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La piattaforma per il reintegro del punteggio tolto dal TAR del Lazio

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
LETIZIA MORATTI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ON. VALENTINA APREA

AL CAPO DI DIPARTIMENTO, CAPO

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO, AVV. SALMINI

AL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO VI, DOTT. G. PILO

AL DIRETTORE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, DOTT. S. CRISCUOLI

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI, LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA CODISSIS, G. BONETTA, UNIVERSITÀ DI CHIETI

AI DIRETTORI DELLE SSIS, LORO SEDI


OGGETTO: RICHIESTA DI REINTEGRO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO PRESTATO A SCUOLA.

Il KIUS - Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi Ssis -

visto l'art. 4 della legge del 19 novembre 1990, n. 341;
-1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla forma zione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

visto l'art. 6-ter della legge del 27 ottobre 2000, n. 306;
-L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.

visto l'art. 3 del D.I. 4 giugno 2001, n. 268, in ordine al conseguimento dell'abilitazione con relativo esame di Stato;

-L'esame di Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, successivamente disciplinato dal Decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo l, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio.


visto l'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333;

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (( della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento)). I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62)), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. (Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.))


visto l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola, 1998-2001;

-1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.


visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola, 1998-2001;

-1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

vista l'apposita sequenza contrattuale di cui all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola, 1998-2001;

-saranno disciplinati: a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie; b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni; c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione. 2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio e retribuiti per consentirne la frequenza.

vista la circolare ministeriale del 21 aprile 2000, n.130;

- agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;



visto il Parere C. N. P. I. del 14 gennaio 2002;

-per l'abilitazione conseguita presso le Ssis sono attribuiti ulteriori 30 punti" sia aggiunta una nota che specifichi in modo inequivocabile che tale punteggio spetta solo per le classi di concorso relative al titolo Ssis e che il previsto punteggio aggiuntivo non può esser cumulato, in relazione agli anni di frequenza alla scuola di specializzazione, con alcun punteggio derivante da servizio scolastico prestato. Tale proposta risponde alla necessità di giustizia e di pari trattamento tra coloro che, frequentando la scuola di specializzazione, hanno potuto o meno per vari motivi svolgere contemporaneamente l'attività di docente nelle scuole e di discente nelle Ssis. Tra l'altro il punteggio aggiuntivo proposto è già superiore a quello spettante per due anni di servizio specifico e viene riconosciuto per tutte le classi di concorso per cui si consegue l'abilitazione a differenza del servizio scolastico che viene valutato per la sola classe di servizio;


visto l'art. 3 del D. D. del 12 Febbraio 2002 in riferimento ai nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti;

-1.Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.); (…) 2.Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.

visto il D. M. del 12 Febbraio 2002, n. 11;

-RITENUTO, invece, di non dover condividere il parere nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio d'insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, considerato che tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare in contrasto con i principi giuridici che regolano la materia della valutazione del servizio;

visto l'articolo unico del decreto del 29 maggio 2002;

-1) Possono presentare domanda di inserimento in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, coloro che stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S ), purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali tra il 1° giugno 2002 e il 20 luglio 2002.

2) Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia entro il 20 giugno 2002, utilizzando il modello 2, opportunamente modificato, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002, secondo le modalità previste dal citato decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e di istituto si chiede l'inclusione, utilizzando il modello 3, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002.

3) Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano sostenuti successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo, con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 20 luglio 2002.
4) Il personale interessato viene inserito, con riserva, in una graduatoria provvisoria, in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, con l'attribuzione, relativamente al titolo di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella, annessa quale allegato A al citato decreto, mentre, nella graduatoria definitiva, il personale stesso consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.


vista la sentenza del T. A. R. del 28 maggio 2002 in riferimento al punteggio di servizio prestato a scuola;
-Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.

E' difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi con l'impegno, serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che - come e risaputo - non si esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali.

Per il modo stesso col quale sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto. Si ponga mente all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5 del decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).(…)

E' possibile avanzare il dubbio che la prestazione del servizio a un tempo con la partecipazione ai corsi metta a dura prova la credibilità stessa delle scuole SSIS, oltre a rappresentare violazione della esigenza di esclusività, costantemente affermata dalla normativa comunitaria. Allo stato non può che prendersi atto della disciplina attuale delle scuole SSIS e, come correttamente rilevano alcuni ricorrenti, accreditare all'attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi il servizio di insegnamento reso con temporaneamente. (…) Questo comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto di svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l'altra come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche.

vista la circolare ministeriale del 14 giugno 2002, n. 69;

-Con sentenza del 28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento del D. D. del 12/02/02 e dell'annessa tabella di valutazione, col quale sono stati disciplinati l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124/1999. (…)

In via preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base informatica, i nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S. entro i termini del 21 marzo e del 31 maggio, cui sono stati attribuiti sia i 30 punti della specializzazione sia un punteggio per servizio di insegnamento.(…)

Resta, perciò, impregiudicata la valutazione dell'eventuale servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione nelle graduatorie in cui l'aspirante non benefici dell'attribuzione dei 30 punti.(…)

vviamente, per quanto riguarda le nuove domande che perverranno da parte degli specializzandi S.S.I.S., di cui al recente decreto 29 maggio 2002, che proroga il termine di presentazione delle domande al 20 luglio, dovranno essere adottati gli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei servizi.

visto l'art. 1 della Costituzione italiana;

-L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
visto l'art. 3 della Costituzione italiana;

-Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (…) E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
visto l'art. 4 della Costituzione italiana;

-La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

visto l'art. 24 della Costituzione Italiana;

-la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
visto l'art. 28 della Costituzione italiana;
-i funzionari e di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Chiede

che il M. I. U. R. si appelli in Consiglio di Stato contro la sentenza del T. A. R. del 28 maggio 2002 in riferimento al punteggio di servizio prestato a scuola dagli specializzandi S.S.I.S durante la frequenza dei corsi della stessa in difesa dei propri interessi e degli interessi degli specializzati S.S.I.S., coerentemente alla legislazione fino ad oggi della stessa amministrazione emanata, e che emani una nuova circolare indirizzata ai CSA al fine di reintegrare agli specializzati S.S.I.S. inseriti nella nuova graduatoria permanente il punteggio di servizio eventualmente prestato contestualmente alla frequenza della Scuola di Specializzazione stessa in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

Roma, 25 Giugno 2002


KIUS: Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi Ssis

ALLEGATO: ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI CHE ADERISCONO AL COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO SPECIALIZZATI E SPECIALIZZANDI SSIS

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