Mozione costitutiva di Magistratura Democratica (1964)
A) Finalità immediate e mediate
Il movimento si pone di indirizzare l'attività
associativa ad una radicale svolta, che la situazione generale del Paese e
le aspettative in essa prepotentemente affiorate rivelano ormai matura. Tali
aspettative si concretano nella richiesta ognora più pressante di rottura
delle strutture istituzionali ereditate da un lontano e tragico passato e
nella esigenza di instaurare la nuova tavola di valori scaturita dalla Resistenza
e consacrata nella Costituzione.
Simile svolta, tuttavia, resta subordinata all'evoluzione della trascorsa
azione associativa, sia sotto il profilo del contenuto sia sotto il profilo
del metodo: non già sul piano di una sterile e antistorica negazione,
bensì con una impostazione costruttiva capace di ricollegare l'azione
passata a quella futura, perché idonea a raccoglierne l'eredità
vitale in funzione delle nuove esigenze.
Si tenterà in avvenire di evitare empiriche improvvisazioni ed impostazioni
troppo marcatamente corporative e sindacali, adoperandosi per un rinnovamento
del costume di base, al fine di ottenere una più intensa e continua
partecipazione all'attività dell'associazione di tutti i magistrati
troppo spesso ancora assenteisti.
Sarà necessario rafforzare la democrazia interna, anche mediante la
progressiva eliminazione del sistema delle deleghe.
Occorre anche rendere esplicito il fondamento. ideologico degli obiettivi
che l'associazione propugna. In altre parole occorre inserire codesti obiettivi
in un'organica concezione della società e dello Stato, nella quale
il loro soddisfacimento si inquadri come un imprescindibile momento della
sua realizzazione; occorre fornirne una motivata e compiuta espressione e
rendere capillarmente edotta la collettività in cui il movimento si
trova ad operare.
Solo con l'acquisizione di una chiara consapevolezza di questo fondamento
si raggiunge il senso dei compiti e delle responsabilità che ineriscono
alla funzione del magistrato, quale si atteggia alla luce della concezione
medesima.
B) Fondamenti ideologici
Abbiamo insistito nell'affermare che il superamento del piano corporativo
inevitabilmente comporta una presa di posizione ideologica, perché
ad essa ci si è sempre inconsciamente o consciamente sottratti evidentemente
nell'erroneo timore che l'affrontarla conducesse ad assumere una qualificazione
politica determinata. La quale, a sua volta, non avrebbe potuto aver luogo
se non con la discriminazione dei magistrati come appartenenti, sia pur con
tutte le possibili sfumature, all'uno o all'altro degli opposti blocchi che
dividono l'area politica del Paese riproducendo e perpetuando la frattura
che il rivoluzionario evento d ella Resistenza e la Carta costituzionale miravano
a comporre; quella frattura fra comunità e Stato che trova le sue origini
remote nello stesso processo di formazione dell'unità italiana e che
caratterizza il successivo sviluppo del Paese, tra alterne vicende di conati
reazionari e di immature convulsioni rivoluzionarie; quella frattura che,
infine, ebbe il suo fatale sbocco nella soluzione dittatoriale del fascismo.
Il suo superamento, l'indomani della Liberazione, fu affidato alla promulgazione,
da parte di tutte le forze politiche immesse nell'ambito legalitario dello
Stato - ivi comprese finalmente quelle popolari - dello statuto di un nuovo
regime; alla cui instaurazione ognuna di esse formalmente si impegnava, nell'ipotesi
in cui i suffragi maggioritari le avessero conferito la rappresentanza della
sovranità popolare, e che avrebbe costituito la sintesi delle opposte
ideologie in conflitto, quale si era delineata attraverso la loro convergenza
in sede costituente.
La grande e innovatrice portata della Costituzione, il suo più profondo
e autentico significato politico, sta poi nel fatto che ai principi fondamentali
del nuovo regime non si volle attribuire il valore di vaghe idealità,
ma, al contrario, la natura e l'efficacia di vere e proprie norme giuridiche,
vincolanti, per il futuro, ogni potere statuale ed ogni contingente maggioranza
politica, ed esprimenti, oltre le forme di esercizio, il contenuto obbligatorio
e costante della funzione di indirizzo politico, nelle sue tradizionali specificazioni
della funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, affidandone poi
la salvaguardia negativa alla Corte costituzionale e quella positiva alla
magistratura, organi entrambi di garanzia giurisdizionale, accanto al Capo
dello Stato, organo di garanzia politica.
In particolare, la garanzia giurisdizionale della magistratura si estrinseca
non solo attraverso il controllo preliminare di conformità della legge
ai principi del nuovo regime, tradotti in norme giuridiche primarie, ma anche,
e con maggiore efficacia, nella assunzione degli stessi a canoni interpretativi,
sotto forma di principi generali dell'ordinamento giuridico.
