CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Titolo
I - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici
da considerare essenziali nel comparto del personale della
Scuola sono:
a)l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti
contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
comma 2, lettera d);
b)
igiene, sanità e attività assistenziali a tutela
dell'integrità fisica delle persone;
c)
attività relative alla produzione e alla distribuzione
di energia e beni di prima necessità, nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e
salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti
connessi con il servizio scolastico;
d)
erogazione di assegni e di indennità con funzione di
sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati
per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio
di cui alla lettera a).
ART. 2
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'
art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità
di cui ai commi successivi, l'effettività del loro
contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti
contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge
12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare
l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto
all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente
tutelati:
a)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami
di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli esami finali, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi
del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami
di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza
d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio,
esami di maturità);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti,
nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione
del servizio;
d)
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone
o alle apparecchiature stesse;
e)
attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle
aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento
del bestiame;
f)
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici,
nocivi e radioattivi;
g)
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi
e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede
di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione
delle singole istituzioni scolastiche;
h)
servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati
nelle precedenti lettere a), c) e d), con particolare riferimento
alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi
anche nelle ore notturne.
2.
In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di
Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, saranno individuati i criteri generali
per la determinazione dei contingenti del personale educativo
ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili
di cui al precedente comma 1. Successivamente, in sede di
contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell' accordo a livello
di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna
tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia.
Gli
accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità
quadriennale; nelle more della loro definizione restano in
vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa
materia.
3.
In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno
in forma scritta il personale docente a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero
oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato
per più comparti.
Decorso
tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili
i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione
del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione
dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento
o la sospensione dei servizio alle famiglie nonché
al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore
dovrà altresì risultare se il capo d'istituto
aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore
di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva
di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo
d'istituto o dal provveditore agli studi.
4.
I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano
- sulla base anche della comunicazione volontaria del personale
in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi
del personale da includere nei contingenti di cui al precedente
comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche
ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I
nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il
soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il
giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione,
la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
In
caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative
funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza
saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori
o dal docente più anziano d'età in servizio.
I
capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica,
ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici
i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART.
3
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione
di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle
strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un
preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione
se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se
sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso
non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni
di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la
regolarità al servizio per il periodo temporale interessato
dallo sciopero stesso.
2.
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione
- Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di
scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato
agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione
e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione
di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che
gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione
chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente
alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell'articolo 2:
a)
non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)
atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione
e all'attività educativa delle relative prestazioni
indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se
non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa
in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva
lettera d), non possono superare per le attività di
insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento
della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite
di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico)
nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali
(equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini
e gradi di istruzione;
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero
breve o di sciopero generale, non può superare, per
ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi;
tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo
di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati
soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di
attività educative, o di servizio per i capi di istituto
e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più
turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella
prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima
del turno pomeridiano.
La
proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve
essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima
ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.
Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento
dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero
breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata
degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento
deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato
in sede di programmazione;
e)
gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni
degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento
e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno
successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali
o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare
un differimento della conclusione delle operazioni di detti
scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate
dal calendario scolastico;
g)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali
non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui
il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico
allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque
comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore
a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h)
gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale
o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità
e della sicurezza dei lavoratori.
ART.
4
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi
di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono
sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero
ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti
in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo
di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione.
Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto , d'intesa tra le parti stesse,
presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti
a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per
quelli a livello locale.
2.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei
periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le
amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli
nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Titolo II - Relazioni sindacali
ART.
1
OBIETTIVI E STRUMENTI
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione
scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati
alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo
nazionale e provinciale, con le modalità, i tempi e
le materie indicate all'art.2.
b)
partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione,
della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con
finalità propositive, secondo le modalità indicate
nell'art.3.
c)
interpretazione autentica dei CCNL.
ART.
2
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
1.
La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata
ad incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
valorizzazione delle professionalità coinvolte.I
contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono
i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili,
nonchè i criteri generali di verifica dei risultati,
in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In
sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono
disciplinate le seguenti materie:
con
cadenza annuale:
a)
i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente
disponibili per il miglioramento dell'attività formativa
e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
b)
la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
c)
procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con
cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a)
i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione
della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione
dell'autonomia;
b)
i criteri per la assegnazione dell'indennità di direzione
per i capi di istituto;
c)
i criteri per la assegnazione dell'indennità di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d)
le linee di indirizzo per l'attività di formazione
in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione
delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati
conseguiti;
e)
le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
f)
l'ammontare delle risorse destinate ai progetti nelle aree
a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime
risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una
quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale e i criteri generali di verifica dei risultati in
relazione agli specifici obiettivi programmati;
g)
articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio
di orientamento e monitoraggio;
h)
i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali
e professionali nonché la quota di risorse, da riservare
al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità
dei docenti e degli ATA;
i)
indennità di turno notturno, notturno - festivo e festivo
del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche
ed educative;
l)
quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2.
Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a)l'utilizzazione del personale;
b)
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
c)
le opportunità formative per il personale docente,
educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato
che provengano dalle graduatorie permanenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell'art.
45 del D.Lgs. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
Entro
il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà
rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia
scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi
decentrati esistenti.
Sulle
materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30
giugno.
ART. 3
PARTECIPAZIONE
1.
L'Amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia
e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni
ai soggetti identificati all'art. 7 sulle seguenti materie.
