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Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(omissis)  delibera:
Art. 1
adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della Legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonche' dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1 bis
del DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella
Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il "Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico" (di seguito brevemente denominato PAI), il quale e'
allegato alla presente deliberazione come parte integrante.
Il PAI si compone degli elaborati gia' costituenti il Progetto di PAI
adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale  n.1 dell'11
maggio 1999, nonche' delle modifiche ed integrazioni, di seguito
indicate tra parentesi quadra, successivamente apportate ai sensi
delle norme di cui al comma precedente, tenendo conto dei pareri
delle Conferenze programmatiche:
1) Relazione generale - Relazione di sintesi. - Allegato 1: Analisi
dei principali punti critici - Strategie di intervento Œrevisione dei
nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi
alluvionali dell'ottobre 2000©; - Allegato 2: Programma finanziario;
- ŒAllegato 3: Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate©.
2) Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei
centri abitati montani esposti a pericolo. - Allegato 1: elenco dei
Comuni per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione)
Œcon revisioni©; - Allegato 2: quadro di sintesi dei fenomeni di
dissesto a livello comunale; - Allegato 3: inventario dei centri
abitati montani esposti a pericolo; - Allegato 4: delimitazione delle
aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle
tavole di cui all'Allegata Tabella I, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione©.
3) Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico. 3.1) Asta Po;
Allegato 1 - Navigazione interna. 3.2) Mincio, Oglio, Adda
sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna. 3.3)
Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone,
Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia. 3.4) Oltrepo'
Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo,
Secchia, Panaro. 3.5) Arno, Rile, Tenore; Allegato 1 - Linee generali
di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000. 3.6) Adda
Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna); Allegato 1 - Linee generali di
assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000.
4) Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali e
ambientali.
5) Quaderno delle opere tipo.
6) Cartografia di Piano. - Tavole 1.1, 1.2, 1.3: ambito di
applicazione del Piano (scala 1:250.000); - Tavole 2.1, 2.2, 2.3:
ambiti fisiografici (scala 1:250.000); - Tavola 3: corsi d'acqua
interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000); - Tavole 4.1,
4.2, 4.3: geolitologia (scala 1:250.000); - Tavole 5.1, 5.2, 5.3:
sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche
dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000); - Tavole 6.1, 6.2,
6.3: rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Œaggiornamento della classificazione dei Comuni©; - Tavole 7.1, 7.2,
7.3: emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali
presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala
1:250.000); - Tavole 8.1, 8.2, 8.3: sintesi delle linee di intervento
sulle aste fluviali (scala 1:250.000); - Tavole 9.1, 9.2, 9.3:
sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000).
7) Norme di attuazione - Titolo I - Norme generali per l'assetto
della rete idrografica e dei versanti Œaggiornamento©; Allegato 1 al
Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio
comunale; Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per
parte del territorio comunale; Allegato 3 al Titolo I - Tratti a
rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete
idrografica principale; Allegato 4 al Titolo I - Comuni del
territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle
aree in dissesto. - Titolo II - Norme per le fasce fluviali
Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di
delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 al Titolo II - Comuni
interessati dalle fasce fluviali; Allegato 3 al Titolo II - Metodo di
delimitazione delle fasce fluviali. - Titolo III - Derivazione di
acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della Legge 2
maggio 1990, n. 102 Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo III -
Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale Œrettifica
dei cartogrammi©. - ŒTitolo IV - Norme per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato©. - ŒAllegato alle Norme di attuazione -
Direttive tecniche di cui all'allegata Tabella IV, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©.
8) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: - n. 25 tavole in
scala 1:50.000; - n. 127 tavole in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle
tavole di cui all'allegata Tabella II, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione©; - n. 80
tavole in scala 1:10.000 Œcon modifiche alle tavole di cui
all'allegata Tabella III, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione©.
9) Relazione generale al secondo Piano stralcio delle Fasce fluviali.
