La diffida al MIUR
AL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
Al
DIRETTORE GENERALE
del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione
OGGETTO:
diffida all'adozione di iniziative a tutela dei diritti acquisiti
dei docenti diplomati delle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario.
Con
la circolare ministeriale n. 69 del 14.6.2002, è stata
data esecuzione alle sentenze del TAR Lazio Sez. III bis pubblicate
il 28 maggio 2002 e comunicate in via amministrativa.
La ragione dell'iniziativa esecutiva, caratterizzata da estrema
tempestività, risiede nel fatto che l'Amministrazione
ha ritenuto che, avverso le decisioni suindicate non dovesse
essere proposto appello dinnanzi il Consiglio di Stato, chiedendone
la sospensione degli effetti.
I.
Detta determinazione si palesa erronea, assai grave e foriera
di conseguenze irreparabilmente penalizzanti i docenti diplomati
S.S.I.S. che hanno prestato servizio durante la frequenza
delle scuole di specializzazione.
La
scelta di non appellare, difatti non solo è erronea,
considerata la palese illegittimità del capo della
sentenza che ha annullato la valutazione del servizio durante
la frequenza delle scuole, richiedendo ciò una pronta
reazione da parte dell'Autorità che ha emanato il provvedimento
illegittimamente annullato, ma pregiudica altresì le
posizioni acquisite dei docenti S.S.I.S. in questione che
avevano già fatto affidamento sulla valutazione dei
titoli di cui al d.m. n. 123/2000 richiamato dal d. leg.vo
n. 255/01 convertito con la legge n. 333/01.
Detta
valutazione all'atto dell'iscrizione nelle scuole di specializzazione
era comunque prevista e consentita, essendo stato legittimamente
svolto il servizio di insegnamento durante la frequenza della
scuola.
I
diritti acquisiti per la prestazione legittima del servizio,
si basano sul vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
art. 14 e sulla circolare ministeriale n. 130/2000 che ha
garantito l'effettuazione del servizio da parte dei docenti
in via di specializzazione.
Sorprende
dunque il fatto che l'amministrazione, che ha tutelato la
prestazione del servizio di insegnamento, valutabile quale
titolo ed ha emesso la tabella di valutazione dell'11.2.02
impugnata ed annullata, non abbia proceduto alla doverosa
impugnazione dinnanzi il Consiglio di Stato.
Ciò
riguarda in particolare la sentenza n. 4731/02 con la quale
sono stati annullati il d.m. n. 11/02 e il decreto direttoriale
dell'11.2.02 senza che vi fossero i motivi di impugnativa
ed in presenza di una incredibile condanna alle spese di ben
12.000 Euro per un annullamento non richiesto dai ricorrenti.
L'annullamento
disposto lede comunque i diritti dei diplomati S.S.I.S. cui
sarà sottratto il punteggio per il servizio prestato,
come da circolare n. 69/02 comportando ciò il risarcimento
dei danni tutti patiti e patiendi da parte degli interessati,
che fanno sin d'ora riserva di proporre le opportune azioni.
II.
Si aggiunge che i docenti diplomati S.S.I.S. hanno di loro
iniziativa proposto impugnativa al Consiglio di Stato per
tutelare i loro diritti, come ben noto all'Amministrazione.
Questa, invece di attendere la pronuncia del Consiglio di
Stato in sede cautelare, stimabile in tempi brevi, ha celermente
dato disposizioni per la pronta esecuzione delle sentenze
suindicate.
Ciò comporta un cospicuo onere finanziario per le attività
da porre in essere, che potrebbero essere del tutto inutili,
qualora occorra ripristinare (con ulteriore onere) le graduatorie
in esito alla pronuncia del Consiglio di Stato. Nessuna valutazione
della spesa pubblica e della sua inutilità, allo stato,
risulta effettuata.
Si
significa pertanto quanto sopra al fine di ottenere la giusta
difesa dei diritti di docenti che hanno fatto affidamento
negli atti annullati.
Con ogni riserva di legge.
Roma, 19 giugno 2002
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