RIFORMA DEL TESTO UNICO

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

   

PRIMO SCHEMA PARZIALE PER UN CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE  DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO A CURA DELLE OO.SS. (UNSCP – CISL/FPS – FP/CGIL – FTL/UIL) CON LA COLLABORAZIONE DELLA SSPAL E CON IL PATROCINIO DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI

 


 

RELAZIONE

TESTO UNICO

Sommario

Art.    Principi generali

Art.    Funzioni Fondamentali

Art.    Potestà Normativa

POTESTA’ TRIBUTARIA E FINANZIARIA

Art.    Principi generali

Art.    Principi di bilancio

Art.    Risultato contabile di amministrazione

Art.    Disavanzo di amministrazione

Art.    Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art.    Fonti di finanziamento

Art.    Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Art.    Oggetto del servizio di tesoreria

Art.    Affidamento del servizio di tesoreria

Art.    Responsabilità del tesoriere

Art.    Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

Art.    Rendiconto della gestione

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI (vedi T.U. vigente)

POTESTA’ ORGANIZZATIVA

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art.    Disciplina applicabile agli uffici ed al personale di comuni, province e città metropolitane

Art.    Fonti

Art.    Uffici di supporto agli organi di direzione politica

Art.    Assunzioni

Art.    Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

Art.    Responsabilità patrimoniale

Art.    Responsabilità disciplinare

Art.    Dati sul personale degli enti locali

Art.    Riduzione degli organismi collegiali

CAPO II – I SEGRETARI DEI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Art.    Ruolo e funzioni

Art.    Albo nazionale

Art.    Nomina

Art.    Revoca

Art.    Disponibilità e mobilità

Art.    Agenzia autonoma degli enti locali e per  la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Art.    Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

Art.    Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

Art.    Regioni a statuto speciale

Art.    Disposizioni finali e transitorie

CAPO III - DIRIGENZA ED INCARICHI

Art.    Funzioni e responsabilità della dirigenza

Art.    Conferimento di funzioni dirigenziali

Art.    Incarichi a contratto

Art.    Adeguamento della disciplina della dirigenza

ORGANI

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA (Capi I-II-III) (vedi T.U. vigente)

Art.    Cura Interessi

Art.    Rappresentanza comunità

Art.    Funzioni Amministrative

PROVINCIA         (vedi T.U. vigente)

AREE METROPOLITANE  (vedi T.U. vigente)

FORME ASSOCIATIVE (vedi T.U. vigente)

SERVIZI  PUBBLICI LOCALI (vedi T.U. vigente)

CONTROLLI

Controllo sugli organi (vedi T.U. vigente)

Art.    Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

Art.    Controlli Interni

 


 

T E S T O  U N I C O

 

Art.

Principi generali

 

  1. Le fonti normative dei comuni, delle province e delle città metropolitane disciplinano nel solo rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente T.U. l’esercizio della potestà statutaria e regolamentare, le competenze ed i sistemi di relazione fra gli organi, la potestà tributaria e fiscale, le funzioni fondamentali e lo svolgimento delle loro funzioni amministrative.

 

Art.

Funzioni Fondamentali

 

  1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane:

  1. la potestà normativa disciplinata dagli artt. ……. del presente T.U.;

  2. la potestà tributaria e finanziaria disciplinata dagli artt. ….. del presente T.U.;

  3. la potestà organizzativa disciplinata dagli artt. ….. dal presente T.U.;

  4. la funzione di cura degli interessi della comunità disciplinata dagli artt. …. del presente T.U.;

  5. la rappresentanza delle comunità disciplinata dagli artt. …. del presente T.U.

  1. Per l’esercizio della titolarità delle funzioni fondamentali spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane le azioni politiche, istituzionali, amministrative e di diritto privato necessarie al perseguimento dei loro fini istituzionali.

 

Art.

Potestà Normativa

 

  1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. L’autonomia normativa comprende la potestà statutaria e quella regolamentare.

  2.  