Art. 2
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 13 e 14 delle Norme di
attuazione del PAI, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della Legge
183/89, in seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del
PAI, rivestono carattere immediatamente vincolante per le
Amministrazioni ed Enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, le
prescrizioni contenute nelle seguenti Norme di attuazione del Piano
medesimo: art. 1, commi 5 e 6; art. 9 (limitatamente alla fattispecie
di cui al successivo articolo 3); art. 10; art. 11; art. 12; art. 19;
art. 19 bis; art. 22; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32,
commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
art. 41; tutti gli articoli del Titolo IV.
Dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le
Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare
concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di
trasformazione del territorio che siano in contrasto con le
prescrizioni di cui al capoverso precedente, fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli della presente deliberazione.
Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione civile, nonche' dal
DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 3
agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione
dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.
Art. 3
Per le aree in dissesto delimitate ed indicate con apposito segno
grafico (detto segno grafico e' costituito da una bandierina di
colore giallo) nell'Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto
- Cartografia in scala 1:25.000) e nell'Allegato 4.2 (Perimetrazione
delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000)
dell'elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a
pericolo", ai sensi dell'art. 17, comma 6 della citata Legge 183/89,
le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM
di approvazione del PAI medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nei
Bollettini Ufficiali, emanano, ove necessario, le disposizioni
concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, nel
rispetto delle norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI
("Norme di attuazione"). Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a
rispettarne le previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi
ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi
dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le Regioni.
Art. 4
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente
sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il
contenuto dell'art. 9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine,
fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89 dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla
data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche'
gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio. In ogni caso, l'autorita' amministrativa competente e'
tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di
pericolosita' rilevata dal Piano.
Art. 5
Per le aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'elaborato 2 del
PAI nonche' per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il
Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario generale formulata
entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della
presente deliberazione e tenuto conto delle determinazioni delle
Conferenze programmatiche, provvede a deliberare le ulteriori
integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini
dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano.
Art. 6
Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al
precedente art. 4 le Regioni, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore del PAI, trasmettono all'Autorita' di bacino eventuali
proposte di aggiornamento dell'elaborato n. 2 dello stesso ("Atlante
dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento
adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme di
attuazione del PAI medesimo.
Entro i tre mesi successivi, l'Autorita' di bacino provvede al
suddetto aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma
10 delle citate Norme di attuazione, garantendone la pubblicita'
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione
all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
Fino alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorita' di
bacino, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non
possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o
atti equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del
territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della
compatibilita' dell'intervento con le condizioni di dissesto,
effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea
documentazione tecnica. Di tale valutazione terra' conto il Comune
competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da
garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed
infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del
rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da'
altresi' comunicazione alla Regione.
Successivamente alle intervenute pubblicazioni, i Comuni che non
abbiano provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento ai
sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI sono comunque
tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme
medesime.
Art. 7
Alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art. 1,
comma 1 bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, comprese
nell'Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato
n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -
Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" si applica
il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI "Norme per aree a
rischio idrogeologico molto elevato".
Art. 8
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla loro adozione, nelle aree di cui all'articolo precedente
continuano ad applicarsi, le misure di salvaguardia di cui all'art.
17, comma 6 bis della Legge 183/89 gia' adottate da questo Comitato,
ai sensi dell'art. 1, comma 1bis della citata Legge 267/98, mediante
il Piano straordinario approvato con deliberazione n. 14 del 26
ottobre 1999.
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla presente deliberazione, nelle ulteriori aree a rischio
idrogeologico molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui
al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il
contenuto delle "Norme per aree a rischio idrogeologico molto
elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui ai commi precedenti.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla
data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche'
gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio. In ogni caso, l'Autorita' amministrativa competente e'
tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di
rischio rilevata dal Piano.
Art. 9
Le delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano,
per le parti difformi, quelle del Piano stralcio delle Fasce fluviali
approvato con DPCM 24 luglio 1998.
