L'ordinanza del Tribunale di Roma su Santoro

Pubblichiamo l'ordinanza del 9.12.2002, con cui il Tribunale di Roma ha ordinato in via d'urgenza alla RAI di adibire Michele Santoro alle "mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità".

 

MOTIVI E DECISIONE

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., depositato in data 11.11.2002, Michele Santoro esponeva che:

- quale giornalista professionista, aveva sempre realizzato, dal 1986 al 2002, programmi televisivi di approfondimento dell’informazione sui principali temi di attualità diffusi in prima serata (quali Samarcanda, Rosso e Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Raggio Verde, Sciuscià Edizione Straordinaria) e trasmissioni di reportage. Per la realizzazione di tali programmi aveva sempre avuto a disposizione un gruppo di lavoro composto da circa trenta collaboratori, tra giornalisti e tecnici, nonché una redazione composta di vari locali, alcune salette attrezzate per il montaggio e per la grafica nonché alcune troupes di ripresa. Aveva lavorato in piena autonomia decisionale e si era rapportato direttamente ai vertici aziendali;

- tale attività era stata svolta alle dipendenze della Rai spa dal 1986 all’agosto 1996 e successivamente dal settembre 1999 all’agosto 2002; nel periodo tra settembre 1996 ed agosto 1999 aveva svolto tale attività alle dipendenze del Gruppo Mediaset dove era stato assunto a tempo indeterminato, insieme con i suoi più stretti collaboratori, con le mansioni di direttore responsabile della testata Moby Dick e di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità e di programmi di reportage;

- nei primi mesi del 1999, il Direttore generale della Rai gli aveva proposto di ritornare a lavorare per il servizio pubblico, a tempo indeterminato, offrendogli peraltro una retribuzione inferiore a quella percepita alle dipendenze del Gruppo Mediaset; egli aveva subordinato l’accettazione della proposta alla condizione che la Rai gli garantisse, oltre alla qualifica ed al trattamento economico e normativo di direttore di testata, la sua stabile utilizzazione come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità e di programmi di reportage, rispettivamente in prima e seconda serata, con cadenza settimanale ed inserimento nel palinsesto da settembre a maggio; la diffusione dei suoi programmi sulla rete principale della emittenza pubblica, e cioè Raiuno; la sua collocazione alle dirette dipendenze del Direttore generale, salvo il coordinamento con le esigenze del Direttore di rete; l’assunzione a tempo indeterminato e l’assegnazione ai suoi programmi del gruppo di collaboratori che avevano lavorato con lui presso Mediaset; l’assegnazione altresì di circa trenta collaboratori tra giornalisti, programmisti, registi e tecnici, da assumere annualmente con contratto di lavoro subordinato a termine o con contratto di scrittura;

- la Rai aveva accettato tali condizioni, essendo stata in particolare concordata tra le parti la realizzazione di un programma di approfondimento dell’informazione da diffondere in prima serata sulla rete Raiuno per venti puntate l’anno e di un programma di reportage da diffondere in seconda serata nella stessa rete con il titolo di Sciuscià, secondo una formula da lui ideata nel precedente periodo di lavoro alle dipendenze della Rai;

- in virtù di tali accordi, la Rai lo aveva assunto, con contratto del 14.4.1999 a tempo indeterminato con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell’ambito della Divisione TV Canali 1 e 2 presso Raiuno e con previsione di specifici compensi per ogni puntata del programma di prima serata e del reportage Sciuscià;

- la Rai aveva altresì assunto a tempo indeterminato i collaboratori da lui indicati, che gli erano stati assegnati unitamente a due giornalisti già dipendenti dell’azienda e ad altri quindici collaboratori tra giornalisti, programmisti registi e tecnici, assunti ogni anno con contratto a termine o con contratti di scrittura; nel complesso, il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione dei suoi programmi era composto da circa 45 collaboratori, di cui 15 tra operatori e montatori e con 5 troupes di ripresa che lavoravano in una redazione di Via Teulada composta da circa 10 locali e munita di tre salette attrezzate per il montaggio e per la grafica;

- nella stagione 1999/2000, i suoi programmi erano stati trasmessi su Raiuno e successivamente, per ragioni di palinsesto e ferma restando la sua assegnazione alla Divisione 1, aveva concordato con la Direzione generale dell’azienda il suo passaggio su Raidue insieme con il gruppo di lavoro;