  3. Lo statuto nell’ambito dei principi fissati dal presente T.U. in attuazione della lettera p) del comma 2 dell’articolo 117 Cost. stabilisce le norme fondamentali delle attribuzioni degli organi, dello svolgimento delle funzioni amministrative e delle funzioni fondamentali, le forme di controllo interno, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, lo stemma ed il gonfalone.

  4.  

  5. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

  6.  

  7. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

  8.  

  9. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato all’Agenzia autonoma degli enti locali e per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

  10.  

  11. L'ufficio dell’Agenzia, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

  12.  

  13. I regolamenti del Comune disciplinano nel rispetto dei principi fondamentali della legge e dello Statuto, le materie di competenza dello Statuto, nonché la disciplina sostanziale delle materie nei limiti fissati, secondo le rispettive competenze, dalle leggi e regolamenti statali e regionali.

  14.  

  15. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti dei comuni e delle province ed alle ordinanze emesse per l’osservanza e l’attuazione di leggi e regolamenti sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui alla L. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.

  16.  

  17. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti locali.

  18.  

  19. Fino all’emanazione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.

 

 

POTESTA’ TRIBUTARIA E FINANZIARIA

 

Art.

Principi generali

 

  1. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio. Hanno altresì autonomia tributaria secondo i principi della Costituzione e delle leggi.

  2.  

  3. Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti verificano i bilanci e la contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione, al fine di valutarne gli equilibri finanziari in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, nonché con riferimento al divieto di indebitamento stabilito dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

  4.  

  5. Ai fini della verifica, i comuni, le province, le città metropolitane e la regione trasmettono trimestralmente, anche per via telematica, alla sezione regionale di controllo della corte dei conti, un prospetto riepilogativo dei flussi finanziari per il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. La sezione regionale di controllo procede alla verifica e trasmette i suoi rilievi all’Assemblea elettiva dell’ente, al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

  6.  

  7. Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti sono integrate da due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Essi sono scelti tra segretari comunali e provinciali in disponibilità e tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche, economiche, finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della corte dei conti. La nomina è effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal II° comma dell’articolo unico del DPR n° 385 dell’8 luglio 1977.

  8.  

  9. E’ soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti.

  10.  

  11. In attesa dell’approvazione della legge dello Stato contenente i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all’art. 117, III° comma Cost., le Regioni devono rispettare nell’interesse della finanza pubblica, oltre ai principi desumibili dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario, la razionalità, la coerenza e l’omogeneità del sistema tributario nel suo complesso, la semplificazione del sistema stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di quelle agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive della concorrenza, nonché l’autonomia finanziaria degli enti locali.

  12.  

  13. L’ordinamento finanziario e contabile di comuni, province e città metropolitane è stabilito dalle norme regolamentari nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti nello Statuto di ciascun ente e delle norme di cui al presente T.U.

  14.  

  15. Le norme regolamentari disciplinano l’ordinamento finanziario e contabile con particolare riferimento alle materie della programmazione, gestione e rendicontazione, nonché alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, alla composizione, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria.

  16.  

  17. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di cui al successivo art. ……. . Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in presenza motivate esigenze.

  18.  

  19. Al fine di assicurare la lettura omogenea e per la comparazione dei dati contabili, al bilancio ed ai rendiconti va allegata l’esposizione dei dati contabili secondo modelli stabiliti con D.P.C.M. previo parere della Conferenza Stato-Città.

  20.  

  21. I singoli impegni di spesa non possono superare gli stanziamenti a tali fini previsti nel bilancio.

  22.  

  23. L’ordinamento contabile degli enti disciplina criteri, modalità e procedure per le variazioni di bilancio, nonché per l’accertamento dell’avanzo e del disavanzo di amministrazione.

  24.  

  25. Disciplina, altresì, le regole per l’effettuazione degli impegni e per l’effettuazione delle spese, nonché per l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate.

  26.  

