L'ordinanza di esecuzione della reintegrazione nelle mansioni di Santoro
Pubblichiamo l'ordinanza del 3.6.2003 con cui il Tribunale di Roma, est. Pagliarini, ha determinato le modalità di attuazione del provvedimento cautelare di reintegrazione nelle mansioni, emesso in data 9.12.2002.
L'ordinanza ha suscitato molte polemiche: tra gli altri, il Ministro Gasparri si è detto "sconcertato", il leghista Davide Caparini ha parlato di "golpe" della magistratura, il forzista Sandro Bondi di "verdetto grottesco" e "Il Foglio" di "abuso di potere".
In alcuni commenti si accusa addirittura la magistratura di violazione del principio costituzionale di libertà di impresa e ci si è stupiti che il tribunale, invece di limitarsi a disporre la reintegrazione, si sia spinto fino a determinare il tipo di programma che Santoro dovrebbe svolgere, sostituendosi alla Rai nella determinazione dei palinsesti.
Va precisato che l'ordinanza è espressamente prevista dall'art. 669 duodecies, dove è stabilito che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare, come nel caso in esame, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale "ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni".
Il tribunale, pertanto, non poteva che fare quello che ha fatto, perchè per "determinare le modalità di attuazione", non poteva limitarsi a ripetere la generica ordinanza di reintegrazione nelle mansioni precedenti o in altre equivalenti, ma aveva l'obbligo, anche in risposta alle diverse proposte di esecuzione specifica presentate dalla Rai (che non aveva certo messo in discussione che le concrete modalità andavano individuate), di determinare le specifiche caratteristiche dei programmi da assegnare a Santoro, affinchè fosse ben evidente la "equivalenza", e quindi il tipo di programma (approfondimento giornalistico sull'informazione di attualità), la collocazione (prima o seconda serata), la durata, la dotazione di risorse idonee.
E così è stato!
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Lavoro 1° grado
Il giudice designato, dr. Massimo Pagliarini
sul ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. nel
procedimento n. 260959 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2002,
vertente
T R A
SANTORO Michele
(avv.ti Domenico d'Amati e Nicoletta d'Amati)
ricorrente
E
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.
(avv.ti Matteo Dell'Olio e Oberdan Tommaso Scozzafava)
convenuta
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.5.2003
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. depositata
in data 24.12.2002, Michele Santoro esponeva che:
con provvedimento del 9.12.2002, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma,
in accoglimento di una domanda cautelare presentata dallo stesso istante,
aveva ordinato alla RAI di adibirlo alle mansioni di cui al contratto del
14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto,
ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento
dell'attualità;
con raccomandata del 10.12.2002 i suoi difensori - facendo riferimento al
provvedimento del giudice - avevano invitato il direttore generale dell'azienda
all'integrale ripristino del gruppo di lavoro affidatogli, comprendente i
collaboratori di cui ad un elenco allegato; all'integrale ripristino delle
strutture logistiche redazionali, in precedenza utilizzate nei locali di via
Teulada, ivi comprese le salette di montaggio;
detto invito era rimasto privo di risposta da parte dell'azienda, che non
aveva dato esecuzione al provvedimento del giudice, trovandosi egli ancora
in condizioni di forzata inoperosità;
in particolare, era rimasto privo delle strutture necessarie ai fini dello
svolgimento delle mansioni che gli spettavano, in quanto della redazione in
precedenza affidatagli, in via Teulada:
la stanza di segreteria, le stanze redazione 1 e 2, la saletta grafica e le
salette di montaggio 1, 2 e 3, erano state sottratte alla sua disponibilità
ed assegnate ad altre produzioni;
la stanza della segreteria di produzione era stata sottratta alla sua disponibilità;
la stanza redazione 3 era rimasta vuota e lo studio n. 2 di Saxa Rubra (normalmente
utilizzato per le trasmissioni in diretta) era stato spogliato della scenografia
e destinato ad altra produzione;
l'azienda aveva poi distolto dalla predetta redazione gran parte del personale
che in precedenza la occupava e che collaborava con lui per la realizzazione
dei programmi televisivi, e precisamente 11 giornalisti, 4 addetti al casting,
4 addetti alla segreteria di redazione, l'addetta alla sua segreteria personale,
il produttore esecutivo, 6 addetti al montaggio, 2 addetti alla grafica, l'addetto
al sito Internet di Sciuscià ed infine il regista (tutti nominativamente
indicati).
