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Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po
IL COMITATO ISTITUZIONALE (omissis) delibera: Art. 1 adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1 bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente denominato PAI), il quale e' allegato alla presente deliberazione come parte integrante. Il PAI si compone degli elaborati gia' costituenti il Progetto di PAI adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 dell'11 maggio 1999, nonche' delle modifiche ed integrazioni, di seguito indicate tra parentesi quadra, successivamente apportate ai sensi delle norme di cui al comma precedente, tenendo conto dei pareri delle Conferenze programmatiche: 1) Relazione generale - Relazione di sintesi. - Allegato 1: Analisi dei principali punti critici - Strategie di intervento Œrevisione dei nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000©; - Allegato 2: Programma finanziario; - ŒAllegato 3: Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate©. 2) Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo. - Allegato 1: elenco dei Comuni per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione) Œcon revisioni©; - Allegato 2: quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale; - Allegato 3: inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo; - Allegato 4: delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle tavole di cui all'Allegata Tabella I, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©. 3) Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico. 3.1) Asta Po; Allegato 1 - Navigazione interna. 3.2) Mincio, Oglio, Adda sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna. 3.3) Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia. 3.4) Oltrepo' Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro. 3.5) Arno, Rile, Tenore; Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000. 3.6) Adda Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna); Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000. 4) Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali e ambientali. 5) Quaderno delle opere tipo. 6) Cartografia di Piano. - Tavole 1.1, 1.2, 1.3: ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000); - Tavole 2.1, 2.2, 2.3: ambiti fisiografici (scala 1:250.000); - Tavola 3: corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000); - Tavole 4.1, 4.2, 4.3: geolitologia (scala 1:250.000); - Tavole 5.1, 5.2, 5.3: sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000); - Tavole 6.1, 6.2, 6.3: rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) Œaggiornamento della classificazione dei Comuni©; - Tavole 7.1, 7.2, 7.3: emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000); - Tavole 8.1, 8.2, 8.3: sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali (scala 1:250.000); - Tavole 9.1, 9.2, 9.3: sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000). 7) Norme di attuazione - Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale; Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale; Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale; Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto. - Titolo II - Norme per le fasce fluviali Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali; Allegato 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali. - Titolo III - Derivazione di acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della Legge 2 maggio 1990, n. 102 Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale Œrettifica dei cartogrammi©. - ŒTitolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato©. - ŒAllegato alle Norme di attuazione - Direttive tecniche di cui all'allegata Tabella IV, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©. 8) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: - n. 25 tavole in scala 1:50.000; - n. 127 tavole in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella II, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©; - n. 80 tavole in scala 1:10.000 Œcon modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella III, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©. 9) Relazione generale al secondo Piano stralcio delle Fasce fluviali. Art. 2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 13 e 14 delle Norme di attuazione del PAI, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della Legge 183/89, in seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI, rivestono carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, le prescrizioni contenute nelle seguenti Norme di attuazione del Piano medesimo: art. 1, commi 5 e 6; art. 9 (limitatamente alla fattispecie di cui al successivo articolo 3); art. 10; art. 11; art. 12; art. 19; art. 19 bis; art. 22; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41; tutti gli articoli del Titolo IV. Dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente deliberazione. Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione civile, nonche' dal DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'. Art. 3 Per le aree in dissesto delimitate ed indicate con apposito segno grafico (detto segno grafico e' costituito da una bandierina di colore giallo) nell'Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000) e nell'Allegato 4.2 (Perimetrazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ai sensi dell'art. 17, comma 6 della citata Legge 183/89, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, nel rispetto delle norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI ("Norme di attuazione"). Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni. Art. 4 Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il contenuto dell'art. 9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine, fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89 dalla data di adozione della presente deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente articolo 3. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorita' amministrativa competente e' tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosita' rilevata dal Piano. Art. 5 Per le aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'elaborato 2 del PAI nonche' per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario generale formulata entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della presente deliberazione e tenuto conto delle determinazioni delle Conferenze programmatiche, provvede a deliberare le ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano. Art. 6 Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente art. 4 le Regioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PAI, trasmettono all'Autorita' di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato n. 2 dello stesso ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del PAI medesimo. Entro i tre mesi successivi, l'Autorita' di bacino provvede al suddetto aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 10 delle citate Norme di attuazione, garantendone la pubblicita' mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Fino alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorita' di bacino, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilita' dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terra' conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da' altresi' comunicazione alla Regione. Successivamente alle intervenute pubblicazioni, i Comuni che non abbiano provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme medesime. Art. 7 Alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art. 1, comma 1 bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, comprese nell'Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" si applica il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI "Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato". Art. 8 Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, nelle aree di cui all'articolo precedente continuano ad applicarsi, le misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89 gia' adottate da questo Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 1bis della citata Legge 267/98, mediante il Piano straordinario approvato con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999. Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, nelle ulteriori aree a rischio idrogeologico molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il contenuto delle "Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI. Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'Autorita' amministrativa competente e' tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di rischio rilevata dal Piano. Art. 9 Le delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano, per le parti difformi, quelle del Piano stralcio delle Fasce fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998. Le disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato Piano stralcio delle Fasce fluviali e, in caso di incompatibilita', prevalgono su queste ultime. Art. 10 Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, per le aree classificate come Fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89 limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41. Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al comma precedente. Art. 11 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DL 279/00, come modificato dalla Legge di conversione 365/00, nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6 della Legge 183/89, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla Fascia B. Art. 12 Nei territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce", cosi' come integrato con DPCM 27 marzo 1998, "Modificazioni al DPCM 7 dicembre 1995, recante ôSchema previsionale e programmatico del bacino del fiume Toce' - revisione e modifica delle norme di attuazione" continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la scadenza di cui all'art. 6 della presente deliberazione. Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI. Art. 13 Fino all'adeguamento di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI, per il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta si applicano, in luogo delle misure di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della presente deliberazione ed in quanto piu' restrittive delle stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 4268 in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso. Art. 14 Entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione il Comitato Istituzionale, su proposta formulata dal Segretario generale, provvede ad adottare con propria deliberazione il Programma triennale di intervento ai sensi dell'art. 21 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Il Programma di cui al primo comma contiene gli interventi urgenti necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori individuati dal PAI e caratterizzati da condizioni di rischio idraulico e idrogeologico molto elevato ed elevato, nonche' gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e del territorio. Art. 15 Copia della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. I Sindaci suddetti sono altresi' tenuti