FAMIGLIA > LA SEPARAZIONE
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La separazione consensuale |
I coniugi possono trovare un accordo in ordine alla separazione,
all'affidamento dei figli e agli aspetti patrimoniali.
Tale accordo però non ha effetto senza l'omologazione
del giudice (cioè il giudice deve verificare che l'accordo non danneggi né i coniugi né i figli), il quale prova prima a conciliare le parti.
Se la conciliazione non riesce, si produce processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e dell'accordo
che da questi è stato raggiunto in ordine ai figli e ai rapporti patrimoniali.
L'accordo dei coniugi ha come contenuto essenziale il reciproco consenso a vivere separati. Il controllo del giudice
è rivolto a garantire in particolare l'interesse dei figli. Se egli ravvisa un contrasto con l'interesse dei figli minorenni,
convoca i coniugi indicando loro le modifiche da adottare e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione (art. 158 comma 2 c.c.).
Gli effetti personali della separazione consensuale sono gli stessi di quella giudiziale.
I coniugi possono rivedere
le condizioni della separazione dopo l'omologazione nei limiti dell'art. 160 c.c. (Diritti inderogabili).
I coniugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice,
con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato (art. 157 c.c.).
Si parla a riguardo di riconciliazione dei coniugi. L'accordo suddetto è irrevocabile e non risolubile, nemmeno in base ad un nuovo accordo.
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