Sentenza del Tribunale di Roma

sull'espulsione dei migranti

Pubblichiamo la sentenza del 25.11.2002 del Tribunale di Roma, est. Pazienza, che costituisce una delle prime compiute interpretazioni dell'ambito della fattispecie di cui all'art. 14 comma 5 ter T.U. immigrazione introdotto dalla legge Bossi-Fini (il reato di chi, espulso dal Prefetto, viene raggiunto da ordine del Questore di esecuzione di tale espulsione con invito ad andarsene autonomamente dall'Italia entro 5 giorni, ed invece viene trovato al 6° giorno ancora in Italia, "senza giustificato motivo") e ricostruisce con completezza e chiarezza, oltre che con rigore garantista, uno degli aspetti fondamentali della nuova fattispecie: l'assoluta necessità che l'ordine del Questore ex art. 14 comma 5 bis del T.U. dia conto in motivazione dell'essersi perfezionata la situazione di fatto che legittima l'emissione dell'ordine (impossibilità di accompagnamento alla frontiera per una delle ragioni previste dalla legge, impossibilità di trattenimento in un CPT, ovvero decorso dei 60 giorni, termine massimo di trattenimento nel CPT in compresenza di ulteriore impossibilità di accompagnamento alla frontiera). La mancanza di tale motivazione ingenera, secondo la pronuncia, l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere dovuto a carenza di motivazione, con conseguente disapplicabilità dell'atto stesso nel giudizio penale ed assoluzione "perchè il fatto non sussiste". Viste le attuali prassi delle Questure, l'interpretazione seguita dal tribunale potrebbe portare ad assoluzioni quasi generalizzate.


FATTO E DIRITTO

All’udienza del 19-11-02, il Pubblico Ministero presentava dinanzi a questo Tribunale, per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, AILINCAI Costantin, imputato - come meglio specificato in rubrica - del reato di cui all’art. 14 comma 5 ter, d.lgs. 286/98. Dopo la convalida dell’arresto e l’immediata scarcerazione dell’imputato, si perveniva – a seguito di concessione di termini a difesa – all’odierna udienza, nella quale si procedeva all’escussione dell’operante VILLANI Luigino. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni trascritte a verbale e riportate in epigrafe.

L’imputato deve essere assolto.

L’AILINCAI è stato tratto in arresto in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98 (introdotto dall’art. 13, comma 1, l. 189/02), per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato: violando così l’ordine "di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino (RM) entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente atto", impartito dal Questore di Roma in data 4-11-02 (e notificato all’AILINCAI lo stesso giorno) ai sensi dell’art. 14 comma, 5 bis d.lgs. 286/98.

La nuova fattispecie contravvenzionale contestata all’odierno imputato costituisce, come è noto, una delle numerose e rilevanti modifiche apportate dalla l. 189/02 al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Con riferimento all’istituto dell’espulsione amministrativa, in particolare, è stato evidenziato in dottrina che i principi fissati dal testo unico hanno subito un vero e proprio capovolgimento, sia quanto alla immediata esecutività del decreto di espulsione (oggi prevista in via generale, anche in caso di gravame o impugnativa dell’interessato: art. 13, comma 3, d.lgs. 286/98); sia, ed è quel che più specificamente interessa in questa sede, quanto alle modalità esecutive del decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13 del testo unico.

Il comma 4 di tale articolo dispone infatti che "l’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", mentre l’espulsione <<per intimazione>>, che costituiva la regola generale nel sistema anteriore alla l. 189/02, è ormai prevista eccezionalmente sia nell’ipotesi - non rilevante nell’odierno procedimento - dello straniero che si trattenga in Italia oltre i sessanta giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno di cui non chieda il rinnovo (art. 13, comma 5); sia in quella prevista dall’art. 14 comma 5 bis, dove il Questore – in presenza di determinati presupposti su cui ci si soffermerà tra breve – ordina allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, a mezzo di un provvedimento scritto recante l’indicazione delle conseguenze penali derivanti dalla trasgressione: conseguenze introdotte (come già accennato) dall’art. 14 comma 5 ter, il quale punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, in violazione del predetto ordine, si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

Il carattere eccezionale dell’ordine del Questore - rispetto alla regola generale dell’immediato accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dell’intero art. 14 del testo unico.