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,
per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 29 del 1993;
b)
modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato;
c)
informazione su documenti di previsione di bilancio relativi
alle spese per il personale;
d)
operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica
dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi
e di supporto dell'attività scolastica;
e)
dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici
e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g)
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività
ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto.
2.
Gli incontri per l'informazione a livello provinciale si svolgono
con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo
degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché
i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione
relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo.
Gli organismi di cui all'art. 7 possono richiedere nelle materie
sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni
scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione
di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito
di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti
per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti
della contrattazione decentrata.
4.
Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art.7
possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione
sulle seguenti materie:
a)
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,
per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 29 del 1993;
b)
le modalità organizzative per l'assunzione del personale
a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano
entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione
le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua
attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante
il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
Analoghi
incontri si svolgono in ciascun ufficio scolastico provinciale.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà
rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica,
in coerenza con quanto previsto dal D.L. n. 5 del 22 gennaio
1999.
Sulle
materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART.
4
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.
A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con
le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto
delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali
le relazioni sindacali si svolgono con le modalità
previste dal presente articolo.
2.
Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica
e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna
istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3.
Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui
all'art. 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale
documentazione sulle seguenti materie:
a)
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b)
modalità di utilizzazione del personale in rapporto
al piano dell'offerta formativa;
c)
utilizzazione dei servizi sociali;
d)
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
compresi i contingenti di personale previsti dall'ART
..;
e)
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali.
f)
attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto
o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g)
prestazioni aggiuntive;
h)
criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate
e ai plessi, intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani.
i)
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale
educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa provinciale, nonché i criteri per l'individuazione
del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto;
l)
criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
4.
Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a)
nominativi del personale utilizzato nelle attività
e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b)
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione
del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica
o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti
e istituzioni;
c)
criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
L'informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5.
Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative
ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei
soggetti sindacali di cui all'art. 7 può chiedere un
esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti
nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta,
a convocare un apposito incontro che può concludersi
entro 15 giorni dalla richiesta con un'intesa. Contestualmente
con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione
della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei
predetti punti b), c), d) ed e) sono oggetto di contrattazione
integrativa.
6.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore
agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo
provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare
il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché
la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 5
ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
1. Entro il 30 aprile 2000, in vista della sequenza contrattuale
di cui al secondo comma, l'ARAN e le OO. SS. firmatarie del
presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle
relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base
di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi
a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART.
6
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si
svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
ART.
7
COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
è costituita come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
-
dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
-
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
II - NEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
a)
Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari
dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può
avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto
e altro personale scolastico esperto nella materia.
b)
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
III - NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
a) Per la parte pubblica: il dirigente scolastico;
b) Per le OO.SS.: - R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.)
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
Titolo
III - Rapporto di lavoro
CAPO
I ss
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.
8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il
2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a)
area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998
- 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001
per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione
si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
6. Per l' erogazione di detta indennità si applica
la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma
2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni
dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4.Con le medesime modalità dei commi 1 e 2 si procede,
tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto decentrato.
CAPO II
NORME COMUNI
ART. 3
DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza
ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa
in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime
sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti.
I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere
gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità
burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei
dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiato l'uso dello strumento
della comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali,
contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente
indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla
normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce
una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta
a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità
professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse
al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa
vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle
opportunità formative da parte dei capi d'istituto,
del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie
ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete
condizioni di fruibilità legate a specificità
territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve
trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione
posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto
riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito,
entro il 30 aprile 1999, un apposito gruppo di lavoro presso
il Ministero Pubblica Istruzione.
ART. 4
MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE
A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, d'intesa con le organizzazioni
sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche
per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di
interventi integrati, individua le scuole situate nelle zone
a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile
e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori
alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare
progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico.
Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I.
in base alle disponibilità delle risorse complessive
previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo
comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente
comma sarà corrisposta un'indennità mensile
accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata
prevista della realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare
la permanenza per la durata prevista della realizzazione del
progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo
alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui
sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
determinati:
· l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
personale coinvolto nei progetti ed i criteri di utilizzo
delle medesime a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione
di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici
per il personale nell'ambito delle risorse disponibili per
la formazione del personale scolastico;
· i criteri generali per la selezione dei progetti
da finanziare;
· i criteri generali di verifica dei risultati in relazione
agli specifici obiettivi programmati.
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione
promuoverà le opportune iniziative per assicurare l'integrazione
interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 5
FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella
scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica
di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative
di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione
e riconversione professionale, nonché di interventi
formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi
finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base
della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno
finanziario di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita
direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come
prioritari con particolare riguardo:
· ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
· al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
· al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio
con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni, e all'esigenza di
formazione continua degli adulti.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche
norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione
integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le
materie della contrattazione decentrata. Sono altresì
definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria
si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio
ad iniziative di formazione necessarie per una qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo
qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale
un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione
di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno
l'opportunità di una revisione dell'organismo. Nel
frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete
di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato
il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello regionale.
Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio
saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale,
in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza
operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio
individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti
al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro
riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi
corrispondenti alle professionalità necessarie per
l'espletamento delle funzioni - obiettivo di cui all'art.13.
Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì
alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata,
individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto
nella realizzazione dei progetti di cui all'art
.
