T
E S T O U N I C O
Art.
Principi
generali
-
Le
fonti normative dei comuni, delle province e delle città metropolitane
disciplinano nel solo rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal
presente T.U. l’esercizio della potestà statutaria e regolamentare,
le competenze ed i sistemi di relazione fra gli organi, la potestà
tributaria e fiscale, le funzioni fondamentali e lo svolgimento delle
loro funzioni amministrative.
Art.
Funzioni
Fondamentali
-
Sono
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città
metropolitane:
-
la
potestà normativa disciplinata dagli artt. ……. del presente T.U.;
-
la
potestà tributaria e finanziaria disciplinata dagli artt. ….. del
presente T.U.;
-
la
potestà organizzativa disciplinata dagli artt. ….. dal presente T.U.;
-
la
funzione di cura degli interessi della comunità disciplinata dagli artt.
…. del presente T.U.;
-
la
rappresentanza delle comunità disciplinata dagli artt. …. del
presente T.U.
-
Per
l’esercizio della titolarità delle funzioni fondamentali spettano ai
comuni, alle province e alle città metropolitane le azioni politiche,
istituzionali, amministrative e di diritto privato necessarie al
perseguimento dei loro fini istituzionali.
Art.
Potestà
Normativa
-
I
comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà normativa
secondo i principi fissati dalla Costituzione. L’autonomia normativa
comprende la potestà statutaria e quella regolamentare.
-
Lo
statuto nell’ambito dei principi fissati dal presente T.U. in attuazione
della lettera p) del comma 2 dell’articolo 117 Cost. stabilisce le norme
fondamentali delle attribuzioni degli organi, dello svolgimento delle
funzioni amministrative e delle funzioni fondamentali, le forme di
controllo interno, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione
popolare, lo stemma ed il gonfalone.
-
Gli
statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia,
nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
-
Gli
statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
-
Lo
statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso
all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato all’Agenzia
autonoma degli enti locali e per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dell'ente.
-
L'ufficio
dell’Agenzia, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti
comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli
statuti stessi.
-
I
regolamenti del Comune disciplinano nel rispetto dei principi fondamentali
della legge e dello Statuto, le materie di competenza dello Statuto,
nonché la disciplina sostanziale delle materie nei limiti fissati,
secondo le rispettive competenze, dalle leggi e regolamenti statali e
regionali.
-
Quando
la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei
regolamenti dei comuni e delle province ed alle ordinanze emesse per l’osservanza
e l’attuazione di leggi e regolamenti sono punite con sanzioni
amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi nel
rispetto dei limiti e dei principi generali di cui alla L. 689 del
24.11.1981 e successive modificazioni.
-
Il
potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti
locali.
-
Fino
all’emanazione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le
vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dai
commi precedenti.
POTESTA’
TRIBUTARIA E FINANZIARIA
Art.
Principi
generali
-
I
comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l’autonomia
finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di
bilancio. Hanno altresì autonomia tributaria secondo i principi della
Costituzione e delle leggi.
-
Le
sezioni regionali di controllo della corte dei conti verificano i
bilanci e la contabilità dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e della regione, al fine di valutarne gli equilibri
finanziari in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea,
nonché con riferimento al divieto di indebitamento stabilito dall’articolo
119, ultimo comma, della Costituzione.
-
Ai
fini della verifica, i comuni, le province, le città metropolitane e la
regione trasmettono trimestralmente, anche per via telematica, alla
sezione regionale di controllo della corte dei conti, un prospetto
riepilogativo dei flussi finanziari per il monitoraggio del fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. La sezione
regionale di controllo procede alla verifica e trasmette i suoi rilievi
all’Assemblea elettiva dell’ente, al fine dell’adozione dei
provvedimenti di competenza.
-
Le
sezioni regionali di controllo della corte dei conti sono integrate da
due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio delle autonomie locali. Essi sono scelti tra segretari
comunali e provinciali in disponibilità e tra persone che, per gli
studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano
particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche, economiche,
finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono
riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la
durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della corte dei conti.
La nomina è effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica,
secondo le modalità previste dal II° comma dell’articolo unico del
DPR n° 385 dell’8 luglio 1977.
-
E’
soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni,
fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei
revisori dei conti.
