Sommario
Decreto Ministero dell’Interno 24 maggio 2002
Decreto Ministero dell’Interno 24 maggio 2002
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2002)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il proprio decreto 8 giugno 1993 recante: «Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione»; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Rilevata la necessità di modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/ CE che codifica la procedura di notifica n.83/189;
Decreta:
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, che possono essere di due tipi:
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. 3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, entro due anni da tale data, alle disposizioni di cui al Titolo V dell’allegato. Le norme di esercizio sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli adeguamenti di cui sopra saranno eseguiti contestualmente ai lavori di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono applicare le distanze di sicurezza previste al Titolo III dell’allegato, saranno adeguati integralmente alle disposizioni del presente decreto.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
Ubicazione
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere:
2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas; in tali impianti non è consentito l’uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l’alimentazione di emergenza, ne il rifornimento del tipo self-service. 3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentito l’uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l’alimentazione di emergenza, ne il rifornimento del tipo self-service. 4. L’attestazione che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione comunale.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell’Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell’interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati.
Disposizioni complementari e finali
Sono abrogate tutte le disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(sostituito da D.M. 28 giugno 2002 - G.U. n. 161 del 11 luglio 2002)
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
Parte dell’impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l’attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al veicolo. Parte dell’impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell’impianto di distribuzione e l’aspirazione del primo stadio del compressore. Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento. Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento. Pistola di erogazione gas al veicolo. Dispositivo montato all’estremità di una tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar. Valvola di intercettazione comandata a distanza. Valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.
1.2. Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l’impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.
1.2.1. Impianti alimentati da condotta. Gli impianti possono essere costituiti da:
1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio. Gli impianti possono essere costituiti da:
1.2.3. Elementi pericolosi dell’impianto. Sono considerati elementi pericolosi dell’impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e) ed f).
1.3. Gradi di sicurezza.
Agli elementi costituenti l’impianto elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), c), ed e), nonché al punto 1.2.2, lettere a), b), e d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi:
I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo titolo II.
MODALITA' COSTRUTTIVE
2.1. Generalità. Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 è consentito l’impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti:
E' altresì consentito l’impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.
2.2. Recinzione. Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate. La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1. La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, può essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo. Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell’impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di 1° grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonché di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m. Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell’area del distributore. Nel caso in cui l’insieme degli elementi dell’impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1° grado, siano interrati, la recinzione fuori terra può essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi. Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.
2.3. Cabina di riduzione con dispositivo di misura. La cabina, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto. Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell’incendio. Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l’installazione del dispositivo di misura può essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.
a) Con sicurezza di 1° grado. Per conferire all’impianto caratteristiche di sicurezza di 1° grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell’impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento. La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l’alto. Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.
b) Con sicurezza di 2° grado. Per conferire all’impianto caratteristiche di sicurezza di 2° grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste, oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.
2.4. Locale compressori. Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm3 di gas. a) Con sicurezza di 1° grado.
b) Con sicurezza di 2° grado.
2.5. Locale recipienti di accumulo. Deve essere realizzato con sicurezza di 1° grado, con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l’alto. Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale. L’altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l’esterno, non si rende necessario che l’altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell’impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell’impianto. Se il locale contiene recipienti con capacità di accumulo complessiva superiore a 3.000 Nm3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all’interno di ciascun box, non deve essere accumulata una quantità di gas superiore a 3.000 Nm3.
2.6. Box per i carri bombolai. Box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l’alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso del gas. a) Con sicurezza di 1° grado. I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm. L’altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l’ingombro dei recipienti. I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell’impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.3, lettera a). b) Con sicurezza di 2° grado. I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm. L’altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l’ingombro dei recipienti. I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai. Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile.
2.7. Impianto gas. Impianto costituito dall’insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza. Le pressioni di progetto dell’impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore all’1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.
2.7.1. Dispositivo di misura. Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all’aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 2 m.