L'Osservatorio attua inoltre, relativamente alla tipologia
delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche
il monitoraggio degli incarichi di cui all'art.24 assicurando
la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti
gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare
i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere
attività formative riconosciute dall'Amministrazione.
ART. 6
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
rispettive professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire di cinque giorni
nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative
di aggiornamento autorizzate dall'Amministrazione con l'esonero
dal servizio previa sostituzione ai sensi della normativa
vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla
istituzione scolastica di appartenenza è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano
fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante,
il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
E' abrogato l'articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione
dei commi 12 e 13 dello stesso articolo 28.
ART. 7
FORMAZIONE INIZIALE
1. L'avvio dell'applicazione della legge 341/90 (formazione
universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso
le sedi universitarie, in attività di formazione non
esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno
definiti nel rispetto dell'autonomia universitaria appositi
istituti contrattuali nell'ambito dei finanziamenti previsti
dalla legge
..
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione
dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni
di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni;
c) le modalità di svolgimento delle attività
di tirocinio, presso le sedi scolastiche e delle funzioni
di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti
in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea
o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste
specifiche modalità di articolazione dell'orario di
lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio e retribuiti per
consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova
assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di
formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base
di programmi definiti dall'Amministrazione.
ART. 8
MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Obiettivo del rinnovo è favorire la mobilità
professionale del personale della scuola, non solo per superare
o prevenire il soprannumero, ma anche per favorire la valorizzazione
delle esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo
scambio di esperienze del sistema. I criteri e le modalità
per attuare la mobilità territoriale, professionale
e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto
vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri
per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti
relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare,
con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti
adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione
relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione che esigono un equilibrio
dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative
del personale, la mobilità professionale è finalizzata
a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità
esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento
delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione
professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria per
l'effettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno
di risorse professionali, mediante la programmazione delle
iniziative di formazione e riqualificazione in ambito provinciale
o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente
a classi di concorso, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione
al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente
comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare
la sede assegnata, a domanda o d'ufficio nella procedura di
mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra
per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione e riqualificazione professionale di cui sopra
è altresì orientata verso le esigenze emergenti
dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con l'individuazione
di specifiche competenze e profili professionali innovativi
connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione
e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione
dell'istruzione e formazione integrata post - secondaria,
nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa
e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli
organici del personale sarà effettuata dal Ministero
della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi
nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni
scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub
- provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno
e allo sviluppo dell'autonomia scolastica, fermo restando
quanto previsto per il personale ATA dall'articolo
.,
comma
.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica
Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede
alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa
definizione, nella contrattazione integrativa nazionale di
criteri e modalità per l'individuazione del personale
da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà
anche le modalità di informazione sulle posizioni di
lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle
indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle
spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi
di mobilità professionale anche a seguito di procedure
concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo,
a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione
lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme
sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza
degli organi individuali o collegiali cui è demandata
la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
ART. 9
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà
essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata
tabella
. subordinatamente alla prestazione del servizio
senza demerito.
Il servizio si considera prestato senza demerito qualora il
dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
che comportino la sospensione di 1 anno dal servizio.
ART. 10
SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali
volti:
· al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi
ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;
· alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera,
i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
ART. 11
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione,
il Comitato pari opportunità con il compito di proporre
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.
125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro
della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza,
che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche
ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonchè a realizzare azioni positive,
ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono
essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità,
per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere
misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
· percorsi di formazione mirata del personale sulla
cultura delle pari opportunità in campo formativo,
con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento,
al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche
di riforma;
· azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento
e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
· iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
· flessibilità degli orari di lavoro;
· fruizione del part-time;
· processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato
e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza
e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto
a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su
richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata, possono essere costituiti appositi comitati entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali
deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori
agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore
agli studi.Capo III- Norme di area
Sezione I
Capi di istituto
ART. 12
COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di
realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a
regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali ai sensi
dell'art
(sulla delegificazione), saranno unificate e
comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme
relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale
sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno
le proprie funzioni nella prospettiva dell'ingresso delle
istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla
normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei
corsi obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica
di cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro
il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità
dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi
del piano dell'offerta formativa.
3. Il capo d'istituto, in relazione all'assetto organizzativo
conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica organizza la propria presenza in servizio e il
proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità,
in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni
di competenza. Il capo d'istituto assicura comunque una presenza
ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo d'istituto può avvalersi, nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione
di docenti da lui individuati in base all'art. 7 lettera h)
del T.U. n. 297/1994; a partire dall'1/9/2000 trova applicazione
l'art.1 del D.Lgs. n. 59/1998. La scelta è effettuata,
ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata
alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso,
secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale
e organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa,
il capo d'istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico
consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione
di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6. In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95
le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento
degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa.
Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli
di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 13
LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. L'attività del capo d'istituto è oggetto
di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione
di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo
6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata
da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla
sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale
nei successivi 30 giorni e comunque entro il 1/9/1999. Tale
nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione
scolastica regionale con le modalità indicate nello
stesso art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa
saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure
di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
ART. 14
L'INDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati ed i reggenti,
spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo
importo sarà determinato in sede di contrattazione
integrativa nazionale, che potrà definire anche maggiorazioni
in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. L'indennità compete anche al personale indicato
al comma 2 dell'art. 75 del CCNL sottoscritto il 4 /8/1995
e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui
i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante
il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità
di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche
al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa
vigente, il capo d'istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità
di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia
al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione
scolastica.
