Disegno di legge sull'immigrazione
TITOLO
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative
missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono,
senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile,
ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione
e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, quando
i relativi governi non adottano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni
criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.
Art. 2
(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione)
1) Dopo l'articolo 2 del Decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
inserito il seguente:
Articolo 2-bis: (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione)
1. E' istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione
del presente Testo Unico.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed è composta dai Ministri
degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e finanze, del lavoro della
salute e delle politiche sociali, della sanità, dell'industria, delle
attività produttive, della giustizia, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca scientifica, delle politiche comunitarie, delle pari opportunità
e degli affari regionali.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito
un gruppo tecnico di lavoro coordinato dal Capo del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del ministero dell'interno e composto da rappresentanti
dei ministeri di cui al comma 2: alle riunioni, in relazione alle materie
oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre
amministrazioni interessate all'attuazione del presente Testo Unico. Le funzioni
di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno.
Art. 3
(politiche migratorie)
1) Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente:
"4. Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si
riferisce il decreto stesso, sulla base dei criteri di cui al Documento programmatico
di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimento familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti potranno
essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo
al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 20, 27, 28, 29, 30 e 36.
Art. 4
(permesso di soggiorno e contratto di soggiorno)
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le
lettere b) e d) sono abrogate.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero dopo le parole "la durata del
permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso"
aggiungere le seguenti "salvo quanto stabilito dal comma 3 bis".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Possono altresì soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a seguito della
stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso
di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dal successivo articolo 22 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo della provincia nella quale risiede il datore di lavoro secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione:
a. In relazione ad un lavoro stagionale con durata non superiore a nove mesi;
b. In relazione ad un lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari
a quella del contratto e comunque non superiore ad un anno.
c. In relazione ad un lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata
non superiore a due anni.
"3-ter. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente
Testo Unico. Il permesso di soggiorno non potrà avere validità
superiore ad un periodo di due anni".
"3-quater. Presso le Rappresentanze diplomatiche italiane sono istituiti
i ruoli di immigrazione cui è iscritto lo straniero che ha sottoscritto
di soggiorno o ottenuta la certificazione per lavoro autonomo. A tutti i soggetti
iscritti nei ruoli di immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano".
4. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni
prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
Testo Unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico
e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale".
5. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è costituito dai seguenti:
"8. il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati medianti utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche
anticontaffazione conformi ai tipi da approvare un decreto del Ministro dell'Interno,
in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi
di soggiorno.
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno
o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti
falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 20 milioni
a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possa altresì
stipulare, presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente
competenti, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre
a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non esser stati destinatari
di un provvedimento di espulsione, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato
o autonomo ai sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei
cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente legge, un permesso
di soggiorno per lavoro.
Art. 5
(facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dopo le parole "prima della sua scadenza", inserire le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 del presente Testo Unico da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di residenza".
Art. 6
(sanzioni per l'inosservanza degli obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, aggiungere il
seguente comma:
"3. Le violazioni delle disposizioni di cui presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila
a lire due milioni".
Art. 7
(Carta di soggiorno)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".
Art. 8
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è inserito il seguente:
1.-bis Il ministro dell'interno, sentito, se del caso, il Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il
ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento
tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione
e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione
ai sensi del Trattato di Schengen.
Art. 9
(Disposizioni penali contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
dopo le parole "nel territorio dello Stato" inserire le seguenti:
"ovvero l'ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia,
nel territorio di un altro Stato".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
3. "Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo Unico al fine di lucro o in concorso con due o più persone
utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero
quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone è
punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di
trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso
in violazione del presente testo unico".
3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
3-bis "Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero quando il fatto
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 5
a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero
di cui è stato favorito l'ingresso in violazione delle norme del presente
Testo Unico".
3-ter: "Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis
si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354".
4. Dopo il comma 9 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
9-bis. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in
mare territoriale o in acque territoriali una nave nazionale anche da diporto
che si ha fondato motivo di ritenere essere adibita al trasporto di stranieri
clandestini, può fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione, sequestrarla
e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in
cui risieda una autorità consolare italiana.
9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono esplicarsi su navi non nazionali
nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti
dalle norme dell'ordinamento internazionale, o da accordi bilaterali o multilaterali.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili".