-
In
attesa dell’approvazione della legge dello Stato contenente i principi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui
all’art. 117, III° comma Cost., le Regioni devono rispettare nell’interesse
della finanza pubblica, oltre ai principi desumibili dalla Costituzione
e dall’ordinamento comunitario, la razionalità, la coerenza e l’omogeneità
del sistema tributario nel suo complesso, la semplificazione del sistema
stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di quelle
agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive
della concorrenza, nonché l’autonomia finanziaria degli enti locali.
-
L’ordinamento
finanziario e contabile di comuni, province e città metropolitane è
stabilito dalle norme regolamentari nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti nello Statuto di ciascun ente e delle norme di
cui al presente T.U.
-
Le
norme regolamentari disciplinano l’ordinamento finanziario e contabile
con particolare riferimento alle materie della programmazione, gestione
e rendicontazione, nonché alle attività di investimento, al servizio
di tesoreria, alla composizione, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo
di revisione economico-finanziaria.
-
Gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l’anno successivo, osservando i principi di cui al successivo art.
……. . Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno,
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali in presenza motivate esigenze.
-
Al
fine di assicurare la lettura omogenea e per la comparazione dei dati
contabili, al bilancio ed ai rendiconti va allegata l’esposizione dei
dati contabili secondo modelli stabiliti con D.P.C.M. previo parere
della Conferenza Stato-Città.
-
I
singoli impegni di spesa non possono superare gli stanziamenti a tali
fini previsti nel bilancio.
-
L’ordinamento
contabile degli enti disciplina criteri, modalità e procedure per le
variazioni di bilancio, nonché per l’accertamento dell’avanzo e del
disavanzo di amministrazione.
-
Disciplina,
altresì, le regole per l’effettuazione degli impegni e per l’effettuazione
delle spese, nonché per l’accertamento, la riscossione ed il
versamento delle entrate.
-
L’ordinamento
Contabile di Comuni, Province e Città Metropolitane deve disciplinare
le modalità per il pagamento delle spese, per l’estinzione dei
mandati, gli eventuali obblighi del Tesoriere per le delegazioni di
pagamento, per la gestione di titoli e valori; per le anticipazioni di
tesoreria, per le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e per la
resa del conto.
Art.
Principi
di bilancio
-
Gli
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente,
come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un
disavanzo.
-
Il
totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese,
salvo le eccezioni di legge.
-
L’unità
temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine
non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
in conto dell’esercizio scaduto.
-
Tutte
le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione
a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza
alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è
unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni
di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
-
Il
bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di
veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di
riferimento.
-
Il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non
possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste
per legge.
-
Gli
enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio
annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e
dai regolamenti.
-
I
Comuni, le Province, le Città Metropolitane disciplinano nello Statuto
le modalità per l’esercizio e gestione provvisoria delle norme dell’approvazione
dei bilanci.
Art.
Risultato
contabile di amministrazione
-
Il
risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Art.
Disavanzo
di amministrazione
-
Il
disavanzo di amministrazione, accertato, è applicato al bilancio di
previsione nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto.
Art.
Salvaguardia
degli equilibri di bilancio
-
Gli
enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di
bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo
unico e dallo Statuto e dai regolamenti.
Art.
Fonti
di finanziamento
-
Per
l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
-
entrate
correnti destinate per legge agli investimenti;
-
avanzi
di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle
spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei
prestiti;
-
entrate
derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni
di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
-
entrate
derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni,
da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da
interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali;
-
avanzo
di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
-
mutui
passivi;
-
altre
forme di ricorso al mercato finanziario, salvo che non siano
espressamente vietate dalla legge.
Art.
Soggetti
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
-
Gli
enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
-
ad
una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
-
a
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto
la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli
enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per
le banche di credito cooperativo;
-
altri
soggetti abilitati per legge.
Art.
Oggetto
del servizio di tesoreria
-
Il
servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla
gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di
titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
-
Il
tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
-
Ogni
deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene
gestito dal tesoriere.
Art.
Affidamento
del servizio di tesoreria
-
L'affidamento
del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità
che rispettino i principi della concorrenza.
Art.
Responsabilità
del tesoriere
-
Per
eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
-
Il
tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,
intestati all'ente.
Art.
Servizio
di tesoreria svolto per più enti locali
-
I
soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il
servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere
contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
Art.
