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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e
54;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;
Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il
20 ottobre 2000;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel
quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e
province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali con nota dell'11 aprile 2001,
predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione
di riforma della normativa in materia di tutela
paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del
6 giugno 2000;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento
all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che e' stato accolto
dal rappresentante del Governo;
Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4,
comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce
il seguente accordo
tra il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei
termini sottoindicati:
Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione
europea del paesaggio, concordare le forme di attivita' del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come
Ministero, e le regioni perche' le stesse siano conformi alla
predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di
paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;
Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva
fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza
istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:
il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei
settori culturali, ecologici ambientali e sociali e puo' costituire
una risorsa favorevole all'attivita' economica contribuendo anche
alla creazione di opportunita' occupazionali;
la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di
sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni
tra bisogni sociali, attivita' economiche e ambiente;
Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali
atte a realizzare obiettivi di qualita' paesistica, la protezione del
paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;
Considerato che occorre identificare le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate
alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione
paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di
vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;
Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la
riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un
obiettivo prioritario di interesse nazionale;
Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono
essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla
pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i
valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e
valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di
qualita' paesaggistica, nonche' le concrete azioni di tutela e
valorizzazione;
Il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono
quanto segue:

Art. 1.
Principi generali
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di
paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica
della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro
attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.
2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' attuata secondo i criteri e
le modalita' previste dal presente accordo.
3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione
previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione
della pianificazione paesistica.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le
politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo
conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche'
dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime
finalita.
5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.
Pianificazione paesistica
1. Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel
territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o
di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto
conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti
criteri e modalita:
a) conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano
attraverso:
l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali,
naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro
correlazioni e integrazioni;
la definizione degli elementi e dei valori paesistici da
tutelare, valorizzare e recuperare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio;
la comparazione con gli altri atti di programmazione e
pianificazione;
c) individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai
sensi dell'art. 3;
d) definizione degli obiettivi di qualita' paesistica indicati
nell'art. 4;
e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione
paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle
aree interessate;
f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del
territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.
Ambiti di tutela e valorizzazione
1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di
tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione
del livello di integrita' e rilevanza dei valori paesistici. A tal
fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da
quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o
degradati.

Art. 4.
Obiettivi di qualita' paesistica
1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono
attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di
qualita' paesistica.
2. Tali obiettivi perseguono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi
e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi
tradizionali;
b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi
livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesistico del territorio, con particolare attenzione alla
salvaguardia delle aree agricole;
c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il
recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi
valori paesistici coerenti ed integrati.

Art. 5.
Strumenti di incentivazione
1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure
incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la
gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio
regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

Art. 6.
Consultazione pubblica
1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica
sono assicurate la concertazione istituzionale e le piu' ampie forme
di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti privati interessati e
delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

Art. 7.
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione
1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento
con la pianificazione territoriale e settoriale nonche' con gli
strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art.
150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle
previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle
modalita' e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza,
la regione provvede in via sostitutiva.

Art. 8.
Attuazione della pianificazione paesistica
1. Nell'attivita' di pianificazione paesistica prevista dall'art.
149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle
modalita' prescritti dal presente accordo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del
testo unico, verificano con apposito atto la compatibilita' tra le
disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le
regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per
l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione
di apposito atto.
3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla
soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per
materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non
adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del
testo unico.

Art. 9.
Controllo sugli interventi
1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione
paesistica, per la verifica di compatibilita' degli interventi
proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:
a) la congruita' dell'intervento proposto con i valori
riconosciuti dal vincolo;
b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di
qualita' paesistica;
c) la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni
contenute nei piani.
2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale
dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonche' gli
eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli
elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di
compatibilita' paesistica costituisce provvedimento separato e
preliminare rispetto alla concessione edilizia.

Art. 10.
Vigilanza
1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni
vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e
sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli
enti eventualmente da loro sub-delegati.
2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia
nell'esercizio delle competenze in materia paesistica e' motivo di
revoca della sub-delega.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: Loiero