Talché la funzione giurisdizionale, quale momento della più
generale funzione di indirizzo politico, mentre parrebbe doversi atteggiare
a funzione subordinata e accessoria rispetto a quella legislativa, è
stata al contrario posta alla pari della funzione legislativa. Il Costituente,
anzi, ha contrapposto il potere legislativo e il potere esecutivo da un lato
(nel sistema parlamentare entrambi devoluti alla forza politica maggioritaria)
e il potere giudiziario dall'altro, attribuendo quindi a quest'ultimo una
posizione di formale e sostanziale autonomia.
A questa sintesi ideale e a questo significato politico è dunque necessario
rifarsi, per affermare la nostra piena ed incondizionata fedeltà alla
Costituzione.
Una fedeltà, tuttavia, che non si enuncia solo a parole, ma che deve
essere tradotta in prassi quotidiana nell'esercizio del proprio ministero.
C) Direttive programmatiche
E' tempo ormai di passare alla enunciazione, sia pure sommaria, degli obiettivi
più volte richiamati nel nostro discorso.
Si tratta in realtà degli stessi obiettivi progressivamente posti,
nello snodarsi dell'ultimo decennio, all'ordine del giorno delle varie assise
associative. Tuttavia, l'approfondimento dei singoli problemi e delle relative
soluzioni è stato sino ad ora insufficiente e l'impostazione degli
uni e l'articolarsi delle altre è rimasto, almeno in alcuni punti,
su un piano acritico e intuitivo.
Il movimento, al contrario, vuole evitare ogni superficiale improvvisazione
e ogni generica formulazione di principio, per aprire il più largo
dibattito sugli obiettivi stessi, non solo all'interno, ma anche all'esterno
dell'associazione, e a tutti i livelli. Proprio in armonia con queste esigenze
di approfondimento, la presente mozione si limita a tracciare soltanto le
grandi linee della futura riforma, quali sono state trasfuse nella Carta costituzionale.
Tenendo presente che l'esegesi di quest'ultima non deve mai prescindere da
quel significato politico cui abbiamo ancorati i fondamenti ideologici del
movimento, e al di fuori del quale le strutture giuridiche volute dal Costituente
perdono qualsivoglia valore, soggiacendo la loro attuazione alla valutazione
discrezionale della forza politica dominante.
Codesta attuazione dovrà investire sia 1) La funzione giudiziaria,
sia 2) Il potere giurisdizionale, sia 3) Gli strumenti processuali di esercizio.
(1) La funzione giurisdizionale
In ordine alla funzione giurisdizionale, si segnata l'indefettibile esigenza
di riconoscerle e restituirle la natura squisitamente unitaria, tipica di
ogni funzione sovrana:
a) sotto il profilo esterno, abolendo le giurisdizioni speciali ed estendendo
il suo controllo a tutto l'ambito dell'ordinamento giuridico statale, senza
esclusioni o limitazioni di sorta, in piena attuazione dei principi dello
stato di diritto;
b) sotto il profilo interno, restituendo ai vari momenti dell'iter di formazione
del giudicato e alla ripartizione degli affari tra i vari magistrati secondo
la materia e il valore, la loro effettiva natura di meri meccanismi processuali.
Con la connessa eliminazione dell'attuale assetto gerarchico-piramidale, ricalcato
sul modello dell'organizzazione amministrativa, e ottenuto sia con l'abusiva
entificazione dei suddetti momenti e delle suddette ripartizioni, sia con
l'attribuzione delle varie attività processuali, così spersonalizzate
ed oggettivate, ad organi precostituiti e stabili, disposti sui gradini di
una scala, culminante nella Corte di Cassazione da un lato, nel Ministro della
giustizia dall'altro.
All'uopo, il solo criterio di ripartizione della funzione giurisdizionale
dovrebbe essere quello territoriale; in ogni circoscrizione giudiziaria dovranno
esaurirsi tutte le specificazioni della funzione medesima (giustizia civile,
penale, amministrativa, minorile, del lavoro, ecc.), nonché tutti i
momenti e le fasi del giudizio di merito (istruzione - primo giudizio - riesame
del merito).
Ne conseguirà, logicamente, la distribuzione dei magistrati su una
linea orizzontale, che a ciascuno riconoscerà, e per intero, la titolarità
della funzione, ancorché frazionato ne risulti in atto il mero esercizio.
Oggetto di speciale esame dovrà poi formare la struttura dell'organo
cui la Carta fondamentale ha attribuito un sindacato generale di legittimità
su tutti i giudicati mediante la previsione di un "ricorso in Cassazione
per violazione di legge". Simile esame dovrà investire vuoi la
ricognizione dei confini tra detto sindacato di legittimità e il giudizio
di merito, vuoi l'individuazione dei meccanismi atti a sottrarre all'attuale
istituto il monopolio interpretativo, che ne rappresenta la degenerazione
della sua originaria matrice storica, e che finisce con l'accentrarne tutta
la funzione giurisdizionale in un organo supremo. Ne potrebbe discendere una
configurazione notevolmente difforme dalla vigente Corte di cassazione, per
adeguarla ai nuovi, anche se non meno elevati compiti alla stessa istituzionalmente
demandati.
