Un caso storico di applicazione del principio meritocratico


Il governo propone la riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui recentemente il Csm ha dato parere negativo, che prevede tra l'altro una serie continua di concorsi per titoli e esami per la progressione di carriera in magistratura.
Non si tratta di un sistema nuovo ma di un ritorno ad un passato "meritocratico", quando era chiaro cosa si intendeva per "merito".

Così disponeva, infatti, l'art. 148 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (1):

Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio

Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:
l° decorati al valor militare;
2° mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista (167);
3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita (167);
4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica (168); magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane (168); magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 (168);
5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 (168).
I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.
________________________________________________________
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.
(167) I commi 2° e 3° sono stati abrogati dall'art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(168) Il riferimento al regime fascista deve ritenersi soppresso.

 

 

 

 

 

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