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Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso: - che, ai sensi e nei limiti dell'art. 4) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 alla Regione spettano tra l'altro: - la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria; - la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi fra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato. Nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali; - la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; - la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione; - la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani sopra citati, di valori limite di emissione piu' restrittivi dei valori limite fissati dallo Stato nelle linee guida, nonche' per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; - l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; - che, in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la Regione con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforme del sistema regionale e locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale; considerato che per quanto attiene l'inquinamento acustico ed atmosferico con gli artt. 121 e 122 della citata L.R. 21 aprile 1999, n. 3: - la Regione ha riservato alle proprie competenze: - la determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico; - la determinazione, per le zone nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione, di valori di qualita' dell'aria anche piu' restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale; - la determinazione di valori limite di emissione nonche' particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera; - la definizione di obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni; - la definizione di linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti norme statali; - mentre alle Province spettano: - l'individuazione, sulla base dei sopracitati criteri e valori limite definiti dalla Regione, le zone di territorio regionale per le quali e' necessario predisporre piani finalizzati al risanamento atmosferico, ove necessari e piani per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico; - l'adozione di piani esecutivi contenenti le azioni e gli interventi necessari a garantire il rispetto dei valori di qualita' dell'aria indicati da Stato e Regione. Tali piani, approvati di concerto con tutti i Comuni interessati, una volta adottati, vengono trasmessi alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo' essere approvato in via definitiva; considerato altresi': - che e' necessario attivare un processo di pianificazione su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei; - che per rispondere a tali esigenze fondamentali e' stata predisposta in prima istanza una bozza di "Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico" riportante indicazioni di massima e proposte riguardanti le funzioni di competenza regionale previste dall'art. 121 della citata L.R. 3/99; - che le sopra citate linee di indirizzo sono state illustrate in modo approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi a livello di ogni Provincia e ai quali sono stati invitati tutti i Comuni interessati; - che a seguito di tali incontri sono state raccolte osservazioni puntuali trasmesse tramite lettere ufficiali, raccolte agli atti presso la Direzione generale Ambiente; - che si e' scelto di suddividere il territorio in modo continuo evitando per quanto possibile eventuali frammentazioni; - che la zonizzazione definitiva sara' quella risultante dalle scelte operate a livello di singola Provincia e che tali scelte saranno poi oggetto di monitoraggio da parte di ARPA per la verifica dei risultati; - che ai sensi del punto 3 dell'allegato tecnico al DM 20 maggio 1991 "il piano deve contenere la possibilita' di prevedere correzioni e/o integrazioni in seguito ai risultati ottenuti e di verificare l'efficacia degli interventi predisposti. Dovranno quindi essere previsti, con una predefinita cadenza temporale, una serie di riscontri, di verifiche sperimentali e di aggiornamenti per i quali dovranno essere allestiti appositi strumenti"; ritenuto inoltre opportuno: - per valutare l'efficacia dei piani provinciali su tutto il territorio regionale la Regione attivi una fase di monitoraggio, con cadenza annuale, tesa alla verifica dei risultati conseguiti in coerenza con i vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia; visti: - il DPR 24 maggio 1988, n. 203; - il DM 20 maggio 1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria"; - il DM 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria"; - il DPR 10 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; - il decreto del Ministero dell'Ambiente 15 aprile 1994 "Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991"; - il DM 25 novembre 1994 "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al DM 15 aprile 1994"; - la Legge 15 marzo 1997, n. 59; - la Legge 15 maggio 1997, n. 127; - il DLgs 31 marzo 1998, n. 112; - la L.R. 21 aprile 1999, n. 3; - il DLgs 4 agosto 1999, n. 351; - la L.R. 24 marzo 2000, n. 20; - i DPCM 12 ottobre 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali, pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; - i DPCM 14 dicembre 2000 recanti i criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti locali di risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite con DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di mercato del lavoro pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001; vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali; acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti in data 3/5/2001; dato atto: - del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area Ambiente dott.ssa Lea Boschetti in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione 2541/95; - del parere di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione 2541/95; su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile; a voti unanimi e palesi, delibera: a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui all'Allegato 1) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; b) di inviare alle Province e Comuni interessati copia della presente deliberazione al fine di dare avvio operativo alla fase di predisposizione dei Piani provinciali di Conservazione Tutela e Risanamento della qualita' dell'aria nonche' dei Piani operativi per la gestione delle situazioni di emergenza; c) di rinviare a successivi propri atti deliberativi l'integrazione di dette linee con particolare riferimento all'adeguamento della rete di monitoraggio alle Direttive comunitarie, la metodologia di valutazione, gli strumenti modellistici e l'aggiornamento dei criteri di autorizzabilita' delle sorgenti fisse nonche' l'attivazione di una fase di monitoraggio, con cadenza annuale tesa alla verifica dei risultati conseguiti dalla attuazione dei piani provinciali; d) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. (segue allegato fotografato)