Allegato I

 

Categorie di attivitą industriali di cui all'art.1 del DLGS 4 agosto 1999 n.372

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.

1. Attivita' energetiche

 

2. Produzione e trasformazione dei metalli

 

3. Industria dei prodotti minerali

 

4. Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

 

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE in Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).

 

6. Altre attivita'

 

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