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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo Stato-regioni per lo sviluppo di attivita' di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Premesso che:
la Conferenza delle nazioni unite sull'ambiente umano svoltasi a
Stoccolma nel 1972 ha segnato un primo, fondamentale passo nella
storia della diplomazia mondiale con esplicito, ampio riferimento
alle tematiche ambientali, che ha influenzato le politiche ambientali
internazionali nei decenni successivi;
il rapporto della commissione Bruntdland, pubblicato nel 1987 con
il titolo "Il nostro futuro comune" e recepito dall'ONU nel 1989 con
la risoluzione 228 dell'assemblea generale, ha introdotto il concetto
ed il termine di "Sviluppo sostenibile", ovvero di un diverso tipo di
sviluppo che, pur venendo incontro alle esigenze umane attuali, non
danneggi il delicato equilibrio degli ecosistemi che rendono
possibile la vita sulla terra e non comprometta la possibilita' delle
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;
la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo o "Earth
Summit" svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 ha
affrontato il problema della necessita' di cambiare il modello di
sviluppo preesistente al fine di avviare un piano globale di
"Sviluppo sostenibile";
nell'occasione sono stati approvati due documenti Iegalmente
vincolanti, "Convenzione sul clima" e "Convenzione sulla
biodiversita", due dichiarazioni di principi, "Principi sulle
foreste" e "Dichiarazione di Rio" la quale, nello specifico, afferma
che per avviare un processo di sviluppo sostenibile occorre cambiare
i modelli di produzione e consumo, adottare nuove misure legislative
in materia ambientale, internalizzare i costi ambientali, eseguire
sistematicamente la valutazione di impatto ambientale, applicare il
principio precauzionale, nonche' "Agenda XXI", strategia del
ventunesimo secolo per lo sviluppo sostenibile;
l'Agenda XXI, in particolare, contiene un programma d'azione
operativo e invita i governi ad avviare un processo di sviluppo
sostenibile, secondo i principi espressi nella dichiarazione di Rio,
da attuare nel corso del secolo ventunesimo;
l'Italia ha approvato il 28 dicembre 1993 in sede CIPE il piano
di attuazione dell'agenda XXI quale documento programmatico per le
scelte di governo;
il Consiglio delle comunita' europee ed i rappresentanti dei
governi degli Stati membri delle comunita' europee hanno adottato in
data 1o febbraio 1993 una risoluzione riguardante il programma
comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno
sviluppo sostenibile ("Per uno sviluppo durevole e sostenibile" - 5o
Programma d'azione) il quale gia' affermava al punto 4 del sommario:
"La realizzazione dell'equilibrio auspicato tra attivita' umana e
sviluppo da un lato e protezione dell'ambiente dall'altro richiede
una ripartizione delle responsabilita' chiaramente definita rispetto
ai consumi e al comportamento nei confronti dell'ambiente e delle
risorse naturali. Cio' presuppone l'integrazione delle considerazioni
ambientali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche
economiche e settoriali, nelle decisioni delle autorita' pubbliche,
nell'elaborazione e nella messa a punto dei processi produttivi e,
infine, nel comportamento e nelle, scelte del singolo cittadino";
la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario
di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo
sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", considerando
che "...le conclusioni della relazione intermedia rivelano che sono
stati realizzati progressi su varie questioni, ma che molto resta da
fare per progredire nella direzione dello sviluppo sostenibile", ha
stabilito fra le priorita' fondamentali, all'art. 2 l'integrazione
delle esigenze ambientali in altre politiche, all'art. 3
l'ampliamento dello strumentario con particolare riferimento alla
