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Documento KIUS sul sostegno


Il KIUS, Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi SSIS,

Visto l'apparato normativo sul sostegno che culmina con la legge quadro 5 febbraio 1992 n.104 ed in particolare:

Visto il D.L. 30 luglio 1999 n.300;

Vista la L. 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la L. 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il D.I. 24 novembre 1998 n. 460 art. 6;

e soprattutto Visto il Decreto MURST del 26 maggio 1998 art.4, comma 8


evidenzia che,

nel rispetto della succitata normativa, venivano banditi e regolarmente effettuati, presso le SSIS dei vari atenei italiani, corsi di sostegno della durata di 400 ore, riservati esclusivamente ai titolari del diploma di specializzazione biennale SSIS, graduati in appositi elenchi in base al voto di abilitazione.
Il congruo numero di posti messi a bando garantiva l'esercizio del diritto, di cui al Decreto MURST del 26 maggio 1998 art.4, comma 8, riservando anche una percentuale di posti agli abilitati SSIS di altri atenei.

Il Kius, a garanzia e tutela degli abilitati SSIS II Ciclo,invita le Ssis interessate, ad emanare un bando analogo a quello dell'anno accademico 2001-2 di 400 ore, riservato esclusivamente agli abilitati SSIS.

Difatti, i nuovi corsi di sostegno di 800 ore riservati a tutti gli altri abilitati a seguito del D.M. 20 febbraio 2002, per un numero di posti stabilito a livello nazionale dal D.M. 3 luglio 2002, non sono in alcun modo da confondere con il semestre aggiuntivo per le attività di sostegno riservato ai possessori di abilitazione SSIS.

Per evitare ogni forma di discriminazione tra i titolari di medesima abilitazione conseguita in cicli differenti ed anche in considerazione del fatto che la sopraggiunta normativa non inficia la precedente,già alcune SSIS (Palermo) hanno tenuto conto di questa distinzione nel rispetto del diritto garantito dal Decreto Murst del 26 maggio 1998 art. 4 comma 8:

Art. 4
(Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)

Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

A salvaguardia di diritti acquisiti nè passibili di alcuna pretestuosa limitazione, non essendo intervenuti, nel frattempo, nuovi elementi ostativi di carattere normativo
si invitano

i direttori delle varie SSIS a predisporre bandi conformi alle SSIS di Palermo e Milano, o in subordine, a voler ammettere di diritto gli abilitati SSIS ai corsi di sostegno di 800 ore senza alcuna selezione o prova di accesso.
Inoltre, in considerazione della riapertura annuale delle graduatorie permanenti, ex art. 2, D.L.3 Luglio 2001 n.255, convertito dalla Legge 20 Agosto 2001 n. 333,si invita anche a fissare la chiusura di suddetti corsi in tempo utile per l'iscrizione nelle Graduatorie permanenti del 2003.
Con avvertenza che, in difetto, qualora cioè la presente istanza venisse rigettata, il KIUS si riserva ogni ulteriore azione, ragione, diritto.

In fede

KIUS : Coordinamento Interuniversitario Specializzati e Specializzandi SSIS

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