Sulla base poi dell'inserimento senza riserve, compiuto della Costituzione
della magistratura nell'ordine giudiziario, in posizione identica a quella
della magistratura giudicante, si impone il riconoscimento del carattere giurisdizionale
all'esercizio dell'azione penale, nonché analogo riconoscimento all'esercizio
dell'azione di prevenzione sociale e criminale, sottraendo all'amministrazione
della pubblica sicurezza l'applicazione di ogni misura restrittiva della libertà
personale del cittadino
Ulteriore corollario, l'istituzione di un corpo specializzato di polizia giudiziaria
posto alle esclusive dipendenze della magistratura.
Implicita, nelle premesse suesposte, la completa estromissione dall'ordinamento
giudiziario del concetto di carriera, la cui pratica regolamentazione si è
appalesata la vera quadratura del circolo dell'organizzazione giudiziaria.
In effetti il concetto carriera, mutuato dall'organizzazione amministrativa,
è inscindibilmente connesso alla attuale struttura burocratico-gerarchica
della magistratura. Essa, pertanto, non potrà essere eliminata sino
a quando sarà conservata detta struttura; mentre l'eversione di quest'ultima
comporterà automaticamente il travolgimento della prima.
In sua vece dovrà essere adottato il concetto di investitura iniziale,
da attuarsi in entrambe le forme che la costituzione prevede: ovverossia,
principalmente, mediante la cooptazione con lo strumento del concorso e, secondariamente,
mediante la nomina elettiva di magistrati onorari, sia pure con gli accorgimenti
volti a sottrarli alle influenze dei partiti, con limitata competenza civile
e penale.
Il concetto dell'investitura iniziale dovrà poi venir integrato da
quello della selezione attitudinale, con connessa specializzazione, che consentirebbe
la completa razionalizzazione, sotto il profilo tecnico, della funzione giudiziaria,
assicurata, oltre che dalla estrazione rigorosa dei magistrati, con l'oculato
affidamento a ciascuno di essi delle attività più consone alle
sue attitudini, e con l'altrettanto vigile controllo sull'espletamento della
funzione al fine di escludere in ogni tempo gli inadatti e gli indegni. Tale
selezione, tuttavia, potrà attuarsi soltanto dopo che siano state rimosse
le attuali strutture gerarchico-piramidali e dovrà essere affidata
esclusivamente agli organi di autogoverno centrali e periferici democraticamente
eletti.
Sempre nel quadro del concreto affidamento dei diversi compiti, andrà
poi affrontato e risolto il problema della composizione della nuova Corte
di cassazione. Problema che concerne tanto la esigenza di destinate ad essa
gli elementi che per preparazione tecnico-giuridica siano stati ritenuti i
più adatti dal Consiglio superiore, su indicazione del Consigli giudiziari,
quanto la necessità del ricambio periodico dei chiamati, ivi compresi
i membri laici di cui la Costituzione discorre (art. 108 cpv), onde impedire
pericolose cristallizzazioni giurisprudenziali.
Naturalmente, parlando di razionalizzazione della funzione sotto il profilo
tecnico, non va lasciato nell'ombra l'altro non meno fondamentale aspetto
della stessa, ovverossia quello che concerne la rispondenza della funzione
al suo compito primario di garanzia, per il quale, in definitiva, le è
stato accordato il riconoscimento di autonomo potere. Ciò implica la
formazione di un nuovo tipo di giudice, il quale sappia rendersi conscio di
essere strumento di esercizio delegato e parziale della sovranità popolare,
e pertanto sappia ognora mediare nella sua giurisprudenza le esigenze espresse
dalla medesima.
Ne discende la necessità della più ampia e profonda democratizzazione
dell'esercizio della funzione, affinché la sovranità popolare
sia posta sempre in grado di esercitare il suo controllo, e affinché
si impedisca al magistrato di sentirsi avulso dal corpo sociale, chiuso nella
torre eburnea di un esclusivo tecnicismo, o, peggio ancora, posto al di sopra
del corpo sociale stesso, quale facente parte di una casta depositarla di
un potere a sé stante.
Non a caso la Costituzione parla di partecipazione del popolo alla giustizia,
e ne ha offerto concreti strumenti nella possibilità di istituire giudici
onorari elettivi e di immettere membri laici nei collegi giudicanti, primo
fra i quali la Corte di cassazione (art 106 primo e secondo cpv e 108 cpv.)
