ritiene opportuno fornire a codesti assessorati alla sanita', alle associazioni di categoria nonche' agli enti ed operatori interessati, alcune precisazioni relative al settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Come noto, tale settore, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, include i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia; in virtu' della circolare 8 del 16 aprile 1996 le stesse norme si applicano agli integratori ed agli alimenti arricchiti.

Appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che anche il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e' soggetto al divieto di produzione ed immissione in commercio di prodotti contenenti ingredienti di origine animale ottenuti da materiale specifico a rischio, come individuato dal decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modifiche.

In ogni caso, l'uso di materiali di origine animale, in particolare da ruminanti, nella preparazione di materie prime, nutrienti, eccipienti, additivi e coadiuvanti tecnologici cosi' come l'uso di altri materiali utilizzati in procedure associate indirettamente ai processi di fabbricazione e che possono potenzialmente contaminare il prodotto finito, deve essere oggetto di particolari precauzioni quali ad esempio l'acquisizione di idonea certificazione sull'origine e, se del caso, la conformita' alla Farmacopea europea.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: Veronesi