Rendiconto
della gestione
-
La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto
da redigere secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite
dall’ordinamento contabile dell’ente.
ENTI
LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
(vedi
T.U. vigente)
POTESTA’
ORGANIZZATIVA
CAPO
I - UFFICI E PERSONALE
Art.
Disciplina
applicabile agli uffici ed al personale di comuni, province e città
metropolitane
-
All'ordinamento
degli uffici e del personale di Comuni, Province e Città Metropolitane,
ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo del 30 marzo 2001 , n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni
di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
Art.
Fonti
-
I
Comuni, le Province e le Città Metropolitane disciplinano, con propri
regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.
-
La
potestà regolamentare si esercita, tenendo conto di quanto demandato
alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
-
responsabilità
giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle
procedure amministrative;
-
organi,
uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
-
principi
fondamentali di organizzazione degli uffici;
-
procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
-
ruoli,
dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
-
garanzia
della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
-
disciplina
della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle
pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo
di impieghi e incarichi pubblici.
-
I
regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le
assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo … del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
-
In
mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
-
I
Comuni, le Province e le Città Metropolitane, nel rispetto dei principi
fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti dissestati e strutturalmente deficitari.
-
Nell'ambito
delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Art.
Uffici
di supporto agli organi di direzione politica
-
Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per
gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
-
Al
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale di Comuni, Province e Città Metropolitane.
-
Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale .
Art.
Assunzioni
-
Gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale.
-
Gli
enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3
ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449,
per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi
della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze.
-
Gli
enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
-
Per
gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Art.
Rapporti
di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
-
Gli
enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale,
purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
-
Nei
comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere
periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del
personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi
… e …dell'articolo … del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
Responsabilità
patrimoniale
-
Per
gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati
civili dello Stato.
-
Il
tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti
agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi vigenti.
-
Gli
agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
-
L'azione
di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del
fatto La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende
agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del
dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
Art.
Responsabilità
disciplinare
-
Qualora
ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle
amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio
ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio
secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste
dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal
giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni
o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
-
Al
personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento
disciplinare.
Art.
Dati
sul personale degli enti locali
-
Il
Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi)
e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del
censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
-
Resta
ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli
enti locali prevista dall'articolo 16 ter del decreto legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.
68.
Art.
Riduzione
degli organismi collegiali
-
Al
fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi
dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi
dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli
organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a
decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le
relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
CAPO
II – I SEGRETARI DEI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE
Art.
Ruolo
e funzioni
-
Il
comune, la provincia, e la città metropolitana hanno un segretario
titolare dipendente dall'Agenzia autonoma degli enti locali e per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui
all'articolo 98.
-
Il
segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente e dei suoi organi in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti. Nell’esplicazione di tali funzioni il
segretario assicura il rispetto dei principi di cui all’art. 1 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 adottando le relative misure ed atti
organizzativi e provvedimentali. A tal fine il segretario, nel rispetto
delle direttive del sindaco, delle norme dello statuto e dei
regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività.
-
Per
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, lo statuto dei comuni organizza la funzione di direzione
generale avvalendosi di personale dell’ente o di soggetti dotati di
alta professionalità assunti anche con contratto a tempo determinato ed
affidandone la direzione al segretario.
-
Nei
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle province e
nelle città metropolitane la direzione della funzione di cui al
precedente comma 3 può essere affidata a soggetti diversi dal
segretario nel rispetto delle attribuzioni (funzioni) allo stesso
conferite dal precedente comma 2.
-
Il
segretario inoltre:
-
partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-
esprime
il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
-
può
rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-
esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
-
Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere
un vicesegretario, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
98, comma 5, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi
di vacanza, assenza o impedimento.
-
Il
rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
Albo
nazionale
-
L'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, è articolato in sezioni regionali.
-
Il
numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi
unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal
consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102
e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
-
I
comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario
comunale, nel rispetto dei criteri di funzionalità ed adeguatezza, per
l’esercizio della funzione di segretario, stabiliti con deliberazione
dell’Agenzia nazionale ove la popolazione complessiva non superi i
15.000 abitanti. Ove l’Agenzia riscontri il mancato rispetto dei
criteri deliberati richiede agli enti l’adeguamento agli stessi,
al fine di poter assegnare il segretario.