Le disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 5
delle Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato
Piano stralcio delle Fasce fluviali e, in caso di incompatibilita',
prevalgono su queste ultime.
Art. 10
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla loro adozione, per le aree classificate come Fascia fluviale A
e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala
1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di
salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89
limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle
Norme di attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art.
30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al comma precedente.
Art. 11
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DL
279/00, come modificato dalla Legge di conversione 365/00, nei
territori della Fascia C, situati a tergo del limite di progetto
della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite
di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per
i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art.
17, comma 6 della Legge 183/89, i Comuni competenti, in sede di
adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal
suddetto art. 17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati
dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a
valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le
stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta
realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del
PAI relativi alla Fascia B.
Art. 12
Nei territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7
dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico
per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce", cosi'
come integrato con DPCM 27 marzo 1998, "Modificazioni al DPCM 7
dicembre 1995, recante ôSchema previsionale e programmatico del
bacino del fiume Toce' - revisione e modifica delle norme di
attuazione" continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli
artt. 10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite
dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici
comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la
scadenza di cui all'art. 6 della presente deliberazione.
Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree
suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni
di cui all'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI.
Art. 13
Fino all'adeguamento di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del
PAI, per il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta si
applicano, in luogo delle misure di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10
della presente deliberazione ed in quanto piu' restrittive delle
stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta
regionale 11 dicembre 2000, n. 4268 in quanto compatibili con le
Norme di attuazione del PAI stesso.
Art. 14
Entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data
di adozione della presente deliberazione il Comitato Istituzionale,
su proposta formulata dal Segretario generale, provvede ad adottare
con propria deliberazione il Programma triennale di intervento ai
sensi dell'art. 21 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
Il Programma di cui al primo comma contiene gli interventi urgenti
necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori
individuati dal PAI e caratterizzati da condizioni di rischio
idraulico e idrogeologico molto elevato ed elevato, nonche' gli
interventi di manutenzione straordinaria delle opere e del
territorio.
Art. 15
Copia della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' nei
Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.
Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente
deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei
Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli
elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa.
Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al
comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante
affissione degli stessi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
I Sindaci suddetti sono altresi' tenuti a trasmettere alle Regioni la
certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
Art. 16
Entro dodici mesi dalla data di adozione della presente
deliberazione, l'Autorita' di bacino, provvedera' a redigere il testo
aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della
cartografia di riferimento; detto testo sara' sottoposto al Comitato
Istituzionale per l'approvazione.
ALLEGATO A
Indicazione delle determinazioni delle conferenze programmatiche di
cui all'art. 1 bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con
modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365) e delle
deliberazioni delle Giunte regionali in relazione al Progetto di PAI
Regione: Emilia-Romagna
Provincia:
- Bologna - Conferenza programmatica: 16 febbraio 2001;
- Ferrara-Ravenna - Conferenza programmatica: 23 febbraio 2001;
- Modena - Conferenza programmatica: 12 febbraio 2001;
- Parma - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001;
- Piacenza - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001;
- Reggio Emilia - Conferenza programmatica: 5 marzo 2001.
Deliberazione di Giunta regionale n. 561 del 18 aprile 2001.
(segue allegato fotografato)
TABELLA IV
Elenco delle direttive tecniche allegate alle norme di attuazione del
Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
1) Direttiva in materia di attivita' estrattive nelle aree fluviali
del bacino del fiume Po;
2) direttiva contenente i criteri per la valutazione della
compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B";
3) direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione
dei programmi di manutenzione;
4) direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di
trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce fluviali "A" e "B" e nelle
aree in dissesto idrogeologico "Ee", "Ed", "Eb";
5) direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni
e le verifiche di compatibilita' idraulica.
