La nostra protesta
AL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
LETIZIA MORATTI
AL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ON. VALENTINA APREA
AL
DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO VI, DOTT. G. PILO
AL
DIRETTORE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, DOTT. S.
CRISCUOLI
AL
PRESIDENTE DELLA CODISSIS, PROF. GAETANO BONETTA, UNIVERSITÀ
DI CHIETI
AI
DIRETTORI DELLE SSIS, LORO SEDI
Il KIUS - Coordinamento InterUniversitario Specializzati e
Specializzandi Ssis -
assiste incredulo alla catena di eventi che in questi giorni
si sta susseguendo e che evidenzia il totale annientamento
dello Stato di diritto, i cui unici fondamenti dovrebbero
essere la coerenza e la razionalità, e che ormai appare
in preda a una politicizzazione animata dalla forza del numero
(i precari sostenuti dai principali sindacati) e dalla strenua
difesa di un'antica e, mai purtroppo superata, concezione
assistenzialistica della scelta del personale docente, nonostante
le critiche mosse dallo stesso Presidente della Sezione 3bis
del Tar del Lazio, Scognamiglio, nella sentenza del 2 aprile
2001, in riferimento all' "inveterata abitudine di considerare
il merito come l'ultimo elemento da considerare nelle assunzioni
del personale docente."
Le
S. S. I. S., istituite dalla legge del 19/11/90, n. 341, sono
nate al fine di migliorare la formazione del personale docente
e garantire indubbi vantaggi alla scuola italiana ormai inserita
in un contesto europeo.
L'attacco
sferrato dai colleghi precari contro il punteggio aggiuntivo
attribuito agli specializzati e agli specializzandi e la sentenza
del 20/05/02 del T. A. R., che dichiara la non cumulabilità
del punteggio aggiuntivo con quello maturato attraverso il
servizio prestato nelle scuole in concomitanza alla frequenza
dei corsi S. S. I. S., ci ha costretto ad una presa di posizione
forte e decisa sia di natura giuridica sia di natura politica.
Per tale ragione il KIUS invia ai destinatari della presente
le principali motivazioni della propria indignazione e disapprovazione
per il tradimento legislativo che giorno dopo giorno si va
consumando.
I
famigerati 30 punti aggiuntivi, frutto di una lunga concertazione
tra le varie parti in causa (Presidente della Repubblica,
Parlamento, Ministero P. I., Consiglio di Stato, Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, Atenei italiani, Specializzati)
rappresentano il riconoscimento di quanto venne sancito dal
D. M. n. 460 del 24 Novembre 1998 che prevedeva un "punteggio
aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più
elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre
scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari".
La
stessa idea era alla base della Legge 306 del 27/10/2000,
che sanciva il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e
stabiliva che un Decreto Interministeriale avrebbe dovuto
determinarne il valore del punteggio aggiuntivo. Tale punteggio
(30 punti) fu definitivamente stabilito con il D. I. n. 268
del 4 giugno 2001. Tutti erano d'accordo che la S. S. I. S.
avrebbe goduto di un punteggio aggiuntivo e non compensativo.
La
stessa sentenza del TAR del Lazio del 20/05/02 sostiene che:
"Appare, pertanto, evidente che il punteggio aggiuntivo
previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (è il
caso di osservare: del tutto ignorato dal parere del Consiglio
di Stato nell'adunanza del 21 maggio 2001 della Sezione consultiva
per gli atti normativi, al quale non può pertanto attribuirsi
significato favorevole come sbrigativamente immaginato dalla
difesa erariale) non si configura come una valutazione in
eccesso, ingiustificata e irragionevole, dei meriti oggettivamente
differenziati degli abilitati SSIS nelle operazioni di immissione
nelle graduatorie permanenti a tutto danno delle altre categorie.
Leggendo
la sentenza del TAR medesimo nella pagina successiva, dimenticando
la legge della reductio ad absurdum, il tribunale stesso aggiunge
che: "Nella realtà il divario nella valutazione
del merito è solo apparente, atteso che il punteggio
fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve nell'offrire
ai partecipanti alle scuole di specializzazione, in sostituzione
della borsa di studio o di retribuzione, nonché dell'esonero
dall'espletamento dell'attività di istituto, la opportunità
di un più sollecito inserimento nei ruoli dell'amministrazione
scolastica" .
Facendo dunque apparire l'attribuzione dei 30 punti una sorta
di elemosina concessa agli specializzati e agli specializzandi
per aver dovuto formarsi senza alcuna retribuzione, al contrario,
prevista dalla normativa comunitaria.
Accertata,
dunque, la scarsa coerenza dell'argomentazione del TAR in
merito alla questione dei 30 punti, appare comunque palese
che l'attacco sferrato dai precari, appoggiati dai sindacati,
ai suddetti punti aggiuntivi assegnati a chi si è specializzato
alla S. S. I. S. si rivela privo di valore razionale, seppure
emotivamente chiunque sia in grado di coglierne il suo profondo
significato.