- dalla stipula del contratto aveva realizzato gli indicati programmi di prima serata, la cui messa in onda era avvenuta da settembre-ottobre fino al mese di maggio dell’anno successivo, mentre i periodi di programmazione dei reportage venivano concordati di anno in anno con il Direttore di rete; tutti i programmi realizzati avevano ottenuto successi di pubblico e di critica, con conseguenti introiti pubblicitari in favore dell’azienda;

- durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del maggio 2001 egli era stato fatto oggetto di esposti da parte di alcuni esponenti del partito di Forza Italia per pretese violazioni delle regole sulla par condicio, con particolare riferimento ad alcune puntate del programma Il Raggio Verde ed a seguito del procedimento incardinato presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni era stata applicata nei confronti dell’azienda una sanzione pecuniaria, con un provvedimento attualmente sottoposto al vaglio della giurisdizione amministrativa;

- nella stagione televisiva successiva alla vittoria, nelle elezioni politiche del maggio 2001, della coalizione di centro-destra, egli aveva realizzato i programmi di prima serata, affrontando tematiche di stretta attualità e di politica interna;

- in vista della nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Rai, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in occasione della sua partecipazione al vertice dei paesi europei svoltasi a Caceres, in Spagna, in data 9.2.2002, aveva detto che in occasione delle ultime elezioni politiche la Rai aveva attentato alla democrazia, precisando che nel marzo 2001 cominciò l’offensiva della Rai di Zaccaria con i suoi Travaglio, i suoi Santoro, i suoi Biagi, con tutta quella falsa satira che invece era un’azione volta a demolire l’immagine del leader dell’opposizione …;

- in data 26.2.2002 erano stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai, nella persona di Antonio Baldassarre, Marco Staderini ed Ettore Albertoni – designati dai partiti della coalizione governativa – e di Carmine Donzelli e Luigi Zanda – designati dai partiti di opposizione; in data 19.3.2002 il Consiglio, con il voto dei tre membri indicati dalla maggioranza, aveva nominato Direttore generale Agostino Saccà, il quale in una intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato di votare per Forza Italia insieme con tutta la sua famiglia;

- intervenendo al congresso del partito Alleanza Nazionale svoltosi a Bologna il 5.4.2002, il Presidente del Consiglio aveva dichiarato che nella futura Rai non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti … La televisione pubblica è stata occupata militarmente dalla sinistra e lo è ancora oggi e solo fra una settimana ci sarà un cambiamento ….;

- durante la conferenza stampa conclusiva della sua visita ufficiale in Bulgaria, il Presidente del Consiglio, in data 18.4.2002, aveva dichiarato che ho già avuto modo di dire che Santoro, Biagi e Luttazzi hanno fatto un uso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, criminoso; credo che sia un preciso dovere della nuova dirigenza Rai di non permettere più che questo avvenga; ed alle domande dei giornalisti che gli avevano chiesto se ciò significava un allontanamento delle tre persone indicate, lo stesso Presidente del Consiglio aveva risposto che ove cambiassero nulla ad personam, ma siccome non cambieranno .., aggiungendo che il costo economico della eventuale risoluzione del contratto con Michele Santoro non era un suo problema;

- a seguito di tali dichiarazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai Baldassarre, in una seduta della Commissione Parlamentare per la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23.4.2002, aveva definito Enzo Biagi e Michele Santoro un patrimonio professionale del servizio pubblico, aggiungendo che l’azienda farà di tutto per non privarsi del loro apporto come giornalisti; mentre nella stessa seduta il Direttore generale Saccà aveva invece affermato che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi dovevano ritenersi giustificate da quanto accaduto nel servizio pubblico durante la campagna elettorale dell’anno precedente;

- in una successiva dichiarazione del 22.6.2002, durante una missione ufficiale a Siviglia, il Presidente del Consiglio Berlusconi aveva ribadito la incompatibilità di Michele Santoro con il nuovo orientamento della Rai ed il giorno successivo, nei palinsesti presentati dall’azienda a Cannes per la pianificazione delle campagne pubblicitarie della stagione 2002/2003, i programmi di Enzo Biagi e Michele Santoro non erano stati inseriti;

- in un intervento pubblico svolto a Firenze il 28.6.2002, il Presidente Baldassarre aveva dichiarato che trasmissioni faziose come quelle di Santoro ci sono in Venezuela, in un paese civile non si fanno. Santoro se lo deve mettere in testa … lui è un dipendente Rai e come tale dovrebbe comportarsi. Vorrei che Santoro lavorasse nel rispetto delle regole democratiche di un paese civile;