Allegato alla deliberazione n. 18 del 26/4/2001 - Elenco Comuni
Regione  Provincia  Comune  ISTAT95
(omissis)
Emilia-Romagna  PC  Agazzano  08033001
Emilia-Romagna  PC  Alseno  08033002
Emilia-Romagna  PC  Besenzone  08033003
Emilia-Romagna  PC  Bettola  08033004
Emilia-Romagna  PC  Bobbio  08033005
Emilia-Romagna  PC  Borgonovo Val Tidone  08033006
Emilia-Romagna  PC  Cadeo  08033007
Emilia-Romagna  PC  Calendasco  08033008
Emilia-Romagna  PC  Caminata  08033009
Emilia-Romagna  PC  Caorso  08033010
Emilia-Romagna  PC  Carpaneto Piacentino  08033011
Emilia-Romagna  PC  Castell'Arquato  08033012
Emilia-Romagna  PC  Castel San Giovanni  08033013
Emilia-Romagna  PC  Castelvetro Piacentino  08033014
Emilia-Romagna  PC  Cerignale  08033015
Emilia-Romagna  PC  Coli  08033016
Emilia-Romagna  PC  Corte Brugnatella  08033017
Emilia-Romagna  PC  Cortemaggiore  08033018
Emilia-Romagna  PC  Farini  08033019
Emilia-Romagna  PC  Ferriere  08033020
Emilia-Romagna  PC  Fiorenzuola D'arda  08033021
Emilia-Romagna  PC  Gazzola  08033022
Emilia-Romagna  PC  Gossolengo  08033023
Emilia-Romagna  PC  Gragnano Trebbiense  08033024
Emilia-Romagna  PC  Gropparello  08033025
Emilia-Romagna  PC  Lugagnano Val D'Arda  08033026
Emilia-Romagna  PC  Monticelli D'Ongina  08033027
Emilia-Romagna  PC  Morfasso  08033028
Emilia-Romagna  PC  Nibbiano  08033029
Emilia-Romagna  PC  Ottone  08033030
Emilia-Romagna  PC  Pecorara  08033031
Emilia-Romagna  PC  Piacenza  08033032
Emilia-Romagna  PC  Pianello Val Tidone  08033033
Emilia-Romagna  PC  Piozzano  08033034
Emilia-Romagna  PC  Podenzano  08033035
Emilia-Romagna  PC  Ponte Dell'Olio  08033036
Emilia-Romagna  PC  Pontenure  08033037
Emilia-Romagna  PC  Rivergaro  08033038
Emilia-Romagna  PC  Rottofreno  08033039
Emilia-Romagna  PC  San Giorgio Piacentino  08033040
Emilia-Romagna  PC  San Pietro in Cerro  08033041
Emilia-Romagna  PC  Sarmato  08033042
Emilia-Romagna  PC  Travo  08033043
Emilia-Romagna  PC  Vernasca  08033044
Emilia-Romagna  PC  Vigolzone  08033045
Emilia-Romagna  PC  Villanova Sull'Arda  08033046
Emilia-Romagna  PC  Zerba  08033047
Emilia-Romagna  PC  Ziano Piacentino  08033048
Emilia-Romagna  PR  Albareto  08034001
Emilia-Romagna  PR  Bardi  08034002
Emilia-Romagna  PR  Bedonia  08034003
Emilia-Romagna  PR  Berceto  08034004
Emilia-Romagna  PR  Bore  08034005
Emilia-Romagna  PR  Borgo Val di Taro  08034006
Emilia-Romagna  PR  Busseto  08034007
Emilia-Romagna  PR  Calestano  08034008
Emilia-Romagna  PR  Collecchio  08034009
Emilia-Romagna  PR  Colorno  08034010
Emilia-Romagna  PR  Compiano  08034011
Emilia-Romagna  PR  Corniglio  08034012
Emilia-Romagna  PR  Felino  08034013
Emilia-Romagna  PR  Fidenza  08034014
Emilia-Romagna  PR  Fontanellato  08034015
