Disegno di legge sull'immigrazione

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1
(Cooperazione con Stati stranieri)


1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, quando i relativi governi non adottano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.


Art. 2
(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione)


1) Dopo l'articolo 2 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è inserito il seguente:
Articolo 2-bis: (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione)
1. E' istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente Testo Unico.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed è composta dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e finanze, del lavoro della salute e delle politiche sociali, della sanità, dell'industria, delle attività produttive, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, delle politiche comunitarie, delle pari opportunità e degli affari regionali.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro coordinato dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno e composto da rappresentanti dei ministeri di cui al comma 2: alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente Testo Unico. Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno.


Art. 3
(politiche migratorie)


1) Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il decreto stesso, sulla base dei criteri di cui al Documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimento familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti potranno essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 27, 28, 29, 30 e 36.


Art. 4
(permesso di soggiorno e contratto di soggiorno)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le lettere b) e d) sono abrogate.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero dopo le parole "la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso" aggiungere le seguenti "salvo quanto stabilito dal comma 3 bis".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Possono altresì soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dal successivo articolo 22 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia nella quale risiede il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione:
a. In relazione ad un lavoro stagionale con durata non superiore a nove mesi;
b. In relazione ad un lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari a quella del contratto e comunque non superiore ad un anno.
c. In relazione ad un lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata non superiore a due anni.
"3-ter. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di soggiorno non potrà avere validità superiore ad un periodo di due anni".
"3-quater. Presso le Rappresentanze diplomatiche italiane sono istituiti i ruoli di immigrazione cui è iscritto lo straniero che ha sottoscritto di soggiorno o ottenuta la certificazione per lavoro autonomo. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano".
4. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente Testo Unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale".
5. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è costituito dai seguenti:
"8. il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati medianti utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontaffazione conformi ai tipi da approvare un decreto del Ministro dell'Interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possa altresì stipulare, presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente legge, un permesso di soggiorno per lavoro.


Art. 5
(facoltà inerenti il soggiorno)


1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dopo le parole "prima della sua scadenza", inserire le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 del presente Testo Unico da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di residenza".


Art. 6
(sanzioni per l'inosservanza degli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)


1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, aggiungere il seguente comma:
"3. Le violazioni delle disposizioni di cui presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila a lire due milioni".

Art. 7
(Carta di soggiorno)


1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".


Art. 8
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è inserito il seguente:
1.-bis Il ministro dell'interno, sentito, se del caso, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen.


Art. 9
(Disposizioni penali contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dopo le parole "nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "ovvero l'ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
3. "Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo Unico al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico".
3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
3-bis "Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 5 a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione delle norme del presente Testo Unico".
3-ter: "Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354".
4. Dopo il comma 9 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
9-bis. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in acque territoriali una nave nazionale anche da diporto che si ha fondato motivo di ritenere essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, può fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione, sequestrarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una autorità consolare italiana.
9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento internazionale, o da accordi bilaterali o multilaterali.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili".


Art. 10
(espulsione amministrativa)

1. Il primo periodo del comma 3, dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa. In tal caso il provvedimento è sospeso fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni alla richiesta. In attesa della sua concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono sostituiti dai seguenti:
4. L'espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindi giorni. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento".
3. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è abrogato.
4. Il comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratico del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratico accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché ove necessario, da un interprete".
5. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono abrogati:
6. Sostituire il comma 13 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con il seguente:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno: in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di primo grado il giudice ordina l'espulsione coattiva dello straniero".
7. Sostituire il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con il seguente:
"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo che il tribunale in composizione monocratico o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato".


Art. 11
(Esecuzione dell'espulsione)

1. "Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito con il seguente:
"La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora sia particolarmente difficoltoso l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio, il giudice unico, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice unico".
2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è aggiunto il seguente:
"5-bis Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un Centro di permanenza temporanea ovvero trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione ovvero il respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lo straniero che senza giustificato motivo si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma precedente, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsine, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".


Art. 12
(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto annuale o i decreti annuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dall'anagrafe annuale informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo articolo 21 comma 7 il cui regolamento di attuazione dovrà prevedere anche possibili forme di collaborazioni con altre strutture pubbliche e private".