- dopo tali dichiarazioni, vi era stato da parte del Presidente Baldassare e del Direttore generale Saccà un alternarsi di ulteriori dichiarazioni e di ulteriore corrispondenza, dalla quale emergeva la volontà dell’azienda, ora di continuare ad utilizzare la sua opera, ora di volersene privare; apparendo, in particolare, il Presidente Baldassarre fautore di una linea cosiddetta trattativista, ed il Direttore generale Saccà, fautore di una linea più intransigente;

- con lettera del 5.8.2002 la Rai aveva aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare contestandogli, con riferimento alla puntata di Sciuscià Edizione Straordinaria del 24.5.2002, di aver tenuto un comportamento non conforme alle direttive impartitegli, disattendendo i criteri di pluralismo, imparzialità, correttezza ed obiettività dell’informazione; e con riferimento alla puntata del programma Sciuscià del 16.7.2002, dedicata all’emergenza idrica in Sicilia, di non aver rispettato gli obblighi di imparzialità e correttezza e di aver affrontato temi di particolare delicatezza con modalità e forme espressive non in linea con i criteri del servizio pubblico televisivo;

- di fronte a tali contestazioni, egli si era difeso con nota del 7.8.2002 ed era stato sentito in audizione del 9.9.2002; il procedimento si era concluso in data 7.10.2002, con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per quattro giorni dal lavoro e dalla retribuzione;

- nella seduta della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 18.9.2002, il Presidente Baldassarre aveva dichiarato che era stata respinta dal Consiglio la richiesta dei consiglieri di "minoranza" di far riprendere le trasmissioni del programma Sciuscià nella stessa posizione, alla stessa ora e nello stesso canale e che il Consiglio stesso aveva affidato al Direttore generale il compito di sondare il Direttore di Raitre per trovare lo spazio per un programma di informazione politica o di attualità da affidare a Michele Santoro; che vi era stata la disponibilità del Direttore di Raitre, a condizione però di un aumento di budget da parte dell’azienda in favore della rete; nella stesa seduta della Commissione Parlamentare il Direttore generale Saccà aveva dichiarato che esistevano problemi per l’inserimento nei palinsesti di un programma di Michele Santoro, il quale comunque stava lavorando per la realizzazione del programma "Donne";

- successivamente, il Direttore di Raitre aveva confermato la sua disponibilità ad utilizzare Michele Santoro nel 2003, senza aumento di budget, e di attendere un sì o un no dai vertici;

- successivamente vi era stato uno scambio epistolare con l’ufficio legale dell’azienda, attraverso il quale egli aveva ribadito lo stato di forzata inattività, precisando che il programma "Donne" - attività peraltro del tutto marginale rispetto a quella che gli competeva per legge e per contratto - non era mai stato a lui affidato, avendo collaborato all’edizione delle cinque puntate previste, regolarmente ultimate e non da lui firmate perché non ne era l’autore, né il conduttore;

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’azienda del 30.10.2002, il Direttore generale aveva escluso la possibilità di utilizzare e impiegare Michele Santoro;

- l’ultima sua attività espletata era stata svolta nella prima metà di settembre ed era consistita nella collaborazione all’edizione del programma "Donne", ideato, realizzato e condotto, su incarico del precedente Direttore di Raidue, dalla giornalista Costamagna; detto programma, in cinque puntate, era andato in onda nell’ottobre del 2002;

- nel mese di ottobre 2002 la redazione di Sciuscià era stata privata delle linee telefoniche, dell’archivio di dieci anni di trasmissioni e dei computers; tre stanze su cinque erano state assegnate alla redazione di altri programmi, unitamente alle salette di montaggio e di grafica; nessuno dei contratti a termine era stato rinnovato e i due giornalisti già dipendenti Rai, distaccati presso la sua redazione, erano stati reinseriti nelle testate di provenienza; infine, egli era stato privato dell’uso dell’auto aziendale, attribuitagli fin dall’aprile del 1999, in quanto direttore giornalistico;