ART. 15
LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
1. Al fine di agevolare la mobilità dei Dirigenti scolastici
sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei dirigenti scolastici, rispettivamente
titolari nelle scuole elementari, medie e comprensive, e nella
scuola secondaria superiore, è territoriale; in sede
di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste
precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie
dell'Istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei dirigenti
scolastici, conseguente anche ai percorsi di formazione e
all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica,
la mobilità professionale dei dirigenti scolastici
titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado
verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua
sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla
mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II
Personale docente
ART. 16
AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 38 del CCNL sottoscritto
il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale
e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività
di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti,
nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano,
per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta
formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico
di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito
da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate
ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati
nel piano dell'offerta formativa della scuola.
I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono
soppressi.
ART. 17
MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Ai fini dell'impiego dei docenti, le istituzioni scolastiche
adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione
di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi
e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti
organi delle istituzioni scolastiche regolano i tempi della
prestazione di lavoro e dello svolgimento delle singole discipline
e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine
adottano tutte le forme di flessibilità previste dal
regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge
n. 59 del 15 marzo 1997.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell'autonomia,
a partire dall'1/9/2000, e dell'entrata in vigore del regolamento
previsto dallo stesso articolo 21, si rende opportuno assicurare
la continuità della disciplina posta dal CCNL del 4
agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica
ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata,
gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati
e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Le istituzioni
scolastiche che nell'anno scolastico 1998/1999 e nell'anno
scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell'autonomia
adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali
al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. L'articolo 40 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è
sostituito come segue:
"Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti
impegni del personale docente. Il piano è deliberato
dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione
educativa e con la stessa procedura è modificato, nel
corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze."
5. L'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, al
comma 1, è così sostituito:
"L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione
delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 18
ATTIVITA' AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque
titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza
con il piano dell'offerta formativa.
3. Il compenso orario delle attività aggiuntive è
determinato dalla tabella (in cifra, pari a circa
..).Ove
non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno,
il collegio dei docenti può deliberare compensi anche
in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento
è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad
un massimo di sei ore settimanali.
5. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
sono le prestazioni professionali individuate dal piano delle
attività deliberate dal collegio dei docenti, con esclusione
di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995,
nonché all'articolo
relativo alle funzioni
strumentali al piano dell'offerta formativa.
ART. 19
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la possibilità
che i docenti svolgano attività didattiche rivolte
al pubblico, in relazione alle esigenze formative provenienti
dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto
riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando
anche il regime delle responsabilità.
ART. 20
COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad
altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti,
abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti nel corpo docente della istituzione
scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità
o di servizio ed è autorizzata dal competente capo
d'istituto ove non ostino motivate esigenze di servizio.
ART. 21
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale
è costituita dal patrimonio professionale dei docenti,
da valorizzare per l'espletamento di specifiche funzioni -
obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano
dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti,
interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti
formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio
dei docenti, in coerenza con specifici piani dell'offerta
formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente,
oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali
necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri
e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la
durata di ciascun incarico. L'incarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il
responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione
comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali
comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne
la qualità della formazione, alla vigilanza da parte
dell'Amministrazione stessa, tenuto conto delle indicazioni
fornite dall'Osservatorio di cui all'art.5. Costituisce requisito
preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere
nella scuola per tutta la durata dell'incarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate
nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga
e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore
agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio
di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine
alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti
e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto
da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche
o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione
integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito
delle risorse di cui all'art. C comma 5, con decorrenza 1/9/1999
le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli
incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le
procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non
può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva
prevista per il personale docente dal successivo art.22. Il
personale incaricato non può superare il numero di
50.000 unità, salva la possibilità di elevare
tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale
qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate
all'istituto contrattuale.
5. L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo
è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in
altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione
scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza
scolastica.
· Ai fini del trattamento economico, l'incarico di
collaboratore vicario del capo d'istituto conferibile ai sensi
dell'articolo
. comma 5 è equiparato agli incarichi
di cui al presente articolo.
· In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle
risorse finalizzate alle funzioni - obiettivo di cui al presente
articolo e che saranno assegnate in un apposito capitolo del
fondo d'istituto. La ripartizione terrà conto della
dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche,
destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre
e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche
possono nel caso in cui non attivino le funzioni - obiettivo
utilizzare nell'anno scolastico successivo, con la stessa
finalità, le risorse assegnate.
ART. 22
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
DOCENTE
1. E' offerta l'opportunità di riconoscimento della
crescita professionale nell'esercizio della funzione docente
per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado
di valorizzare le professionalità acquisite con particolare
riferimento all'attività di insegnamento. Essa consiste
nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni
di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire
un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione
pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione
matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale
selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell'ambito
della provincia in cui è situata la scuola di titolarità.
La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali
successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche
di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere
almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e
comunque un numero di destinatari del beneficio economico
da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale
sulla base delle disponibilità di cui all'articolo
C, comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori
risorse rispetto a quelle indicate all'art. C, comma 3, la
percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva
di cui al presente articolo potrà essere aumentata
fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31
dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è
fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale,
alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal
fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia
e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per
aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a. la procedura si articola nella valutazione del curricolo
professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove
riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze
disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b. i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione
delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della
Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della
P.I.;
c. la procedura può prevedere momenti formativi da
realizzare eventualmente in collaborazione con l'Università
e con l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunità
distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà
le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi
della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà
le modalità delle valutazioni periodiche necessarie
per conservare il diritto alla maggiorazione percentuale anche
nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per
esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale,
l'esperienza applicativa della presente normativa sulla base
dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su
richiesta dell'ARAN.