E’ infatti previsto (comma 1) che, ove tale ordinaria modalità esecutiva risulti impossibile "perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo", il Questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino: trattenimento che deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica entro 48 ore (commi 3 e 4), e che può comportare la permanenza dello straniero nel centro per complessivi trenta giorni, prorogabili dal giudice fino a ulteriori trenta giorni (comma 5). Solo nelle ipotesi in cui il trattenimento nel centro si sia rivelato impossibile, ovvero i predetti termini di permanenza siano trascorsi senza che l’espulsione sia stata eseguita (comma 5 bis), il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

E’ dunque evidente che la possibilità di emanare la predetta intimazione è inequivocamente ancorata dalla legge al verificarsi di specifici presupposti: anzitutto deve risultare impossibile, per i concreti impedimenti di cui all’art. 14 comma 1 del testo unico, l’attuazione della regola generale dell’esecuzione dell’espulsione "con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" (art. 13, comma 4). Solo in tal caso, invero, potrà essere disposto il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di cui al predetto comma 1.

Inoltre, deve essere accertata anche l’impossibilità di ricorrere al predetto trattenimento (ad es. per mancanza di posti disponibili nel centro), ovvero la concreta inefficacia di tale misura (nel senso che siano trascorsi i termini massimi di permanenza senza che l’espulsione sia stata eseguita).

Soltanto in presenza di tali condizioni fattuali e giuridiche (in rapporto di evidente quanto stretta connessione logica e cronologica) può ritenersi legittima l’emissione dell’ordine ex art. 14 comma 5 bis, e sanzionabile penalmente, ai sensi del comma successivo, l’eventuale inottemperanza all’ordine stesso.

In tale ottica interpretativa, deve anzitutto osservarsi, con riferimento alla odierna fattispecie, che l’AILINCAI, di nazionalità rumena, è stato espulso con decreto prefettizio emesso in data 4-11-02 ai sensi dell’art. 13, commi 2 lett. b e 4 d.lgs. 286/98, essendo entrato in Italia (come da lui stesso dichiarato) in data 4-4-02 e non avendo regolarizzato la sua posizione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del testo unico. Secondo i principi generali sopra ricordati, il decreto, immediatamente esecutivo, prevede espressamente che "l’espulsione è eseguita dal Questore della provincia ove lo straniero è rintracciato con accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica".

A carico dell’imputato risulta inoltre emesso, nella stessa data, un ordine della Questura di Roma ai sensi dell’art. 14 comma 5 bis del testo unico. Nell’ordine in questione si dà atto del rintraccio dell’AILINCAI da parte della Pol.Fer. di Roma, del provvedimento prefettizio di espulsione in pari data, nonchè del fatto "che in data odierna non è stato possibile trattenere lo straniero presso il centro di permanenza temporanea per indisponibilità dei posti". In virtù di tali premesse, come già accennato, il Questore ordina all’AILINCAI "di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino (RM) entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente atto", esponendo infine le conseguenze penali scaturenti dalla permanenza nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine emanato.

Il decreto prefettizio e l’ordine del Questore, infine, risultano redatti in italiano ed inglese e, sempre in data 4-11-02, notificati a mani dell’AILINCAI. Nei rispettivi verbali di notifica, si dà atto che la traduzione in inglese (lingua prevista dall’art. 13 comma 7 del testo unico) è stata determinata dalla "impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo straniero".

