FAMIGLIA > LA SEPARAZIONE
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La separazione dei coniugi |
La separazione dei coniugi può essere legale o di fatto. La separazione di fatto consegue da un mero
accordo tra i coniugi in base al quale essi non vivono più sotto lo stesso tetto; in questo caso lo Stato non è a conoscenza di tale accordo, pertanto tratterà
(in termini legali e tributari) i coniugi come se vivessero ancora insieme.
Il codice civile infatti regola solo la separazione legale che può essere, giudiziale o consensuale (art.150 c.c.), a seconda se sussista o meno un
accordo tra i coniugi. In ogni caso però la separazione presuppone sempre l'intervento del giudice:
- in caso di disaccordo, con una sentenza che si impone alla volontà delle parti (giudiziale);
- in caso di accordo, con decreto che omologa e quindi rende esecutivi i patti raggiunti (consensuale).
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o consensuale spetta ai soli coniugi (art.150 c.c.). Non può chiedere la separazione l'interdetto (vedi interdizione),
né il suo tutore (il quale però - nel caso in cui il coniuge dell'interdetto richieda la separazione - deve intervenire in giudizio ed eventualmente proporre delle pretese).
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