Art. 10
(espulsione amministrativa)
1. Il primo periodo del comma 3, dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a impugnativa da parte dell'interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa.
In tal caso il provvedimento è sospeso fino a quando l'autorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda entro 15 giorni alla richiesta. In attesa della sua
concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso
un centro di permanenza temporanea.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero sono sostituiti dai seguenti:
4. L'espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
successivo comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindi giorni. In tal caso, il questore può adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare
e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento".
3. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è abrogato.
4. Il comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratico del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratico accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero
è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, nonché ove necessario, da un interprete".
5. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero sono abrogati:
6. Sostituire il comma 13 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con il seguente:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno: in caso
di trasgressione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza
di primo grado il giudice ordina l'espulsione coattiva dello straniero".
7. Sostituire il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con il seguente:
"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni,
salvo che il tribunale in composizione monocratico o il tribunale amministrativo
regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e
11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato".
Art. 11
(Esecuzione dell'espulsione)
1. "Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito con il seguente:
"La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora sia particolarmente difficoltoso l'accertamento dell'identità
e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio,
il giudice unico, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena possibile, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice unico".
2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è aggiunto il seguente:
"5-bis Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un Centro di permanenza temporanea ovvero trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l'espulsione ovvero il respingimento il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. Lo straniero che senza giustificato motivo si è trattenuto
nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore
ai sensi del comma precedente, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica. E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsine, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
Art. 12
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto annuale o i decreti annuali devono altresì
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi
per regioni, province e comuni, elaborati dall'anagrafe annuale informatizzata
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
al successivo articolo 21 comma 7 il cui regolamento di attuazione dovrà
prevedere anche possibili forme di collaborazioni con altre strutture pubbliche
e private".
Art. 13
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è sostituito
dal seguente:
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare
alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di residenza
apposita richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può
richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'art. 21, comma 5 selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione. Analogamente il datore di lavoro procede nei casi
di contratto per lavoro stagionale o per assistenza domestica o domiciliare
privato stipulato da appositi soggetti accreditati e autorizzati dalle regioni
ad assumere lavoratori stranieri.
2. Contestualmente alla domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro
deve presentare idonea documentazione indicando le modalità della sistemazione
alloggiativi per il lavoratore straniero.
3. La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo tramite l'ufficio provinciale
del lavoro rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo
21 previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di categoria.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero e il tipo dei nulla osta rilasciati secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4, precisando quelle relative
agli Stati non appartenenti all'Unione Europea con quote riservate.
5. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Qualora il nulla osta sia rilasciato,
il datore di lavoro consegna alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
la proposta di contratto di soggiorno comprensiva dell'accollo per lo stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ricevuta la proposta e acquisito
il nulla osta da parte della competente Questura, trasmette la documentazione
agli Uffici Consolari tramite il Ministero degli Affari Esteri. Gli uffici
consolari, del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono,
dopo gli accertamenti di rito presso quelle autorità di polizia, a
rilasciare il visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
dovrà recarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
per la firma del contratto di soggiorno che sarà, a cura di quest'ultima,
trasmesso all'autorità consolare competente.
6. E' fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo qualsiasi variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero. Il datore di lavoro che viola tale obbligo è soggetto
al pagamento di una somma di denaro da un milione a cinque milioni di lire.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate.
9. La perdita del posto di lavoro, non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di
soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa di 5 milioni per ogni immigrato irregolare
impiegato.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari
che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi
che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti
i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
2. All'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì,
allo straniero, la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-ter, del presente Testo Unico, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo".
Art. 14
(prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è abrogato.
Art. 15
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è aggiunto il seguente:
7-bis. "La condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive
modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e degli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 16
(Ricongiungimento familiare)
1. "Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
Art. 17
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è soppresso.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è inserito
il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato
agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano
il soggiorno in Italia ai sensi del presente Testo Unico, e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia".
Art. 18
(aggiornamenti normativi)
1. "Nelle disposizioni del Decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
tutte le volte in cui ricorre la parola 'pretore', si intende sostituita da
'tribunale in composizione monocratica'"
2. Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui ricorre la
locuzione "ufficio periferico del ministero del lavoro" si intende
sostituita da "Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo".