Ciò premesso - e ritenuto che per l'esecuzione del provvedimento cautelare
dovessero essere messi a sua disposizione i locali, le attrezzature ed il
personale sopra richiamato e che dovessero essere determinate le modalità
di trasmissione dei programmi televisivi che sarebbero stati da lui realizzati
- l'istante chiedeva al giudice di determinare le modalità di attuazione
dell'ordinanza cautelare richiamata.
Con deposito di memoria si costituiva in giudizio l'azienda convenuta, la
quale deduceva che:
non era vero che il ricorrente era privo di risorse e mezzi tecnici, poiché,
oltre alla sua stanza e all'archivio, aveva a disposizione i collaboratori
Ruotolo, Costamagna, Formigli e Iacona, con le stanze da questi occupate;
ed ulteriori risorse e mezzi sarebbero stati funzionali a specifici programmi;
dal ricorrente non erano state formulate proposte di nuovi programmi, le quali
comunque dovevano essere discusse con la direzione della Rete di appartenenza
(Raidue) ed inoltrate al Consiglio d'Amministrazione per l'inserimento - previe
le occorrenti variazioni di altri programmi - nel piano annuale di trasmissioni;
doveva comunque tenersi presente che la Rai, ai sensi del contratto di servizio
con lo Stato, doveva "sviluppare un'offerta caratterizzata da completezza
e varietà, capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado
di rispondere ai bisogni differenziati del pubblico"; e perciò
doveva equilibrare il rapporto tra i programmi di approfondimento dell'attualità
e gli altri rientranti nella televisione "generalista";
in particolare, non era possibile riproporre il programma Sciuscià
poiché era stato riproposto più volte, anche sotto la forma
di edizione straordinaria o speciale, poiché aveva dato luogo a sanzioni
da parte del Garante e poiché apparteneva allo stesso genere di Ballarò
ed Excalibur, con conseguente violazione del principio di differenziazione,
nonché alterazione degli equilibri, non potendosi, tali ultimi programmi,
eliminare in corso d'opera in quanto vi erano contratti stipulati, diritti
di terzi e risorse già adibite;
era il ricorrente, pertanto, che doveva presentare proposte per una nuova
formula di programma di approfondimento dell'attualità, che non fosse
riproduttivo di Sciuscià, né di Ballarò
o Exacalibur.
La Rai concludeva chiedendo che venisse dichiarato improponibile, inammissibile
o comunque infondato il ricorso.
Alla prima udienza (22.1.2003) il procuratore speciale dell'azienda dichiarava
che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare in questione, il direttore generale
dell'azienda aveva incontrato il direttore di Raitre, il quale aveva ricevuto
ampio mandato per incontrare il ricorrente e concordare con questi l'affidamento
di un programma di informazione sull'attualità, da mandare in onda
sulla stessa Raitre ed in seconda serata, aggiungendo che lo stesso ricorrente
sarebbe stato a breve convocato dal direttore di Raitre, dr. Ruffini.
Disposta pertanto la convocazione dei quest'ultimo per verificare l'esito
delle trattative, alla successiva udienza del 5.2.2003 veniva rigettata, con
ordinanza, l'eccezione sollevata dalla difesa della Rai e rivolta alla declaratoria
di inefficacia del provvedimento cautelare per tardività dell'instaurazione
del giudizio di merito. Alla stessa udienza il direttore di Raitre confermava
che vi era la disponibilità da parte dell'azienda a fare effettuare
al Santoro programmi di reportage in seconda serata, di domenica e
a partire dal prossimo mese di maggio, il numero dei quali doveva ancora essere
stabilito perché legato a motivi di budget.
All'udienza successiva (19.2.2003) l'azienda produceva delibera del Consiglio
di Amministrazione del 5.2.2003 con la quale si dava mandato al direttore
generale di verificare la possibilità di affidare al ricorrente la
conduzione di un programma di approfondimento giornalistico nel rispetto delle
garanzie di pluralismo e di imparzialità e di riferire al Consiglio
di Amministrazione sulle proposte individuate. Alla stessa udienza, il direttore
di Raitre dichiarava di aver inviato al direttore generale, in data 13.2.2003,
una proposta di collocazione del ricorrente su Raitre a partire dal prossimo
mese di maggio, per l'effettuazione di venti puntate di reportage da
trasmettere in seconda serata, proposta della quale ne aveva parlato con il
direttore generale il quale, a sua volta, gli aveva riferito che ne avrebbe
parlato in sede di Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, la difesa del
ricorrente chiedeva un breve rinvio per potere prendere cognizione della delibera
del C.d'A., facendo comunque presente che la soluzione prospettata avrebbe
costituito esecuzione solo parziale del provvedimento cautelare, dal momento
che essa non contemplava programmi da trasmettere in prima serata.
