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La nostra protesta

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
LETIZIA MORATTI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ON. VALENTINA APREA

AL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO VI, DOTT. G. PILO

AL DIRETTORE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, DOTT. S. CRISCUOLI

AL PRESIDENTE DELLA CODISSIS, PROF. GAETANO BONETTA, UNIVERSITÀ DI CHIETI

AI DIRETTORI DELLE SSIS, LORO SEDI


Il KIUS - Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi Ssis -
assiste incredulo alla catena di eventi che in questi giorni si sta susseguendo e che evidenzia il totale annientamento dello Stato di diritto, i cui unici fondamenti dovrebbero essere la coerenza e la razionalità, e che ormai appare in preda a una politicizzazione animata dalla forza del numero (i precari sostenuti dai principali sindacati) e dalla strenua difesa di un'antica e, mai purtroppo superata, concezione assistenzialistica della scelta del personale docente, nonostante le critiche mosse dallo stesso Presidente della Sezione 3bis del Tar del Lazio, Scognamiglio, nella sentenza del 2 aprile 2001, in riferimento all' "inveterata abitudine di considerare il merito come l'ultimo elemento da considerare nelle assunzioni del personale docente."

Le S. S. I. S., istituite dalla legge del 19/11/90, n. 341, sono nate al fine di migliorare la formazione del personale docente e garantire indubbi vantaggi alla scuola italiana ormai inserita in un contesto europeo.

L'attacco sferrato dai colleghi precari contro il punteggio aggiuntivo attribuito agli specializzati e agli specializzandi e la sentenza del 20/05/02 del T. A. R., che dichiara la non cumulabilità del punteggio aggiuntivo con quello maturato attraverso il servizio prestato nelle scuole in concomitanza alla frequenza dei corsi S. S. I. S., ci ha costretto ad una presa di posizione forte e decisa sia di natura giuridica sia di natura politica. Per tale ragione il KIUS invia ai destinatari della presente le principali motivazioni della propria indignazione e disapprovazione per il tradimento legislativo che giorno dopo giorno si va consumando.

I famigerati 30 punti aggiuntivi, frutto di una lunga concertazione tra le varie parti in causa (Presidente della Repubblica, Parlamento, Ministero P. I., Consiglio di Stato, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Atenei italiani, Specializzati) rappresentano il riconoscimento di quanto venne sancito dal D. M. n. 460 del 24 Novembre 1998 che prevedeva un "punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari".

La stessa idea era alla base della Legge 306 del 27/10/2000, che sanciva il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e stabiliva che un Decreto Interministeriale avrebbe dovuto determinarne il valore del punteggio aggiuntivo. Tale punteggio (30 punti) fu definitivamente stabilito con il D. I. n. 268 del 4 giugno 2001. Tutti erano d'accordo che la S. S. I. S. avrebbe goduto di un punteggio aggiuntivo e non compensativo.

La stessa sentenza del TAR del Lazio del 20/05/02 sostiene che: "Appare, pertanto, evidente che il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (è il caso di osservare: del tutto ignorato dal parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 maggio 2001 della Sezione consultiva per gli atti normativi, al quale non può pertanto attribuirsi significato favorevole come sbrigativamente immaginato dalla difesa erariale) non si configura come una valutazione in eccesso, ingiustificata e irragionevole, dei meriti oggettivamente differenziati degli abilitati SSIS nelle operazioni di immissione nelle graduatorie permanenti a tutto danno delle altre categorie.

Leggendo la sentenza del TAR medesimo nella pagina successiva, dimenticando la legge della reductio ad absurdum, il tribunale stesso aggiunge che: "Nella realtà il divario nella valutazione del merito è solo apparente, atteso che il punteggio fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve nell'offrire ai partecipanti alle scuole di specializzazione, in sostituzione della borsa di studio o di retribuzione, nonché dell'esonero dall'espletamento dell'attività di istituto, la opportunità di un più sollecito inserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica" .
Facendo dunque apparire l'attribuzione dei 30 punti una sorta di elemosina concessa agli specializzati e agli specializzandi per aver dovuto formarsi senza alcuna retribuzione, al contrario, prevista dalla normativa comunitaria.

