L'appello di centotrenta professori e giuristi
contro la Cirami
Come professori universitari di diritto riteniamo
di dover segnalare che, nel testo del disegno di legge sul cd. legittimo sospetto
anche come emendato dalla Camera dei deputati, permangono vizi di legittimità
costituzionale. In particolare:
a) la previsione di non meglio specificati motivi di "legittimo sospetto",
sia pure derivanti da gravi situazioni locali, come causa di rimessione del
processo ad altro giudice appare in contrasto con il principio del giudice
naturale precostituito. La legge può consentire, quale extrema ratio
e in nome di valori costituzionalmente protetti come l’imparzialità
del giudice, lo spostamento del processo ad un organo diverso da quello originariamente
competente. Ma, come insegna la Corte costituzionale, perché possa
dirsi rispettata l’inderogabile garanzia della precostituzione, non basta
che sia predeterminato il "nuovo" giudice, territorialmente competente;
devono essere predeterminati anche i "casi", cioè le circostanze
di fatto oggettivamente verificabili che giustificano il trasferimento del
processo, in modo da ridurre al minimo la valutazione discrezionale della
Cassazione, chiamata a decidere sulla richiesta di rimessione. A questa esigenza
si sottrae manifestamente, per la genericità e la vaghezza del suo
presupposto, la nuova disciplina che lascia indefinito persino l’oggetto del
"legittimo sospetto";
b) la sospensione obbligatoria nella fase finale del dibattimento e il divieto
di pronunciare sentenza sono censurabili per gli stessi motivi già
enunciati dalla Corte costituzionale in rapporto all’analogo divieto contenuto
nell’originario articolo 47 Cpp (sentenza 353/96): si altera l’equilibrio
fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice, con
il rischio che l’uso strumentale della richiesta di rimessione determini "la
paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza
del processo". I forti dubbi di incostituzionalità non possono
certo dirsi fugati dai controlli preventivi ai quali è subordinato
l’effetto sospensivo. Tanto il vaglio di ammissibilità del Presidente
della cassazione, quanto quello del giudice di merito sulla novità
degli elementi addotti in caso di richiesta reiterata sono del tutto inadeguati
a frenare richieste pretestuose o dilatorie, che qualunque parte di media
diligenza è in grado di presentare in una veste formalmente ineccepibile;
c) appare infine illegittima, a fronte del principio di precostituzione del
giudice, l’immediata applicazione della nuova normativa ai processi in corso,
tanto più attraverso una legge dichiaratamente volta a distogliere
dal loro giudice naturale gli imputati di alcuni processi ben definiti
Gabriella Aimonetto
Alberto Alessandri
Antonella Antonucci
G. Guido Balandi
Enzo Balboni
Mauro Barberis
Marco Barbieri
Marta Bargis
Andrea Belvedere
Aldo Berlinguer
Alessandro Bernardi
Marta Bertolino
Ernesto Bettinelli
Andrea Biondi
Fabio Botta
Mauro Bussani
Silvia Buzzelli
Roberto Calvo
Stefano Canestrari
Remo Caponi
Francesco Caprioli
Mario Caravale
Lorenza Carlassare
Federico Carpi
Antonio Carratta
Paolo Cendon
Massimo Ceresa-Gastaldo
Claudia Cesari
Sergio Chiarloni
Pietro Ciarlo
Leopoldo Coen
Enzo Colarullo
Maria Grazia Coppetta
Franco Cordero
Giorgio Costantino
Gastone Cottino
Maria Vita De Giorgi
Cristina de Maglie
Lucetta De Santi
Giulio De Simone
Massimo Deiana
Franco Della Casa
Giammario De Muro
Alfonso Di Giovine
Mario Dogliani
Emilio Dolcini
Massimo Donini
Leopoldo Elia
Vittorio Fanchiotti
Rosario Ferrara
Federico Ferro-Luzzi
Paolo Ferrua
Giancarlo Filanti
Luigi Foffani
Gabriele Fornasari
Gabrio Forti
Rosanna Gambini
Silvio Gambino
Letizia Gianformaggio
Glauco Giostra
Ettore Gliozzi
Andrea Graziosi
Fabio Grifantini
Enrico Grosso
Carlo Federico Grosso
Roberto Guerrini
Giulio Illuminati
Roberto Kostoris
Lucio Lanfranchi
Raffaella Lanzillo
Silvia Larizza
Leonardo Lenti
Arrigo Manfredini
Giorgio Marinucci
Enrico Marzaduri
Tecla Mazzarese
Cosimo Marco Mazzon
Alessandro Melchionda
Vincenzo Militello
Serafino Nosengo
Renzo Orlandi
Alessandro Pace
Ilaria Pagni
Francesco Palazzo
Luigi Pannarale
Baldassarre Pastore
Vania Patanè
Marco Pelissero
Francesco Peroni
Davide Petrini
Ugo Petronio
Carlo Piergallini
Massimiliano Piras
Paolo Pisa
Mario Pisani
Alessandro Pizzorusso
Valerio Pocar
Adonella Presutti
Andrea Proto-Pisani
Giuseppe Riccio
Francesco Rigano
Silvio Riondato
Mariangela Ripoli
Lucia Risicato
Massimo Roccella
Umberto Romagnoli
Carlo Alberto Romano
Roberto Romboli
Alberto Ronco
Francesca Ruggieri
Rodolfo Savelli
Metello Scaparone
Andrea Scella
Sergio Seminara
Stefano Sicardi
Francesco Sitzia
Carlo Smuraglia
Emanuele Somma
Lorenzo Stanghellini
Michele Taruffo
Giuseppe Trisorio Liuzzi
Raffaele Volante
Roberto Weigmann
Enzo Zappalà
Paolo Zatti
Ottobre 2002
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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