Emilia-Romagna  PR  Fontevivo  08034016
Emilia-Romagna  PR  Fornovo di Taro  08034017
Emilia-Romagna  PR  Langhirano  08034018
Emilia-Romagna  PR  Lesignano de' Bagni  08034019
Emilia-Romagna  PR  Medesano  08034020
Emilia-Romagna  PR  Mezzani  08034021
Emilia-Romagna  PR  Monchio delle Corti  08034022
Emilia-Romagna  PR  Montechiarugolo  08034023
Emilia-Romagna  PR  Neviano degli Arduini  08034024
Emilia-Romagna  PR  Noceto  08034025
Emilia-Romagna  PR  Palanzano  08034026
Emilia-Romagna  PR  Parma  08034027
Emilia-Romagna  PR  Pellegrino Parmense  08034028
Emilia-Romagna  PR  Polesine Parmense  08034029
Emilia-Romagna  PR  Roccabianca  08034030
Emilia-Romagna  PR  Sala Baganza  08034031
Emilia-Romagna  PR  Salsomaggiore Terme  08034032
Emilia-Romagna  PR  San Secondo Parmense  08034033
Emilia-Romagna  PR  Sissa  08034034
Emilia-Romagna  PR  Solignano  08034035
Emilia-Romagna  PR  Soragna  08034036
Emilia-Romagna  PR  Sorbolo  08034037
Emilia-Romagna  PR  Terenzo  08034038
Emilia-Romagna  PR  Tizzano Val Parma  08034039
Emilia-Romagna  PR  Tornolo  08034040
Emilia-Romagna  PR  Torrile  08034041
Emilia-Romagna  PR  Traversetolo  08034042
Emilia-Romagna  PR  Trecasali  08034043
Emilia-Romagna  PR  Valmozzola  08034044
Emilia-Romagna  PR  Varano de' Melegari  08034045
Emilia-Romagna  PR  Varsi  08034046
Emilia-Romagna  PR  Zibello  08034048
Emilia-Romagna  RE  Albinea  08035001
Emilia-Romagna  RE  Bagnolo in Piano  08035002
Emilia-Romagna  RE  Baiso  08035003
Emilia-Romagna  RE  Bibbiano  08035004
Emilia-Romagna  RE  Boretto  08035005
Emilia-Romagna  RE  Brescello  08035006
Emilia-Romagna  RE  Busana  08035007
Emilia-Romagna  RE  Cadelbosco di Sopra  08035008
Emilia-Romagna  RE  Campagnola Emilia  08035009
Emilia-Romagna  RE  Campegine  08035010
Emilia-Romagna  RE  Carpineti  08035011
Emilia-Romagna  RE  Casalgrande  08035012
Emilia-Romagna  RE  Casina  08035013
Emilia-Romagna  RE  Castellarano  08035014
Emilia-Romagna  RE  Costelnovo di Sotto  08035015
Emilia-Romagna  RE  Castelnovo ne' Monti  08035016
Emilia-Romagna  RE  Cavriago  08035017
Emilia-Romagna  RE  Canossa  08035018
Emilia-Romagna  RE  Collagna  08035019
Emilia-Romagna  RE  Correggio  08035020
Emilia-Romagna  RE  Fabbrico  08035021
Emilia-Romagna  RE  Gattatico  08035022
Emilia-Romagna  RE  Gualtieri  08035023
Emilia-Romagna  RE  Guastalla  08035024
Emilia-Romagna  RE  Ligonchio  08035025
Emilia-Romagna  RE  Luzzara  08035026
Emilia-Romagna  RE  Montecchio Emilia  08035027
Emilia-Romagna  RE  Novellara  08035028
Emilia-Romagna  RE  Poviglio  08035029
Emilia-Romagna  RE  Quattro Castella  08035030
Emilia-Romagna  RE  Ramiseto  08035031
Emilia-Romagna  RE  Reggiolo  08035032
Emilia-Romagna  RE  Reggio nell'Emilia  08035033
Emilia-Romagna  RE  Rio Saliceto  08035034