  27. L’ordinamento Contabile di Comuni, Province e Città Metropolitane deve disciplinare le modalità per il pagamento delle spese, per l’estinzione dei mandati, gli eventuali obblighi del Tesoriere per le delegazioni di pagamento, per la gestione di titoli e valori; per le anticipazioni di tesoreria, per le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e per la resa del conto.

 

Art.

Principi di bilancio

 

  1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.

  2.  

  3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

  4.  

  5. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

  6.  

  7. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

  8.  

  9. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

  10.  

  11. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

  12.  

  13. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

  14.  

  15. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane disciplinano nello Statuto le modalità per l’esercizio e gestione provvisoria delle norme dell’approvazione dei bilanci.

 

Art.

Risultato contabile di amministrazione

 

  1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

 

Art.

Disavanzo di amministrazione

 

  1. Il disavanzo di amministrazione, accertato, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto.

 

Art.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

 

  1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico e dallo Statuto e dai regolamenti.

 

Art.

Fonti di finanziamento

 

  1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

  1. entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

  2. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

  3. entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

  4. entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

  5. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;

  6. mutui passivi;

  7. altre forme di ricorso al mercato finanziario, salvo che non siano espressamente vietate dalla legge.

 

Art.

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

 

  1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

  1. ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  2. a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

  3. altri soggetti abilitati per legge.

 

Art.

Oggetto del servizio di tesoreria

 

  1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

  2.  

  3. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

  4.  

  5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

 

Art.

Affidamento del servizio di tesoreria

 

  1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

 

Art.

Responsabilità del tesoriere

 

  1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

  2.  

  3. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

 

Art.

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

 

  1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

 

Art.

Rendiconto della gestione

 

  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto da redigere secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dall’ordinamento contabile dell’ente.

 

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

(vedi T.U. vigente)

 

 

POTESTA’ ORGANIZZATIVA

 

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

 

Art.

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale di comuni, province e città metropolitane

 

  1. All'ordinamento degli uffici e del personale di Comuni, Province e Città Metropolitane, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

 

Art.

Fonti

 

  1. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

  2.  

  3. La potestà regolamentare si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

  1. responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

  2. organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

  3. principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

  4. procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

  5. ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

  6. garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

  7. disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

  1. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo … del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

  2.  

  3. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

  4.  

  5. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti dissestati e strutturalmente deficitari.

  6.  

  7. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

 

Art.

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

 

  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

  2.  

  3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di Comuni, Province e Città Metropolitane.

  4.  

  5. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale .

 

Art.

Assunzioni

 

  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

  2.  

  3. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

  4.  

  5. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

  6.  

  7. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

 

Art.

Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

 

  1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

  2.  

  3. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi … e …dell'articolo … del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art.

Responsabilità patrimoniale

 

  1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

  2.  

  3. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

  4.  

  5. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

  6.  

  7. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

 

Art.

Responsabilità disciplinare

 

  1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.

  2.  

  3. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

 

Art.

Dati sul personale degli enti locali

 

  1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

  2.  

  3. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16 ter del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

Art.

Riduzione degli organismi collegiali

 

  1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

 

 

CAPO II – I SEGRETARI DEI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

 

Art.

Ruolo e funzioni

 

  1. Il comune, la provincia, e la città metropolitana hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma degli enti locali e per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

  2.  

  3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente e dei suoi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Nell’esplicazione di tali funzioni il segretario assicura il rispetto dei principi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 adottando le relative misure ed atti organizzativi e provvedimentali. A tal fine il segretario, nel rispetto delle direttive del sindaco, delle norme dello statuto e dei regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

  4.  

  5. Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, lo statuto dei comuni organizza la funzione di direzione generale avvalendosi di personale dell’ente o di soggetti dotati di alta professionalità assunti anche con contratto a tempo determinato ed affidandone la direzione al segretario.

  6.  

  7. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle province e nelle città metropolitane la direzione della funzione di cui al precedente comma 3 può essere affidata a soggetti diversi dal segretario nel rispetto delle attribuzioni (funzioni) allo stesso conferite dal precedente comma 2.