(2) Il potere giudiziario
Il movimento si propone di conseguire la completa indipendenza della magistratura
in armonia col principio di ripartizione dei poteri, secondo la particolare
configurazione che essa viene ad assumere nell'ambito del sistema parlamentare
adottato dal Costituente.
Indipendenza da assicurarsi mediante un Consiglio superiore la cui composizione
dovrà rispecchiare la necessaria trasformazione dell'organizzazione
giudiziaria, e la cui elezione avrà pertanto luogo da parte di tutti
i magistrati, con voto eguale e diretto.
Organi decentrati di autogoverno diverranno a loro volta i consigli giudiziari,
che dovranno rispecchiare con la massima approssimazione la composizione e
il modo di elezione del supremo organo di autogoverno, e i dirigenti di ogni
circoscrizione territoriale periferica, democraticamente eletti.
corollario della suesposta indipendenza, l'autogoverno finanziario dell'ordine,
mediante l'adozione di un apposito bilancio, con contestuale, definiva soluzione
del problema economico della magistratura.
In via provvisoria, dovrà essere soddisfatta, quanto meno, la indilazionabile
esigenza dell'adeguamento delle retribuzioni, e a tal fine il movimento si
impegna a porre in essere tutti i mezzi di agitazione consentiti che la restaurazione
di un diritto leso potrà suggerire.
Concludiamo il discorso relativo al potere, accennando alla imprescindibile
necessità che i magistrati siano sottratti ad ogni altro compito che
non sia di natura squisitamente giurisdizionale: e non solo al di fuori dell'organizzazione
giudiziaria, dalla quale mai e per nessun motivo potranno essere distaccati,
ma altresì nell'ambito della stessa.
(3) Gli strumenti processuali
E' ovvio che un'altrettanto profonda trasformazione dovranno subire gli strumenti
processuali di esercizio della funzione, affinchè il processo di razionalizzazione,
cui dianzi si accennava, non rimanga lettera morta.
Ci limiteremo tuttavia, ad indicare i capisaldi di codesta trasformazione,
quali sono emersi di dibattiti associativi e apparsi suffragati anche da larghe
adesioni dottrinali.
a) in materia civile
1) L'introduzione del giudice unico e monocratico di prima istanza, che consentirebbe
finalmente di improntare il processo a quei principi di oralità, immediatezza
e concentrazione cui tentò di ispirarsi il vigente codice, naufragato
in partenza nei compromessi e sepolto di poi nella prassi giudiziaria.
2) Il giudizio di riesame devoluto ad un giudice collegiale nell'ambito della
stessa circoscrizione. Unico fondamento del potere sostitutivo del giudicato
d'appello, in caso di difformità, viene pertanto ad essere costituito
dalla collegialità..
3) Abolizione di ogni superfluo formalismo, massimo impulso di ufficio, larghezza
di poteri istruttori conferiti al magistrato.
b) in materia penale
1) Formazione della prova, assicurati tutti i diritti della difesa, affidata
al magistrato.
2) Distribuzione della competenza di prima istanza tra giudici monocratici
e collegiali, con ampliamento della competenza dei primi.
3) Giudizio di riesame, nell'ambito della stessa circoscrizione, ad opera
di giudici collegiali, il cui potere sostitutivo in caso di decisione difforme
trova anche qui giustificazione nelle sola collegialità. Precisiamo
a questo punto, a scanso di equivoci, che parlando di giudici collegiali,
sia civili che penali, non s'intende fare riferimento ad organi entificati
e stabilizzati, bensì a collegi all'uopo predisposti che assumeranno
le denominazioni correnti di tribunale, corte d'appello, corte d'assise, corte
d'assise d'appello, solo nell'atto e per il tempo in cui effettivamente siederanno.
Si rappresenta, infine, l'opportunità di prospettare la modifica delle
forme e del momento della pubblicità della motivazione, al fine di
renderla più aderente alle esigenze di un rapporto nuovo da instaurarsi
tra giudicante, giudicato e sovranità popolare. Si auspica comunque
fin da ora una più larga pubblicità da conferire ai dibattimenti
e alle decisioni, coli la facoltà di rendere pubblico il voto motivato
di minoranza ed il riconoscimento dei diritti di critica e di cronaca della
stampa.
Da ultimo, parallelamente alla riforma del processo, si propugna la contestuale
riforma dell'ordinamento professionale forense, cui è connesso il problema
del patrocinio ai meno abbienti.
Ovviamente l'azione associativa non potrà non rivestire un carattere
di gradualità onde sia adeguata al tempi, ai modi, alle possibilità,
la realizzazione delle illustrate riforme.
Adeguata, dicevamo, ai fattori politici, culturali e sociali del Paese da
cui è storicamente condizionata, ma con lo sguardo irrevocabilmente
fermo alle mete finali.
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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