FAMIGLIA > LA SEPARAZIONE
< < indietro < <
La separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi può essere legale o di fatto. La separazione di fatto consegue da un mero accordo tra i coniugi in base al quale essi non vivono più sotto lo stesso tetto; in questo caso lo Stato non è a conoscenza di tale accordo, pertanto tratterà (in termini legali e tributari) i coniugi come se vivessero ancora insieme.
Il codice civile infatti regola solo la separazione legale che può essere, giudiziale o consensuale (art.150 c.c.), a seconda se sussista o meno un accordo tra i coniugi. In ogni caso però la separazione presuppone sempre l'intervento del giudice:

- in caso di disaccordo, con una sentenza che si impone alla volontà delle parti (giudiziale);
- in caso di accordo, con decreto che omologa e quindi rende esecutivi i patti raggiunti (consensuale).

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o consensuale spetta ai soli coniugi (art.150 c.c.). Non può chiedere la separazione l'interdetto (vedi interdizione), né il suo tutore (il quale però - nel caso in cui il coniuge dell'interdetto richieda la separazione - deve intervenire in giudizio ed eventualmente proporre delle pretese).

       separazione giudiziale                   separazione consensuale


Se desideri un approfondimento su questo argomento, inviaci la tua richiesta informazioni cliccando qui.
La nostra redazione risponderà entro 24-48 ore.

< < indietro < <



 S i t o     c o n f o r m e     a l     C o d i c e     D e o n t o l o g i c o      F o r e n s e                                                      Webmaster: Michele Curatolo