Distributori stradali di GPL
Precedente Home Su Successiva

Sommario

 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208

bullet

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione
bullet

TITOLO I - GENERALITA’
bullet

Art. 1 - Campo di applicazione

bullet

Art. 2 - Elementi essenziali degli impianti

bullet

TITOLO II - NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO
bullet

CAPO I - Serbatoio
bullet

Art. 3. - Caratteristiche e dispositivi del serbatoio

bullet

Art. 4 - Approvazione e collaudo del serbatoio

bullet

Art. 5 - Cassa di contenimento del serbatoio

bullet

Art. 6 - Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento

bullet

CAPO II - Pompe
bullet

Art. 7. - Caratteristiche e requisiti delle pompe

bullet

Art. 8 - Installazione delle pompe

bullet

Art. 9 - Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe

bullet

CAPO III - Elettrocompressore
bullet

Art. 10 - Installazione dell’elettrocompressore

bullet

Art. 11 - Motore dell’elettrocompressore

bullet

CAPO IV - Apparecchi di distribuzione
bullet

Art. 12 - Requisiti degli apparecchi di distribuzione

bullet

CAPO V - Tubazioni
bullet

Art. 13. - Requisiti delle tubazioni

bullet

Art. 14. - Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione

bullet

Art. 15 - Sistemazione delle tubazioni

bullet

CAPO VI - Punto di travaso
bullet

Art. 16 - Dispositivi per il travaso

bullet

CAPO VII - Impianti elettrici
bullet

Art. 17 - Requisiti degli impianti elettrici

bullet

Art. 18 - Interruttori generali

bullet

CAPO VIII - Difesa antincendi
bullet

Art. 19 - Mezzi antincendi fissi

bullet

Art. 20 - Mezzi antincendi portatili

bullet

CAPO IX - Norme di esercizio
bullet

Art. 21 - Prescrizioni e divieti

bullet

TITOLO III - UBICAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA
bullet

CAPO I - Ubicazione
bullet

Art. 22. - Ubicazioni vietate

bullet

Art. 23 - Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

bullet

CAPO II - Distanze di sicurezza
bullet

Art. 24 - Distanze di sicurezza esterne

bullet

Art. 25. - Distanze di sicurezza interne

bullet

Art. 26 - Mancanza delle distanze di sicurezza

bullet

CAPO III - Impianti misti
bullet

Art. 27 - Distanze negli impianti misti

bullet

Art. 28 - Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti

bullet

Art. 29 - Prescrizioni e divieti negli impianti misti

bullet

Art. 30 - Impianti nell’ambito del demanio marittimo e dei porti

bullet

Art. 31 - Norme transitorie

Circolare Ministero dell'Interno 7 luglio 1972, n. 50

bullet

D. P. R. 12 gennaio 1971, n. 208 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, n. 785

bullet

Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, contenente nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio lique fatti per autotrazione

Circolare Ministero dell'Interno n. 5 del 3 febbraio 1977

bullet

D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 785 - Impianti stradali distributori di g.p.l. per autotrazione

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024

bullet

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 15601/4106 del 20 agosto 1987

bullet

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024:  Modificazioni agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 21 giugno 1991

bullet

Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.l. per autotrazione. Chiarimenti.

Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 26 gennaio 1993

bullet

Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 17145/4106 del 3 novembre 1993

bullet

Utilizzo elettropompe sommerse per l'erogazione di G.P.L. in impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per auto trazione - Deroga generale all'art. 8, 1° comma del D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971.

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 716/4106 del 24 giugno 1999

bullet

Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Revisione della vigente normativa di sicurezza

 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208

 

(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 3 maggio 1971)

 

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione

 

 Il Presidente della Repubblica:

 Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all’art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;

 Udito il parere del Consiglio di Stato;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

E’ approvato l’annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.

