Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in attuazione dei princìpi del giusto processo

(TESTO UNIFICATO DEL DISEGNO DI LEGGE ELABORATO DAL RELATORE PITTELLI)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZIETÀ DEL GIUDICE E DI ASTENSIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 1.

(Incompatibilità del giudice)

1. All'articolo 34 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dal seguente:

"1. Il giudice che ha assunto una decisione nel procedimento, in qualunque sua fase, non può esercitare funzioni di giudice o di pubblico ministero in ogni stato e grado del procedimento medesimo o di un procedimento connesso anorma dell'articolo 12 ovvero collegato a norma dell'articolo 371, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento od al giudizio di revisione.";

b) al comma 2-ter le parole "le disposizioni di cui al comma 2-bis" sono sostituite dalle parole "le disposizioni del comma 1.";

c) il comma 2-quater è abrogato.

Art. 2.

(Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio)

1. All'articolo 35 del codice di procedura penale le parole "nel medesimoprocedimento" sono sostituite dalle seguenti: "Nel procedimento o in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 ovvero collegato a norma dell'articolo 371".

Art. 3.

(Astensione del giudice)

1. All'articolo 36 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

se ha un interesse, anche indiretto, nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se divorziato, del convivente o dei figli;

se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti privateovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge anche divorziato o del convivente;

se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;

se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di questi ultimi;

se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge anche se divorziato o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

se un prossimo congiunto di lui, del coniuge anche se divorziato o del convivete svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi dell'ordinamento giudiziario;

se esistono gravi ragioni di convenienza;

se ha manifestato opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di lingua, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali osociali;

se esistono altre ragioni di convenienza".

Art. 4.

(Ricusazione del giudice)

  1. All'articolo 37 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente: Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36 comma 1, eccetto l'ipotesi di cui alla lettera l);

b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge".

Art. 5.

(Termini per la ricusazione)

1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il termine per proporre la dichiarazione di ricusazione decorre in ogni caso dalla piena conoscenza della causa d'incompatibilità".

Art. 6.

(Competenza a decidere sulla ricusazione)

1. All'articolo 40 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla ricusazione di un giudice non appartenente alla corte di cassazione decide la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11".

Art. 7.

(Astensione del pubblico ministero)

1. All'articolo 52 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi in tutti i casi di cui al comma 1 dell'articolo 37".

Art. 8.

(Sostituzione del pubblico ministero)

1. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni stato o fase del procedimento, il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 37. Se richiesto in tal senso da una delle parti, provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Negli altricasi può essere sostituito solo con il suo consenso";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando il capo dell'ufficio non provvede alla sostituzione del magistrato ai sensi del precedente comma, il procuratore generale presso la corte di appello, anche su istanza di una delle parti, designa per l'udienza un magistrato appartenente al proprio ufficio".

Art. 9.

(Termini a difesa)

1. All'articolo 108 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In ogni caso, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato d'ufficio che ne fa richiesta deve essere riconosciuto un congruo termine, non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento".

Art. 10.

(Proroga dei termini)

1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 108-bis. - (Proroga dei termini). - 1. Tutti i termini a difesa previsti nel codice, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private e dei difensori, sono prolungati con decreto del giudice per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza degli atti del processo e lo svolgimento della conseguente attività difensiva.

2. Contro il decreto che nega i termini a difesa è ammesso ricorso per cassazione.

3. Nei casi di particolare complessità, la proroga può essere rinnovata per un tempo non inferiore a trenta giorni".

Art. 11.

(Diritto alla prova)

1. All'articolo 190, comma 1, del codice di procedura penale sono soppresse le parole "e quelle che manifestamente sono superflue od irrilevanti".

Art. 12.

(Dibattimento di appello)

1. All'articolo 602 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto od in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione penale della stessa corte o, in caso di unica sezione penale, ad altro collegio, per la prosecuzione del giudizio".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ TRA LE PARTI NEL PROCEDIMENTO E DI EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA

Art. 13.

(Onere della prova)

1. Dopo l'articolo 187 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 187-bis. - (Onere della prova). - 1. Al pubblico ministero spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio".

Art. 14.

(Requisiti della prova)

1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In ogni caso, le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come prova soltanto nei confronti dell'imputato il cui difensore ha partecipato alla loro assunzione".

Art. 15.

(Valutazione della prova)

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se la responsabilità dell'imputato risulta provata aldilà di ogni ragionevole dubbio e ne da conto nella motivazione";

b) al comma 3 le parole "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" sono sostituite dalle seguenti: "unitamente ad ulteriori elementi di prova di diversa natura, documentale ovvero testimoniale, che ne confermano l'attendibilità";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni previste nel presente articolo trovano applicazione anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare".

