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COMUNICATO STAMPA


Il KIUS - Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi SSIS - sottolinea che la SSIS, Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, è stata istituita dalla legge del 19/11/90 n. 341 per mettere l'Italia al passo coi sistemi formativi dell'allora in fieri U.E. ed al fine di innalzare il livello formativo dei docenti e migliorare la qualità della scuola italiana.
La SSIS è una Scuola di specializzazione, post-lauream, ad alta valenza formativa e professionale, di durata biennale, a numero programmato ed iscrizione previo superamento di più prove di selezione. Al pari di tutti i corsi di laurea e scuole di specializzazione prevede il pagamento di tasse universitarie.


I corsi S.S.I.S. si articolano in didattiche, laboratori e tirocinio, in un percorso formativo complesso al termine del quale gli specializzati hanno acquisito competenze non solo disciplinari, ma anche trasversali (pedagogiche, psicologiche, sociologiche). L'insegnante specializzato ha acquisito strumenti e strategie che gli consentiranno di rifuggire dalla tanto diffusa quanto pericolosa piaga dell'improvvisazione e di un insegnamento per tentativi ed errori. In ciò ben si distingue dall'idoneo del concorso ordinario e da colui che abbia conseguito la cosiddetta abilitazione riservata approfittando di ripetute sanatorie.


Al termine del percorso formativo gli specializzandi sostengono un Esame di Stato abilitante all'insegnamento che dà diritto ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti. L'esame, nonostante abbia valore di prova concorsuale, consente agli abilitati S.S.I.S. di iscriversi soltanto in una graduatoria e non in due, e di concorrere insieme a tutte le altre categorie di abilitati solo per il 50% delle immissioni in ruolo. I vincitori e gli idonei del concorso ordinario del 1999 risultano invece inseriti anche in una loro specifica graduatoria di merito, e possono così concorrere per il 100% delle immissioni in ruolo.

Durante la frequenza dei corsi SSIS numerosi specializzandi hanno prestato servizio nelle scuole avvalendosi sia della circolare ministeriale n. 130 del 21/4/2000 sia del Titolo III, art 6 comma 4 e art. 7 comma 1 e 2, del C. C. N. L., che garantiscono equiparazione di trattamento ai supplenti e tutelano il loro diritto alla formazione, contemplando perfetta e armonica compatibilità tra la SSIS e il servizio nelle scuole.

In seguito a vari ricorsi presentati presso diversi TAR da parte di altri docenti non specializzati è stata annullata la tabella di valutazione del servizio e dei titoli elaborata dal M. I. U. R. (D. M., 21/02/02), tanto che il T.A.R. del Lazio, in data 28/05/02, ha sancito come illegittima la possibilità di cumulare il punteggio di servizio con quello derivante dalla frequenza S.S.I.S. ( i famosi 30 punti aggiuntivi).

In una successiva sentenza, in data 13/08/02, lo stesso T.A.R. del Lazio ha annullato la circolare ministeriale n. 69 del 14 giugno 2002, che, recepito quanto disposto dalla sentenza del 28/05/02, aveva dato ai diversi Centri Servizi Amministrativi disposizione di correggere le graduatorie definitive, decurtando il punteggio del servizio degli specializzati S.S.I.S.
Entrambe le sentenze del T. A. R. del Lazio criticano, senza alcuna conoscenza di carattere epistemologico, didattico e docimologico l'articolazione delle SSIS ledendo diritti acquisiti degli specializzati e degli specializzandi.

Il KIUS condivide la decisione ministeriale di appellarsi in Consiglio di Stato contro la sentenza del 13/05/02 sebbene lo stesso M.I.U.R. non l'abbia fatto di fronte alla prima sentenza del TAR del Lazio manifestando un incomprensibile disinteresse nei confronti delle parti lese. Il MIUR infatti, in quell'occasione, rinunciò alla difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Più di mille specializzati si sono già appellati al Consiglio di Stato per quanto riguarda la sentenza del TAR del Lazio 28/05/02 e lo faranno anche per le altre.

Solo i rischi di stravolgimento delle graduatorie permanenti e di un irregolare inizio dell'anno scolastico hanno fatto tornare alla ribalta le contraddizioni di una politica scolastica decennale sul reclutamento che ha solamente determinato un precariato sempre più stabile.
Infatti, né la legge 124/99 né la legge 333/01 sono state in grado di migliorare il sistema di reclutamento dei docenti, obsoleto ed ingiusto, tanto che adesso l'intero meccanismo delle graduatorie permanenti sembra essere arrivato allo stremo.


A ciò si aggiunge una miope politica delle organizzazioni sindacali che non solo non si sono dimostrate capaci di valorizzare la formazione dei docenti abilitati S. S. I. S., ma addirittura non li hanno riconosciuti come tipologia di lavoratori da tutelare (nel 2005 in Italia compariranno, non inaspettatamente, 30.000 abilitati S.S.I.S, molto delusi dal loro operato).

E' mancata inoltre da parte di alcune testate giornalistiche un'adeguata informazione sull'articolazione delle S. S. I. S. e spesso la volontà di interpellare il KIUS.

KIUS: Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi S.S.I.S.

30 agosto 2002

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