Appello dei professori universitari
Per la giustizia nello stato di diritto
I sottoscritti professori universitari di diritto esprimono radicale dissenso,
nel metodo e nei contenuti, rispetto al disegno di legge-delega per la riforma
dellordinamento giudiziario.
Nel metodo va deplorato che una riforma di tale rilievo non sia stata preceduta
e accompagnata da un sistematico confronto con operatori e studiosi del diritto
nella ricerca, senza dubbio difficile ma del tutto ragionevole, di soluzioni
ampiamente condivise. Si è, invece, proceduto nella logica di una rivincita
del potere politico sulla giurisdizione, nellindifferenza verso le attese
di giustizia del cittadino.
Nei suoi contenuti il disegno di legge si ispira ad un modello burocratico
e piramidale di magistratura con una progressione in carriera appiattita sui
gradi di impugnazione e costellata da farraginosi meccanismi concorsuali;
dunque, inidonea a garantire le doti di equilibrio, di saggezza e di professionalità
che si richiedono al giudice sin dal processo di primo grado dove, più
che altrove, si assumono decisioni destinate ad influire pesantemente sulla
libertà personale, sui diritti e sui beni dellindividuo.
In particolare, per quanto riguarda il pubblico ministero, appare poco compatibile
coi principi costituzionali lorganizzazione fortemente gerarchica delle
procure con la restaurazione ai vertici di poteri, pressoché illimitati,
di sostituzione e di avocazione: inevitabile, in un simile contesto, la possibilità
di pesanti influenze dellesecutivo sia per quanto riguarda lesercizio
dellazione penale sia per quanto concerne la conduzione delle indagini,
con sostanziale vanificazione dellobbligatorietà dellazione
penale e con ricadute sulla stessa uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge.
Una serie di emendamenti ha, poi, ulteriormente peggiorato il testo del progetto,
sino a colpire lessenza stessa della funzione giurisdizionale, linterpretazione
della legge nel caso concreto. Diventa, infatti, illecito disciplinare «lattività
di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente
sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo»
(art. 7, lettera c), n. 7 del ddl, nella versione approvata il 25 settembre
scorso dalla commissione giustizia del Senato in sede referente). La disposizione
non riguarda il caso di provvedimenti abnormi che non trovino
alcun fondamento nella legge; ipotesi già autonomamente prevista come
illecito disciplinare dal medesimo progetto (art. 7, lettera c), n. 3) e,
daltronde, già oggi considerata tale dalla giurisprudenza della
sezione disciplinare del Csm. Qui ad essere sanzionata è lattività
stessa di interpretazione della legge, nellambito di un progetto punitivo
che prende le mosse dalla mozione approvata dal Senato il 5 dicembre 2001
allorché i magistrati del tribunale di Milano furono accusati di «disapplicare
una legge dello Stato», a causa dellindirizzo seguito sul terreno
delle rogatorie (e poi confermato dalla Cassazione).
E avvilente dovere, oggi, ricordare che sulla correttezza delle interpretazioni
svolte dal giudice si discute, non in via disciplinare, ma nella sede fisiologica
delle impugnazioni, e secondo criteri di razionalità sicuramente non
riducibili alla lettera e alla volontà della
legge; né tanto meno a ciò che traspare dal polemico richiamo
al contenuto creativo della decisione. Sono formule che si potrebbero
definire semplicemente insensate ed anacronistiche nella parte in cui sottintendono,
contro ogni ragionevolezza, il carattere puramente dichiarativo
del complesso meccanismo conoscitivo che è linterpretazione della
legge in funzione applicativa; ma capaci, nel quadro dellazione disciplinare
promossa dal ministro, di convertirsi in potenti strumenti di rottura dei
valori su cui regge la giurisdizione in uno Stato di diritto. Dove il giudice
è costretto, per non rischiare il procedimento disciplinare, a uniformare
le sue interpretazioni a quelle gradite al potere politico non
può esservi né giustizia della decisione né, prima ancora,
efficace esercizio della funzione difensiva, le cui radici affondano nel libero
confronto delle opposte tesi e, dunque, nel pluralismo interpretativo.