Alla successiva udienza (28.2.2003) il procuratore speciale della Rai faceva
presente che il Consiglio di Amministrazione, nei giorni precedenti, aveva
posto all'ordine del giorno la "questione Santoro" e viste le note
vicende che lo avevano riguardato (dimissioni dei componenti rimasti in carica
e nomina di un nuovo C.d'A.), aveva ritenuto opportuno non adottare alcuna
delibera di variazione di palinsesto, considerando più corretto che
su tale questione si pronunciasse il nuovo Consiglio; aggiungeva che il Consiglio
uscente aveva espresso l'invito al Santoro di formulare eventuali ipotesi
transattive sull'intera vicenda. Al riguardo, il ricorrente dichiarava che
egli chiedeva di tornare a fare il proprio lavoro di giornalista, come sempre
aveva fatto, salvo ogni accordo con i nuovi (eventuali) direttori di rete
sulle modalità della programmazione.
All'udienza del 9.4.2003 il ricorrente depositava note di udienza con le quali
- richiamata l'intera vicenda processuale e un ultimo scambio epistolare intervenuto
con il direttore degli affari legali dell'azienda, avente oggetto eventuali
ipotesi transattive, non andate tuttavia a buon fine - chiedeva, ex artt.
68 e 612 c.p.c., la nomina di un esperto in materia di gestione di emittenti
televisive il quale "sostituendosi per tutto quanto necessario al
Direttore Generale della RAI e ai direttori di rete, faccia in modo che il
ricorrente, munito delle necessarie strutture e con la collaborazione del
suo gruppo di lavoro, possa provvedere alla realizzazione e alla conduzione
di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità
da diffondersi attraverso le reti televisive di detta emittente",
con le stesse note il ricorrente chiedeva la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica. Alla stessa udienza il rappresentate dell'azienda
dichiarava che da parte dei nuovi vertici aziendali vi era l'intenzione di
dare esecuzione al provvedimento cautelare; chiedeva altresì un rinvio
di circa un mese per consentire al neo C.d'A. di procedere all'audizione dei
direttori di rete nell'ambito della nuova riprogrammazione dell'informazione
e delle necessarie variazioni di palinsesto. La difesa del ricorrente, viste
le addotte motivazioni della richiesta di rinvio, aderiva ad essa, soprassedendo,
allo stato, alle richieste formulate nelle note di udienza depositate.
Alla successiva udienza del 7.5.2003 la difesa dell'azienda produceva la delibera
adottata dal Consiglio di Amministrazione il giorno precedente con la quale
richiamata le delibere del 14.11.2002, del 5 e del 27.2.2003 con le quali
era stato dato mandato al Direttore generale di verificare la possibilità
di affidare alla conduzione di Michele Santoro un programma di approfondimento
giornalistico; ascoltata la relazione del Direttore generale che aveva illustrato
due proposte alternative, concordate con le Reti TV; ritenuto che entrambe
le proposte risultavano coerenti con il provvedimento cautelare, con l'offerta
complessiva di approfondimento giornalistico nonché con gli obiettivi
di ascolto assegnati alle Reti TV - si approvavano le due predette proposte
alternative, nonché contestualmente le variazioni di budget
e di palinsesto ad esse conseguenti e si dava mandato al Direttore generale
di procedere nel senso sopra indicato. Veniva altresì allegata la nota
per il Direttore generale, sottoscritta dai tre direttori di rete il 5.5.2003,
con la quale all'esito delle riunioni e dei colloqui intervenuti circa la
"questione Santoro" si esponevano "le condivise conclusioni
alle quali ha condotto una ponderata valutazione comparativa, attuale e prospettica
a medio termine, delle compatibilità editoriali e budgetarie dei palinsesti
delle tre Reti televisive". In particolare - nel darsi atto della
conferma della possibilità e della disponibilità di Rai Tre
ad ospitare un programma di approfondimento informativo di attualità
da affidare, in fase realizzativa e nella conduzione, a Michele Santoro a
partire dalla prossima stagione autunnale, in ottemperanza al provvedimento
cautelare; e del fatto che nell'esaminare la questione nel complesso dell'offerta
Rai si era tenuto conto che quella di Rai Tre presentava un significativo
numero di programmi di approfondimento di prima e seconda serata, sui quali
si riflettavano anche quelli di Testata - si chiariva che si era ricercata
una "soluzione innovativa, in duplice alternativa, sia dal punto di
vista della collocazione oraria che del formato". Si facevano quindi
due proposte:
la prima prevedeva "un programma nel pomeriggio del sabato, dalle
16,30 alle 18,00, articolato in 8 puntate di circa 90' ciascuna (dunque paragonabile
per durata ed oggetto a quella dei programmi in passato curati e condotti
dallo stesso Santoro)";
la seconda ipotesi prevedeva "una trasmissione in 16 puntate da 20'
ciascuna nella terza serata di sabato e domenica".