Quando gli specializzati e gli specializzandi hanno firmato
l'atto formale di iscrizione alla S. S. I. S., previa lettura
del regolamento dei rispettivi atenei, in nessuna Università
d'Italia si faceva riferimento all'incompatibilità
tra l'iscrizione alla S. S. I. S. e l'attività di insegnamento.
La
perfetta compatibilità tra le due attività veniva
ribadita per contrasto sottolineando l'incompatibilità
tra la S. S. I. S. e il dottorato di ricerca, la frequenza
di altre scuole di specializzazione, o corso universitario.
Né tale incompatibilità era ed è stata
sollevata al momento in cui veniva e viene fissato il numero
di ore del tirocinio diretto che ogni specializzato deve compiere
nelle Scuole autorizzate.
A
conforto della perfetta compatibilità tra S. S. I.
S. e l'insegnamento si trova la circolare ministeriale n.
130 del 21/4/2000 che concedeva specifiche " agevolazioni
nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese
anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi
di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà
inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti
Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art.
14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999.
nalogo
trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale
precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità
di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti
chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi
retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione
tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto
a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione
anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale
alle prestazioni lavorative rese." Il Titolo III, art
6 comma 4 e art. 7 comma 1 e 2, del C. C. N. L., firmato dagli
specializzati e agli specializzandi che abbiano prestato servizio
nelle scuole statali al momento della loro assunzione, stabilisce
il diritto alla formazione anche per i precari che frequentano
la S. S. I. S., sottolineando il diritto alla retribuzione
in quanto personale legittimamente in servizio.
Ed
infine l'orario pomeridiano entro le quali si svolgono le
lezioni S. S. I. S. è un'ulteriore prova della perfetta
compatibilità.
Dopo
aver prestato servizio e aver firmato registri di classe e
registri personali, dopo aver deciso la bocciatura e la promozione
di migliaia di studenti, dopo aver preso parte alle commissioni
d'Esame di Stato o di licenza media, il TAR del Lazio - Sezione
III bis - con la sentenza del 20 maggio 2002 sancisce che
il servizio prestato dagli specializzati e dagli specializzandi,
in concomitanza con gli anni di iscrizione alla SSIS, si debba
considerare null'altro se non una forma di tirocinio formativo
e dunque non cumulabile col punteggio aggiuntivo.
Il
TAR sostiene la sua argomentazione facendo riferimento alle
normative comunitarie in merito, affermando: "L'orientamento
comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività
formativa, proprio per l'esclusività, la gravosità
e la serietà dell'impegno richiesto ai partecipanti
ai corsi di specializzazione, una "adeguata rimunerazione"
e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntive
(per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle
procedure concorsuali".
Il
TAR del Lazio ha anche il merito di riconoscere che "Nella
disciplina in esame non è ancora prevista la corresponsione
di apposite borse di studio ovvero, addirittura, la costituzione
di uno specifico rapporto esclusivo tra docente in formazione
e amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine
in un contratto di "formazione lavoro" regolarmente
retribuito", dimenticando, però, che l'Istituzione
delle S. S. I. S. in Italia e il relativo rapporto tra le
scuole statali e paritarie e i docenti frequentanti il corso
di specializzazione S. S. I. S. sono regolamentate, in assenza
di un adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria,
dalla circolare ministeriale n. 130, 21/4/2000 e dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro. In entrambi si prevede la
compatibilità dei corsi S. S. I. S. con il servizio
prestato nelle scuole, non in qualità di tirocinanti
in formazione ma come docenti a tempo determinato in servizio
e con pari diritti e doveri di quelli di ruolo.
Nel
caso specifico dunque si evince che il punteggio aggiuntivo
e il servizio prestato non rappresentano due facce della stessa
medaglia, (come previsto dalla normativa comunitaria) ma due
attività a tutti gli effetti differenti: una formativa
e una lavorativa.
Inoltre, l'idea del TAR secondo cui "
il punteggio
fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve nell'offrire
ai partecipanti alle scuole di specializzazione, in sostituzione
della borsa di studio o di retribuzione, nonché dell'esonero
dall'espletamento dell'attività di istituto, la opportunità
di un più sollecito inserimento nei ruoli dell'amministrazione
scolastica."
contraddice
quanto prima sostenuto e cioè che " il punteggio
aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 non
si configura come una valutazione in eccesso, ingiustificata
e irragionevole, dei meriti oggettivamente differenziati degli
abilitati SSIS nelle operazioni di immissione nelle graduatorie
permanenti a tutto danno delle altre categorie". Pertanto
appare chiaro che la mancanza di retribuzione (con borse di
studio o contratti particolari con le scuole) agli specializzandi
non può essere compensata in alcun modo attraverso
il conferimento di un diritto che, come si è dimostrato
in precedenza, è oramai riconosciuto sia dal Ministero,
sia dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica, dal C.