a trasmettere alle Regioni la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione. Art. 16 Entro dodici mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, l'Autorita' di bacino, provvedera' a redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento; detto testo sara' sottoposto al Comitato Istituzionale per l'approvazione. ALLEGATO A Indicazione delle determinazioni delle conferenze programmatiche di cui all'art. 1 bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365) e delle deliberazioni delle Giunte regionali in relazione al Progetto di PAI Regione: Emilia-Romagna Provincia: - Bologna - Conferenza programmatica: 16 febbraio 2001; - Ferrara-Ravenna - Conferenza programmatica: 23 febbraio 2001; - Modena - Conferenza programmatica: 12 febbraio 2001; - Parma - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001; - Piacenza - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001; - Reggio Emilia - Conferenza programmatica: 5 marzo 2001. Deliberazione di Giunta regionale n. 561 del 18 aprile 2001. (segue allegato fotografato) TABELLA IV Elenco delle direttive tecniche allegate alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 1) Direttiva in materia di attivita' estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po; 2) direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B"; 3) direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione; 4) direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee", "Ed", "Eb"; 5) direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilita' idraulica. Allegato alla deliberazione n. 18 del 26/4/2001 - Elenco Comuni Regione Provincia Comune ISTAT95 (omissis) Emilia-Romagna PC Agazzano 08033001 Emilia-Romagna PC Alseno 08033002 Emilia-Romagna PC Besenzone 08033003 Emilia-Romagna PC Bettola 08033004 Emilia-Romagna PC Bobbio 08033005 Emilia-Romagna PC Borgonovo Val Tidone 08033006 Emilia-Romagna PC Cadeo 08033007 Emilia-Romagna PC Calendasco 08033008 Emilia-Romagna PC Caminata 08033009 Emilia-Romagna PC Caorso 08033010 Emilia-Romagna PC Carpaneto Piacentino 08033011 Emilia-Romagna PC Castell'Arquato 08033012 Emilia-Romagna PC Castel San Giovanni 08033013 Emilia-Romagna PC Castelvetro Piacentino 08033014 Emilia-Romagna PC Cerignale 08033015 Emilia-Romagna PC Coli 08033016 Emilia-Romagna PC Corte Brugnatella 08033017 Emilia-Romagna PC Cortemaggiore 08033018 Emilia-Romagna PC Farini 08033019 Emilia-Romagna PC Ferriere 08033020 Emilia-Romagna PC Fiorenzuola D'arda 08033021 Emilia-Romagna PC Gazzola 08033022 Emilia-Romagna PC Gossolengo 08033023 Emilia-Romagna PC Gragnano Trebbiense 08033024 Emilia-Romagna PC Gropparello 08033025 Emilia-Romagna PC Lugagnano Val D'Arda 08033026 Emilia-Romagna PC Monticelli D'Ongina 08033027 Emilia-Romagna PC Morfasso 08033028 Emilia-Romagna PC Nibbiano 08033029 Emilia-Romagna PC Ottone 08033030 Emilia-Romagna PC Pecorara 08033031 Emilia-Romagna PC Piacenza 08033032 Emilia-Romagna PC Pianello Val Tidone 08033033 Emilia-Romagna PC Piozzano 08033034 Emilia-Romagna PC Podenzano 08033035 Emilia-Romagna PC Ponte Dell'Olio 08033036 Emilia-Romagna PC Pontenure 08033037 Emilia-Romagna PC Rivergaro 08033038 Emilia-Romagna PC Rottofreno 08033039 Emilia-Romagna PC San Giorgio Piacentino 08033040 Emilia-Romagna PC San Pietro in Cerro 08033041 Emilia-Romagna PC Sarmato 08033042 Emilia-Romagna PC Travo 08033043 Emilia-Romagna PC Vernasca 08033044 Emilia-Romagna PC Vigolzone 08033045 Emilia-Romagna PC Villanova Sull'Arda 08033046 Emilia-Romagna PC Zerba 08033047 Emilia-Romagna PC Ziano Piacentino 08033048 Emilia-Romagna PR Albareto 08034001 Emilia-Romagna PR Bardi 08034002 Emilia-Romagna PR Bedonia 08034003 Emilia-Romagna PR Berceto 08034004 Emilia-Romagna PR Bore 08034005 Emilia-Romagna PR Borgo Val di Taro 08034006 Emilia-Romagna PR Busseto 08034007 Emilia-Romagna PR Calestano 08034008 Emilia-Romagna PR Collecchio 08034009 Emilia-Romagna PR Colorno 08034010 Emilia-Romagna PR Compiano 08034011 Emilia-Romagna PR Corniglio 08034012 Emilia-Romagna PR Felino 08034013 Emilia-Romagna PR Fidenza 08034014 Emilia-Romagna PR Fontanellato 08034015 Emilia-Romagna PR Fontevivo 08034016 Emilia-Romagna PR Fornovo di Taro 08034017 Emilia-Romagna PR Langhirano 08034018 Emilia-Romagna PR Lesignano de' Bagni 08034019 Emilia-Romagna PR Medesano 08034020 Emilia-Romagna PR Mezzani 08034021 Emilia-Romagna PR Monchio delle Corti 08034022 Emilia-Romagna PR Montechiarugolo 08034023 Emilia-Romagna PR Neviano degli Arduini 08034024 Emilia-Romagna PR Noceto 08034025 Emilia-Romagna PR Palanzano 08034026 Emilia-Romagna PR Parma 08034027 Emilia-Romagna PR Pellegrino Parmense 08034028 Emilia-Romagna PR Polesine Parmense 08034029 Emilia-Romagna PR Roccabianca 08034030 Emilia-Romagna PR Sala Baganza 08034031 Emilia-Romagna PR Salsomaggiore Terme 08034032 Emilia-Romagna PR San Secondo Parmense 08034033 Emilia-Romagna PR Sissa 08034034 Emilia-Romagna PR Solignano 08034035 Emilia-Romagna PR Soragna 08034036 Emilia-Romagna PR Sorbolo 08034037 Emilia-Romagna PR Terenzo 08034038 Emilia-Romagna PR Tizzano Val Parma 08034039 Emilia-Romagna PR Tornolo 08034040 Emilia-Romagna PR Torrile 08034041 Emilia-Romagna PR Traversetolo 08034042 Emilia-Romagna PR Trecasali 08034043 Emilia-Romagna PR Valmozzola 08034044 Emilia-Romagna PR Varano de' Melegari 08034045 Emilia-Romagna PR Varsi 08034046 Emilia-Romagna PR Zibello 08034048 Emilia-Romagna RE Albinea 08035001 Emilia-Romagna RE Bagnolo in Piano 08035002 Emilia-Romagna RE Baiso 08035003 Emilia-Romagna RE Bibbiano 08035004 Emilia-Romagna RE Boretto 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