 

TITOLO I

GENERALITA’

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

Le presenti norme si applicano agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

 

Art. 2

Elementi essenziali degli impianti

 

Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dei seguenti elementi essenziali:

1) uno o due serbatoi;

2) un gruppo di due elettropompe adibite:

a)  al rifornimento del serbatoio;

b)  all’erogazione dei gas di petrolio liquefatti;

chiarimento: è possibile installare un gruppo di due elettropompe per la erogazione del g.p.l. ed un elettrocompressore per il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l. Pertanto è consentito installare due elettropompe di erogazione a servizio di impianti dotati di due o più erogatori. Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli erogatori che per rifornire i serbatoi. (Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 26 gennaio 1993)

3) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

4) uno o due apparecchi di distribuzione.

    (sostituito dal D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024)

I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti.

 

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

 

CAPO I

Serbatoio

 

Art. 3.

Caratteristiche e dispositivi del serbatoio

 

I serbatoi devono essere interrati e provvisti di cassa di contenimento.

chiarimento: qualora il deposito del g.p.l. sia costituito da due serbatoi, ogni serbatoio deve essere interrato e provvisto di propria cassa di contenimento realizzata come previsto dall'art. 5 del D.P .R. n. 208 del 12 gennaio 1971. Le due casse di contenimento possono anche essere contigue ed avere una parete comune con le stesse caratteristiche costruttive. (

 

Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti del serbatoio e quelli immediatamente esterni alla cassa di contenimento, non superiore ad un metro.

    (sostituito dal D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024)

 

Dev’essere munito infine dei seguenti dispositivi:

a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;

b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;

c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela;

d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;

e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;

f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev’essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev’essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.

Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.

 

Art. 4

Approvazione e collaudo del serbatoio

 

Il serbatoio dev’essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1933.

 

Art. 5

Cassa di contenimento del serbatoio

 

Il serbatoio dev’essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

La cassa di contenimento dev’essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.

Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm, rispetto al livello del terreno circostante;

b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. Fra le pareti e il serbatoio;

c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.

Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.

 

Art. 6

Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento

 

Nella cassa di contenimento il serbatoio dev’essere collocato su selle di appoggio in modo che: 

a) la generatrice inferiore risulti ad almeno 50 cm. di distanza dal fondo della cassa;

b) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante;

c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.

 

CAPO II

Pompe

 

Art. 7.

Caratteristiche e requisiti delle pompe

 

Le pompe adibite al travaso e all’erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta, in relazione alla natura chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato di fabbricazione.

La portata e la prevalenza delle pompe devono essere adeguate alle caratteristiche dell’impianto.

I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante ai sensi dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

 

Art. 8

Installazione delle pompe

 

Le pompe devono essere allogate in pozzetto ed installate in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare la formazione di un battente liquido atto ad evitare interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione, del liquido circolante nelle apparecchiature.

Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev’essere installata una valvola d’intercettazione manovrabile dall’esterno.

Le pompe devono essere dotate di messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

 

Art. 9

Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe

 

Il pozzetto dev’essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;

b) bordi superiori sporgenti almeno 10 cm. sul piano di campagna;

c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle pareti interne;

d) ampiezza tale da consentire l’agevole accesso e le manovre del personale;

e) copertura con materiali leggeri e incombustibili per la protezione dagli agenti atmosferici.

Dev’essere isolato rispetto alla cassa di contenimento del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità tra le rispettive pareti esterne.

Dev’essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica, agente in aspirazione, che assicuri l’estrazione in non più di 30 secondi di un volume d’aria pari alla capacità del pozzetto e che abbia: 

a) i punti di presa a livello del fondo;

b) il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso e a quota di almeno 3 m.;

c) il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante; d) la ventola di tipo antiscintilla.

Tutte le parti metalliche del sistema devono essere elettricamente collegate fra loro e verso terra; la resistenza verso terra non deve essere superiore a 20 Ohm.

I comandi elettrici per l’azionamento delle pompe e del sistema di ventilazione di cui al terzo comma devono essere collocati fuori del pozzetto.

 

CAPO III

Elettrocompressore

 

Art. 10

Installazione dell’elettrocompressore

 

L’elettrocompressore di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 2, deve essere installato a livello di campagna in adiacenza alla cassa di contenimento del serbatoio.