Accertata, dunque, la scarsa coerenza dell'argomentazione del TAR in merito alla questione dei 30 punti, appare comunque palese che l'attacco sferrato dai precari, appoggiati dai sindacati, ai suddetti punti aggiuntivi assegnati a chi si è specializzato alla S. S. I. S. si rivela privo di valore razionale, seppure emotivamente chiunque sia in grado di coglierne il suo profondo significato.
Quando gli specializzati e gli specializzandi hanno firmato l'atto formale di iscrizione alla S. S. I. S., previa lettura del regolamento dei rispettivi atenei, in nessuna Università d'Italia si faceva riferimento all'incompatibilità tra l'iscrizione alla S. S. I. S. e l'attività di insegnamento.

La perfetta compatibilità tra le due attività veniva ribadita per contrasto sottolineando l'incompatibilità tra la S. S. I. S. e il dottorato di ricerca, la frequenza di altre scuole di specializzazione, o corso universitario. Né tale incompatibilità era ed è stata sollevata al momento in cui veniva e viene fissato il numero di ore del tirocinio diretto che ogni specializzato deve compiere nelle Scuole autorizzate.

A conforto della perfetta compatibilità tra S. S. I. S. e l'insegnamento si trova la circolare ministeriale n. 130 del 21/4/2000 che concedeva specifiche " agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999.

nalogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese." Il Titolo III, art 6 comma 4 e art. 7 comma 1 e 2, del C. C. N. L., firmato dagli specializzati e agli specializzandi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali al momento della loro assunzione, stabilisce il diritto alla formazione anche per i precari che frequentano la S. S. I. S., sottolineando il diritto alla retribuzione in quanto personale legittimamente in servizio.

Ed infine l'orario pomeridiano entro le quali si svolgono le lezioni S. S. I. S. è un'ulteriore prova della perfetta compatibilità.

Dopo aver prestato servizio e aver firmato registri di classe e registri personali, dopo aver deciso la bocciatura e la promozione di migliaia di studenti, dopo aver preso parte alle commissioni d'Esame di Stato o di licenza media, il TAR del Lazio - Sezione III bis - con la sentenza del 20 maggio 2002 sancisce che il servizio prestato dagli specializzati e dagli specializzandi, in concomitanza con gli anni di iscrizione alla SSIS, si debba considerare null'altro se non una forma di tirocinio formativo e dunque non cumulabile col punteggio aggiuntivo.

Il TAR sostiene la sua argomentazione facendo riferimento alle normative comunitarie in merito, affermando: "L'orientamento comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività formativa, proprio per l'esclusività, la gravosità e la serietà dell'impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di specializzazione, una "adeguata rimunerazione" e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntive (per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali".

Il TAR del Lazio ha anche il merito di riconoscere che "Nella disciplina in esame non è ancora prevista la corresponsione di apposite borse di studio ovvero, addirittura, la costituzione di uno specifico rapporto esclusivo tra docente in formazione e amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine in un contratto di "formazione lavoro" regolarmente retribuito", dimenticando, però, che l'Istituzione delle S. S. I. S. in Italia e il relativo rapporto tra le scuole statali e paritarie e i docenti frequentanti il corso di specializzazione S. S. I. S. sono regolamentate, in assenza di un adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria, dalla circolare ministeriale n. 130, 21/4/2000 e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. In entrambi si prevede la compatibilità dei corsi S. S. I. S. con il servizio prestato nelle scuole, non in qualità di tirocinanti in formazione ma come docenti a tempo determinato in servizio e con pari diritti e doveri di quelli di ruolo.

Nel caso specifico dunque si evince che il punteggio aggiuntivo e il servizio prestato non rappresentano due facce della stessa medaglia, (come previsto dalla normativa comunitaria) ma due attività a tutti gli effetti differenti: una formativa e una lavorativa.
Inoltre, l'idea del TAR secondo cui " … il punteggio fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve nell'offrire ai partecipanti alle scuole di specializzazione, in sostituzione della borsa di studio o di retribuzione, nonché dell'esonero dall'espletamento dell'attività di istituto, la opportunità di un più sollecito inserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica."

contraddice quanto prima sostenuto e cioè che " il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 non si configura come una valutazione in eccesso, ingiustificata e irragionevole, dei meriti oggettivamente differenziati degli abilitati SSIS nelle operazioni di immissione nelle graduatorie permanenti a tutto danno delle altre categorie". Pertanto appare chiaro che la mancanza di retribuzione (con borse di studio o contratti particolari con le scuole) agli specializzandi non può essere compensata in alcun modo attraverso il conferimento di un diritto che, come si è dimostrato in precedenza, è oramai riconosciuto sia dal Ministero, sia dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica, dal C. N. P. I., dal Consiglio di Stato ed infine dallo stesso T. A. R. del Lazio, insindacabilmente appartenente agli specializzati e agli specializzandi.