- rispondendo al Presidente della Commissione Parlamentare, il Presidente Baldassarre, in data 5.11.2002, aveva comunicato che le posizioni dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro erano all’attenzione del Direttore generale, al quale spettava la trattativa relativa alla stipula dei contratti allo stato, egli era privo di ogni incarico, in condizioni di forzata inoperosità.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente – ritenuto in diritto illegittimo il comportamento dell’azienda che aveva determinato un suo demansionamento, nonché illegittimo il comportamento tenuto personalmente da Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Marco Staderini, Ettore Albertoni ed Agostino Saccà ed argomentando sia sul fumus che sul periculum – ha chiesto al giudice:

a) di ordinare alla Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. di adibirlo all’attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione nonché di programmi di reportage, e segnatamente dei programmi televisivi Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià, con le mansioni svolte nonché con le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva 2001/2002;

b) di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini e Agostino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire il suo impiego presso la RAI, con gli incarichi, le mansioni e le modalità di cui sub a);

c) di adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i suoi diritti e la sua personalità;

d) di disporre la pubblicazione dell’emanando provvedimento, a spese dei convenuti, mediante inserzione su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale, nonché mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali della Rai.

Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a., la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e la interpretazione da questi proposta delle pattuizioni intervenute tra le parti.

In particolare, deduceva che:

- nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda dell’8.4.1999, di autorizzazione all’assunzione del ricorrente, precedente alla stipula del contratto, non vi era riferimento alcuno al programma Sciuscià, né allo staff rivendicato come diritto, né alla messa in onda dei programmi sulle principali reti televisive Rai, né infine alla loro collocazione nella fascia oraria di maggiore importanza;

- nel contratto stipulato tra le parti vi era il riferimento ad un’attività normale, e ad un’attività eccezionale o ulteriore, per la quale il ricorrente avrebbe percepito una particolare remunerazione, non essendosi la Rai impegnata, e neppure limitata, a far svolgere al ricorrente esclusivamente il programma Sciuscià o programmi di prima serata, essendo quest’ultima contemplata dal contratto come speciale;

- il ricorrente era stato assunto con la qualifica di Direttore giornalistico ad personam, con la conseguenza che le mansioni da svolgere - non però nelle testate dove vi era già un Direttore giornalistico – dovevano avere ad oggetto programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall’articolo 2 del contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni, e quindi anche quelli di storia recente, purché di approfondimento e di taglio culturale;

- il ricorrente, tutt’altro che inoperoso, se non per sua scelta, aveva "ritirato la firma" al programma "Donne" ed aveva rifiutato e rifiutava tuttora di effettuare la realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e con il suo consenso, era stato previsto uno stanziamento in denaro.

La Rai aggiungeva che non potevano essere trascurate le difficoltà in cui il datore di lavoro - nella fase di ridefinizione del palinsesto e di avvicendamento dei programmi - poteva trovarsi, sia pure temporaneamente, nell’impiego di professionalità delle quali non voleva privarsi, ribadendo che l’azienda elaborava ed attuava le proprie strategie imprenditoriali in piena autonomia dal potere politico e che le difficoltà di collocazione del Santoro erano state acuite dagli ammonimenti e dalle sanzioni cui il comportamento dello stesso l’aveva esposta da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La Rai chiedeva pertanto il rigetto della domanda cautelare.

Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale in via preliminare eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo eseguita presso la Presidenza stessa, in Palazzo Chigi, e non invece presso l’Avvocatura Generale dello Stato; la improcedibilità del ricorso cautelare, essendo il procedimento per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., ancora in corso. Nel merito, osservava che il giudizio cautelare intrapreso dal Santoro riguardava il rapporto contrattuale tra le parti, sicché non era possibile introdurre domande estranee a detto rapporto e coinvolgere terzi estranei al rapporto stesso; aggiungeva che la Rai era giuridicamente autonoma dalla Presidenza del Consiglio; che le dichiarazioni dalle quali traeva origine la presente controversia dovevano comunque essere ritenute espressione del diritto di cui all’articolo 21 Cost. e che se comunque l’azienda, datore di lavoro del ricorrente, avesse ritenuto di conformare i propri comportamenti alle opinioni politiche altrui, era solo nei confronti dell’azienda stessa che il Santoro, ritenutosi leso, avrebbe potuto attivarsi in sede giudiziale. Aggiungeva ancora che con le dichiarazioni denunciate, il Presidente del Consiglio si era limitato a criticare l’uso, da lui non condiviso, del mezzo televisivo fatto da vari giornalisti tra i quali il ricorrente, auspicando che la nuova dirigenza dell’azienda non lo consentisse più per il futuro, ed invocando non il demansionamento del Santoro, ma la cessazione del ritenuto abuso. Rilevava ancora l’inammissibilità della domanda cautelare proposta nei suoi confronti, poiché con essa si chiedeva di inibire al Presidente del Consiglio il compimento di atti diretti ad impedire l’esecuzione del provvedimento cautelare richiesto nei confronti della Rai, sicchè i detti comportamenti elusivi, ove mai effettivamente intervenuti, dovevano caso mai essere sottoposti al vaglio del giudice solo dopo il loro compimento e non prima. Contestava, infine, la sussistenza del requisito del periculum.