Esso deve risultare schermato, verso l’area destinata alla sosta dell’autocisterna nella fase di travaso, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm, di forma e dimensioni tali che l’elettrocompressore resti defilato rispetto all’autocisterna in sosta.

Può essere installato anche sul fondo del pozzetto di cui all’articolo precedente in sostituzione di una delle pompe.

 

 

Art. 11

Motore dell’elettrocompressore

 

Il motore dell’elettrocompressore dev’essere di tipo antideflagrante ai sensi dell’art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

 

CAPO IV

Apparecchi di distribuzione

 

Art. 12

Requisiti degli apparecchi di distribuzione

 

Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell’interno.

Devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

 

CAPO V

Tubazioni

 

Art. 13.

Requisiti delle tubazioni

 

Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dell’impianto, nonché le relative valvole, devono essere di acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato.

Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura.

Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualità, idonei per l’impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti.

Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l’ossidazione.

 

Art. 14.

Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione

 

Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev’essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell’apparecchio di distribuzione.

 

Art. 15

Sistemazione delle tubazioni

 

Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli in muratura.

I cunicoli devono essere:

a) interamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un’equivalente impermeabilità;

b) riempiti con sabbia asciutta;

c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante;

d) ispezionabili.

Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che:

a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno due centimetri rispetto a quello della tubazione interna;

b) le giunture realizzate con flange siano allogate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma;

c) l’incamiciatura sia a perfetta tenuta;

d) l’incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella tagliafiamma e sita all’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

 

CAPO VI

Punto di travaso

 

Art. 16

Dispositivi per il travaso

 

Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall’autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili e snodabili, l’una per la fase liquida, l’altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna.

Le parti terminali di queste devono essere munite di flange o raccordi a vite antiscintilla.

 Inoltre:

a) l’estremità di attacco all’autocisterna deve essere munita di una valvola di accesso di flusso;

b) l’estremità di attacco al serbatoio deve essere munita di una valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest’ultima direttamente collegata alla precedente.

Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.

Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente a cura del gestore dell’impianto, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell’eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev’essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra dell’autocisterna.

    (sostituito dal D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 - G.U. n. 39 del 8 febbraio 1979)

 

CAPO VII

Impianti elettrici

 

Art. 17

Requisiti degli impianti elettrici

 

Negli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, tutte le installazioni elettriche devono avere i requisiti previsti nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

 

Art. 18

Interruttori generali

 

Gli interruttori generali dei circuiti per l’alimentazione delle pompe e del compressore e per l’illuminazione di tutto l’impianto di distribuzione devono essere centralizzati su quadro al coperto sito a distanza di almeno 15 metri dal centro del serbatoio.

 

CAPO VIII

Difesa antincendi

 

Art. 19

Mezzi antincendi fissi

 

Il pozzetto delle pompe deve essere dotato di un sistema fisso di estinzione ad anidride carbonica avente carica non inferiore a 15 chilogrammi e che sia azionabile a distanza di almeno 5 metri da posizione protetta.

 

Art. 20

Mezzi antincendi portatili

 

L’impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione dev’essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 kg. ciascuno.

 

CAPO IX

Norme di esercizio

 

Art. 21

Prescrizioni e divieti

 

Nell’esercizio dell’impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare dell’autorizzazione deve osservare e far osservare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:

1) Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti non possono essere iniziate se non dopo che:

a) il motore dell’autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti;

b) le ruote dell’autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei;

c) l’autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra;

d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.

2) Durante le operazioni di travaso, il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo del travaso.

3) Durante le operazioni di travaso e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all’impianto, in perfetta efficienza e pronto all’uso.

4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto oltre a rispettare e far rispettare i divieti di cui al n. 2), deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.

5) Negli impianti misti di cui all’art. 27 è vietato procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.

