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La separazione consensuale

I coniugi possono trovare un accordo in ordine alla separazione, all'affidamento dei figli e agli aspetti patrimoniali.

Tale accordo però non ha effetto senza l'omologazione del giudice (cioè il giudice deve verificare che l'accordo non danneggi né i coniugi né i figli), il quale prova prima a conciliare le parti. Se la conciliazione non riesce, si produce processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e dell'accordo che da questi è stato raggiunto in ordine ai figli e ai rapporti patrimoniali.

L'accordo dei coniugi ha come contenuto essenziale il reciproco consenso a vivere separati. Il controllo del giudice è rivolto a garantire in particolare l'interesse dei figli. Se egli ravvisa un contrasto con l'interesse dei figli minorenni, convoca i coniugi indicando loro le modifiche da adottare e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione (art. 158 comma 2 c.c.).

Gli effetti personali della separazione consensuale sono gli stessi di quella giudiziale.

I coniugi possono rivedere le condizioni della separazione dopo l'omologazione nei limiti dell'art. 160 c.c. (Diritti inderogabili).

I coniugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato (art. 157 c.c.). Si parla a riguardo di riconciliazione dei coniugi. L'accordo suddetto è irrevocabile e non risolubile, nemmeno in base ad un nuovo accordo.


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