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La diffida al MIUR

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Al DIRETTORE GENERALE
del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione

OGGETTO: diffida all'adozione di iniziative a tutela dei diritti acquisiti dei docenti diplomati delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Con la circolare ministeriale n. 69 del 14.6.2002, è stata data esecuzione alle sentenze del TAR Lazio Sez. III bis pubblicate il 28 maggio 2002 e comunicate in via amministrativa.
La ragione dell'iniziativa esecutiva, caratterizzata da estrema tempestività, risiede nel fatto che l'Amministrazione ha ritenuto che, avverso le decisioni suindicate non dovesse essere proposto appello dinnanzi il Consiglio di Stato, chiedendone la sospensione degli effetti.

I. Detta determinazione si palesa erronea, assai grave e foriera di conseguenze irreparabilmente penalizzanti i docenti diplomati S.S.I.S. che hanno prestato servizio durante la frequenza delle scuole di specializzazione.

La scelta di non appellare, difatti non solo è erronea, considerata la palese illegittimità del capo della sentenza che ha annullato la valutazione del servizio durante la frequenza delle scuole, richiedendo ciò una pronta reazione da parte dell'Autorità che ha emanato il provvedimento illegittimamente annullato, ma pregiudica altresì le posizioni acquisite dei docenti S.S.I.S. in questione che avevano già fatto affidamento sulla valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 123/2000 richiamato dal d. leg.vo n. 255/01 convertito con la legge n. 333/01.

Detta valutazione all'atto dell'iscrizione nelle scuole di specializzazione era comunque prevista e consentita, essendo stato legittimamente svolto il servizio di insegnamento durante la frequenza della scuola.

I diritti acquisiti per la prestazione legittima del servizio, si basano sul vigente contratto collettivo nazionale di lavoro art. 14 e sulla circolare ministeriale n. 130/2000 che ha garantito l'effettuazione del servizio da parte dei docenti in via di specializzazione.

Sorprende dunque il fatto che l'amministrazione, che ha tutelato la prestazione del servizio di insegnamento, valutabile quale titolo ed ha emesso la tabella di valutazione dell'11.2.02 impugnata ed annullata, non abbia proceduto alla doverosa impugnazione dinnanzi il Consiglio di Stato.

Ciò riguarda in particolare la sentenza n. 4731/02 con la quale sono stati annullati il d.m. n. 11/02 e il decreto direttoriale dell'11.2.02 senza che vi fossero i motivi di impugnativa ed in presenza di una incredibile condanna alle spese di ben 12.000 Euro per un annullamento non richiesto dai ricorrenti.

L'annullamento disposto lede comunque i diritti dei diplomati S.S.I.S. cui sarà sottratto il punteggio per il servizio prestato, come da circolare n. 69/02 comportando ciò il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da parte degli interessati, che fanno sin d'ora riserva di proporre le opportune azioni.

II. Si aggiunge che i docenti diplomati S.S.I.S. hanno di loro iniziativa proposto impugnativa al Consiglio di Stato per tutelare i loro diritti, come ben noto all'Amministrazione.
Questa, invece di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato in sede cautelare, stimabile in tempi brevi, ha celermente dato disposizioni per la pronta esecuzione delle sentenze suindicate.
Ciò comporta un cospicuo onere finanziario per le attività da porre in essere, che potrebbero essere del tutto inutili, qualora occorra ripristinare (con ulteriore onere) le graduatorie in esito alla pronuncia del Consiglio di Stato. Nessuna valutazione della spesa pubblica e della sua inutilità, allo stato, risulta effettuata.

Si significa pertanto quanto sopra al fine di ottenere la giusta difesa dei diritti di docenti che hanno fatto affidamento negli atti annullati.


Con ogni riserva di legge.
Roma, 19 giugno 2002

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