N. P. I., dal Consiglio di Stato ed infine dallo stesso T.
A. R. del Lazio, insindacabilmente appartenente agli specializzati
e agli specializzandi.
Il
KIUS ritiene che sino alla emanazione di nuove leggi in merito
sia incostituzionale, perché in contrasto con gli Artt.
1, 2, 3 e 4 della Costituzione italiana, qualsiasi tentativo
di rendere incompatibile e di invalidare il servizio prestato
nelle scuole durante la frequenza S. S. I. S.
Nelle motivazioni del TAR del Lazio, recepite dal Ministero
che con la circolare n. 69 del 14-6-2002 invita i vari CSA
a decurtare il punteggio degli specializzati e agli specializzandi
S. S. I. S. maturato nella scuola durante la frequenza dei
corsi, non è citata alcuna legge in merito che vietava
agli specializzandi la prestazione del servizio nelle scuole,
ragione per cui la sentenza lede i diritti acquisiti di chi
ha lavorato (il docente ha percepito uno stipendio, ha pagato
dei contributi ma non ha il servizio maturato come se non
avesse mai lavorato), nega gli stessi principi basilari del
diritto italiano per il suo valore retroattivo (principio
negato dallo stesso codice civile e penale), invalida la prestazione
e la legittimità della stessa di chi docente ha lavorato
nelle scuole (invalida il suo giudizio, i suoi scrutini e
il titolo da lui certificato agli alunni).
Il
KIUS ritiene che sia professionalmente, economicamente e moralmente
ingiusto qualsiasi tentativo di rendere incompatibile e di
invalidare il servizio prestato nelle scuole durante la frequenza
S. S. I. S. perché come ben commenta il Ministero nella
Circolare n. 69 del 14-6-2002 "Il T.A.R. ha rilevato,
inoltre, che l'Amministrazione, oltre che dell'aspetto suindicato,
avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti
non in grado di conciliare la prestazione di servizio con
la frequenza dei corsi S.S.I.S.; fatto questo che concretizza
un'evidente disparità di trattamento tra chi ha, comunque,
prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo", così
si creerebbe una disparità di trattamento tra chi ha
lavorato e chi no allorquando lo stesso Ministero concedeva
la possibilità di lavorare.
Il
Ministero, inoltre, con la citata circolare non prevede di
costituirsi in difesa al Consiglio di Stato: ciò scredita
la stessa Amministrazione che, all'atto della pubblicazione
del D. D. del 12/02/02, non ha recepito il parere negativo
del C. N. P. I. del 14/01/02 ed, adesso, condivide la sentenza
del T. A. R. del 20/05/02 in merito al cumulo del punteggio.
Peraltro, non soltanto, il M. I. U. R. non intende presentarsi
in Consiglio di Stato ma lede l'art. 24, comm. 1, secondo
cui "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento", dimenticando che gli specializzati
e gli specializzandi S. S. I. S. sono dipendenti dal M. I.
U. R.- e come tali andrebbero difesi- e che essi si sono costituiti
in giudizio al Consiglio di Stato.
Infine, il KIUS manifesta il proprio totale disappunto per
la condotta tenuta dal M. I. U. R. in merito ai fatti sin
qui analizzati ed esprime il proprio sconcerto nei confronti
di chi rinunzia a difendere quanto aveva creato in precedenza,
obbedendo soltanto a ragioni di ordine strategico; ciò
è senza dubbio ravvisabile nella quantomeno inopportuna
assenza dell'avvocatura dello Stato durante il dibattito al
TAR (sottolineata dal TAR medesimo " preso atto dell'assenza
dell'Avvocatura Generale dello Stato alla discussione, avendo
il procuratore data la sua presenza nella sola fase preliminare
dell'udienza."). Va considerato che quanto sopra argomentato
poteva essere facilmente estrapolato dal corpo normativo -
qui solo in parte analizzato - da parte dello stesso Ministero.
E' ravvisabile quindi una precisa politica di rinuncia del
Ministero a ricorrere al Consiglio di Stato.
Orbene,
in considerazione della immediata esecutività della
sentenza (avverso la quale l'Amministrazione, tenuto conto
dell'avviso espresso dall'Avvocatura Generale, ritiene non
sussistano le condizioni per poter proporre appello al Consiglio
di Stato) e della circolare ministeriale del 14/06/02, n.
69, è necessario che le SS.LL. provvedano, con estrema
urgenza, alla rettifica della suddetta e quindi al ripristino
del punteggio di servizio maturato nelle scuole durante la
frequenza del corso S.S.I.S per gli specializzati S.S.I.S.
presenti nelle predette graduatorie, che versano nelle condizioni
indicate.
KIUS:
Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi
Ssis
ALLEGATO: ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI CHE ADERISCONO AL
COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO SPECIALIZZATI E SPECIALIZZANDI
SSIS
|