Con separate, ma identiche memorie difensive, si costituivano in giudizio gli altri quattro convenuti, i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nella loro qualità (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, Consiglieri e Direttore generale) avevano espresso una volontà non già a titolo personale, ma allo scopo di consentire la formazione e l’attuazione della volontà di altro soggetto, e cioè del soggetto da loro amministrato. Le pretese del ricorrente, pertanto, potevano essere fatte valere solo nei confronti della Rai, la cui difesa peraltro veniva da loro fatta propria.

All’udienza del 26.11.2002 veniva acquisita documentazione, venivano sentiti il ricorrente, il procuratore speciale della Rai ed il procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri e del Direttore generale dell’azienda e veniva discussa oralmente la causa dai difensori delle parti.

Alla successiva udienza del 4.12.2002, acquisita ulteriore documentazione, sentiti nuovamente il ricorrente ed il procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri e del Direttore generale, completata la discussione orale, il giudice riservava la decisione.

Sulla domanda cautelare proposta nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana spa.

A fronte delle deduzioni del ricorrente di aver sempre svolto e realizzato nella sua carriera - ancor prima della stipula del contratto con la Rai del 14.4.1999 - programmi televisivi di approfondimento dell’informazione sui principali temi di attualità e di essere invece attualmente, a seguito delle vicende sopra riportate, senza incarico alcuno, la Rai sostanzialmente non ha negato l’attuale inoperosità del Santoro, ma ha affermato che:

il ricorrente non può pretendere di svolgere, realizzare e condurre programmi di approfondimento dell’informazione, nonché programmi di reportage - segnatamente i programmi televisivi Sciuscià Edizione Straordinaria e Sciuscià - con le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva 2001/2002, in quanto il contratto concluso tra le parti non lo prevedeva, dovendo la sua attività lavorativa avere ad oggetto i programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall’articolo 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero delle comunicazioni;

l’attuale inoperosità del Santoro dipende da una sua scelta personale, dal momento che ha "ritirato" la firma al programma Donne ed ha rifiutato e rifiuta tuttora lo svolgimento del docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e con il suo consenso, era stato già previsto uno stanziamento in denaro.

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla Rai, non sembra che dalla lettura del contratto possa evincersi che le parti abbiano inteso differenziare e distinguere le prestazioni lavorative del Santoro in una attività normale accanto ad una speciale, consistente quest’ultima nella realizzazione del programma Sciuscià e nella realizzazione di speciali di prima serata.

Il contratto del 14.4.1999 stipulato tra le parti recepisce pienamente i termini di un precedente accordo del 27.3.1999 tra il Santoro stesso e l’allora Direttore generale dell’azienda (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), ma soprattutto segue la delibera di assunzione del Consiglio di Amministrazione dell’azienda dell’8.4.1999 (in favore del ricorrente e di Alessandro Ruotolo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore giornalistico) che, nelle premesse, considera che la caratterizzazione e lo sviluppo dell’offerta televisiva di approfondimento informativo richiedono sempre più di avvalersi di consolidate professionalità.

Il riferimento operato dalla delibera di assunzione, richiamata dal successivo contratto, alle consolidate professionalità nell’ambito dell’approfondimento informativo, è pertanto già molto significativo sulla reale volontà manifestata dalla Rai di assegnare al ricorrente (ed al suo collega Ruotolo) le mansioni e le attività per le quali era (ed è) caratterizzata la sua formazione professionale.

A questo riguardo, costituisce fatto notorio - oltre che circostanza dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta - che il ricorrente, insieme ad un numeroso staff di colleghi giornalisti e tecnici, ha sempre svolto, ancor prima dell’assunzione in Rai del 1999, l’attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione sui principali temi di attualità, e ciò sia presso il Gruppo Mediaset (dal settembre 1996 all’agosto del 1999) quale direttore della testata Moby Dick, sia in precedenza sempre in Rai (per un decennio che va dal 1986 al 1996), quale realizzatore dei noti programmi Samarcanda, Rosso e Nero e Tempo Reale. La lettura dei titoli delle singole puntate settimanali di tali trasmissioni consente di affermare che oggetto di esse era l’approfondimento televisivo di argomenti di stretta e strettissima attualità, politica e non solo.