  8.  

  9. Il segretario inoltre:

  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

  2. esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

  3. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

  4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 98, comma 5, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

  2.  

  3. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art.

Albo nazionale

 

  1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

  2.  

  3. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

  4.  

  5. I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, nel rispetto dei criteri di funzionalità ed adeguatezza, per l’esercizio della funzione di segretario, stabiliti con deliberazione dell’Agenzia nazionale ove la popolazione complessiva non superi i 15.000 abitanti. Ove l’Agenzia riscontri il mancato rispetto dei criteri deliberati richiede agli enti l’adeguamento agli stessi, al fine di poter assegnare il segretario.

  6.  

  7. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

  8.  

  9. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

  10.  

  11. Gli iscritti all’albo che non abbiano assunto servizio, decorsi due anni dall’iscrizione stessa, vengono cancellati dall’albo. Dal computo di tale periodo non sono considerati i periodi che danno titolo all’aspettativa per maternità, per mandato politico e sindacale e per servizio militare.

 

Art.

Nomina

 

  1. Il sindaco e il presidente nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, che hanno presentato istanza, previa valutazione dei curricula trasmessi dall’Agenzia di cui all’articolo 102.

  2.  

  3. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

  4.  

  5. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

  6.  

  7. In caso di sede vacante la nomina è disposta entro 60 giorni dalla vacanza stessa, decorsi i quali l’Agenzia assegna un segretario reggente tra quelli di cui all’articolo 101, fino alla nomina del titolare.

 

Art.

Revoca

 

  1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, per violazione dei doveri d'ufficio previo conforme parere di un comitato di garanti nominato dall’Agenzia di cui all’art. 102, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art.

Disponibilità e mobilità

 

  1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.

  2.  

  3. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa e della Scuola Superiore di cui all’art. 104 o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento. Le modalità di utilizzo dei segretari sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale di cui all’articolo 102.

  4.  

  5. L’Agenzia invia agli Enti che devono procedere alla nomina i curricula dei segretari di cui al comma precedente, al fine del loro inserimento tra gli interessati alla nomina stessa.

  6.  

  7. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

  8.  

  9. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica, con oneri a carico dell’agenzia di cui all’articolo 102 fino all’avvenuta mobilità.

 

Art.

Agenzia autonoma degli enti locali e per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

 

  1. E' istituita l'Agenzia autonoma degli enti locali e per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

  2.  

  3. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

  4.  

  5. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

  6.  

  7. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.

  8.  

  9. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

  10.  

  11. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

 

Art.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

 

  1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.

  2.  

  3. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

  2. previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

  3. disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della corte dei conti;

  4. utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

 

Art.

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

 

  1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

  2.  

  3. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

 

Art.

Regioni a statuto speciale

 

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione nel rispetto dei principi fondamentali del presente Testo Unico.

  2.  

  3. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

 

Art.

Disposizioni finali e transitorie

 

  1. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

  2.  

  3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

 

 

CAPO III - DIRIGENZA ED INCARICHI

 

Art.

Funzioni e responsabilità della dirigenza

 

  1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

  2.  

  3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

  4.  

  5. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

  2. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

  3. la stipulazione dei contratti;

  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;

  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

  8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

  9. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

  1. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

  2.  

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

  4.  

  5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

  6.  

  7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

 

Art.

Conferimento di funzioni dirigenziali

 

  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

  2.  

  3. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

 

Art.

Incarichi a contratto

 

  1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nei limiti percentuali stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2.  

  3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

  4.  

  5. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

  6.  

  7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

  8.  

  9. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

  10.  

  11. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

Art.

Adeguamento della disciplina della dirigenza

 

  1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ORGANI

 

 

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA (Capi I-II-III)

(vedi T.U. vigente)

 

Art.

