Categorie di attivitą
industriali di cui all'art.1 del DLGS 4 agosto 1999 n.372
1. Gli impianti o le parti di impianti
utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di
nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si
riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa.
Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita'
elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una
stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1.1. Impianti di combustione con una
potenza termica di combustione di oltre 50 MW ( i
requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli
impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31
dicembre 2003).
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e
liquefazione del carbone.
2.1. Impianti di arrostimento o
sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali
solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o
acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la
relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5
tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera
50 kilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con
una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con
una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di
superficie di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 m3.
3.1. Impianti destinati alla
produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita'
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri
tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre
50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla
produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti
dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del
vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre
di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di
sostanze minerali compresi quelli destinati alla
produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75
tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno
superiore a 300 kg/m3.
Nell'ambito delle categorie di attivita'
della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei
gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri,
perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati; e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche,
fibre a base di cellulosa);
i) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base,
quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio,
composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di
zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un
procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la
fabbricazione di esplosivi.
Salvi l'art. 11 della direttiva n.
75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (
Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag.
20.Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE in Gazzetta
Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).
5.1. Impianti per l'eliminazione o il
ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE
quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R
1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e
nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati
con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno ( Gazzetta
Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE in
Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag.
48).
5.2. Impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n.
89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (
Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag.
32.3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1989, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora (Gazzetta Ufficiale n. L
203 del 15 luglio 1989, pag. 50.
5.3. Impianti per l'eliminazione o il
ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti
D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al
giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di
10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di
oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche
per i rifiuti inerti.
6.1. Impianti industriali destinati
alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento
(operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione
o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle
pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12
tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4. a) Macelli aventi una capacita'
di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al
giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
-materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
-materie prime vegetali con una capacita' di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
(valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il
ricupero di carcasse e di residui di animali con una
capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al
giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di
superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando
solventi organici, in particolare per apprettare,
stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una
capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg
all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di
carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico
mediante combustione o grafitizzazione.