-
L'iscrizione
all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
-
Al
relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
-
Gli
iscritti all’albo che non abbiano assunto servizio, decorsi due anni
dall’iscrizione stessa, vengono cancellati dall’albo. Dal computo di
tale periodo non sono considerati i periodi che danno titolo all’aspettativa
per maternità, per mandato politico e sindacale e per servizio
militare.
Art.
Nomina
-
Il
sindaco e il presidente nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98, che hanno presentato istanza,
previa valutazione dei curricula trasmessi dall’Agenzia di cui all’articolo
102.
-
Salvo
quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo
ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la
cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia,
continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo
segretario.
-
La
nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
-
In
caso di sede vacante la nomina è disposta entro 60 giorni dalla vacanza
stessa, decorsi i quali l’Agenzia assegna un segretario reggente tra
quelli di cui all’articolo 101, fino alla nomina del titolare.
Art.
Revoca
-
Il
segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o
del presidente della provincia, per violazione dei doveri d'ufficio
previo conforme parere di un comitato di garanti nominato dall’Agenzia
di cui all’art. 102, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
Disponibilità
e mobilità
-
Il
segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la
durata massima di quattro anni.
-
Durante
il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le
attività dell'Agenzia stessa e della Scuola Superiore di cui all’art.
104 o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per
il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento. Le modalità di utilizzo dei segretari sono
stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale di
cui all’articolo 102.
-
L’Agenzia
invia agli Enti che devono procedere alla nomina i curricula dei
segretari di cui al comma precedente, al fine del loro inserimento tra
gli interessati alla nomina stessa.
-
Nel
caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
-
Decorsi
quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in
altra sede, il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica, con oneri a carico dell’agenzia di cui all’articolo
102 fino all’avvenuta mobilità.
Art.
Agenzia
autonoma degli enti locali e per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali
-
E'
istituita l'Agenzia autonoma degli enti locali e per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità
giuridica di diritto pubblico.
-
L'Agenzia
è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati
dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre
segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da
due esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
-
Con
la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i
consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
-
L'Agenzia,
con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può
adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di
bilancio.
-
All'Agenzia
è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti
locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103,
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in
sede di accordo contrattuale.
-
Per
il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui
al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.
Art.
Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia autonoma
-
Salvo
quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali,
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in
sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
-
Il
regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
-
reclutamento
del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure
in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga
alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto
del comando o del fuori ruolo;
-
previsione
di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno;
-
disciplina
dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al
controllo della corte dei conti;
-
utilizzazione
in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e
di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri
retributivi a loro carico.
Art.
Scuola
superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali
-
L'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono
disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede
decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
-
L'Agenzia
istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno.
Art.
Regioni
a statuto speciale
-
Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione
nel rispetto dei principi fondamentali del presente Testo Unico.
-
Nel
territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione di
apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Art.
Disposizioni
finali e transitorie
-
I
segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo
statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento.
-
Ai
fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari
comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o
mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni
di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento
economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono
a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di
destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si
provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO
III - DIRIGENZA ED INCARICHI
Art.
Funzioni
e responsabilità della dirigenza
-
Spetta
ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e
le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo.
-
Spettano
ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra
le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli
organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108.
-
Sono
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi
organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
-
la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-
la
responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-
la
stipulazione dei contratti;
-
gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
-
gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
-
i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
-
tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-
le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-
gli
atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco.
-
Le
attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui
all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente
e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
-
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi,
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti,
salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
-
I
dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione.
-
Alla
valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi
contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del
presente testo unico.
Art.
Conferimento
di funzioni dirigenziali
-
Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi.
-
Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione.
Art.
Incarichi
a contratto
-
Lo
statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nei
limiti percentuali stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in
cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli
altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica
inferiore alle 20 unità.
-
I
contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e
del personale.
-
Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui
l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
-
Il
rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico
o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del
dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o
alla data di disponibilità del posto in organico.
-
Per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art.
Adeguamento
della disciplina della dirigenza
-
Gli
enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto
ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo … del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ORGANI
ORGANI
DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA (Capi I-II-III)
(vedi
T.U. vigente)
Art.