Cura Interessi

 

  1. In relazione alla cura degli interessi della popolazione e del territorio è riconosciuta ai comuni la titolarità delle seguenti funzioni:

  1. Governo del territorio, mobilità, infrastrutture e ambiente;

  2. Attività economica;

  3. Servizi sociali alla persona e alla comunità;

  4. Istruzione e cultura;

  5. Sicurezza del territorio e della popolazione;

  6. Servizi pubblici locali.

 

Art.

Rappresentanza comunità

 

  1. Spetta al Comune la rappresentanza della comunità.

  2.  

  3. Lo Statuto disciplina le modalità con cui in caso di concorrenza di funzioni e di diversificate valutazione degli interessi del territorio e della popolazione il Consiglio Comunale decide in ordine alla qualificazione e definizione dell’interesse prevalente della comunità.

  4.  

  5. L’adozione del provvedimento finale da parte del soggetto competente del Comune o di altro Ente, deve tener conto dell’interesse così come qualificato e definito dal Consiglio Comunale.

  6.  

  7. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

  8.  

  9. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall’ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

  10.  

  11. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.

  12.  

  13. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l’erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

 

Art.

Funzioni Amministrative

 

  1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

  2.  

  3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

  4.  

  5. Sono funzioni amministrative proprie quelle previste per l’esercizio dell’attività amministrativa delle funzioni fondamentali, salvo che le stesse non siano esercitate da altri soggetti ai sensi del 1° comma del presente articolo.

  6.  

  7. Le funzioni amministrative sono previste da una fonte normativa.

  8.  

  9. Spetta alle fonti normative statali e regionali, secondo le rispettive competenze, la disciplina sostanziale delle materie, salvo quelle di cui al successivo comma.

  10.  

  11. La disciplina sostanziale degli organi, dell’organizzazione, delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle province, e delle città metropolitane è disposta dagli stessi enti nel solo rispetto dei principi fondamentali del presente Testo Unico.

  12.  

  13. Spetta altresì ai comuni, alle province, e alle città metropolitane la disciplina dello svolgimento delle funzioni sia proprie che attribuite nel solo rispetto dei principi del presente T.U.

  14.  

  15. Sono funzioni attribuite quelle la cui titolarità all’esercizio dell’attività amministrativa è attribuita dall’ordinamento alla Provincia, Regione o Stato.

  16.  

  17. Le funzioni amministrative sono attribuite, anche in modifica o ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, provvedendo a trasferire le relative risorse finanziarie e organizzative. Nella ricognizione delle predette funzioni e nelle leggi di conferimento, si tiene conto delle forme associative fra i comuni e delle comunità montane.

  18.  

  19. Ferme restando le funzioni conferite, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono comunque liberamente assumere ulteriori funzioni e compiti amministrativi che non spettino per legge ad altri soggetti. L’esercizio di tali funzioni è disciplinato dagli statuti e dai regolamenti locali, anche per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie e organizzative necessarie.

  20.  

  21. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, ciascuna nel proprio ambito, favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, affidando loro lo svolgimento di attività di interesse generale, nel rispetto delle finalità pubbliche e degli indirizzi fissati dagli Enti locali.

  22.  

  23. Contestualmente all’attribuzione delle funzioni amministrative sono trasferiti i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per il loro esercizio. A tal fine lo Stato provvede, per quanto di sua competenza, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Le Regioni provvedono, per quanto di propria competenza, con decreti del Presidente della Giunta, su conforme parere del Consiglio regionale delle autonomie locali o in via transitoria degli organismi di concertazione.

 

 

PROVINCIA

(vedi T.U. vigente)

 

AREE METROPOLITANE

(vedi T.U. vigente)

 

FORME ASSOCIATIVE

(vedi T.U. vigente)

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

(vedi T.U. vigente)

 

CONTROLLI

 

Controllo sugli organi

(vedi T.U. vigente)

 

Art.

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

 

  1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia Autonoma degli enti locali e per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

 

Art.

Controlli Interni

  1. Gli enti locali, nell'àmbito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza, nonché dell’efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.