Documento KIUS sul sostegno
Il KIUS, Coordinamento InterUniversitario Specializzati e
Specializzandi SSIS,
Visto l'apparato normativo sul sostegno che culmina con la
legge quadro 5 febbraio 1992 n.104 ed in particolare:
Visto
il D.L. 30 luglio 1999 n.300;
Vista
la L. 9 maggio 1989 n. 168;
Vista
la L. 19 novembre 1990 n. 341;
Visto
il D.I. 24 novembre 1998 n. 460 art. 6;
e
soprattutto Visto il Decreto MURST del 26 maggio 1998 art.4,
comma 8
evidenzia che,
nel rispetto della succitata normativa, venivano banditi e
regolarmente effettuati, presso le SSIS dei vari atenei italiani,
corsi di sostegno della durata di 400 ore, riservati esclusivamente
ai titolari del diploma di specializzazione biennale SSIS,
graduati in appositi elenchi in base al voto di abilitazione.
Il congruo numero di posti messi a bando garantiva l'esercizio
del diritto, di cui al Decreto MURST del 26 maggio 1998 art.4,
comma 8, riservando anche una percentuale di posti agli abilitati
SSIS di altri atenei.
Il
Kius, a garanzia e tutela degli abilitati SSIS II Ciclo,invita
le Ssis interessate, ad emanare un bando analogo a quello
dell'anno accademico 2001-2 di 400 ore, riservato esclusivamente
agli abilitati SSIS.
Difatti,
i nuovi corsi di sostegno di 800 ore riservati a tutti gli
altri abilitati a seguito del D.M. 20 febbraio 2002, per un
numero di posti stabilito a livello nazionale dal D.M. 3 luglio
2002, non sono in alcun modo da confondere con il semestre
aggiuntivo per le attività di sostegno riservato ai
possessori di abilitazione SSIS.
Per
evitare ogni forma di discriminazione tra i titolari di medesima
abilitazione conseguita in cicli differenti ed anche in considerazione
del fatto che la sopraggiunta normativa non inficia la precedente,già
alcune SSIS (Palermo) hanno tenuto conto di questa distinzione
nel rispetto del diritto garantito dal Decreto Murst del 26
maggio 1998 art. 4 comma 8:
Art. 4
(Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario)
Ferme
restando, per tutti gli allievi, adeguate attività
nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche
attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore,
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione
di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo
desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai
quali il diploma di specializzazione abilita all'attività
didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio
sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi
ha già conseguito il diploma nella scuola può
integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno
o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica,
necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali,
dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche
situazioni, in sede di formazione in servizio.
A
salvaguardia di diritti acquisiti nè passibili di alcuna
pretestuosa limitazione, non essendo intervenuti, nel frattempo,
nuovi elementi ostativi di carattere normativo
si invitano
i
direttori delle varie SSIS a predisporre bandi conformi alle
SSIS di Palermo e Milano, o in subordine, a voler ammettere
di diritto gli abilitati SSIS ai corsi di sostegno di 800
ore senza alcuna selezione o prova di accesso.
Inoltre, in considerazione della riapertura annuale delle
graduatorie permanenti, ex art. 2, D.L.3 Luglio 2001 n.255,
convertito dalla Legge 20 Agosto 2001 n. 333,si invita anche
a fissare la chiusura di suddetti corsi in tempo utile per
l'iscrizione nelle Graduatorie permanenti del 2003.
Con avvertenza che, in difetto, qualora cioè la presente
istanza venisse rigettata, il KIUS si riserva ogni ulteriore
azione, ragione, diritto.
In
fede
KIUS
: Coordinamento Interuniversitario Specializzati e Specializzandi
SSIS
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