Art. 13
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di residenza apposita richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5 selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Analogamente il datore di lavoro procede nei casi di contratto per lavoro stagionale o per assistenza domestica o domiciliare privato stipulato da appositi soggetti accreditati e autorizzati dalle regioni ad assumere lavoratori stranieri.
2. Contestualmente alla domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro deve presentare idonea documentazione indicando le modalità della sistemazione alloggiativi per il lavoratore straniero.
3. La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo tramite l'ufficio provinciale del lavoro rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 21 previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di categoria.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo dei nulla osta rilasciati secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione Europea con quote riservate.
5. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Qualora il nulla osta sia rilasciato, il datore di lavoro consegna alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la proposta di contratto di soggiorno comprensiva dell'accollo per lo stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ricevuta la proposta e acquisito il nulla osta da parte della competente Questura, trasmette la documentazione agli Uffici Consolari tramite il Ministero degli Affari Esteri. Gli uffici consolari, del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito presso quelle autorità di polizia, a rilasciare il visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dovrà recarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per la firma del contratto di soggiorno che sarà, a cura di quest'ultima, trasmesso all'autorità consolare competente.
6. E' fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo qualsiasi variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero. Il datore di lavoro che viola tale obbligo è soggetto al pagamento di una somma di denaro da un milione a cinque milioni di lire.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
9. La perdita del posto di lavoro, non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa di 5 milioni per ogni immigrato irregolare impiegato.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
2. All'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero, la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-ter, del presente Testo Unico, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".


Art. 14
(prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è abrogato.

Art. 15
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)


1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è aggiunto il seguente:
7-bis. "La condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".


Art. 16
(Ricongiungimento familiare)

1. "Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".


Art. 17
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)


1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è soppresso.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente Testo Unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".


Art. 18
(aggiornamenti normativi)


1. "Nelle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui ricorre la parola 'pretore', si intende sostituita da 'tribunale in composizione monocratica'"
2. Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui ricorre la locuzione "ufficio periferico del ministero del lavoro" si intende sostituita da "Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo".


Art. 19
(Ampliamento dell'organico della Polizia di Stato)


1. Ai fini dell'attuazione della presente legge l'organico della Polizia di Stato è aumentato di mille unità nel ruolo degli agenti ed assistenti, di duecentoventicinque unità nel ruolo dei sovrintendenti, di duecentocinquanta unità nel ruolo degli ispettori, di venticinque unità nel ruolo dei commissari, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici immigrazione.
2. All'assunzione del personale di cui al comma 1 nel 2002 si provvede in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 90.505 milioni di lire per il 2002, a 90.505 milioni di lire per il 2003 e a 90.505 milioni a partire dal 2004, si provvede mediante…


TITOLO II
Disposizioni in materia di asilo

Art. 20
(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)


L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: "Il Questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste nei successivi articoli 1 bis e 1 ter, rilascia dietro richiesta un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".


>

Art. 21
(procedura accelerata)


Dopo l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 1 bis
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Esso può, tuttavia, esser trattenuto nell'ambito del complessivo procedimento decisionale di permanenza nel territorio dello Stato, basato sulle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:
a. per verificare e determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli abbia smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;
b. per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi vadano altrimenti perduti;
c. nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.
Il trattamento deve sempre aver luogo nei seguenti casi:
d. nell'ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero intercettato, suo malgrado, in fase di elusione dei controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
e. nell'ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Il trattenimento previsto per i casi di cui al punto d) così come quello eventuale di cui ai punti a), b), c) e attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determinerà anche il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
3. Per il trattenimento di cui al punto e) si osservano le norme di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura accelerata di cui al successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1 ter
1. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del precedente articolo viene istituita una procedura accelerata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera d) del precedente articolo, il Questore del luogo in cui la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 1-bis, comma 2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede all'audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera e) del precedente articolo, il Questore del luogo in cui la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei Centri di Permanenza temporanea di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il Questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura accelerata di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede all'audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'art. 1-bis, terzo comma costituisce rinuncia alla domanda.
5. Per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, lo Stato italiano si ritiene competente all'esame di dette domande ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata con legge 23 dicembre 1993, n. 563.
6. L'eventuale ricorso avverso l'esito sfavorevole della decisione della Commissione Territoriale potrà esser presentato al tribunale in composizione monocratico territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le Rappresentanze diplomatiche non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di poter rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione sfavorevole è immediatamente esecutiva.
Art. 1- quater
1. Presso gli Uffici Territoriali del Governo che saranno indicati con il regolamento di cui all'art. 1-bis, 2° comma, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dall'ANCI, e con funzioni consultive, da un membro designato dall'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un membro supplente.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni provvede all'audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente.
Articolo 1- quinquies
La Commissione centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui all'articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri. Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che potei decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
Con il regolamento di cui, all'articolo 1 bis, 2° comma, saranno fissate le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1 - sexsties
Il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
E' prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis 2° comma.
Articolo 1 - septies
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1 bis, 2° comma, rimangono in vigore le normative e le procedure attuali.

Settembre 2001

 

 

 

 

 

Inizio pagina

Prima pagina

 

 

Omissis

a cura di magistratura democratica romana


Chi siamo
Come eravamo
Legislazione
Giurisprudenza
Migranti
Archivio
Satira giuridica

Siti di interesse

Prima pagina

 

Scrivi

Suggerimenti

critiche

articoli

notizie