Art. 16.

(Sentenze irrevocabili)

1. L'articolo 238-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 17.

(Informazione di garanzia)

1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 335-bis. - (Informazione di garanzia). - 1. Nel momento in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro di cui all'articolo precedente, il pubblico ministero procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione sia notificata a norma dell'articolo 151.

2. La comunicazione contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, avvertendolo che in mancanza sarà assistito da un difensore d'ufficio.

3. Analogo avviso viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene annotato il nome nel registro di cui all'articolo precedente.

4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai comma 1, 2 e 3 venga ritardata.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto una volta per eguale periodo.

Tuttavia l pubblico ministero, quando i deve compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto di assistere, deve prima provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2".

Art. 18.

(Richiesta di rinvio a giudizio)

1. All'articolo 416 del codice di procedura penale, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari".

Art. 19.

(Discussione)

1. All'articolo 421 del codice di procedura penale dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti d'indagine compiuti.

3-ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dell'articolo 393, le conclusioni previste dal comma 3 non possono essere formulate prima che l'incidente probatorio sia terminato".

Art. 20.

(Modifiche dell'imputazione)

1. L'articolo 423 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 423. - (Circostanza aggravante. Fatto diverso). - 1. Se nel corso dell'udienza emerge che il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. In tale caso, il giudice informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 429.

2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'imputato è contumace od assente, il pubblico ministero chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che esso sia notificato per estratto all'imputato. In tale caso, il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dall'articolo 419".

Art. 21.

(Contestazione)

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 423-bis. - (Contestazione del fatto nuovo). - 1. Se nel corso dell'udienza risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo o un reato connesso per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne consente la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato, altrimenti dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, procede ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 335.

3. Nel caso si proceda alla contestazione, si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 423.

4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 423 si osservano a pena di nullità assoluta".

Art. 22.

(Nuove contestazioni nel giudizio abbreviato)

1. L'articolo 441-bis del codice di procedura penale è sostituito da seguente:

"1. In caso di nuove contestazioni da parte del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423-bis. In ogni caso è consentito all'imputato optare per la celebrazione del procedimento nelle forme ordinarie".

Art. 23.

(Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento)

1. All'articolo 517 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale risulta che il reato è diverso da come descritto in imputazione ovvero emergono una circostanza aggravante, un fatto nuovo od un reato connesso, si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423-bis".

Art. 24.

(Sentenza di assoluzione)

1. All'articolo 530 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando non è provato aldilà di ogni ragionevole dubbio, che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia altresì sentenza di assoluzione quando il fatto non è previsto dalla legge come reato o è stato commesso da persona non imputabile".

Art. 25.

(Sentenza di condanna)

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza".

Art. 26.

(Requisiti della sentenza)

1. All'articolo 546, comma 1, del codice di procedura penale la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa;

e-bis) in casso di condanna, l'indicazione delle ragioni per le quali la colpevolezza dell'imputato va ritenuta provata aldilà di ogni ragionevole dubbio;

e-ter) in caso di assoluzione, l'indicazione delle ragioni per cui il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero l'imputato non è imputabile o altrimenti non è punibile".

Art. 27.

(Ricorso per Cassazione)

1. All'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) mancanza od illogicità della motivazione".

Art. 28.

(Contenuto del fascicolo del pubblico ministero trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio)

1. L'articolo 130 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è abrogato.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTRIZIONE CAUTELARE DELL'ACCUSATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Art. 29.

(Condizioni generali di applicazione delle misure cautelari)

1. All'articolo 273, comma 2, del codice di procedura penale le parole "che si ritiene possa essere irrogata" sono sostituite dalle parole "che il giudice, con adeguata motivazione, ritiene possa essere irrogata".

Art. 30.

(Esigenze cautelari)

1. All'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale pericolo che egli si dia alla fuga, fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile d'ufficio, sempre che il giudice ritenga, con motivazione adeguata, che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione";

b) alla lettera c) le parole "non inferiore nel massimo a quattro anni" sono sostituite dalle parole "non inferiore nel massimo a sei anni nel caso di custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a quattro anni nel caso di arresti domiciliari".

Art. 31.

(Criteri di scelta delle misure)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata".

Art. 32.

(Giudice competente)

1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. In ogni grado e fase del procedimento, sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari personali o di misure di sicurezza, nonché sulla modifica delle loro modalità esecutive, provvede un collegio di tre magistrati costituito presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte di Appello ovvero una sezione di essa territorialmente competente.

2. Sull'applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari reali provvede il giudice che procede.

3. In entrambi i casi, la decisione assunta è impugnabile dinanzi ad un collegio di tre magistrati costituito presso la Corte di appello territorialmente competente, la cui decisione può essere ricorsa per cassazione".