Il KIUS ritiene che sino alla emanazione di nuove leggi in merito sia incostituzionale, perché in contrasto con gli Artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione italiana, qualsiasi tentativo di rendere incompatibile e di invalidare il servizio prestato nelle scuole durante la frequenza S. S. I. S.
Nelle motivazioni del TAR del Lazio, recepite dal Ministero che con la circolare n. 69 del 14-6-2002 invita i vari CSA a decurtare il punteggio degli specializzati e agli specializzandi S. S. I. S. maturato nella scuola durante la frequenza dei corsi, non è citata alcuna legge in merito che vietava agli specializzandi la prestazione del servizio nelle scuole, ragione per cui la sentenza lede i diritti acquisiti di chi ha lavorato (il docente ha percepito uno stipendio, ha pagato dei contributi ma non ha il servizio maturato come se non avesse mai lavorato), nega gli stessi principi basilari del diritto italiano per il suo valore retroattivo (principio negato dallo stesso codice civile e penale), invalida la prestazione e la legittimità della stessa di chi docente ha lavorato nelle scuole (invalida il suo giudizio, i suoi scrutini e il titolo da lui certificato agli alunni).

Il KIUS ritiene che sia professionalmente, economicamente e moralmente ingiusto qualsiasi tentativo di rendere incompatibile e di invalidare il servizio prestato nelle scuole durante la frequenza S. S. I. S. perché come ben commenta il Ministero nella Circolare n. 69 del 14-6-2002 "Il T.A.R. ha rilevato, inoltre, che l'Amministrazione, oltre che dell'aspetto suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti non in grado di conciliare la prestazione di servizio con la frequenza dei corsi S.S.I.S.; fatto questo che concretizza un'evidente disparità di trattamento tra chi ha, comunque, prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo", così si creerebbe una disparità di trattamento tra chi ha lavorato e chi no allorquando lo stesso Ministero concedeva la possibilità di lavorare.

Il Ministero, inoltre, con la citata circolare non prevede di costituirsi in difesa al Consiglio di Stato: ciò scredita la stessa Amministrazione che, all'atto della pubblicazione del D. D. del 12/02/02, non ha recepito il parere negativo del C. N. P. I. del 14/01/02 ed, adesso, condivide la sentenza del T. A. R. del 20/05/02 in merito al cumulo del punteggio.
Peraltro, non soltanto, il M. I. U. R. non intende presentarsi in Consiglio di Stato ma lede l'art. 24, comm. 1, secondo cui "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", dimenticando che gli specializzati e gli specializzandi S. S. I. S. sono dipendenti dal M. I. U. R.- e come tali andrebbero difesi- e che essi si sono costituiti in giudizio al Consiglio di Stato.
Infine, il KIUS manifesta il proprio totale disappunto per la condotta tenuta dal M. I. U. R. in merito ai fatti sin qui analizzati ed esprime il proprio sconcerto nei confronti di chi rinunzia a difendere quanto aveva creato in precedenza, obbedendo soltanto a ragioni di ordine strategico; ciò è senza dubbio ravvisabile nella quantomeno inopportuna assenza dell'avvocatura dello Stato durante il dibattito al TAR (sottolineata dal TAR medesimo " preso atto dell'assenza dell'Avvocatura Generale dello Stato alla discussione, avendo il procuratore data la sua presenza nella sola fase preliminare dell'udienza."). Va considerato che quanto sopra argomentato poteva essere facilmente estrapolato dal corpo normativo - qui solo in parte analizzato - da parte dello stesso Ministero. E' ravvisabile quindi una precisa politica di rinuncia del Ministero a ricorrere al Consiglio di Stato.

Orbene, in considerazione della immediata esecutività della sentenza (avverso la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'avviso espresso dall'Avvocatura Generale, ritiene non sussistano le condizioni per poter proporre appello al Consiglio di Stato) e della circolare ministeriale del 14/06/02, n. 69, è necessario che le SS.LL. provvedano, con estrema urgenza, alla rettifica della suddetta e quindi al ripristino del punteggio di servizio maturato nelle scuole durante la frequenza del corso S.S.I.S per gli specializzati S.S.I.S. presenti nelle predette graduatorie, che versano nelle condizioni indicate.

KIUS: Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi Ssis


ALLEGATO: ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI CHE ADERISCONO AL COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO SPECIALIZZATI E SPECIALIZZANDI SSIS

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