La specifica competenza di Michele Santoro, ovvero la consolidata professionalità di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione della Rai dell’8.4.1999, riguarda pertanto proprio questa attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione sui temi di stretta attualità, attraverso una collaudata formula basata sulla discussione di essi con politici, giornalisti e rappresentanti di associazioni, ospiti in studio, interviste, sondaggi fra il pubblico e filmati documentari.

Ma al di là di quello che si legge nel contratto e nella delibera di assunzione, che la volontà della Rai fosse stata proprio quella di assumere il ricorrente ed il suo staff per realizzare sulla più importante rete televisiva pubblica i detti programmi di approfondimento dell’informazione si ricava dall’esame del concreto ed effettivo svolgimento del rapporto, delle prestazioni effettivamente rese e del concreto atteggiamento delle parti. Ed infatti, a partire dalla stagione televisiva 1999/2000 (la prima successiva alla stipula del contratto), Michele Santoro ha realizzato e condotto una serie di programmi di prima serata (Circus, Il Raggio Verde, Sciuscià Emergenza Guerra e Sciuscià Edizione Straordinaria) che hanno avuto ad oggetto proprio l’approfondimento con cadenza settimanale dell’informazione sui principali temi di attualità (è sufficiente, al riguardo, ricordare i titoli di alcune puntate aventi ad oggetto l’approfondimento di temi quali, per citarne solo alcuni, la guerra, l’attentato terroristico alle Torri gemelle, il conflitto arabo-israeliano, le elezioni italiane e quelle americane, la cronaca politica e quella giudiziaria, le proposte di modifica legislativa sui temi del lavoro, l’inquinamento ambientale);

Ciò detto, costituisce fatto notorio - oltre che circostanza documentalmente provata - che al termine della stagione televisiva 2001/2002 al ricorrente non sia stata più affidata la realizzazione di tali programmi di approfondimento e che la relativa intera struttura di supporto sia stata sostanzialmente eliminata.

A questo punto, la difesa della Rai non nega la circostanza, ma sostiene che il Santoro ha continuato a lavorare per il programma Donne e che lo stesso avrebbe rifiutato, e si rifiuterebbe tuttora, di realizzare il propostogli docudrama su Salvatore Giuliano.

Su tali rilievi, occorre fare le seguenti osservazioni.

Quanto al programma Donne, dedicato all’approfondimento di temi e problemi della condizione femminile, esso è stato ideato all’inizio della stagione televisiva 2001/2002 ed affidato alla giornalista Luisella Costamagna; si è trattato di 5 speciali curati dalla stessa Costamagna e realizzati dalla componente femminile dello staff di Santoro, il quale ne ha curato l’edizione fino al maggio del 2002. Tale programma è comunque concluso, essendo gli speciali andati in onda su Raidue in seconda serata nello scorso mese di ottobre. Pertanto, a prescindere da quanto si dirà in seguito sotto il profilo dell’equivalenza delle mansioni e quindi a prescindere dall’esame del livello qualitativo e quantitativo dell’impegno richiesto al Santoro per l’edizione di tale programma, essendo lo stesso oramai terminato, non può essere considerato elemento idoneo a neutralizzare il denunciato attuale demansionamento del ricorrente.

Per quanto riguarda il docudrama su Salvatore Giuliano, va preliminarmente osservato che il termine tecnico docudrama, risultante dalla contrazione di documentary – drama, designa uno sceneggiato o un film per la televisione ispirato a fatti realmente accaduti, in cui i personaggi mantengono le loro reali identità (cfr. la relativa voce della Garzantina a cura di Aldo Grasso, prodotta in atti). La sola lettura di tale definizione consente pertanto di riscontrare l’evidente e chiara diversità tra tale tipo di programma e quelli di cui si è sempre occupato Michele Santoro.

Va poi aggiunto che l’idea di tale programmazione è nata dallo stesso Santoro fin dall’ottobre 2000, con la realizzazione di cinque puntate di fiction sulla vicenda che ha avuto protagonista Salvatore Giuliano, più una o due puntate di talk (cfr. lettera del 17.10.2000). Secondo il procuratore speciale dei convenuti, tale programma, per il quale è stato previsto uno stanziamento di budget, potrebbe essere collocato in prima serata, per quanto riguarda la fiction, ed in seconda serata ed anche in giorni diversi, per quanto riguarda il talk.