6) Il personale addetto alla gestione dell’impianto deve essere:

a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi;

b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire e ridurre gli incidenti;

c) istruito all’impiego dei mezzi antincendi.

E’ vietato adibire all’esercizio degli impianti minori di 18 anni.

7) Nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riproducente in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell’impianto.

Altri avvisi con la scritta « vietato fumare » devono essere disposti all’ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.

8) In caso d’incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all’impianto.

 

TITOLO III

UBICAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA

     

CAPO I

Ubicazione

 

Art. 22.

Ubicazioni vietate

 

Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

L’attestazione che l’area prescelta per l’installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco.

    (sostituito dal D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 - G.U. n. 39 del 8 febbraio 1979)

Art. 23

Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

 

L'impianto regolarmente installato in una zona di completamento o di espansione dell’aggregato urbano deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni comunque intervenute nelle caratteristiche della zona, l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal centro del serbatoio, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza degli impianti, ai sensi del comma precedente, è accertato dall'amministrazione comunale su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

    (sostituito dal D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 - G.U. n. 39 del 8 febbraio 1979)

 

CAPO II

Distanze di sicurezza

 

Art. 24

Distanze di sicurezza esterne

 

Ferme restando le norme circa l’ubicazione degli impianti, l’area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell’articolo successivo, edifici di sorta;

b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3000 metri cubi, né comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme; per edifici giacenti parzialmente nella fascia suddetta, la cubatura di 3.000 metri cubi va calcolata solo per la parte insistente nella fascia stessa.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere o mercati, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri.

In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2, e il ciglio più vicino della sede viaria non può essere inferiore a:

- 30 metri per le autostrade, ferrovie e tramvie;

- 15 metri per le altre strade e le vie navigabili.

 

La distanza di cui al comma precedente va misurata:

a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento più prossimo dell’impianto di cui all’art. 2 e il bordo della carreggiata, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli;

b) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento più prossimo dell’impianto di cui all’art. 2 e la rotaia del binario di corsa più vicino;

c) per le vie navigabili, tra l'elemento più prossimo dell’impianto di cui all’art. 2 e il limite della superficie delle acque del livello di guardia.

In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra l'elemento più prossimo dell’impianto di cui all’art. 2 e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

    (sostituito dal D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 - G.U. n. 39 del 8 febbraio 1979)

 

Art. 25.

Distanze di sicurezza interne

 

Nell’area di pertinenza dell’impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all’impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l’abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.

Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.

chiarimento: in analogia con quanto indicato nella circolare n. 17 dell ' 11 ottobre 1988, le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto ed i i posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde) , esistenti nell'ambito delle stazioni di rifornimento, aventi superficie maggiore di 30 m2 non possono essere inferiori ai 40 m previsti dall'art. 4 lett. b) del D.P.R. 28/79 (Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 21 giugno 1991)

 

La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.

    (vedi anche la Circolare M.I. n. 50 del 7 luglio 1972)

 

Art. 26

Mancanza delle distanze di sicurezza

 

Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l’impianto dev’essere rimosso.

Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

CAPO III

Impianti misti

 

Art. 27

Distanze negli impianti misti

 

Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell’ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev’essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell’uno e dell’altro impianto:

1) tra i rispettivi serbatoi;

2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;

3) tra i serbatoi dell’uno e gli apparecchi di distribuzione dell’altro e viceversa.

 

Art. 28

Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti

 

Quando negli impianti misti di cui all’articolo precedente, per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza prescritte agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l’impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti dev’essere rimosso.

Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

Art. 29

Prescrizioni e divieti negli impianti misti

 

Negli impianti di cui all’art. 27 le prescrizioni e i divieti previsti nell’art. 21 devono osservarsi, in quanto applicabili, anche nell’esercizio delle stazioni di distribuzione degli altri carburanti.

 

Art. 30

Impianti nell’ambito del demanio marittimo e dei porti

 

Per gli impianti da installare nell’ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

L’installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla-osta delle autorità portuali.

Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli articoli 24 e 25 viene accertata, ai sensi degli articoli 26 e 28, anche dall’autorità marittima.

Per gli impianti installati nell’ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli articoli 26 e 28, deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento  viene emesso previa revoca, da parte dell’amministrazione marittima, dell’atto di concessione.

 

Art. 31

Norme transitorie

 

Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell’art. 23, devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme.

Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate.

All’infuori dell’ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano con indice di fabbricabilità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quanto l’indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite.

Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali è rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall’obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all’art. 24, lettera a), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.

Possono permanere altresì gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera a) dell’art. 24 sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri.

    (vedi anche Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, n. 785)

 

Torna all'inizio

 

 

Circolare Ministero dell'Interno 7 luglio 1972, n. 50

 

D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

Al fine di rendere uniforme l'interpretazione della norma indicata all'art. 25 del D.P.R. citato in oggetto si precisa che nel locale deposito attrezzi attinenti all'impianto possono essere consentiti interventi tecnici sugli impianti di g.p.l. installati a bordo di autovetture.
Tale locale, a non meno di 10 m dai punti pericolosi dell'impianto, non dovrà comunque avere superficie superiore a 70 metri quadrati.

 

Torna all'inizio

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, n. 785

 

Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, contenente nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione

 

Articolo unico. 

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è così modificato:
"Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano".


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Torna all'inizio

 

 

Circolare Ministero dell'Interno n. 5 del 3 febbraio 1977

 

D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 785 - Impianti stradali distributori di g.p.l. per autotrazione

 

Da parte di taluni Comandi provinciali VV.F. sono state manifestate perplessità circa la data di scadenza del termine indicato nel D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 785 per la rimozione dai centri abitati degli impianti di g.p.l. per autotrazione.


Al riguardo si chiarisce che la funzione del predetto decreto presidenziale non è stata quella di prorogare di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine stabilito dal precedente D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915, bensì quella di sostituire con altro testo il contenuto dell'art. 1 di quest'ultimo decreto, articolo che è venuto così ad assumere la dizione riportata tra virgolette nel Decreto 785.

Ciò significa che il termine di tre anni va calcolato dalla data di entrata in vigore del decreto n. 915 del '73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1974, e cioè, tenuto conto del periodo di vacatio legis, dal 29 gennaio 1974. Pertanto il termine predetto è venuto a scadere il 29 gennaio u.s.

 

Torna all'inizio

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024

(Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1986)

 

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

 

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto; 

Udito il parere del Consiglio di Stato; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1

Elementi essenziali degli impianti.

 

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

«Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

1) uno o due serbatoi;

2) un gruppo di due elettropompe adibite: 

a) al rifornimento di serbatoi; 

b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

3) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

4) uno o due apparecchi di distribuzione».

 

Art. 2.

Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi.

 

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti
dai seguenti:

«I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.

Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro».

 

Torna all'inizio

 

 

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 15601/4106 del 20 agosto 1987

 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024:  Modificazioni agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

 

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti circa la corretta interpretazione delle norme contenute nell'art. 2 del D.P.R. citato in oggetto per quanto riguarda l 'installazione dei serbatoi interrati del g.p.l.

Al riguardo, su conforme parere della commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fa presente che, qualora il deposito del g.p.l. sia costituito da due serbatoi, ogni serbatoio deve essere interrato e provvisto di propria cassa di contenimento realizzata come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971.

Le due casse di contenimento possono anche essere contigue ed avere una parete comune con le stesse caratteristiche costruttive.

 

Torna all'inizio

 

 

Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 21 giugno 1991

 

Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.l. per autotrazione. Chiarimenti.



Come è noto gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto sono disciplinati dal D.P.R. 19 gennaio 1971, n. 208 e dai successivi D.P.R. di modifica.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti intesi a conoscere quali distanze di sicurezza debbano essere osservate tra gli elementi pericolosi dei predetti impianti di distribuzione ed i posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), esistenti nell'ambito delle stazioni di rifornimento, tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 208/71.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che, in analogia con quanto indicato nella circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto ed i citati posti di ristoro aventi superficie maggiore di 30 m2 non possono essere inferiori ai 40 m previsti dall'art. 4 lett. b) del D.P.R. 28/79.