Cura
Interessi
-
In
relazione alla cura degli interessi della popolazione e del territorio è
riconosciuta ai comuni la titolarità delle seguenti funzioni:
-
Governo
del territorio, mobilità, infrastrutture e ambiente;
-
Attività
economica;
-
Servizi
sociali alla persona e alla comunità;
-
Istruzione
e cultura;
-
Sicurezza
del territorio e della popolazione;
-
Servizi
pubblici locali.
Art.
Rappresentanza
comunità
Spetta
al Comune la rappresentanza della comunità.
Lo
Statuto disciplina le modalità con cui in caso di concorrenza di funzioni
e di diversificate valutazione degli interessi del territorio e della
popolazione il Consiglio Comunale decide in ordine alla qualificazione e
definizione dell’interesse prevalente della comunità.
L’adozione
del provvedimento finale da parte del soggetto competente del Comune o di
altro Ente, deve tener conto dell’interesse così come qualificato e
definito dal Consiglio Comunale.
Il
comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti
dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono
funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
Per
i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti
dall’ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti
pubblici e privati di cui al comma 2.
Il
comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del
territorio e della popolazione.
Ove
ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il
comune provvede a coordinare l’erogazione dei servizi resi da soggetti
pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
Art.
Funzioni
Amministrative
-
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
-
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
-
Sono
funzioni amministrative proprie quelle previste per l’esercizio dell’attività
amministrativa delle funzioni fondamentali, salvo che le stesse non
siano esercitate da altri soggetti ai sensi del 1° comma del presente
articolo.
-
Le
funzioni amministrative sono previste da una fonte normativa.
-
Spetta
alle fonti normative statali e regionali, secondo le rispettive
competenze, la disciplina sostanziale delle materie, salvo quelle di cui
al successivo comma.
-
La
disciplina sostanziale degli organi, dell’organizzazione, delle
funzioni fondamentali dei Comuni, delle province, e delle città
metropolitane è disposta dagli stessi enti nel solo rispetto dei
principi fondamentali del presente Testo Unico.
-
Spetta
altresì ai comuni, alle province, e alle città metropolitane la
disciplina dello svolgimento delle funzioni sia proprie che attribuite
nel solo rispetto dei principi del presente T.U.
-
Sono
funzioni attribuite quelle la cui titolarità all’esercizio dell’attività
amministrativa è attribuita dall’ordinamento alla Provincia, Regione
o Stato.
-
Le
funzioni amministrative sono attribuite, anche in modifica o ad
integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, provvedendo
a trasferire le relative risorse finanziarie e organizzative. Nella
ricognizione delle predette funzioni e nelle leggi di conferimento, si
tiene conto delle forme associative fra i comuni e delle comunità
montane.
-
Ferme
restando le funzioni conferite, i Comuni, le Province e le Città
metropolitane possono comunque liberamente assumere ulteriori funzioni e
compiti amministrativi che non spettino per legge ad altri soggetti. L’esercizio
di tali funzioni è disciplinato dagli statuti e dai regolamenti locali,
anche per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie e
organizzative necessarie.
-
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane, ciascuna nel proprio
ambito, favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle
formazioni sociali, affidando loro lo svolgimento di attività di
interesse generale, nel rispetto delle finalità pubbliche e degli
indirizzi fissati dagli Enti locali.
-
Contestualmente
all’attribuzione delle funzioni amministrative sono trasferiti i beni
e le risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie
per il loro esercizio. A tal fine lo Stato provvede, per quanto di sua
competenza, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Le Regioni provvedono,
per quanto di propria competenza, con decreti del Presidente della
Giunta, su conforme parere del Consiglio regionale delle autonomie
locali o in via transitoria degli organismi di concertazione.
PROVINCIA
(vedi
T.U. vigente)
AREE
METROPOLITANE
(vedi
T.U. vigente)
FORME
ASSOCIATIVE
(vedi
T.U. vigente)
SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
(vedi
T.U. vigente)
CONTROLLI
Controllo
sugli organi
(vedi
T.U. vigente)
Art.
Poteri
sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
-
Qualora
gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede
a mezzo di commissario ad acta nominato dal consiglio di
amministrazione dell’Agenzia Autonoma degli enti locali e per la
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Il
commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
Art.
Controlli
Interni
-
Gli
enti locali, nell'àmbito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a garantire la regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza,
nonché dell’efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa.
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