Nella nota dei tre direttori di rete si aggiungeva che in entrambe le alternative
la nuova trasmissione, avendo riguardo alla composizione della platea della
fascia oraria, avrebbe dovuto puntare ad un ascolto in media con le performance
di Rete ed offrire comunque le massime garanzie di obiettività e di
pluralismo secondo i criteri più volte ribaditi dalla Commissione Parlamentare
di Indirizzo Generale e di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione e dal
Direttore Generale con specifiche disposizioni; che nella definizione del
progetto e dei contenuti del programma, Santoro avrebbe risposto direttamente
al Direttore di Rai Tre e che la partenza del programma era prevista verso
la fine di ottobre; che infine il costo di esso, finanziato con un extrabudget
rispetto a quanto già assegnato a Rai Tre per il 2003, avrebbe dovuto
essere in linea con le disponibilità aziendali e comunque non superiore
al costo medio di trasmissioni similari della stessa Rete.
La difesa dell'azienda produceva altresì l'atto di indirizzo sulle
garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla
Commissione parlamentare di vigilanza in data 11.3.2003, invitando il ricorrente
ad esprimere una scelta tra le due proposte alternative sopra esposte e a
definire, nel rispetto dei suddetti criteri e principi, il progetto e i contenuti
del programma con il direttore di Rai Tre. Infine, la difesa dell'azienda
contestava la possibilità, in sede di attuazione di un obbligo di fare
infungibile, di fare ricorso alla nomina di un esperto in materia di gestione
di emittenti televisive.
Nella stessa udienza, la difesa del ricorrente riteneva, per più motivi,
che entrambe le proposte alternative prospettate dall'azienda non potevano
considerarsi esecuzione del provvedimento cautelare, insistendo sulla domanda
di specificazione delle modalità di attuazione del provvedimento stesso
e di adozione di ogni misura necessaria per la sua realizzazione, ivi compresa
la nomina di un commissario "ad acta".
Con ordinanza resa fuori udienza veniva richiesto alla Rai di produrre documentazione
ed acquisita la stessa, all'udienza del 26.5.2003 - dopo che le parti hanno
discusso il contenuto della documentazione prodotta - acquisita ulteriore
documentazione (delibera nel frattempo emessa dall'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e memoria di difesa della Rai nello stesso procedimento),
il giudice si riservava.
* * * * * * *
In via preliminare, deve essere osservato che nessun
rilievo nel presente procedimento di attuazione può rivestire la delibera
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, emanata in data
15.5.2003, con la quale l'azienda convenuta è stata richiamata al rispetto
dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità
richiesti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 223/90, con riferimento ad
alcune puntate del programma realizzato e condotto dal ricorrente nella passata
stagione televisiva.
Ciò perché si tratta di un richiamo diretto nei confronti della
stessa azienda convenuta, che nessuna influenza - nemmeno indiretta o riflessa
- può avere nei riguardi del provvedimento cautelare del quale in questa
sede il ricorrente chiede l'attuazione.
Con quest'ultimo (emanato in data 9.12.2002) il giudice ha ordinato "alla
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibire Michele Santoro alle mansioni
di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte
ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di
programmi televisivi di approfondimento dell'informazione di attualità".