Tralasciando per ora le problematiche connesse alla ricezione, da parte dell’AILINCAI, di provvedimenti redatti in lingue a lui ignote, occorre subito evidenziare che l’ordine del Questore non può considerarsi legittimamente emesso. Infatti, mentre il decreto del Prefetto ha cura di precisare – in linea con i nuovi principi introdotti dalla l. 189/02 e sopra richiamati - che l’espulsione è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, l’ordine ex art. 14 comma 5 bis si limita a richiamare l’impossibilità di trattenimento per indisponibilità dei posti nel centro di permanenza temporanea, ma non contiene alcun cenno alla esistenza di cause ostative alla esecuzione della espulsione ai sensi dell’art. 14 comma 1: cause che, come si è osservato, costituiscono invece una condizione indefettibile per disporre il trattenimento nel centro e per l’eventuale intimazione del Questore ex art. 14 comma 5 bis. In altri termini, la lettura del provvedimento non consente di comprendere se l’esecuzione dell’espulsione dell’AILINCAI mediante accompagnamento non sia stata neppure tentata, ovvero non sia risultata possibile per taluno degli impedimenti di cui al comma 1 (necessità di soccorso, di accertamenti supplementari sulla identità o nazionalità, di acquisizione di documenti per il viaggio; difetto di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo); nè si ha modo di colmare detta lacuna attraverso altri atti procedimentali, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed anzi espressamente esclusi dall’operante VILLANI (cfr. pagg. 4-5 dell’odierna deposizione).

E’ poi appena il caso di sottolineare che l’assenza o comunque la non rilevabilità, sulla base degli atti, dei presupposti legittimanti il trattenimento e quindi l’intimazione ex art. 14 comma 5 bis, non assume qui rilevanza solo sotto un profilo di formale legittimità del provvedimento amministrativo (rectius di puntuale rispondenza del procedimento culminato nell’ordine del Questore al modello introdotto dal nuovo art. 14 del testo unico), ma anche sotto un profilo prettamente "sostanziale", avuto riguardo alla struttura della contravvenzione contestata all’AILINCAI. E’ infatti evidente che almeno alcune delle richiamate cause ostative, per la stessa Questura, alla esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ben avrebbero potuto rilevare anche nell’apprezzamento dell’eventuale sussistenza di un <<giustificato motivo>>, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 5 ter, nella inottemperanza dell’AILINCAI all’ordine "di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino entro cinque giorni dalla notifica".

Si discute in dottrina se l’intimazione ex art. 14 comma 5 bis sia, nonostante il silenzio della legge, suscettibile di ricorso dinanzi al Tribunale civile secondo lo schema previsto dall’art. 13 comma 8 del testo unico per il decreto prefettizio di espulsione. E’ peraltro indubbio che, in ogni caso, l’ordine del Questore – ove viziato, come nel caso di specie, da eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti - possa e debba essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice penale, secondo i principi generali (cfr. ad es. Cass., Sez. I, 20-7-01 n. 29543), in sede di accertamento della sussistenza dell’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98.

Quanto precede impone di adottare, nei confronti dell’AILINCAI, una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto a lui addebitato. Rimangono perciò assorbite le questioni inerenti la possibilità di individuare un comportamento anche solo colposo – trattandosi di fattispecie contravvenzionale - in capo ad un soggetto che si sia visto notificare un’intimazione del Questore redatta (come lo stesso decreto prefettizio di espulsione) in lingue a lui sconosciute: questioni evidentemente connesse anche al fatto che la immediata e inequivoca conoscenza delle conseguenze penali derivanti dalla trasgressione dell’ordine del Questore, richiesta indefettibilmente dallo stesso legislatore del 2002 sin dal momento della notifica allo straniero (dovendo l’ordine contenere sempre l’indicazione delle conseguenze medesime: art. 14, comma 5 bis ultima parte), deve essere esclusa tutte le volte che, come nel caso di specie, l’intimazione del Questore e le sue implicazioni risultino incomprensibili al destinatario del provvedimento.

P.Q.M.

visto l’art. 530 c.p.p.

assolve AILINCAI Costantin dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Termine deposito motivazione gg. 45.

Roma, 25 novembre 2002

lL GIUDICE

(dr. Vittorio PAZIENZA)

 

 

 

 

 

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