Sezione III - Personale ATA
ART 23
AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria,
degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale
di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali,
assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività
delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione
con i capi di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia
scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/97 dei regolamenti
attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali
riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base
del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi
e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area contrattuale del personale A.T.A.
ART. 24
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati
dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dall'allegata tabella B.
Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato
a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative è articolato in quattro aree comprendenti
ciascuna una o più categorie e profili professionali;
ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica
e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella
posizione economica ove questa è confluita, secondo
la tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 25
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A.
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste
dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali
comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori,
per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo
art. 32.
2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono
avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive
previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione,
le cui modalità verranno definite con la contrattazione
integrativa.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti
salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè
in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella
B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del
titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno
dell'area avverrà mediante percorsi di qualificazione
ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso
al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista
a tal fine.
ART. 26
ORARIO DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali
di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
disciplinate le modalità di articolazione dei diversi
istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi
sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio
e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed
altre amministrazioni.
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove
ore.
4. Dopo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista
una pausa che comunque non può essere inferiore ai
30 minuti.
5. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate, compatibilmente
con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti
l'orario di servizio sono retribuite in conformità
della tabella
..
6. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento
dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità,
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore
settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione
che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia
dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
ART. 27
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia
scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti
scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità
di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi
nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla
tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella
B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto
a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio alla data del presente contratto
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza
di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale.
E' ammesso altresì al corso il personale di cui all'art.
21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all'ammissione
opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al
presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno
decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni
educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile,
in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere
previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione
finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'art.25
ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs.
59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione
indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali
dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione
integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione
integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione
del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che
sarà affidata o per incarico a personale in servizio
nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari
titoli professionali o, in subordine, per reggenza. Trova
applicazione l'articolo 30 comma 5.
ART. 28
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi
delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta
una indennità di amministrazione, determinata in sede
di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche
della tipologia e della dimensione dell'istituzione scolastica.
La predetta indennità di amministrazione sarà
corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi
in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni
ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione
l'autonomia scolastica e la operatività di tale profilo
professionale, nonché al personale che, in base alla
normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali
o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse
di cui all'art. 51
ART. 29
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede
un particolare impegno e specifiche competenze professionali
relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei
servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma
1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 28, comma 1 lettera b.
Vanno pertanto previste:
a. per gli assistenti amministrativi, funzioni di coordinamento
di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo
anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b. per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature
tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di
più addetti operanti in aree professionali della medesima
specializzazione;
c. per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei
servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento
del "team" di operatori;
d. per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli
alunni portatori di handicap, il supporto all'attività
amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili
e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento
in caso di necessità.
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta
specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti
adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività
danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti
professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
definiti criteri e modalità per la individuazione del
personale cui assegnare tali funzioni, oltre che la misura
della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei
crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente
comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo
51
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate
al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente
articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero
della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31,
comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in
base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo,
a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza
oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali
ipotesi, a titolo esemplificativo:
· la ridistribuzione del personale fra le scuole di
ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori
e le accademie;
· la possibilità di destinare unità di
personale ATA a consorzi o reti di scuole;
· la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di
posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà
i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione
del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno
ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici
ausiliari derivante dall'autonomia, le parti concordano di
individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire
entro il 30 gennaio 2000.
ART. 30
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Le dotazioni organiche del personale ATA restano invariate
e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri
e senza incremento di spesa, alle nuove aree in base all'allegata
tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive
o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette
per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già
programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data
di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente
inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione
ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura
selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel
contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale
ATA già appartenente alla soppressa qualifica è
inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico
sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore
dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di
biblioteca sono determinati nei modi previsti dall'art. 30,
comma 5 del presente contratto.
5.All'assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione
del responsabile amministrativo.
Capo IV
ART. 31
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano
nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali
e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue
il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a. deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di
mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia
per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato
specifici percorsi di formazione in ingresso;
b. in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente
definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
dell'educazione degli adulti;
c. nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio saranno definite
le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento nel
settore;
d. secondo cadenze determinate in sede locale può essere
prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede
di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio,nonché di specifiche iniziative per i docenti
assegnati per la prima volta a questo settore;
e. l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei
docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti
è definita in base alla programmazione annuale dell'attività
e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni
di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto
con l'utenza si debbono considerare le attività di
accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei
bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali
alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto
stabilito dall'art. 24 del CCNL.;
f. la contrattazione decentrata nazionale sull'utilizzazione
del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in
corsi ospedalieri sia in classe ordinarie anche al fine di
individuare scuole polo che assicurino l'attività educativa
in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita
la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione
e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria
promosse dall'autorità scolastica;
g. è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione,
di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità
per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese
con le autorità competenti promosse dall'autorità
scolastica;
h. la contrattazione integrativa nazionale riguarderà
anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative
al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione
in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa
e qualitativa del settore. in sede di contrattazione integrativa
sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione
di risorse per il personale impegnato nel settore;
i. quanto sopra definito si applica anche al personale operante
nei corsi di alfabetizzazione e sulle 150 ore, fino al completo
riassorbimento nei centri territoriali permanenti.