Nelle more del presente procedimento di attuazione, il Tribunale di Roma,
adito dall'azienda in sede di reclamo, nel rigettare quest'ultimo, ha chiarito
che solo all'interno del macrogenere televisivo di cui alla lett. b) dell'art.
2 del contratto di servizio tra la Rai ed il Governo ("Informazione:
inchieste, rubriche, di programmi di attualità, costume e società,
dibattiti ...") è possibile ricercare l'area delle mansioni
del Santoro, anche equivalenti ex art. 2103 c.c., e che il detto macrogenere
si caratterizza per il carattere essenzialmente monotematico del singolo programma
e per il necessario connotato di approfondimento delle tematiche affrontate
riguardanti necessariamente l'attualità.
Ciò premesso, occorre verificare in primo luogo se le due proposte
alternative avanzate dall'azienda con la delibera del Consiglio di Amministrazione
del 6.5.2003, e cioè dopo circa ben cinque mesi dal provvedimento cautelare,
siano o meno esecutive ed attuative di quest'ultimo.
La prima proposta prevede un programma nel pomeriggio del sabato, dalle 16,30
alle 18,00, articolato in 8 puntate di 90' ciascuna.
La seconda prevede una trasmissione in 16 puntate da 20' ciascuna nella terza
serata di sabato e di domenica.
Per entrambe le proposte, la partenza del programma è prevista verso
la fine di ottobre.
Ebbene, per collocazione oraria, per durata di ogni singola trasmissione (almeno
per la seconda alternativa) e per mancanza di serialità e continuità,
la proposta formulata dall'azienda non esegue e non attua il provvedimento
del giudice.
E' al riguardo significativo che la stessa azienda (nella nota dei tre direttori
di rete del 5.5.2003, fatta propria dal direttore generale e quindi recepita
dal Consiglio di Amministrazione) parli di "soluzione innovativa,
in duplice alternativa, sia dal punto di vista della collocazione oraria che
del formato" (il che, detto in altre ma più precise parole,
significa una trasmissione collocata in una diversa fascia oraria e con una
durata diversa; nella specie si tratta di una fascia oraria connotata da una
audience molto minore e di una durata radicalmente ridotta).
D'altra parte, ciò è chiaramente confermato dalla lettura dei
tabulati richiesti all'azienda, concernenti l'elenco dei programmi andati
in video sulle tre reti nazionali, nella presente stagione televisiva ed in
quella relativa agli anni 2001/2002, riconducibili al macrogenere "informazione".
Si evince, in particolare che il programma realizzato in passato dallo stesso
Santoro (Sciuscià) e quelli analoghi per tipologia, formato
e contenuto (cfr. ad esempio, i programmi Porta a Porta, Excalibur, Ballarò)
possiedono le seguenti caratteristiche: sono trasmessi in prima o, al massimo,
in seconda serata, in giorni feriali (e cioè ad eccezione del sabato
e della domenica, almeno nella gran parte dei casi); sono seriali, nel senso
che con una certa cadenza (alcuni quasi quotidiani, altri settimanali) sono
trasmessi per l'intera stagione televisiva; la durata di ciascuna puntata
varia da circa 90' a circa 150'.
Ebbene, andare in onda il sabato pomeriggio (alle ore 16,30) per 90' oppure
il sabato e la domenica notte, dopo le ore 24,00, per 20' ed in entrambe le
ipotesi per una durata complessiva di non più di due mesi, si traduce
in un'evidente variazione peggiorativa delle mansioni affidate al Santoro
e in una deminutio del suo patrimonio professionale, tenuto conto,
si ribadisce ancora una volta, che la valenza professionale di un'attività
giornalistica che si estrinseca nella realizzazione di programmi di approfondimento
su temi di stretta attualità è da individuarsi anche, se non
soprattutto, in riferimento ai profili oggettivi che determinano la potenzialità
comunicativa del medium offerto al giornalista (entità dell'utenza
abituale, collocazione oraria, durata, frequenza e continuità della
trasmissione), poiché è a tali profili che si collega - ed da
tali fattori che viene valorizzata - la capacità professionale di confrontarsi
con il compito di dare notizie, di farle capire e di far capire i diversi
punti di vista in ordine al esse e, al tempo stesso, di sollecitare, mantenere
ed accrescere l'interesse degli ascoltatori rispetto ai fatti e alle idee
oggetto della rappresentazione.
