Protocollo per le udienze civili

Pubblichiamo il protocollo per le udienze civili predisposto dagli avvocati e dai magistrati che compongono l'Osservatorio romano sulla giustizia civile. Il testo, prendendo spunto dalla realtà concreta del Tribunale di Roma ( già "monitorata" in un questionario diffuso un paio di anni fa) e da quanto si è fatto altrove (a Salerno, ad esempio) vuole proporre alcune regole
volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili e costituisce una base di partenza per un confronto tra magistrati, avvocati, rappresentanti del personale amministrativo, rappresentanti degli utenti della giustizia.


L'Osservatorio romano sulla giustizia civile, composto da avvocati e magistrati che operano presso il Tribunale Civile di Roma, pur riaffermando l'improcrastinabile necessità di adeguati interventi volti a superare le gravi carenze delle strutture materiali e delle risorse economiche e la persistente penuria di personale ausiliario (problemi oggetto di altre iniziative dell'Osservatorio), propone a Giudici ed Avvocati l'adozione di una serie di regole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, a superare (almeno in parte) il grave disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati.

I giudici e gli avvocati che aderiscono all'Osservatorio si impegnano ad applicare, in via sperimentale e tenuto conto delle particolarità di ogni sezione, le regole di seguito indicate, la cui adozione intendono proporre anche ai giudici e agli avvocati che non compongono l'Osservatorio.

1.. L'udienza è divisa in 4 fasce orarie: 9,30-10,30; 10,30-11,30; 11,30-12,30; dalle 12,30 in poi, con possibilità, per adempimenti di particolare durata e/o complessità, di concordare tra giudici ed avvocati la fissazione di udienze pomeridiane.


2.. All'interno di ciascuna fascia si svolgono adempimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, orari precisi interni alla fascia oraria (es. 9.10, 9.20, ecc.) e concordati tra giudici ed avvocati;


3.. La 1ª fascia è destinata all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 c.p.c. nonché alla precisazione delle conclusioni;


4.. La 2ª ed eventualmente la 3ª fascia sono destinate agli adempimenti previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c. e ad altre attività di durata prevedibile;


5.. La 4ª ed eventualmente la 3ª fascia sono destinate all'espletamento delle prove orali, alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, ad altre attività di durata difficilmente prevedibile;

6.. La 4ª fascia è destinata anche alle cause rinviate ai sensi dell'art. 181 o dell'art. 309 c.p.c..


7.. Al momento del rinvio di una causa ad un'udienza successiva deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta all'interno di ciascuna fascia un numero di cause che potrà essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati.


8.. I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle parti, soprattutto ove queste siano state già proposte in precedenza (es. formulazione delle richieste istruttorie nelle memorie ex art. 184 c.p.c.).


9.. Deve essere realmente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche") onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.


10.. Il giudice deve svolgere in modo effettivo il ruolo inderogabilmente attribuitogli dalla legge di guida e direzione del processo anche nella fase dell'assunzione delle prove.


11.. Il giudice, in caso di impossibilità di tenere l'udienza con la collaborazione del personale amministrativo, procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, sull'accordo delle parti e sotto la sua direzione, la redazione del verbale ad opera di uno degli avvocati.


12.. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.


13.. Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si deve impegnare ad organizzare la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa e di adottare, quindi, i necessari provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti.


14.. Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria sia svolta dal giudice titolare, l'udienza debba essere comunque rinviata, il rinvio deve essere contenuto e, possibilmente, non superiore a 3 mesi.


15.. Gli avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).


16.. In sede di convocazione del C.T.U. quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.


17.. Gli avvocati devono congiuntamente avvisare il CTU della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.

18.. Gli avvocati devono provvedere alla citazione dei testi e delle parti da interrogare almeno 30 giorni prima dell'udienza prevista per la loro audizione.

Ottobre 2003

 

 

 

 

 

Inizio pagina

Prima pagina

 

 

Omissis

a cura di magistratura democratica romana


Chi siamo
Come eravamo
Legislazione
Giurisprudenza
Migranti
Archivio
Satira giuridica

Siti di interesse

Prima pagina

 

Scrivi

Suggerimenti

critiche

articoli

notizie