Restano ovviamente valide le disposizioni contenute negli artt. 25 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e 2, 3, 4 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti.

 

Torna all'inizio

 

 

Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 26 gennaio 1993

 

Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.

 

Pervengono a questo Ministero istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi in merito all'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fornisce il chiarimento di seguito riportato al quale i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterrano nell'espletamento della attività di prevenzione incendi.

 

Quesito:

D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024, art. 1 lettere b) e c) possibilità di installazione di due elettropompe da destinare alla erogazione del g.p.l.

 

Chiarimento:

La lettura combinata dei punti b) e c) dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 1024/1986 non esclude la possibilità di installare un gruppo di due elettropompe per la erogazione del g.p.l. e di un elettrocompressore per il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l.

Pertanto è consentito installare due elettropompe di erogazione a servizio di impianti dotati di due o più erogatori.

Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli erogatori che per rifornire i serbatoi.

Quanto sopra è ampiamente giustificato sia dal dettato della norma che distingue nettamente fra apparecchiature adibite al rifornimento del serbatoio e quelle adibite all'erogazione, che da valutazioni di ordine tecnico, in quanto le pompe di travaso e quelle di rifornimento hanno caratteristiche diverse, grossa portata e ridotta prevalenza le prime, caratteristiche opposte le seconde.

 

Torna all'inizio

 

 

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 17145/4106 del 3 novembre 1993

 

Utilizzo elettropompe sommerse per l'erogazione di G.P.L. in impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Deroga generale all'art. 8, 1° comma del D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971.

 

Il D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971 ha previsto al 1° comma dell'art. 8 che le pompe di erogazione di g.p.l., devono essere allocate in apposito pozzetto al fine di garantire quanto segue:

a) funzionamento delle pompe sotto battente al fine di evitare la vaporizzazione del g.p.l., che comporterebbe fenomeni di cavitazione e discontinuità nell'erogazione;

b) permettere l'accessibilità alle pompe stesse per le operazioni di manutenzione.

Stanno pervenendo a questa Direzione, da parte di alcuni Comandi, istanze intese ad ottenere l'autorizzazione all'impiego di elettropompe sommerse per l'erogazione di g.p.l. in impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 208,171.

Le elettropompe sommerse installate negli impianti sottoposti al parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili per il rilascio della deroga hanno presentato le seguenti caratteristiche:

- motore e relativo impianto elettrico realizzato in conformità al disposto della legge n. 186/68; 

- perfetta tenuta e resistenza alla pressione di 30 bar;

- portata e prevalenza adeguate alle caratteristiche dell'impianto.

L'elettropompa è racchiusa in un contenitore metallico e ad esso collegata in testata a mezzo flangiatura.

Il contenitore risulta solidale alla flangia di chiusura del passo d'uomo del serbatoio ed è dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:

- garantire il funzionamento dell'elettropompa sotto battente, come previsto al 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. 208/71 ;

- isolare l'elettropompa dal g.p.l. contenuto nel serbatoio, per necessità manutentive.

L'elettropompa ed il suo contenitore sono collegati tra di loro ed entrambi con il serbatoio, per cui la messa a terra dell'elettropompa richiesta dal 3° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 2087/71 è garantita da quella del serbatoio.

La Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità d'installazione, ha ritenuto che l'elettropompa in questione rispetta i requisiti e le finalità di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 208/71, ed ha espresso parere favorevole al suo impiego, per l'erogazione di g.p.l. negli impianti in oggetto, in deroga a quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 208/71 che prevede l'allocamento della pompa in apposito pozzetto.