Capo V
Aspetti economico-retributivi generali
ART. 32
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato
in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e
D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori
dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e
alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui all'art. 62, comma 6, del ccnl del 4/8/1995, sull'equo
indennizzo.
4. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.33
DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dell'articolo
2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché
le risorse finanziarie individuate specificatamente per il
personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative.
Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal
passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal
D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto
in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione,
si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate
alla contrattazione integrativa:
a. l'importo di lire 180 miliardi corrispondenti al recupero
dell'inflazione programmata sull'accessorio disponibile con
decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità
dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate
alla contrattazione collettiva dall'art.2, comma 9, della
legge 450/97;
b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9, della legge n.
449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da
destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire
80 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno
2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi,
relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità
Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 - Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2
- Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 - Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 -
Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 - Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 - Cap.
5967; U.P.B. 11.1. 1.2 - Cap 5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili
le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, al
capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell'articolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate
in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi
a decorrere dall'anno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve
le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria
diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di
lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000
e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, mediante
parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77
del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in
lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando
che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli
anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo
di lire 260 miliardi, nell'anno successivo, giusta nota Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 7
gennaio 1999, prot. n. 218904.
ART. 34
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono
finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale
scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia e degli
altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono
una professionalità arricchita in relazione alla maggiore
complessità della nuova organizzazione del lavoro.
Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente
articolo 33, ancorchè già determinate nelle
singole entità, potranno essere rese spendibili solo
dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono
l'utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse
al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente
definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi
alla contrattazione integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per
la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica.
A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale
accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente
al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo
e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali,
con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità
sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di
lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione
delle disponibilità iscritte nello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all'articolo
33, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all'articolo
33, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del
provvedimento legislativo che ne autorizza l'utilizzazione.
Queste ultime risorse, riferite all'anno 1999, sono utilizzabili
per la finalità di cui al presente comma per lire 700
miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo
della professionalità docente nelle misure e con le
modalità stabilite dall'articolo 22. All'attivazione
di tale istituto contrattuale si provvede per l'anno 2000,
mediante l'utilizzazione di quota parte delle risorse indicate
all'art. 33, comma 2, lettera g). A decorrere dall'anno 2001,
le predette risorse sono integrate con quelle indicate all'art.
33, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle
risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 33, comma
2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare
attuazione all'istituto, sarà determinato il numero
dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo
22 (in relazione alla effettiva disponibilità delle
risorse indicate all'art. 33,comma 2, lettera d).).
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive
indicate all'art. 33 sono, poi, destinate, agli istituti di
seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti
medesimi:
· lire 234 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori
per l'espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui
all'art. 21;.
· lire 160 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per
la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli
istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi
al personale delle scuole italiane all'estero. La eventuale
somma non utilizzata per le predette finalità costituisce
ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa;
· lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per rivalutare l'indennità di
direzione ai capi d'istituto e le indennità di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
· lire 100 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per
corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale
al personale ATA secondo quanto previsto dall'art
;
· lire 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi
per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
· lire 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere
dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale
impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art.
33, non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai
commi 2, 3 e 4, costituiscono la dotazione finanziaria del
fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. La contrattazione
integrativa definirà la finalizzazione, nonché
le modalità di ripartizione e di attribuzione alle
singole istituzioni scolastiche.
ART. 35
1. E' prevista la piena contrattualizzazione dei criteri di
erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato,
da enti pubblici o privati a compensare attività del
personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione
integrativa ed attuativa del CCNL.
ART.
36
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati
le seguenti materie:
a) entro il 31.3.1999:
· personale delle Accademie e conservatori;
· personale delle scuole italiane all'estero;
· personale delle istituzioni educative;
· personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
b) entro il 30 giugno 1999:
· procedure di conciliazione e arbitrato;
c) entro il 31.12 .1999:
· completamento della contrattualizzazione degli istituti
del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente
abrogate rimangono in vigore.
2. Le parti si impegnano ad adeguare le norme del presente
CCNL, in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica
entro il 30.6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative
intervenute.
ART. 37
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995,
della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio
che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione,
le parti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione
unico anche con i lavoratori appartenenti al comparto dei
Ministeri e degli Enti pubblici non economici, a condizione
di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico
delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché
la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse,
saranno definite dalle parti successivamente alla stipula
dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione
dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche
le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR,
le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR,
nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare
i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,
il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci
del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste
in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni
suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica
circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto
di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro
il 30 aprile 1999.
ART. 38
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA
GRATUITA
1. In relazione al disposto della legge
.. il
personale avente titolo è individuato in base ai seguenti
criteri:
a. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita
riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe
o sezione durante la refezione.
b. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario
giornaliero previsto dall'art. 104, 1° comma del D.lgs.
N. 297/94, hanno diritto gli insegnanti in servizio in ciascuna
sezione tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa
nell'ambito dell'orario di insegnamento.
c. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati
a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un orario settimanale delle attività didattiche che
prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare
l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario
di insegnamento.
d. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio
nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l'organizzazione
della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle
attività di interscuola e i docenti incaricati dei
compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna
classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278
del D.Lgs. n. 297/94, fino alla piena attuazione dell'autonomia
scolastica.
2. Ulteriori eventuali modalità attuative sono definite
in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando
le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi
ai comuni.