Ora a prescindere dai tempi di realizzazione e di messa in onda di tale docudrama, sui quali non vi è stata alcuna indicazione, appare decisiva la circostanza che per attività, per visibilità e per quantità di impegno, il programma proposto può essere al più considerato analogo ad una attività aggiuntiva e complementare a quelle da sempre svolte dal Santoro ed attinente più alla ricostruzione storica che all’approfondimento giornalistico dell’informazione di attualità. Non è un caso, infatti, che l’idea di tale programma, proveniente come detto dallo stesso Santoro, è nata in un periodo in cui lo stesso ricorrente svolgeva la sua specifica attività di realizzatore e conduttore dei programmi di approfondimento dell’informazione sui temi di attualità, dovendosi evincere dalla stessa citata lettera del 17.10.2000 che l’impegno concernente il docudrama si dovesse accompagnare ed aggiungere alla ordinaria attività di approfondimento dell’informazione sull’attualità, ma non sostituirsi ad essa.

Al riguardo, comunque, devono essere richiamati i principi che la giurisprudenza ha affermato in tema di giudizio di equivalenza delle mansioni e di accertamento comparativo delle stesse. In particolare, si è affermato – in base a consolidati e condivisibili orientamenti – che occorre accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità (da ultimo, Cass. 2.10.2002, n.14150); che le nuove mansioni non pregiudichino il dipendente, importando la dispersione del corredo delle nozioni e delle esperienze acquisite nello specifico settore (cfr. Cassazione 9623/00); che il divieto di variazione in pejus delle mansioni opera tenendo conto non solo di una riduzione qualitativa, ma anche quantitativa di esse (cfr. Cassazione 7967/02).

A ciò va aggiunto che nello specifico settore del lavoro giornalistico televisivo il giudizio di equivalenza tra vecchie e nuove mansioni va svolto tenendo conto che la professionalità di un giornalista addetto alla realizzazione e alla conduzione di programmi di approfondimento dell’informazione di stretta attualità è da individuarsi non solo con riguardo al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche, ma anche con aspetti legati alla visibilità, che costituiscono -come già affermato in un precedente analogo di questo Tribunale – estrinsecazione di una specifica capacità di confrontarsi con i problemi della diretta televisiva e con quella di comunicare con l’immagine propria le informazioni (cfr. Tribunale di Roma 20.3.2001, nella causa Rai/Cancellieri).

Il predetto principio vale ancor più, tenuto conto della figura professionale e della notorietà di Michele Santoro, della rilevanza e dell’importanza dei suoi programmi e del successo di pubblico sempre ottenuto (la media dello share di 33 puntate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 è stata del 18%, superiore a quello medio di Raidue nella corrispondente fascia oraria: cfr. doc n. 5 di parte ricorrente).

In base a quanto sopra esposto,

tenuto conto delle specifiche mansioni da sempre espletate dal ricorrente e della specifica competenza dello stesso in relazione alla realizzazione e alla conduzione dei programmi di approfondimento dell’informazione su temi di stretta e strettissima attualità;

tenuto conto della sua rimozione dalla realizzazione e dalla conduzione dei predetti programmi, al termine della stagione televisiva passata;

tenuto conto dell’attuale incontestata inoperosità dello stesso, in relazione anche alla circostanza che il programma Donne (alla cui edizione il Santoro ha collaborato fino al maggio 2002) è oramai concluso;

tenuto conto che le mansioni propostegli dalla Rai e consistenti nella realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano non appaiono per nulla equivalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo ed in virtù dei sopra richiamati principi giurisprudenziali in materia, a quelle svolte in precedenza (e a prescindere dalla circostanza che il programma è ancora "da fare", come riferito dal procuratore speciale dei convenuti);

tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi pienamente consumata da parte della Rai la violazione dell’articolo 2103 c.c.

Accertato il demansionamento del Santoro, appare in questa sede cautelare irrilevante esaminarne i reali motivi, così come dedotti dalla difesa del ricorrente, l’approfondimento dei quali potrà eventualmente essere oggetto del successivo giudizio di merito.

Sussiste anche il secondo dei requisiti richiesti per l’invocata tutela d’urgenza (il periculum), rispetto al quale, peraltro, la difesa della Rai nulla ha replicato.

Come già affermato in analoghi precedenti di questo Tribunale, con motivazioni pienamente condivisibili, nel settore del giornalismo televisivo di informazione, la professionalità acquisita dal dipendente, una volta lesa da un demansionamento, non trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale, in quanto questi ultimi non assicurano al dipendente stesso il ripristino di quelle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell’immagine, di tecnico-specialista dell’informazione, che trovano fondamento anche nel rapporto diretto - a mezzo dell’immagine di colui che rende l’approfondimento informativo - con i fruitori dell’informazione.