Stante che la concessione delle deroghe da parte degli organi Centrali sta diventando un puro atto formale, al fine di snellire le procedure ed evitare aggravi di lavoro puramente burocratico, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del D.P.R. citato, possono procedere direttamente all'approvazione di impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, che prevedano l'utilizzo di elettropompe sommerse aventi le caratteristiche sopracitate.
Le caratteristiche ed i requisiti dell'elettropompa sommersa dovranno essere certificate dalla Ditta costruttrice che dovrà altresì specificare le relative modalità di installazione e manutenzione.

La ditta incaricata dell'installazione e della manutenzione delle suddette elettropompe dovrà rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che le suddette operazioni sono state effettuate in conformità alle specifiche fornite dalla Ditta costruttrice.

 

Torna all'inizio

 

 

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 716/4106 del 24 giugno 1999

 

Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Revisione della vigente normativa di sicurezza

 

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha recentemente espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, emanata con D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e successivamente modificata ed integrata con D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

Nel progetto di norma sono stati tenuti presenti i seguenti principali obiettivi:

- migliorare la sicurezza degli impianti sia eliminando alcuni elementi che hanno dato origine ad incidenti (pozzetto delle pompe), sia prevedendo nuovi dispositivi di sicurezza, tenendo presente che il progresso tecnologico dal 1971 ad oggi ha accresciuto la qualità e l'affidabilità di molti componenti degli impianti ed in particolare degli accessori e dei dispositivi di sicurezza;

- potenziare la capacità di stoccaggio degli impianti al fine di ridurre la frequenza dei rifornimenti e di conseguenza, la probabilità di incidenti durante il trasporto su strada del g.p.l.;

- rendere omogenea, per quelli che sono gli aspetti comuni, la normativa di sicurezza degli impianti stradali con quella dei depositi di g.p.l. di capacità superiore a 5 mc disciplinati dal D.M. 13 ottobre 1994;

- tenere conto delle recenti disposizioni legislative in materia di tutela ambientale, in base alle quali è prevedibile un incremento dell'utilizzo del g.p.l. quale carburante di autotrazione;

- avvicinare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei dove l'utilizzo del g.p.l. per auto trazione è maggiormente diffuso (p.e. Francia e Olanda).

Poiché la nuova normativa sarà emanata tramite decreto del Presidente della Repubblica, si prevedono tempi non brevi per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo preventivamente essere udito ,il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, nonché espletata la procedura di informazione presso la Commissione Europea.

Ciò premesso, in attesa della entrata in vigore della stessa, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria e finalizzate a poter dare applicazione alle disposizioni contenute nello schema di regolamento allegato, tenendo conto degli obiettivi sopra riportati, si impartiscono le seguenti direttive:

A) I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco potranno direttamente autorizzare secondo le normali procedure:

- l'installazione di serbatoi interrati in cassa di contenimento in cemento armato, fino ad una capacità geometrica di 50 mc, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa (D.P.R. n. 208/1971 e successive modifiche ed integrazioni), purché l'effettivo riempimento sia limitato a 30 mc tramite limitatori di carico;

- l'installazione di pompe sommerse e di pompe esterne per erogazione g.p.l., in alternativa alla loro allocazione nel locale pozzetto, purché, in linea con le disposizioni di cui alla lettera-circolare n. 17145/4106 del 3 novembre 1993, ed in particolare:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle elettropompe siano dichiarati dal costruttore che dovrà specificare altresì le relative modalità di installazione e di manutenzione;

b) la corretta installazione e manutenzione, conforme alle specifiche fornite dal costruttore, sia oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'installatore e manutentore.

B) Fatto salvo quanto indicato al precedente punto A), gli interessati potranno richiedere l'approvazione di progetti di impianti, in linea con le disposizioni della emananda - normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Per gli Ispettorati Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco si trasmette copia del testo della emananda normativa, con preghiera di inoltrarlo ai Comandi Provinciali del proprio ambito territoriale.

 

Torna all'inizio

 

Precedente Home Su Successiva

Sito Web creato da Claudio Giacalone - Como
Inviare a claudio.giacalone@tin.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Aggiornato il: 29-09-02 .

Copyright © C. Giacalone 2001 - Tutti i diritti riservati.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso scritto dell'autore.