Né, per giustificare la "soluzione innovativa" proposte
dalla Rai al ricorrente, è possibile invocare la circostanza che, nell'ambito
di Raitre, vi sarebbe già un significativo numero di programmi di approfondimento
di prima e seconda serata (così, la nota dei tre direttori di rete
del 5.5.2003). Occorre infatti sottolineare e ribadire che quella così
illustrata è una situazione che è frutto di un comportamento
illegittimo della convenuta: in altre parole, si è in presenza non
di una situazione fisiologica del rapporto, bensì "patologica",
nel senso che la Rai è destinataria da ormai più di 5 mesi di
un ordine giudiziale non ancora eseguito - determinato dalla precedente violazione
da essa posta in essere - e rispetto al quale tutte quelle situazioni create
dalla stessa obbligata non hanno la possibilità di giustificare il
protrarsi dell'inottemperanza.
Chiarito pertanto che entrambe le proposte, in duplice alternativa,
offerte dalla Rai al ricorrente non sono attuative del provvedimento cautelare
in esame, legittimo appare il rifiuto di esse da parte dello stesso Santoro.
Esse infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 6.5.2003, non sono coerenti con l'ordinanza cautelare, poiché
non determinano il pieno ed integrale ripristino delle mansioni svolte dal
ricorrente, né si traducono in un affidamento di mansioni equivalenti
ex art. 2103 c.c.
Da quanto detto, dunque, l'ordine giudiziale in questione deve essere attuato
dalla convenuta tenendo conto di come si è svolto in concreto il rapporto
tra le parti, al fine di realizzare una situazione equivalente a quella di
cui il Santoro aveva il diritto di fruire e cioè a quella che preesisteva
al comportamento ("demansionamento") già dichiarato illegittimo.
In particolare, la Rai deve affidare a Michele Santoro la realizzazione e
la conduzione di un programma:
a) di approfondimento giornalistico sull'informazione di attualità;
b) collocato in una fascia oraria che abbia un ascolto quantitativamente e
qualitativamente non inferiore a quello proprio della fascia oraria in cui
era collocato il programma "Sciuscià" ovvero in cui sono
collocati programmi di genere analogo quali "Porta a Porta", "Excalibur",
"Ballarò" e cioè in prima o in seconda serata;
c) realizzato mediante puntate essenzialmente o tendenzialmente monotematiche;
d) che abbia una durata complessiva equivalente a quella - tra 90' e 150'
per puntata settimanale per non meno di otto mesi - dei programmi realizzati
in precedenza dal ricorrente;
e) con dotazione delle risorse - umane, materiali e tecniche - idonee ad assicurare
la buona riuscita del programma, in misura equivalente a quella praticata
per i programmi precedenti.
Così delineate le modalità di attuazione del provvedimento cautelare,
dal momento che la RAI ha manifestato espressamente la propria intenzione
di dare attuazione al provvedimento giudiziale, sicché le difficoltà
insorte appaiono collegabili alla necessità di una più precisa
definizione delle sue modalità di esecuzione, si reputa necessario,
riservata ogni altra decisione, rifissare una nuova udienza ai fini del controllo
sull'esecuzione del provvedimento secondo le modalità sopra specificate.
P.Q.M.
visto l'art. 669 duodecies c.p.c.
DISPONE
che il provvedimento cautelare del 9.12.2002 debba essere attuato nel modo seguente:
la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve affidare
a Michele Santoro la realizzazione e la conduzione di un programma:
a) di approfondimento giornalistico sull'informazione di attualità;
b) collocato in prima o seconda serata;
c) realizzato mediante puntate essenzialmente o tendenzialmente monotematiche;
d) che abbia una durata complessiva equivalente a quella - tra 90' e 150'
per puntata settimanale per non meno di otto mesi - dei programmi realizzati
in precedenza dal ricorrente;
e) con dotazione delle risorse - umane, materiali e tecniche - idonee ad assicurare
la buona riuscita di esso, in misura equivalente a quella praticata per i
programmi precedenti.
FISSA
la nuova udienza del 30.6.2003, ore 14,00 cui rinvia
la causa.
Si comunichi.
Roma, 3.6.2003.
Il giudice
Massimo Pagliarini
Depositato in cancelleria in data 3 giugno 2003
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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