La piattaforma per il reintegro del punteggio tolto dal TAR
del Lazio
AL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
LETIZIA MORATTI
AL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ON. VALENTINA APREA
AL
CAPO DI DIPARTIMENTO, CAPO
AL
CAPO UFFICIO LEGISLATIVO, AVV. SALMINI
AL
DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO VI, DOTT. G. PILO
AL
DIRETTORE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, DOTT. S.
CRISCUOLI
AI
DIRETTORI GENERALI REGIONALI, LORO SEDI
AL
PRESIDENTE DELLA CODISSIS, G. BONETTA, UNIVERSITÀ DI
CHIETI
AI
DIRETTORI DELLE SSIS, LORO SEDI
OGGETTO: RICHIESTA DI REINTEGRO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO
PRESTATO A SCUOLA.
Il
KIUS - Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi
Ssis -
visto
l'art. 4 della legge del 19 novembre 1990, n. 341;
-1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente
alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti
in settori professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del presidente della repubblica
10 marzo 1982, n. 162 . 2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà
ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facoltà di magistero, le università provvedono
alla forma zione, anche attraverso attività di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista
dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed
abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono
i relativi diplomi di laurea.
visto
l'art. 6-ter della legge del 27 ottobre 2000, n. 306;
-L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo
1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Con
decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le
prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle
necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione,
nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali,
nonché le relative modalità di svolgimento.
Con
il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità
di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla
scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio
da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso
per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Coloro
che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui
al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti
a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione
del personale di cui al comma 6-bis.
visto
l'art. 3 del D.I. 4 giugno 2001, n. 268, in ordine al conseguimento
dell'abilitazione con relativo esame di Stato;
-L'esame
di Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione
di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, successivamente
disciplinato dal Decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo
l, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, valore
di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma
6, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e consta di una prova
scritta e di un colloquio.
visto l'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333;
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione
della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale
entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello
scaglione, di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), gli idonei
dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori
dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1,
il personale già inserito nelle graduatorie permanenti
che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede
l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito
del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo le disposizioni (( della tabella di cui all'allegato
A annesso al regolamento)). I servizi di insegnamento prestati
dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62)), sono valutati nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. (Fermo
restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche
alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento
possono essere adottate con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca.))
visto l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto
Scuola, 1998-2001;
-1.
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella
scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica
di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative
di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione
e riconversione professionale, nonché di interventi
formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi
finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
necessari secondo le norme vigenti.
visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto
Scuola, 1998-2001;
-1.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente,
si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
vista
l'apposita sequenza contrattuale di cui all'art. 7 del Contratto
Collettivo Nazionale Comparto Scuola, 1998-2001;
-saranno
disciplinati: a) le procedure di mobilità dei docenti
con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie; b)
le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni;
c) le modalità di svolgimento delle attività
di tirocinio, presso le sedi scolastiche e delle funzioni
di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti
in formazione. 2. Per il personale in servizio, iscritto ai
corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno
essere previste specifiche modalità di articolazione
dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio
e retribuiti per consentirne la frequenza.
vista
la circolare ministeriale del 21 aprile 2000, n.130;
-
agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono
essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto
ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale
avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza
dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi
dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo
trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale
precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità
di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti
chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi
retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione
tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto
a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione
anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale
alle prestazioni lavorative rese;
visto il Parere C. N. P. I. del 14 gennaio 2002;
-per
l'abilitazione conseguita presso le Ssis sono attribuiti ulteriori
30 punti" sia aggiunta una nota che specifichi in modo
inequivocabile che tale punteggio spetta solo per le classi
di concorso relative al titolo Ssis e che il previsto punteggio
aggiuntivo non può esser cumulato, in relazione agli
anni di frequenza alla scuola di specializzazione, con alcun
punteggio derivante da servizio scolastico prestato. Tale
proposta risponde alla necessità di giustizia e di
pari trattamento tra coloro che, frequentando la scuola di
specializzazione, hanno potuto o meno per vari motivi svolgere
contemporaneamente l'attività di docente nelle scuole
e di discente nelle Ssis. Tra l'altro il punteggio aggiuntivo
proposto è già superiore a quello spettante
per due anni di servizio specifico e viene riconosciuto per
tutte le classi di concorso per cui si consegue l'abilitazione
a differenza del servizio scolastico che viene valutato per
la sola classe di servizio;
visto l'art. 3 del D. D. del 12 Febbraio 2002 in riferimento
ai nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti;
-1.Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia
delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo
i termini e le modalità indicate all'art.10, gli aspiranti
che alla data di scadenza per la presentazione delle domande,
siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per
la medesima classe di concorso o il medesimo posto: a) idoneità
o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento
dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità
o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I.
S.); (
) 2.Possono presentare domanda di inserimento
anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti
dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando
i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione
di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano
con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002.
In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza
nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento
dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli
valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro
5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque,
tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione
sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio.
Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella
graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente
al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio
minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella
graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla
base della medesima tabella, in relazione alla votazione con
la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.
visto
il D. M. del 12 Febbraio 2002, n. 11;
-RITENUTO,
invece, di non dover condividere il parere nella parte in
cui non prevede la valutazione del servizio d'insegnamento
eventualmente prestato durante la frequenza delle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, considerato
che tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare
in contrasto con i principi giuridici che regolano la materia
della valutazione del servizio;
visto
l'articolo unico del decreto del 29 maggio 2002;
-1)
Possono presentare domanda di inserimento in coda alla terza
fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione
del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio
2002, coloro che stiano ancora frequentando i corsi per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le
Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S
), purché i corsi si concludano con lo svolgimento
degli esami finali tra il 1° giugno 2002 e il 20 luglio
2002.
