L’ufficio del giudice

La legge "Pinto" 89/2001 ha posto in ulteriore evidenza la indilazionabile necessità di provvedere la giustizia italiana di adeguati strumenti operativi.

La legge "Pinto" postula si creino strumenti attraverso cui i processi si concludano entro tempi ragionevoli. Se i ritardi sono fisiologici –come oggi sono- l’uso di uno strumento per indennizzarli conduce alla ulteriore paralisi del sistema. Ogni processo ne "gemmerà" uno (o più) altri secondo il meccanismo di certi virus informatici che invadono il disco rigido occupandone tutti gli spazi e quindi annullandone le capacità operative. E nel contempo lo Stato si troverà a sborsare somme ben maggiori di quelle che può aver risparmiato negando i mezzi alla giustizia.

Solo una nuova e moderna struttura dell’ufficio del giudice può condurre ad un effettivo salto di qualità, e quindi anche alla razionale utilizzazione del nuovo più ampio organico dei magistrati. Questo porta con sé un complesso di problemi anche organizzativi non indifferenti.

Deve nascere il "giudice manager" al centro di un ufficio, che dovrà essere in futuro soprattutto informatico, ma che per qualche tempo ancora avrà bisogno di un rilevante apporto di personale, che potrà essere via via ridotto ma cui certo non si potrà del tutto rinunciare.

Oggi non è più immaginabile un giudice senza computer sul tavolo, che non acquisisca attraverso internet o banche dati tutte quelle informazioni che fino a ieri doveva cercar in biblioteca. Del resto, come potrebbe un giudice non informatizzato gestire il "processo informatico"?. E soprattutto esercitare un controllo critico sulla programmazione di tale processo?; è infatti illusorio ritenere che i programmi per la gestione informatica dei processi possano essere forniti "chiavi in mano" dalle società operanti del settore, senza che sia necessaria una fase di rodaggio "sul campo", in cui giudici ed avvocati svolgano un ruolo critico ed attivo.

Ma quanto l’attività richiesta è "intelligente" la collaborazione dell’uomo diviene indispensabile. Compilare l’atto seriale, e verificare che non sfuggano le peculiarità proprie di una vicenda, sono compiti che non possono essere acriticamente demandati ad un programma. E non è atto meccanico, ma richiede scienza e conoscenza, il "riordino" di un fascicolo d’ufficio in modo da preparare il giudizio. Occorre quindi anche un "assistente del giudice", che lo aiuti proprio nelle attività più vicine, prodromiche e conseguenziali dell’atto di giudicare.

Strumenti informatici ed assistenti del giudice costituiscono insieme ai locali dove collocarli, le priorità nella organizzazione. Si può sintetizzare questa riforma con tre parole: l’ufficio del giudice.

Per quanto attiene specificamente agli assistenti del giudice si ricorda che il contratto integrativo 1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia (sottoscritto il 3.02.2000 e pubblicato sul B. U. n.12 del 30.6.2000) ha previsto "lavoratori cui sia affidato il compito di provvedere, secondo le indicazioni del magistrato, a raccogliere la pertinente documentazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo studio delle questioni sottoposte al suo esame, ovvero di predisporre, a sua richiesta, schemi di provvedimenti giurisdizionali aventi carattere di semplicità e di ripetitività..." Ma la disposizione non ha avuto attuazione pratica.

Deve quindi essere sollecitata la attuazione di questo primo passo, in prosieguo appare necessario realizzare la proposta (contenuta nel disegno di legge S4961 della passata legislatura) di un apposito ruolo di assistenti del giudice, e questa è una seconda ipotesi certo migliorativa della prima perché – come dimostrano i primi tentativi dei magistrati per ottenere gli "assistenti" - è difficile che un dirigente amministrativo tormentato a sua volta dalle carenze di personale, si privi di un buon funzionario per "distaccarlo" presso i magistrati. Assai interessante appare anche la prospettiva (anch’essa contenuta nel disegno di legge S.4961) secondo cui alla provvista di ulteriori unità di personale, con mansioni di assistente giudiziario, si può provvedere, senza oneri a carico dello Stato, mediante convenzioni con università o istituti di ricerca che prevedano l'assegnazione temporanea alle predette mansioni di ricercatori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e informatiche.

Roma, 24 ottobre 2001

 

 

 

 

 

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