Migranti: un fastidio per la giustizia?
E' triste vedere come l'approccio di alcuni giudici alla questione immigrazione, nella misura in cui essi se ne devono professionalmente interessare, si caratterizzi per spirito burocratico e scarsa attenzione: decidere dei ricorsi dei migranti è per loro un fastidio in più, che determina sottrazione di tempo prezioso alla trattazione delle cause davvero importanti. Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che proprio la condizione dei cittadini extracomunitari costituisce una cartina di tornasole per verificare lo stato concreto dei diritti fondamentali della persona; ma chiaro evidentemente non è.
Di recente la prima sezione penale della corte di cassazione, con sentenza 22 maggio 2001, ha annullato senza rinvio un'ordinanza con la quale il Gip presso il Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento del Questore di Trapani che disponeva il trattenimento di tale Haboubi Faouizi presso il centro di permanenza temporanea di Agrigento in attesa dell'esecuzione dei decreto di respingimento dello straniero con accompagnamento alla frontiera.
In proposito la corte ha rilevato che "mentre il provvedimento di convalida del decreto del questore, con cui si dispone il trattenimento del cittadino extracomunitario in un centro di permanenza temporaneo, deve essere emesso, a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, dal pretore (ora tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 244, comma 2, del D. Lgs 19.2.1998 n. 51)", nel caso in esame "il decreto di convalida previsto dalle disposizioni sopra richiamate è stato invece illegittimamente emesso dal GIP dei Tribunale di Agrigento, funzionalmente incompetente rispetto al giudice designato dalla legge e, per di più, da un giudice penale in un procedimento avente natura civilistica (v. Cass., Sez. I, sent. n. 3156 del 27.4.2000, Polova; Sez. I, sent. n. 2310 dei 29.3.2000, Huayamares)".
La rilevata incompetenza funzionale è stata giustamente considerata decisiva, e assorbente rispetto alle altre questioni dedotte: che di certo non mancavano, come emerge dalla requisitoria dei procuratore generale, nella quale si evidenziavano altre ragioni di nullità dell'ordinanza impugnata.
"Il PG, letto il ricorso.....
considerato
1 - che mentre l'ordinamento prevede in generale che i provvedimenti dei giudice contengano l'indicazione delle parti, nel caso di specie l'ordinanza impugnata, dopo avere fatto riferimento a un provvedimento del Questore di Trapani con il quale si disponeva "che n°' 10 stranieri siano trattenuti…presso il centro di permanenza temporanea e assistenza di Agrigento", convalida tale provvedimento "nei confronti di Tajauri Medi + 9", senza altre indicazioni in ordine alle generalità delle persone alle quali il giudice ha inteso riferirsi;
2. che pur essendo le ordinanze, a differenza delle sentenze, provvedimenti a forma libera, è tuttavia necessario che in qualche modo siano individuabili le persone alle quali le stesse si riferiscono;
3. che tale assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla generalità dell'odierno ricorrente determina la nullità dell'ordinanza impugnata;
rilevato
che a fronte del dettato nonnativo - art. 14. N° 4, D.Lvo 25/7/98, n° 286 - che prevede l'audizione dell'interessato nel procedimento di convalida, il giudice ha a ciò provveduto, come emerge dall'ordinanza impugnata, "tramite Ufficiali di PG all'uopo delegati";
che né la legge n° 40/88 né il D.Lvo citato contemplano la possibilità per il giudice di delegare alla P.G. tale adempimento;
che l'audizione dell'odierno ricorrente da parte della Guardia di Finanza di Agrigento è avvenuto senza la presenza dei Difensore;
che comunque delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente il giudice non ha tenuto conto alcuno, come emerge da un lato dal fatto che non ne ha fatto menzione nel provvedimento, dall'altro che nell'ordinanza non si prende in considerazione la circostanza che l'interessato, sentito dalla Guardia di Finanza di Agrigento il 19.9.2000, ebbe a dichiarare di chiamarsi Haboubi Faouizi, avendo in precedenza fornito generalità false (Hassen Ali);
che si configura pertanto una molteplicità di ulteriori violazioni di legge con riferimento al provvedimento impugnato, che ne determinano la nullità;
ritenuto
che non possa sanare tali nullità la circostanza che il GIP del Tribunale di Agrigento, impropriamente investito da un ricorso avverso la sua iniziale ordinanza, cioè quella oggi in questa sede impugnata, prima di dichiarare con provvedimento 14.10.2000 la propria incompetenza, abbia provveduto a sentire Haboubi Faouizi…"
Cosa ne sarà stato di Haboubi Faouzi? Forse in un modo o nell'altro, dal settembre 2000 a oggi, indipendentemente dalla citata sentenza della corte di cassazione, è stato espulso; o forse, uscito in qualche modo dal centro di permanenza temporanea di Agrigento, è andato ad accrescere il numero dei clandestini. Per cui, in ogni caso, non sarà possibile chiedergli cosa ne pensa della giustizia italiana.
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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