valutazione di piani e programmi, all'art. 7 il miglioramento degli
elementi conoscitivi di base per le politiche ambientali;
le amministrazioni locali, citta' e regioni europee, si sono
impegnate ad attuare l'Agenda XXI a livello locale e ad elaborare
piani d'azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e
sostenibile sottoscrivendo il 27 maggio 1994 la "Carta delle citta'
europee per uno sviluppo durevole e sostenibile" approvata dai
partecipanti alla Conferenza europea sulle citta' sostenibili
tenutasi a Aalborg in Danimarca;
la terza Conferenza ambientale dei Ministri e dei leader politici
regionali dell'Unione europea che si e' svolta a Goteborg, Svezia,
dal 18 al 20 giugno 1997 ha adottato la cosiddetta "Risoluzione di
Goteborg" nella quale, fra l'altro, si afferma che "Le regioni sono
gli attori chiave nello sviluppo sostenibile e le azioni da loro
controllate e influenzate hanno un impatto a livello nazionale e
globale. Le regioni devono dunque prendere parte alla stesura e
all'implementazione di strategie internazionali e nazionali sullo
sviluppo sostenibile nonche' all'adozione, attuazione e valutazione
del processo dell'Agenda XXI creato in ogni Stato membro";
l'integrazione delle politiche e' ormai un principio
costituzionale per l'intera Europa. L'art. 6 del Trattato di
Amsterdam (1998), dice che: "le necessita' della protezione
ambientale devono essere integrate nella definizione e
implementazione delle politiche e delle attivita' comunitarie (...),
in particolare con l'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile".
E' cosi' stabilito il "Principio d'integrazione" secondo il quale la
protezione ambientale non va considerata come una politica
settoriale, ma come un denominatore comune per tutti i settori.
All'azione ambientale deve far seguito un nuovo tipo di azione degli
altri settori, che devono interiorizzare i fattori ambientali;
la comunicazione della Commissione delle comunita' europee in
data 24 novembre 1999 "L'ambiente in europa: quali direzioni per il
futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della
comunita' europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile" (5o Programma) si e' cosi' espressa al punto 9 "Partire
dai principi del quinto programma: "Questa valutazione globale del
quinto programma di azione a favore dell'ambiente conferma i
progressi compiuti dalla comunita' nello sviluppo di una politica
ambientale che comincia a dare i suoi frutti in alcuni campi. I
progressi verso la sostenibilita' sono stati chiaramente limitati e
il quinto programma non ha raggiunto i suoi obiettivi. Esiste una
crescente consapevolezza dell'importanza di integrare gli obiettivi
ambientali in altre politiche, spesso in risposta alla ricerca di
modalita' piu' flessibili ed economicamente razionali per ottenere
soluzioni, ma quest'approccio e la nuova gamma di strumenti ad esso
legata sono ancora scarsamente sviluppati in molti settori. Le
tendenze di fondo di molti settori economici e il loro continuo nesso
con gli impatti ambientali destano preoccupazione";
il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante
disposizioni generali sui fondi strutturali richiama la volonta'
della comunita' di "(...) promuovere (...) un elevato livello di
tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in
particolare inserire organicamente le esigenze della tutela
ambientale nella definizione e nella realizzazione dei fondi
strutturali"
la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2001 ha previsto lo
stanziamento (art. 109) di 250 miliardi sul triennio 2001/2003 per
"Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile" con
riferimento, fra l'altro, alla "promozione presso i comuni le
province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale
territoriale" nonche' "azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale";
il decreto del presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n.
