Definizioni
Accessori di serie:
installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino. Sono compresi i sistemi di navigazione satellitare.
Apparecchi Audio-Fono-Visivi:
si intendono esclusivamente radio-registratori - mangianastri compact disk players - televisori - radiotelefoni ed altre apparecchiatura del genere, purché stabilmente fissati al veicolo.
Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.
Per alcune garanzie aggiuntive: Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste in particolari articoli le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assicurazione:
garanzia prestata con il contratto di assicurazione.
Classe di merito:
è la classe di merito assegnata al contratto; con l'indicazione per le autovetture anche della "classe di merito ex delibera CIP", risultante dall'Attestazione dello stato di rischio (Attestato di rischio) rilasciata dal precedente Assicuratore o dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
Compagnia:
l'impresa Assicuratrice.
Contraente:
persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:
dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d'uso:
rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Estensione Territoriale:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati dell'Unione Europea, Finlandia, Svezia, Islanda, Repubblica Ceca e Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Stati dell'exURSS europea (fino agli Urali), Gibilterra, Andorra, Liechtenstein e tutti gli altri Stati indicati nella Carta Verde.
Franchigia:
l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.
Furto:
impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasti accidentali:
danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Guasto:
danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incidente:
il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:
combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Infortunio:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
In viaggio:
qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Legge:
la legge 24 dicembre 1969, n°990, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Massimali:
somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione.
Optional e accessori non di serie:
installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.
Sono compresi i sistemi di navigazione satellitare.
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Rapina:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.
Regolamento:
il regolamento di esecuzione della predetta legge n° 990 e successive modificazioni.
Risarcimento:
somma spettante al terzo danneggiato a seguito di sinistro.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:
percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun sinistro, con il minimo indicato in polizza.
Scoppio:
repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro:
l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, o il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
Tariffa:
la tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Valore a nuovo:
è il prezzo di listino a nuovo del veicolo oggetto dell'Assicurazione al momento del sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore assicurato:
è il valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale:
è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote per le sole autovetture e dall"'Eurotax Giallo" per tutti gli altri veicoli.
Veicolo:
autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li; motociclo di oltre 50 cc., regolarmente assicurato con polizza RCA/ARD.
Sono esclusi i veicoli adibiti a noleggio o locazione.
Scrivimi per ulteriori notizie o preventivi
|