Art. 33.

(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva)

1. All'articolo 309 del codice di procedura penale il comma 7 è abrogato.

2. Agli articoli 309, 310, 324 del codice di procedura penale la parola: "tribunale" ovunque ricorra è sostituita dalle seguenti: "Corte di appello".

Art. 34.

(Giudice competente in ordine alle misure cautelari)

1. All'articolo 91 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dopo le parole "misure cautelari" è inserita la parola "reali".

CAPO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA NELLE ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE

Art. 35.

(Presupposti e forme del provvedimento che dispone l'intercettazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266, ove sussistano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato, nel quale, a pena di nullità, sono espressamente indicati gli elementi da cui si traggono gli specifici gravi indizi di reato, l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, precisando il collegamento esistente tra il reato per cui si procede e la persona o le persone oggetto dell'attività di intercettazione".

CAPO V

DISPOSIZIONI SULL'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA

Art. 36.

(Individuazioni da parte della polizia giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 349 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 349-bis. - (Individuazione di persone e di cose). - 1. Quando, per la immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di persone o di cose o di quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale, la polizia giudiziaria procede nel rispetto delle norme di cui agli articoli 213, 214, 215, 216, 217 e 361.

Art. 349-ter. - (Individuazione di persone per mezzo di fotografia). - 1.Quando, per la immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di una persona per mezzo di fotografia, questa viene mostrata unitamente ad altre fotografie di persone diverse, il più possibile rassomiglianti. Chi deve eseguire l'individuazione è invitato preventivamente a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i particolari che ricorda".

Art. 37.

(Individuazioni da parte della polizia giudiziaria)

1. All'articolo 361 del codice di procedura penale dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. In ogni caso, il pubblico ministero procede nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213, 214, 215, 216 e 217".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Art. 38.

(Organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le notificazioni da eseguire presso il difensore sono di regola effettuate a mezzo telefax presso il recapito telefonico di questi indicato nel primo atto di intervento nel procedimento. Nel difetto di tale indicazione, la notificazione avviene, sempre a mezzo telefax, presso il consigliodell'ordine di sua appartenenza".

Art. 39.

(Questioni preliminari)

1. All'articolo 491 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari, sull'utilizzabilità degli atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione.

5-ter. Il ricorso sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi, scaduto il quale il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio".

Art. 40.

(Richiesta di prove)

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le ordinanze che decidono sulle richieste di prova sono immediatamente ricorribili per cassazione. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla pronuncia dell'ordinanza e contiene la esposizione dei motivi.

Il ricorso sospende il dibattimento per un tempo non superiore ai sei mesi.

La decisione della Corte di cassazione è depositata entro trenta giorni e preclude in via definitiva la riproposizione della questione. Dalla proposizione del ricorso e fino alla decisione della Corte di cassazione rimangono sospesi i termini di custodia cautelare e di prescrizione";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La facoltà prevista nel comma 3 può essere esercitata dalle parti in qualunque momento del dibattimento e vale come rinuncia alla acquisizione della relativa prova secondo le regole di cui al successivo capo III".

art. 41.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. Dopo l'articolo 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 146-ter. - (Esame ed audizione a distanza dell'agente e dell'ufficiale di polizia giudiziaria). - 1. In ogni stato e grado del processo, l'esame testimoniale o l'audizione di un agente od ufficiale di polizia giudiziaria che, al momento dell'assunzione della prova, non presti servizio in un ufficio del distretto dove ha sede il giudice, avviene di regola nelle forme di cui ai comma 3 e successivi dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Analogamente si procede quando l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria debba essere esaminato od udito come perito o consulente tecnico.

2. Resta salva la facoltà delle parti di rinunciare all'esame dibattimentale, accordandosi ai sensi del comma 3 dell'articolo 493".

art. 42.

(Applicazione della pena su richiesta)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena detentiva, di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, diminuita fino a un terzo".

Art. 43.

(Ammissione di nuove prove)

1. Il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, su richiesta delle parti, può eccezionalmente disporre l'assunzione di nuove prove nel caso in cui è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, ovvero se vi è dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ed ai soli fini di pervenire ad una pronuncia ai sensi del comma 1 dell'articolo 530".

CAPO VII

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 44.

(Successione di leggi penali)

1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".

Art. 45.

(Determinazione della pena)

1. All'articolo 132 del codice penale è aggiunto il seguente comma: "Se il reato non è punito con l'ergastolo, la pena è diminuita di un terzo se l'imputato è incensurato; è aumentata fino ad un terzo se l'imputato è delinquente abituale, professionale o per tendenza".

 

 

 

 

 

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