Decreto 29 maggio 2002
Il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
VISTO
il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge
20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, emanato in
applicazione dell'articolo 2 della suddetta legge, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio
2002, con il quale sono stati fissati termini e modalità
per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo
della scuola per l'anno scolastico 2002/2003;
CONSIDERATO
che, a norma dell'art.3, comma 2, del suddetto decreto direttoriale,
potevano presentare domanda di inserimento anche coloro che
alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura, stavano ancora
frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento o presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento
Secondario (S.S.I.S), o le sessioni riservate di abilitazione
di cui all'O.M. 1/2001, purché i corsi si fossero conclusi
con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002.
CONSIDERATO
che da parte di numerose S.S.I.S. è stata fatta presente
l'assoluta impossibilità di anticipare i tempi già
programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento
degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi
di rispettare il termine del 31 maggio 2002;
CONSIDERATO
che, nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che
nei termini previsti dal citato decreto direttoriale conseguono
e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura, appare conforme a principi di pubblico interesse
che l'Amministrazione possa avvalersi, in posizione subordinata
ai candidati citati, fin dall'anno scolastico 2002/2003, del
personale che consegua presso le S.S.I.S il titolo di abilitazione
all'insegnamento successivamente alla data del 31 maggio 2002
e, comunque, entro un ulteriore termine ritenuto congruo,
in relazione ai termini fissati per le operazioni di nomina
a tempo indeterminato e determinato dall'art. 4 della legge
333/2001;
DECRETA:
1.
Possono presentare domanda di inserimento in coda alla terza
fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione
del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 14 del 19 febbraio
2002, coloro che stiano ancora frequentando i corsi per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le
Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S),
purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli
esami finali tra il 1° giugno 2002 e il 20 luglio 2002.
2.
Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro
per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia
entro il 20 giugno 2002, utilizzando il modello 2, opportunamente
modificato, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002,
secondo le modalità previste dal citato decreto. Entro
il medesimo termine deve essere presentato il modello per
l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui
graduatorie di circolo e di istituto si chiede l'inclusione,
utilizzando il modello 3, allegato al decreto direttoriale
12 febbraio 2002.
3.
Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano
sostenuti successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare
la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo,
con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento
degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data
del 20 luglio 2002.
4.
Il personale interessato viene inserito, con riserva, in una
graduatoria provvisoria, in coda alla terza fascia delle graduatorie
permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale
12 febbraio 2002, con l'attribuzione, relativamente al titolo
di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella,
annessa quale allegato A al citato decreto, mentre, nella
graduatoria definitiva, il personale stesso consegue il punteggio
spettante sulla base della medesima tabella, in relazione
alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.
5.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
12 febbraio 2002.
6. Il presente decreto sarà reso disponibile sul sito
Internet del Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca, sulla rete Intranet e pubblicato all'albo
degli Uffici scolastici regionali.
Il Direttore Generale
Zucaro
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