2.7.2. Tubazioni rigide. Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori, devono essere progettate, costruite e collaudate secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 5a. I materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2a, punto 2.2.1, e successive modifiche ed integrazioni. Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione, devono essere sistemate:
Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova idrostatica secondo il punto 7.4 dell’allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale dell’apparecchio di distribuzione. Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo che l’intervento di una valvola non provochi l’apertura prematura delle altre valvole di sicurezza. Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione in atmosfera, in area sicura. L’estremità superiore del collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
2.7.3. Tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente al gas naturale ed esternamente alle abrasioni e all’invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell’allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza. I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell’allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell’1%. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera devono essere tarati a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi. Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio. Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, deve essere installato, oltre all’apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l’arresto automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello proprio del compressore. Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici. Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell’interno. Il collegamento dell’apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L’impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L’estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell’apparecchio stesso. Al fine di impedire l’erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:
Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell’interno emanerà disposizioni per l’esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l’orario di apertura al pubblico.
2.7.6. Organi di intercettazione e scarico dell’impianto gas. Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all’esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all’operatore. Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione. Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l’acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi secondo le normative vigenti.
2.8. Sistema di emergenza. Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
2.9. Impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. L’impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1 marzo 1968, n. 186. L’alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l’impianto generale di messa a terra. Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente, le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.
2.10. Protezione antincendio. Deve essere previsto: a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete idranti, con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti i punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:
b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm3 di gas, un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:
c) estintori portatili e/o carrellati prescritti dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni dell’impianto ed al numero degli apparecchi di distribuzione.
DISTANZE DI SICUREZZA
3.1. Entità delle distanze di sicurezza. In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo punto 3.2.
A) Elementi con sicurezza di 1° grado
B) Elementi con sicurezza di 2° grado
C) Apparecchi di distribuzione automatici
D) Altre distanze di sicurezza Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B), C); b) cabina energia elettrica: 7,5 m; c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna; d) posti di ristoro e/o vendita:
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera g), ed al punto 1.2.2, lettera f). Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine. Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.
3.2. Impianti misti. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati nell’ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.
NORME DI ESERCIZIO
4.1. Generalità. Nell’esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione devono essere - osservati, oltre agli obblighi di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti. Il responsabile dell’attività è normalmente individuato nel titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista per l’esercizio dell’impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell’attività dovrà comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest’ultimo attestante l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.
4.1.1. Sorveglianza dell’esercizio. L’esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell’esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell’impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all’impianto.
4.2. Operazione di erogazione. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell’impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:
4.3. Prescrizioni generali di emergenza. Il personale addetto all’impianto deve:
4.4. Documenti tecnici. Presso l’impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
4.5. Segnaletica di sicurezza. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell’impianto gas ed una planimetria dell’impianto di distribuzione. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.
4.6. Chiamata di soccorso. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.
IMPIANTI ESISTENTI
Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni riportate ai seguenti punti.
5.1. Apparecchi di distribuzione automatici. Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno. Al fine di impedire l’erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:
5.2. Sistema di emergenza. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche indicate al punto 2.8.
5.3. Norme di esercizio. Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al Titolo IV.
IMPIANTI AD USO PRIVATO PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE
6.1. Premessa. Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali. Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.
6.2. Caratteristiche costruttive. Gli elementi costituenti gli impianti di distribuzione di gas naturale ad uso privato per il rifornimento di flotte devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1° grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture completamente schermate.
6.3. Recinzione. Se l’impianto è ubicato all’interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria un’ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
6.4. Distanze di sicurezza.
6.4.1. Distanze di protezione. Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.
6.4.2. Distanze di sicurezza interne. Tra gli elementi costituenti l’impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell’azienda entro la quale è ubicato l’impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere ridotta fino a 4 m.
6.4.3. Distanze di sicurezza esterne. Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale nei quali si svolgono attività ricomprese nell’elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
6.5. Prescrizioni di sicurezza. Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico. Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli.
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