549, "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente" ha
istituito all'art. 4 il "Servizio per lo sviluppo sostenibile";
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che lo
Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le
funzioni relative alla promozione di tecnologie pulite e di politiche
di sviluppo sostenibile;
la deliberazione CIPE n. 83/2000 relativa alle modalita'
attuative del QCS 2000-2006 delle regioni obiettivo 1 "...al fine di
assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i
programmi del QGS in una prospettiva di sviluppo sostenibile e il
rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia
di ambiente ...", definisce i compiti delle autorita' ambientali e
stabilisce di rafforzare la rete nazionale delle autorita' ambientali
e della programmazione dei fondi strutturali;
Considerato che:
il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano avvertono l'importanza del proprio ruolo e del
contributo determinante che possono fornire nell'orientare la
societa' verso scelte, modalita' produttive e comportamenti coerenti
con uno sviluppo sostenibile e ritengono di operare in forma
concorrente proponendo il presente accordo di indirizzo quale
strumento ispiratore di strategie e di linee condivise;
l'integrazione della dimensione ambientale nella predisposizione
di politiche, piani e programmi settoriali, nonche' nei processi di
formazione delle decisioni, rende necessaria la piena introduzione di
un sistema organico di monitoraggio e di valutazione ambientale ex
ante, intermedia ed ex post, sperimentata con successo nelle prime
fasi dell'Agenda 2000-2006;
e' necessaria una profonda revisione delle procedure prodromiche
alle decisioni del CIPE e della Conferenza Stato regioni ed unificata
con il pieno coinvolgimento delle autorita' ambientali che si
occupano di sostenibilita;
ritenuto di dare concreto impulso e riconoscibilita' alla
prevista azione concorrente fra Stato e regioni sul versante della
promozione e del contributo a politiche di sviluppo sostenibile;
valutata l'opportunita' di istituire un tavolo tecnico permanente
in materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e delle regioni, allo scopo di integrare e
supportare i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di
Conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla
sostenibilita' e con funzioni di impulso, promozione, ideazione di
strategie di intervento nonche' creazione di occasioni e strumenti
funzionali all'affermazione di principi e criteri di sostenibilita;
sottolineato che il programma di azione ambientale per uno
sviluppo sostenibile a livello nazionale, al momento in fase di
elaborazione, fissa alcuni obiettivi di scala ed alcune macroazioni
che devono trovare continuita' nel sistema delle regioni e degli enti
locali alla luce del principio di sussidiarieta;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso
citato art. 4, nei termini sotto indicati.

Art. 1.
Azione concorrente
Il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato
dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede
un'azione condivisa nel campo dello sviluppo sostenibile, e al
principio di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente
di piani ed azioni di sviluppo territoriale, urbanistico,
infrastrutturale ed economico.

Art. 2.
Costituzione di tavolo tecnico
Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito un tavolo tecnico
permanente Stato-regioni di confronto e di collaborazione in materia
di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano.

Art. 3.
Funzioni del tavolo tecnico permanente
Il tavolo tecnico permanente di cui all'art. 2 e' investito dei
seguenti compiti e funzioni:
opera in raccordo con la rete nazionale delle autorita'
ambientali e con altri tavoli istituiti il cui oggetto di attivita'
presenta strette attinenze con i temi dello sviluppo sostenibile;
concorre all'elaborazione dei programmi nazionale e regionali per
lo sviluppo sostenibile e dei relativi strumenti;
rappresenta la sede di confronto, elaborazione, proposta, scambio
di informazioni fra Stato e regioni in materia di sviluppo
sostenibile;
supporta i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria
di conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla
sostenibilita;
opera con funzioni di impulso, di promozione, di definizione di
strumenti orientati all'affermazione di principi e criteri di
sostenibilita' ambientale con azione trasversale nei confronti dei
settori, le cui specifiche politiche possono avere riflessi nei
confronti dell'ambiente;
costituisce una sede per lo scambio di informazioni, lo sviluppo
di conoscenze, la promozione di iniziative quali eventi seminariali,
azioni di aggiornamento e formazione nonche' per il coordinamento di
iniziative comuni.

Art. 4.
Composizione del tavolo permanente
Il tavolo e' costituito, oltre che da un dirigente dell'ufficio di
segreteria di questa Conferenza designato dal direttore dell'ufficio
stesso, da un rappresentante e da un membro supplente, formalmente
designati da ogni singola regione e provincia autonoma e da due
referenti designati dal Ministero dell'ambiente e potra' essere
integrato occasionalmente con referenti di altri Ministeri e/o di
altri tavoli o soggetti pubblici invitati, in quanto parti
interessate ai temi in discussione.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: Loiero