Art. 19
(Ampliamento dell'organico della Polizia di Stato)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge
l'organico della Polizia di Stato è aumentato di mille unità
nel ruolo degli agenti ed assistenti, di duecentoventicinque unità
nel ruolo dei sovrintendenti, di duecentocinquanta unità nel ruolo
degli ispettori, di venticinque unità nel ruolo dei commissari, da
destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici immigrazione.
2. All'assunzione del personale di cui al comma 1 nel 2002 si provvede in
deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 90.505
milioni di lire per il 2002, a 90.505 milioni di lire per il 2003 e a 90.505
milioni a partire dal 2004, si provvede mediante
TITOLO II
Disposizioni in materia di asilo
Art. 20
(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: "Il Questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste nei successivi articoli 1 bis e 1 ter, rilascia dietro richiesta un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
>
Art. 21
(procedura accelerata)
Dopo l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti
articoli:
Art. 1 bis
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto per il mero fatto
di dover esaminare la domanda di asilo. Esso può, tuttavia, esser trattenuto
nell'ambito del complessivo procedimento decisionale di permanenza nel territorio
dello Stato, basato sulle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:
a. per verificare e determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli abbia smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi
documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;
b. per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi vadano altrimenti perduti;
c. nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha
il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.
Il trattamento deve sempre aver luogo nei seguenti casi:
d. nell'ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero intercettato, suo malgrado, in fase di elusione dei controlli di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
e. nell'ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata da uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Il trattenimento previsto per i casi di cui al punto d) così come
quello eventuale di cui ai punti a), b), c) e attuato nei centri di accoglienza
per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro
180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento
determinerà anche il numero, le caratteristiche e le modalità
di gestione di dette strutture.
3. Per il trattenimento di cui al punto e) si osservano le norme di cui all'art.
14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura accelerata di cui al
successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa,
allo straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa.
Art. 1 ter
1. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del precedente articolo
viene istituita una procedura accelerata per la definizione della istanza
di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di
cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui alla lettera d) del precedente articolo, il Questore del luogo in cui
la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo
di cui all'art. 1-bis, comma 2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che
entro 15 giorni provvede all'audizione. La decisione deve essere adottata
entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui alla lettera e) del precedente articolo, il Questore del luogo in cui
la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei Centri di Permanenza temporanea di cui all'art.
14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso
il trattenimento, il Questore chiede al giudice unico la proroga del periodo
di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento
della procedura accelerata di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro 15 giorni provvede all'audizione. La decisione deve
essere adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'art. 1-bis, terzo
comma costituisce rinuncia alla domanda.
5. Per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente
articolo, ove i tempi non lo consentano, lo Stato italiano si ritiene competente
all'esame di dette domande ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata
con legge 23 dicembre 1993, n. 563.
6. L'eventuale ricorso avverso l'esito sfavorevole della decisione della Commissione
Territoriale potrà esser presentato al tribunale in composizione monocratico
territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le
Rappresentanze diplomatiche non sospende il provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale. Il richiedente asilo può tuttavia chiedere
al prefetto competente per territorio di poter rimanere sul territorio nazionale
fino all'esito del ricorso. La decisione sfavorevole è immediatamente
esecutiva.
Art. 1- quater
1. Presso gli Uffici Territoriali del Governo che saranno indicati con il
regolamento di cui all'art. 1-bis, 2° comma, sono istituite le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'Interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato
dall'ANCI, e con funzioni consultive, da un membro designato dall'ACNUR. Per
ciascun componente deve essere previsto un membro supplente.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il Questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni provvede
all'audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso
al tribunale ordinario territorialmente competente.
Articolo 1- quinquies
La Commissione centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di
cui all'articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro dell'Interno e
degli Affari Esteri. Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle Libertà Civili
e dell'Immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che potei decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
Con il regolamento di cui, all'articolo 1 bis, 2° comma, saranno fissate
le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Articolo 1 - sexsties
Il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
E' prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo
in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza
o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità
che saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis 2°
comma.
Articolo 1 - septies
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1 bis, 2° comma,
rimangono in vigore le normative e le procedure attuali.
Settembre 2001
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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