Auspichiamo pertanto che la comunità dei giuristi e degli operatori
del diritto si unisca nella difesa dei valori fondamentali della giurisdizione.
9 ottobre 2003
Alberto Alessandri (univ. Milano Bocconi); Adele Anzon
(univ. Roma Due); Umberto Allegretti (univ. Firenze); Marta Bargis (univ.
Piemonte Orientale A. Avogadro); Ernesto Bettinelli (univ. Pavia); Raffaele
Bifulco (univ. Lecce); Francesco Bilancia (univ. Chieti-Pescara); Francesco
Caprioli (univ. Cagliari); Michele Carducci (univ. Lecce); Paolo Caretti (univ.
Firenze) Agatino Cariola (univ. Catania); Federico Carpi (univ. Bologna);
Antonio Carratta (univ. Macerata); Isa Castangia (univ. Cagliari); Massimo
Ceresa Gastaldo (univ. Milano Bocconi); Sergio Chiarloni (univ. Torino); Stefano
Maria Cicconetti (univ. Roma Tre); Paolo Comanducci (univ. Genova); Franco
Coppi (univ. Roma La Sapienza); Giorgio Costantino (univ. Bari); Franco Della
Casa (univ. Genova); Gianmario Demuro (univ. Cagliari); Alfonso Di Giovine
(univ. Torino); Mario Dogliani (univ. Torino); Emilio Dolcini (univ. Milano
Statale); Leopoldo Elia (univ. Roma La Sapienza); Giovanna Falzone (univ.
Cagliari); Elio Fazzalari (univ. Roma La Sapienza); Giovanni Ferrara (univ.
Roma La Sapienza); Luigi Ferrajoli (univ. Camerino); Paolo Ferrua (univ. Torino);
Maurizio Fioravanti (univ. Firenze) Rosanna Gambini (univ. Torino); Silvio
Gambino (univ. Calabria); Andrea Giorgis (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro);
Glauco Giostra (univ. Macerata); Ettore Gliozzi (univ. Torino) (Tania Groppi
(univ. Siena); Carlo Federico Grosso (univ. Torino); Enrico Grosso (univ.
Piemonte Orientale A. Avogadro); Riccardo Guastini (univ. Genova); Roberto
Kostoris (univ. Padova) ; Lucio Lanfranchi (univ. Roma La Sapienza); Sergio
Lariccia (univ. Roma La Sapienza); Elisabetta Loffredo (univ. Cagliari); Gilberto
Lozzi (univ. Roma La Sapienza); Alberto Lucarelli (univ. Napoli Federico II);
Angelo Luminoso (univ. Cagliari); Joerg Luther (univ. Piemonte Orientale Avogadro);
Giorgio Marinucci (univ. Milano Statale); Enrico Marzaduri (univ. Pisa); Francesco
Merloni (univ. Perugia); Roberto Miccù (univ. Roma La Sapienza); Serafino
Nosengo (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro); Renzo Orlandi (univ. Firenze);
Alessandro Pace (univ. Roma La Sapienza); Francesco Palazzo (univ. Firenze);
Elisabetta Palici Di Suni (univ. Torino)
Piero Pinna (univ. Sassari); Alessandro Pizzorusso (univ. Pisa); Salvatore
Prisco (univ. Napoli Federico II); Andrea Proto Pisani (univ. Firenze); Francesco
Rigano (univ. Pavia); Guido Rossi (Milano statale); Antonio Ruggeri (univ.
Messina); Giovanni Serges (univ. Roma Tre); Stefano Sicardi (univ. Torino);
Delfino Siracusano (univ. Roma La Sapienza); Emanuele Somma (univ. Genova);
Luisa Torchia (univ. Urbino Scuola superiore pubblica amministrazione);
Giuseppe Verde (univ. Palermo); Mauro Volpi (univ. Perugia); Roberto Weigmann
(univ. Torino); Enzo Zappalà (univ. Catania).
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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