P.Q.M.
Dichiara colpevoli Bertozzi Umberto e Banchieri Franco di collaborazione militare col tedesco invasore a sensi dell'art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 e art. 51 c.p.m.g. come al n. 1 del decreto di citazione, nonché, il Bertozzi, di omicidio volontario continuato aggravato per la crudeltà art. 575, 577 n. 4 e 81 c.p. in relaz. all'art. 61 n. 4 c.p. ( escluso il fatto di cui al n. 5 del capo d'imputazione) e condanna entrambi alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena, e il Bertozzi, inoltre, all'ergastolo, pena questa assorbita da quella capitale.
Si condanna in solido al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio della Parte Civile liquidate in £. 25.000 venticinquemila, e al risarcimento del danno materiale e morale alla parte offesa don Luigi Panarotto, da liquidarsi in separato giudizio assegnando frattanto alla Parte Civile (............) di £. 300.000 (trecentomila) da imputarsi nella somma che sarà liquidata in via definitiva.
Ordina la confisca di tutti i beni del Bertozzi e di quelli del Banchieri, limitatamente per quest'ultimo a una metà.
Ordina che la sentenza sia pubblicata mediante affissione nei comuni di Valmozzola, Piana di Battolla, Gragnola, S. Fior di Sotto, Forno di Massa, Fivizzano, Licciana Nardi e Panicale, e una sola volta nei giornali il Gazzettino di Venezia, il Giornale di Vicenza, la Stampa di Torino, il Giornale della Spezia e la Gazzetta di Parma.
Per l'art. 479 c.p.p. e D.P. 22.6.46 n. 4
Assolve Bertozzi Umberto dall'imputazione di omicidio in persona di Pavier E. e Brunasco Cattarello Riccardo e il Banchieri Franco e il Benedetti Ranunzio dalla imputazione di omicidio loro ascritta, e il Banchieri dell'imputazione di violenza carnale in danno di Del Mistro Elena, per insufficienza di prove. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Benedetti Ranunzio per l'imputazione di collaborazionismo militare, per estinzione del reato per amnistia.
Ordina la scarcerazione del Benedetti, ove non sia detenuto per altre ragioni.
Vicenza, 4 giugno 1947
Il Presidente
I condannati ricorrono in termine in Cassazione.