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Accordo del 24/04/2001

Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 aprile 2001

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare il disposto del titolo II, capo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che individua le funzioni amministrative e i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto in particolare l'art. 29, comma 2, lettera l) del ricordato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, siano svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata, secondo modalita' procedimentali da emanare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, che modifica ed integra l'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 settembre 2000, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

Considerata la necessita' di provvedere a fissare prime norme procedurali per il raggiungimento dell'intesa prevista dal richiamato art. 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali", che:

all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), attribuisce a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi ai sensi del disposto dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo, promuovendo il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'art. 4:

comma 1, prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita, economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

comma 2, dispone che gli accordi si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la proposta di accordo attuativo del citato art. 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, nel testo proposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota prot. n. 1876 del 13 aprile 2001;

Vista la nuova stesura di detta proposta di accordo, che recepisce le modifiche apportate al testo dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso dell'incontro tecnico del 17 aprile 2001 indetto dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, trasmessa dall'ufficio del predetto commissario il 19 aprile 2001;

Considerato che, su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'esame del punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 aprile 2001, e' stato differito per poter esperire taluni approfondimenti di merito;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno subordinato il loro assenso al perfezionamento della proposta in esame all'accoglimento delle due seguenti modifiche al ricordato testo, trasmesso il 19 aprile 2001 dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo: all'art. 5 aggiungere il seguente nuovo comma 2-bis: "L'amministrazione centrale da' seguito ai provvedimenti di competenza, tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni formulati dalla regione interessata sulla base della verifica di compatibilita' del progetto rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali e locali, anche in virtu' di intese e accordi raggiunti dal proponente con gli enti territoriali interessati"; all'art. 6:

comma 1, dopo le parole "Amministrazioni regionali interessate", inserire le parole "con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3, salvo che l'intesa non sia gia' stata espressa nel merito ai sensi dell'art. 5, comma 1.", ed eliminare il restante testo, dalle parole "nel caso in cui", fino alle parole "all'art. 5, comma 1.";

comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole "adottate ai sensi dell'art. 5.", eliminare il segno di interpunzione (punto) e integrare il periodo come segue ", salvo la possibilita' di stipulare ulteriori accordi tra lo Stato e la Regione interessata";

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati:

Art. 1. - Disposizioni generali.

1. Il presente accordo disciplina le modalita' procedimentali per lo svolgimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, d'intesa con le regioni interessate.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente accordo, valgono le disposizioni vigenti in materia con le competenze istruttorie esclusive ivi attribuite.

Art. 2. - Definizioni.

1. Ai sensi del presente accordo, si intende per:

a) amministrazione centrale: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG, unitamente alle relative sedi periferiche competenti per territorio;

b) amministrazione regionale: l'ufficio della regione interessata, cui la normativa regionale attribuisce la competenza in materia.

Art. 3. - Funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma ivi comprese quelle di polizia mineraria.

1. Le funzioni amministrative in materia di titoli minerari, da svolgere d'intesa con le amministrazioni interessate, consistono:

a) nel conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

b) nel rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;

c) nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;

d) nelle revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a).

2. Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da svolgere d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, consistono nel rilascio delle autorizzazioni:

a) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;

b) per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;

c) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attivita' lavorativa cessata.

3. Nelle variazioni di titolarita, rinunce ai titoli minerari, decadenza e in tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative, relative ad atti dovuti e conseguenti al rilascio dei titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma al di fuori di quanto previsto ai commi 1 e 2 e nel comma presente, l'amministrazione centrale compie l'istruttoria ed emana il provvedimento finale.

4. Copia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti e' inviata dall'amministrazione centrale alle amministrazioni regionali interessate, secondo modalita' concordate nell'intesa con la regione interessata.

Art. 4. - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in terraferma, ivi compresa la emanazione di atti di polizia giudiziaria e' svolta dagli uffici decentrati dell'UNMIG competenti per territorio.

2. In caso di incidente rilevante in cantiere, i predetti uffici ne danno comunicazione alle amministrazioni regionali interessate immediatamente, all'atto della sua conoscenza.

Art. 5. - Modalita' procedimentali per l'intesa sullo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di titoli minerari.

1. Ferma restante la disciplina disposta dalla normativa vigente in materia, le procedure di cui al comma 1 dell'art. 3 sono sottoposte ad intesa con le amministrazioni regionali interessate.

2. L'intesa si considera positivamente raggiunta se l'amministrazione regionale interessata comunica all'amministrazione centrale competente il proprio assenso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione, inutilmente decorso il quale l'amministrazione centrale convoca una conferenza di servizi ai sensi delle legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. L'amministrazione centrale da' seguito ai provvedimenti di competenza, tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni formulati dalla regione interessata sulla base della verifica di compatibilita' del progetto rispetto agli strumenti di programmazone e pianificazione territoriale regionali e locali, anche in virtu' di intese e accordi raggiunti dal proponente con gli enti territoriali interessati.

3. Nei casi in cui e' prescritto in base alla legislazione vigente un procedimento di compatibilita' ambientale i termini per esprimere l'intesa decorrono dalla positiva conclusione dello stesso.

Art. 6. - Modalita' procedimentali per l'intesa sullo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia mineraria.

1. Ferma restante la disciplina disposta dalla normativa vigente in materia, le procedure di cui al comma 2 dell'art. 3 sono sottoposte ad intesa con le amministrazioni regionali interessate con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3, salvo che l'intesa non sia gia' stata espressa nel merito ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. In tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative di polizia mineraria l'amministrazione centrale da' seguito ai provvedimenti sulla base di quanto previsto nel titolo di conferimento e negli atti connessi, adottati ai sensi dell'art. 5, salvo la possibilita' di stipulare ulteriori accordi tra lo Stato e la regione interessata.

3. Le amministrazioni regionali non sono comunque responsabili degli aspetti di sicurezza mineraria e di governo dei giacimenti.

Art. 7. Disposizione finale.

1. Il presente accordo e' efficace dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.