ART. 39
AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza
di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione,
sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nell'ambito
e con le risorse destinate alla formazione del personale della
scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori
linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso
convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti
la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere
il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
ART. 40
DISAPPLICAZIONI
1. Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs.29/1993, a seguito
della stipula del presente CCNL sono inapplicabili nei confronti
del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i
regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nel
presente contratto, in particolare in riferimento all'art.
norma disapplicata
ART. 41
RINVIO A SUCCESSIVA SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Con apposite successive sequenze contrattuali, da stipularsi
comunque entro il 31\12\1999, saranno definiti gli istituti
specifici e le modalità applicative relativamente al
seguente personale:
1. Accademie e Conservatori;
2. Personale delle scuole italiane all'estero;
3. Personale delle istituzioni educative;
4. Personale adibito all'educazione degli adulti, alle scuole
ospedaliere e carcerarie;
5. Personale comandato CEDE, BDP, IRRSAE.
ART. 42
ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
1. Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in
caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse
potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno
scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non
godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno
scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire
delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il
mese di aprile.
Il comma 1 dell'art. 21 è così sostituito:
1. al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione,
permessi retribuiti per i seguenti casi:
· partecipazione a concorsi od esami giorni 8 complessivi
per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti
per il viaggio;
· lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro
il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per
evento:
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo
d'istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore
agli studi, da parte dei capi d'Istituto.
Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali
o familiari documentati, anche al rientro od autocertificati
in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili
i sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente
dalle condizioni previste in tale norma.
Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso
di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è
il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15
gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art.
61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi
3 mesi di assenza;
c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto
il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero,
di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle anzidette
terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i
giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
può disporre il controllo della malattia ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin
dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è
ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto
il seguente comma 1 bis:
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art.3, comma 6, del DPR 399/1988, ed al personale
di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente
alla durata dell'incarico.
Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così
sostituito:
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità
del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno
scolastico immediatamente precedente, il personale interessato
abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti
stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
Il comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4/8/95 è così
sostituito:
Il personale di cui al comma 3 ha lo stesso trattamento per
le assenze del personale di cui al comma 6.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti
si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative
di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate
a tale proposito. Ciò al fine di valutare l'introduzione
di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali.
TABELLA A - PROFILI PROFESSIONALI
1.I profili professionali del personale ATA sono individuati
dal presente articolo.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dalla precedente tabella.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori
e le Accademie)
E' responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti.
Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio
di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità
ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione,
di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente
del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili
concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è
segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito
può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi
ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito
degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità
ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa
e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria
e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche
esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi
e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa
e coordina il relativo personale.
Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi per svolgere attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare
l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi
e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto
alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica,
in particolare del piano dell'offerta formativa.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede
conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure
amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile
del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo
personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni,
nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino
valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze
degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa,
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi
carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte
a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti
la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo
e la funzionalità dei servizi di competenza, anche
in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti
e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei
Conservatori svolge attività di collaborazione diretta
con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento
dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario
dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo,
con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario
delegato. Può svolgere attività di formazione
e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di
personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie
e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nei Conservatori di
musica
E' addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione,
alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di
materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione
del materiale affidato. E' responsabile dell'integrità
del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle
direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività
di diretta e immediata collaborazione con il responsabile
amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo
nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio
e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi
esterni connessi con il proprio lavoro.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo
delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione
del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative
dotate di magazzino è addetto, con responsabilità
diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione
delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate
in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento
di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione
e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi
collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie,
anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche
di formazione e aggiornamento.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche
complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi,
nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente
relativamente delle attività didattiche ed alle connesse
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità
nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito
delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla
conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione
al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli
utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento
di attività connesse alle finalità formative.
In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica
durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico
del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto
con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi
anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche
e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove
tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più
addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed
aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione
professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse,
con autonomia, margini di valutazione e capacità di
utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di
procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute,
procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni
preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento
dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione
scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari,
strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria
manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità
individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le
norme igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi
al funzionamento della cucina.
Può svolgere attività di coordinamento di più
addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari
per la preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie
e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse
ai servizi di cucina e mensa.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n.
225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in
materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività
paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle
istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività
di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto
alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone
l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione
del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione
eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività
e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione
professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione
e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti
la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli
alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura,
alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è
affidato; - allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente
anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba. Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti
nell'ambito dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità
specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario,
forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate
da procedure ben definite.
In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi
di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine
e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio
di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità
prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione
e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici,
alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area
di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra
struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto
di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente
alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di
carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia
e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione
con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche
non scolastiche;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle
attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento
della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita
di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso
lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento
di tutte le attività connesse con i servizi di mensa
e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in
cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della
sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni
mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa
e alla attività didattica nonchè ai servizi
di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad
essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita
da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale;
-assistenza agli alunni di scuola materna nell'uso dei servizi
igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti
di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente,
di manovratore di montacarichi e ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo,
con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica,
partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento;
a tali iniziative partecipano, con priorità, i modelli
viventi nominati nei ruoli previsti per il presente profilo
ai sensi dell'art.275, comma 7, del TU approvato con DPR 297/1994.
TABELLA B - REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI
DEL PERSONALE ATA.
Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle
Accademie):
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze
coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con
sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito
commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici
commerciali;
- b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei
corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento
e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello
(riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti
in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo
contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere
a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia
e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze
e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali
o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario,
e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a)
e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente di biblioteca (nei Conservatori di musica):
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado congiunto ad attestato professionale in archivistica
o biblioteconomia.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita'
di aziende);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.
14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere
a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso
agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti
lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita',
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta
l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
-a) diploma di scuola media;
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal
precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in
vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a
tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie
provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque
validi i titoli medesimi.
TABELLA C - CORRISPONDENZA TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI
DE PERSONALE ATA
Nuove Aree Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
Direttore amministrativo
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C Responsabile amministrativo
Assistente di biblioteca
Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
Cuoco
Infermiere
Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie
Collaboratore scolastico
TABELLA D1 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
Collaboratore scolastico GuardarobieriAiuto-cuochi AssistentiAmm.vi
ResponsabiliAmministrativi Docente scuola materna ed elementare
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) Docente scuola
media Docente laureato istituti sec. II grado (2) Docente
Conservatorio Direttore amm.Cons.ed Accad. Direttore didattico
e Direttore Conserv. Preside
Da 0 a 2 34.000 35.000 38.000 43.000 43.000 43.000 47.000
47.000 57.000 50.000 66.000
Da 3 a 8 35.000 36.000 39.000 44.000 44.000 44.000 48.000
50.000 59.000 52.000 68.000
Da 9 a 14 37.000 38.000 42.000 48.000 48.000 48.000 52.000
54.000 66.000 56.000 74.000
Da 15 a 20 39.000 40.000 45.000 52.000 52.000 52.000 57.000
59.000 72.000 61.000 80.000
Da 21 a 27 41.000 42.000 47.000 56.000 56.000 58.000 62.000
66.000 76.000 67.000 87.000
Da 28 a 34 43.000 44.000 50.000 60.000 60.000 62.000 67.000
70.000 81.000 73.000 95.000
Da 35 44.000 45.000 51.000 63.000 63.000 65.000 70.000 74.000
86.000 78.000 102.000
TABELLA D2 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
Collaboratore scolastico GuardarobieriAiuto-cuochi AssistentiAmm.vi
ResponsabiliAmministrativi Docente scuola materna ed elementare
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) Docente scuola
media Docente laureato istituti sec. II grado (2) Docente
Conservatorio Direttore amm.Cons.ed Accad. Direttore didattico
e Direttore Conserv. Preside
Da 0 a 2 28.000 29.000 32.000 36.000 36.000 36.000 39.000
39.000 48.000 42.000 55.000
Da 3 a 8 29.000 30.000 33.000 37.000 37.000 37.000 40.000
41.000 49.000 43.000 56.000
Da 9 a 14 31.000 31.000 35.000 40.000 40.000 40.000 44.000
45.000 55.000 47.000 62.000
Da 15 a 20 32.000 33.000 37.000 44.000 44.000 44.000 48.000
49.000 60.000 51.000 67.000
Da 21 a 27 34.000 35.000 40.000 47.000 47.000 49.000 52.000
55.000 64.000 56.000 72.000
Da 28 a 34 36.000 36.000 41.000 50.000 50.000 52.000 56.000
59.000 68.000 61.000 79.000
Da 35 37.000 37.000 43.000 53.000 53.000 54.000 59.000 61.000
72.000 65.000 85.000
TABELLA E - POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999
Collaboratore scolastico GuardarobieriAiuto-cuochi AssistentiAmm.vi
ResponsabiliAmministrativi Docente scuola materna ed elementare
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) Docente scuola
media Docente laureato istituti sec. II grado (2) Docente
Conservatorio Direttore amm.Cons.ed Accad. Direttore didattico
e Direttore Conserv. Preside
Da 0 a 2 11.237.224 11.765.845 13.884.247 17.438.054 17.438.641
17.438.642 19.834.735 19.834.735 26.623.352 21.573.057 32.141.389
Da 3 a 8 11.677.987 12.206.607 14.462.475 18.224.663 18.225.250
18.225.250 20.733.717 21.670.883 28.047.104 22.568.047 33.606.599
Da 9 a 14 13.307.955 13.824.557 16.562.645 20.708.863 20.709.449
20.709.450 23.632.496 24.598.028 32.366.360 25.678.479 38.010.955
Da 15 a 20 14.828.787 15.357.408 18.538.441 23.608.733 23.609.321
23.609.321 26.988.403 28.216.867 36.661.616 29.307.136 42.403.309
Da 21 a 27 16.361.638 16.890.259 20.527.329 26.426.779 26.427.365
27.807.478 30.260.303 32.828.510 39.755.684 33.179.084 46.807.664
Da 28 a 34 17.464.635 17.980.165 21.963.081 29.189.184 29.189.772
30.569.883 33.462.379 35.852.755 43.110.500 37.184.134 52.663.046
Da 35 18.292.702 18.810.414 23.039.895 31.259.896 31.260.483
32.642.779 35.852.755 38.255.131 46.452.224 41.056.084 57.079.401
NOTA (1): Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2): Anche assistenti delle Accademie di belle arti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa
sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione
una quota pari all'1% della spesa per il personale, e dal
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre
1998, allegato 5, le parti convengono sull'opportunità
di favorire un significativo incremento dei finanziamenti
da destinare alla formazione, anche ai fini dell'attivazione
di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Con riferimento all'articolo 22 (Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese
di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della
Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione
sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso di un apposito
incontro convocato dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione
ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere
al personale della scuola, sulla base di apposite risorse,
la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
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