Nel caso di specie, la professionalità del Santoro nei termini sopra specificati, il suo diritto a lavorare come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione su temi di stretta attualità seguiti da un vasto pubblico, il suo diritto di non perdere il patrimonio professionale acquisito anche attraverso le predette forme di visibilità televisiva, corrono il concreto rischio di venire irrimediabilmente compromessi durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria i suoi diritti.

Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda di cautela avanzata dal ricorrente, deve essere ordinato alla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. di adibire Michele Santoro alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità.

Deve di conseguenza essere fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito che dovrà statuire anche sulle spese della presenta fase cautelare.

Sulla domanda cautelare proposta nei confronti degli altri convenuti.

Con l’ulteriore domanda cautelare, il ricorrente ha chiesto al giudice di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Baldassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini ed Agostino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire l’impiego del ricorrente presso la Rai con gli incarichi, le mansioni e le modalità di cui alla precedente richiesta di cautela.

Sul punto - a prescindere dall’esame di tutte le questioni preliminari in ordine alla notifica del ricorso, alla legittimazione passiva e alla eccepita inammissibilità della richiesta - deve essere fatta una distinzione per singole posizioni.

Quanto a Silvio Berlusconi – indipendentemente dalla valutazione della domanda, ed in particolare se essa è proposta nei suoi confronti quale Presidente del Consiglio ovvero quale esponente politico e quindi quale singolo – va osservato che la difesa del ricorrente si duole sostanzialmente di due dichiarazioni rese dallo stesso, la prima a Bologna il 5.4.2002, e la seconda a Sofia il successivo 18.4.2002, che avrebbero determinato la decisione della Rai di rimuoverlo dalla realizzazione e dalla conduzione dei programmi svolti fino alla conclusione della stagione televisiva 2001/2002 e di estrometterlo dai palinsesti dell’azienda per quella successiva.

Ora a prescindere dall’esame della ricostruzione giuridica prospettata (si tratterebbe di lesione del credito da parte di un terzo), si può brevemente considerare che è carente il requisito dell’attualità della condotta da inibire.

Le dichiarazioni denunciate sono dell’aprile di quest’anno e non sono stati evidenziati e dedotti dichiarazioni e comportamenti attuali, a nulla rilevando – nella presente fase cautelare – la permanenza e quindi l’attualità degli effetti di tali dichiarazioni. Ed allora non è possibile né un ordine di inibire comportamenti oramai passati, né tanto meno un ordine di inibire eventuali comportamenti e dichiarazioni futuri.

Quanto ad Antonio Baldassarre ed Ettore Adalberto Albertoni (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della Rai), anche qui, a prescindere dall’esame dell’eccepito difetto di legittimazione passiva, va osservato che la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14.11.2002 (con la quale si invita il Direttore generale a verificare al più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della prossima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da Enzo Biagi e Michele Santoro) disattende la dedotta persistenza di un preteso illegittimo comportamento dei singoli.

Quanto alla posizione di Marco Staderini, le sue intervenute dimissioni dalla carica di Consigliere Rai e comunque la sua non partecipazione alle riunioni del Consiglio (indipendentemente quindi dalla risoluzione della questione giuridica del momento di perfezionamento di tali dimissioni) rende anche qui decisamente non attuale la condotta lesiva denunciata.

Infine, in relazione alla posizione di Agostino Saccà, va osservato che quale responsabile della direzione aziendale appare difficile diversificarlo dall’azienda stessa, sicché non avrebbe senso un ordine di inibitoria nei suoi confronti come singolo, una volta pronunciato nei confronti della Rai l’ordine di adibizione del Santoro alle mansioni reclamate.

Per tali ragioni, la domanda cautelare di inibitoria, proposta nei confronti degli altri convenuti, va disattesa, con compensazione integrale delle spese di lite, ravvisandosene i giusti motivi.

P.Q.M.

Visti gli articoli 669 bis e ss. c.p.c.

Ordina alla Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. di adibire Michele Santoro alle mansioni di cui al contratto del 14.4.1999, così come effettivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizzazione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità.

Fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito, che dovrà statuire anche sulle spese della presente fase cautelare.

Rigetta la domanda cautelare proposta nei confronti degli altri convenuti, con compensazione integrale delle spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 2002.

 

 

 

 

 

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