Codice
di autoregolamentazione
L’Associazione Nazionale Magistrati,
premesso che si adopererà per pervenire ad un nucleo di regole comuni
alle altre magistrature e alle Associazioni Forensi per disciplinare le astensioni
dalle attività processuali nel "servizio giustizia", per
la rilevanza costituzionale della giurisdizione, unitaria nelle sue diverse
articolazioni, e per il carattere essenziale della collaborazione dell’Avvocatura
nell’attuazione dei diritti dei cittadini,
Ritiene di dover adottare provvisoriamente, fino a che
tali intese non siano raggiunte, il seguente
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in ordine
ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2 bis della
Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, interpretata secondo
il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall’art. 111
comma 2 della Costituzione.
- Il diritto dell’Associazione Nazionale Magistrati
di proclamare l’astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie
funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
- La proclamazione dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali
sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell’inizio, con indicazione
della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e al Ministro della Giustizia.
- Le stesse autorità saranno avvertite in caso
di revoca spontanea almeno sette giorni prima della data indicata per 1’inizio
dell’ astensione.
- La revoca dell’astensione per effetto di accordo
con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta
della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.
- L’astensione dalle attività giudiziarie non
può superare i tre giorni consecutivi. Non può essere proclamato
un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla
conclusione dell’astensione precedente.
- Salvo i limiti derivanti dalla necessità di
assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione
dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale,
ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici
- Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque
assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di
qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. 7 ottobre 1969,
n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
- In materia civile e del lavoro il divieto di astensione
è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti
sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali
in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
- In materia penale l’astensione non è consentita
nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì
consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art.
467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è
imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi
90 giorni;
- In materia di sorveglianza l’astensione è
consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati
in fase di sospensione dell’esecuzione, e alle attività non aventi
carattere processuale;
- Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie,
civili o penali, in cui 1’efficacia di un provvedimento decada se non
convalidato o confermato entro termini perentori;
- Debbono altresì essere sempre assicurati
gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti
dalle indicazioni precedenti.
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