2)
Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro
per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia
entro il 20 giugno 2002, utilizzando il modello 2, opportunamente
modificato, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002,
secondo le modalità previste dal citato decreto. Entro
il medesimo termine deve essere presentato il modello per
l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui
graduatorie di circolo e di istituto si chiede l'inclusione,
utilizzando il modello 3, allegato al decreto direttoriale
12 febbraio 2002.
3)
Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano
sostenuti successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare
la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo,
con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento
degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data
del 20 luglio 2002.
4) Il personale interessato viene inserito, con riserva, in
una graduatoria provvisoria, in coda alla terza fascia delle
graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto
direttoriale 12 febbraio 2002, con l'attribuzione, relativamente
al titolo di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla
tabella, annessa quale allegato A al citato decreto, mentre,
nella graduatoria definitiva, il personale stesso consegue
il punteggio spettante sulla base della medesima tabella,
in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.
vista la sentenza del T. A. R. del 28 maggio 2002 in riferimento
al punteggio di servizio prestato a scuola;
-Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario non è ancora affermata la
esclusività, anche se deve essere riconosciuta che
essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione
stessa e dai programmi complessi dei corsi.
E' difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi
con l'impegno, serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS
la contemporanea prestazione di attività di insegnamento,
che - come e risaputo - non si esaurisce nell'impartire le
lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei
docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali
per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle
attività di programmazione, di relazione con gli utenti,
di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate
attività collegiali.
Per
il modo stesso col quale sono organizzati i corsi, deve essere
esclusa la compatibilità di fatto con il contemporaneo
svolgimento del servizio di istituto. Si ponga mente all'elevato
monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto,
decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e
partecipazione alle prove di valutazione da superare durante
il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall'art.
5 del decreto 268 del 2001; alle intense attività di
tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di
formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle
esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art.
1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli
adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico
complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto
ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza
a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art.
2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).(
)
E'
possibile avanzare il dubbio che la prestazione del servizio
a un tempo con la partecipazione ai corsi metta a dura prova
la credibilità stessa delle scuole SSIS, oltre a rappresentare
violazione della esigenza di esclusività, costantemente
affermata dalla normativa comunitaria. Allo stato non può
che prendersi atto della disciplina attuale delle scuole SSIS
e, come correttamente rilevano alcuni ricorrenti, accreditare
all'attività obbligatoria di tirocinio inerente ai
corsi il servizio di insegnamento reso con temporaneamente.
(
) Questo comporta che, fino a quando non verrà
determinato il divieto di svolgere attività lavorativa
durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento
svolto presso scuole pubbliche e private non potrà
essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto
di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come
servizio di insegnamento, l'altra come attività di
formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni
pratiche.
vista
la circolare ministeriale del 14 giugno 2002, n. 69;
-Con
sentenza del 28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis,
ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento
del D. D. del 12/02/02 e dell'annessa tabella di valutazione,
col quale sono stati disciplinati l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge
n. 124/1999. (
)
In
via preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base
informatica, i nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S.
entro i termini del 21 marzo e del 31 maggio, cui sono stati
attribuiti sia i 30 punti della specializzazione sia un punteggio
per servizio di insegnamento.(
)
Resta,
perciò, impregiudicata la valutazione dell'eventuale
servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso
di specializzazione nelle graduatorie in cui l'aspirante non
benefici dell'attribuzione dei 30 punti.(
)
vviamente,
per quanto riguarda le nuove domande che perverranno da parte
degli specializzandi S.S.I.S., di cui al recente decreto 29
maggio 2002, che proroga il termine di presentazione delle
domande al 20 luglio, dovranno essere adottati gli stessi
criteri utilizzati per la valutazione dei servizi.
visto
l'art. 1 della Costituzione italiana;
-L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
visto l'art. 3 della Costituzione italiana;
-Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge (
) E' compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
visto l'art. 4 della Costituzione italiana;
-La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
visto l'art. 24 della Costituzione Italiana;
-la
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
visto l'art. 28 della Costituzione italiana;
-i funzionari e di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
Chiede
che
il M. I. U. R. si appelli in Consiglio di Stato contro la
sentenza del T. A. R. del 28 maggio 2002 in riferimento al
punteggio di servizio prestato a scuola dagli specializzandi
S.S.I.S durante la frequenza dei corsi della stessa in difesa
dei propri interessi e degli interessi degli specializzati
S.S.I.S., coerentemente alla legislazione fino ad oggi della
stessa amministrazione emanata, e che emani una nuova circolare
indirizzata ai CSA al fine di reintegrare agli specializzati
S.S.I.S. inseriti nella nuova graduatoria permanente il punteggio
di servizio eventualmente prestato contestualmente alla frequenza
della Scuola di Specializzazione stessa in attesa della sentenza
del Consiglio di Stato.
Roma,
25 Giugno 2002
KIUS: Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi
Ssis
ALLEGATO:
ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI CHE ADERISCONO AL COORDINAMENTO
INTERUNIVERSITARIO SPECIALIZZATI E SPECIALIZZANDI SSIS
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