Esporre la bandiera della pace non è reato

di Nicola Canestrini

Pubblichiamo un commento dell'avv. Nicola Canestrini (socio dell'associazione Giuristi Democratici, Sezione Trentino Suedtiro, e Direttore del Centro Studi per la Pace, www.studiperlapace.it) alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che "vieta" in sostanza l'affissione della bandiera della pace negli edifici pubblici. Va segnalato che l'avv. Canestrini ha rilasciato su tale argomento un'intervista, doveva andare in onda il 20 febbraio a "Primo Piano" su RAI 3, ma è stranamente "sparita", mentre sono andate in onda le dichiarazioni di un rappresentante di AN, che citava norme del codice penale abrogate.


In data 4 febbraio 2003 viene diramata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri una circolare alle Prefetture contenente "indicazioni" sull'applicazione del D.P.R. 121/2000, il regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Tale nota testualmente recita: "l'esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque natura determina una violazione sanzionabile anche ai sensi degli artt. 292, 323, 327 del Codice Penale".

Tale inciso merita invero qualche riflessione.

1. Il diritto penale è concordemente lo strumento per reprimere comportamenti non altrimenti sanzionabili, comportamenti in altre parole che non possono essere contenuti in nessun altro modo se non con la minaccia della privazione, da parte dell'autorità statuale, della libertà personale (cd. diritto penale come extrema ratio). Non mi sembra che il Governo - pure molto attento sulla depenalizzazione (di diritto o di fatto) di molti reati che evidentemente disturbavano interessi personalissimi o di casta - si sia attenuto in questo caso a tale fondante principio del nostro ordinamento.

2. Circa il richiamo al reato di vilipendio di cui all'articolo 292 Codice Penale, è conoscenza comune che tale condotta implica il concetto di sfregiare, disprezzare, mettere in ludibrio, porre in ridicolo, manifestare ostilità - e sempre salvo il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero. Davvero esporre una variopinta bandiera che invochi la pace - valore fondante della Repubblica Italiana, ma anche ad esempio dell'Unione Europea il cui TU all'articolo 7 parla molto chiaro - implica manifestare disprezzo verso la Repubblica o i suoi organi? O forse esporre la bandiera della pace a fianco di quella italiana completa quest'ultima, visto che la Costituzione Italiana e la sua bandiera nascono dalle ceneri di una guerra, mai abbastanza "ripudiata". Non dovrebbe essere invece un vilipendio alla Nazione il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri decida per l'Italia di andare in guerra (con una nota del Ministero della Difesa che ci comunica che vedremo passare i carri armati lungo le nostre ferrovie) nonostante la imponente manifestazione dello scorso
15 febbraio?

3. Il reato di cui all'articolo 323 del Codice Penale, rubricato "abuso d'ufficio" è - nella sua attuale definizione - un reato di evento. Ciò significa che l'abuso del Pubblico Ufficiale è punibile solo quando la violazione di legge o regolamento da lui commessa abbia procurato a lui o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero se tale violazione intenzionale abbia arrecato ad altri un danno ingiusto.
Pregherei l'autore della velina di governo in commento di spiegarci quale attinenza abbia l'articolo 323 del Codice Penale con l'esposizione della bandiera della Pace.

4. L'articolo 327 del Codice Penale era rubricato "eccitamento al dispregio e vilipendio dell'istituzione, delle leggi o degli atti dell'Autorità". Ma è stato abrogato nel giugno del 1999 e dunque - visto il richiamo del febbraio del 2003 - vorrei proporre al Presidente di impiegare quanche risorsa non per sostenere le spese di guerra, ma per comperare ai suoi solerti funzionari un codice penale aggiornato.

In sintesi. Esporre la bandiera della pace non è reato, nemmeno da parte di sindaci o altri amministratori.

Avv. Nicola Canestrini

Febbraio 2003

 

 

 

 

 

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