Emilia-Romagna  RE  Rolo  08035035
Emilia-Romagna  RE  Rubiera  08035036
Emilia-Romagna  RE  San Martino in Rio  08035037
Emilia-Romagna  RE  San Polo D'Enza  08035038
Emilia-Romagna  RE  Sant'Ilario D'Enza  08035039
Emilia-Romagna  RE  Scandiano  08035040
Emilia-Romagna  RE  Toano  08035041
Emilia-Romagna  RE  Vetto  08035042
Emilia-Romagna  RE  Vezzano sul Crostolo  08035043
Emilia-Romagna  RE  Viano  08035044
Emilia-Romagna  RE  Villa Minozzo  08035045
Emilia-Romagna  MO  Bastiglia  08036001
Emilia-Romagna  MO  Bomporto  08036002
Emilia-Romagna  MO  Campogalliano  08036003
Emilia-Romagna  MO  Camposanto  08036004
Emilia-Romagna  MO  Carpi  08036005
Emilia-Romagna  MO  Castelfranco Emilia  08036006
Emilia-Romagna  MO  Castelnuovo Rangone  08036007
Emilia-Romagna  MO  Castelvetro di Modena  08036008
Emilia-Romagna  MO  Cavezzo  08036009
Emilia-Romagna  MO  Concordia sulla Secchia  08036010
Emilia-Romagna  MO  Fanano  08036011
Emilia-Romagna  MO  Finale Emilia  08036012
Emilia-Romagna  MO  Fiorano Modenese  08036013
Emilia-Romagna  MO  Fiumalbo  08036014
Emilia-Romagna  MO  Formigine  08036015
Emilia-Romagna  MO  Frassinoro  08036016
Emilia-Romagna  MO  Guiglia  08036017
Emilia-Romagna  MO  Lama Mocogno  08036018
Emilia-Romagna  MO  Maranello  08036019
Emilia-Romagna  MO  Marano sul Panaro  08036020
Emilia-Romagna  MO  Medolla  08036021
Emilia-Romagna  MO  Mirandola  08036022
Emilia-Romagna  MO  Modena  08036023
Emilia-Romagna  MO  Montecreto  08036024
Emilia-Romagna  MO  Montefiorino  08036025
Emilia-Romagna  MO  Montese  08036026
Emilia-Romagna  MO  Nonantola  08036027
Emilia-Romagna  MO  Novi di Modena  08036028
Emilia-Romagna  MO  Palagano  08036029
Emilia-Romagna  MO  Pavullo nel Frignano  08036030
Emilia-Romagna  MO  Pievepelago  08036031
Emilia-Romagna  MO  Polinago  08036032
Emilia-Romagna  MO  Prignano sulla Secchia  08036033
Emilia-Romagna  MO  Ravarino  08036034
Emilia-Romagna  MO  Riolunato  08036035
Emilia-Romagna  MO  San Cesario sul Panaro  08036036
Emilia-Romagna  MO  San Felice sul Panaro  08036037
Emilia-Romagna  MO  San Possidonio  08036038
Emilia-Romagna  MO  San Prospero  08036039
Emilia-Romagna  MO  Sassuolo  08036040
Emilia-Romagna  MO  Savignano sul Panaro  08036041
Emilia-Romagna  MO  Serramazzoni  08036042
Emilia-Romagna  MO  Sestola  08036043
Emilia-Romagna  MO  Soliera  08036044
Emilia-Romagna  MO  Spilamberto  08036045
Emilia-Romagna  MO  Vignola  08036046
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Emilia-Romagna  BO  Castello di Serravalle  08037018
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Emilia-Romagna  BO  Lizzano in Belvedere  08037033
Emilia-Romagna  BO  Molinella  08037039
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