La perequazione retributiva
La magistratura associata chiede innanzitutto che si proceda alla c.d. perequazione
interna rispetto alla retribuzione della magistratura amministrativa e contabile.
Vi è poi lesigenza, altrettanto importante e comune a tutte le
magistrature, di una perequazione retributiva con altri profili professionali
della pubblica amministrazione, che hanno goduto recentemente (e addirittura
anche con il disegno di legge finanziaria) di forti incrementi economici.
Il primo aspetto (perequazione interna) comporta un intervento immediato per
ridurre la forbice già esistente e poi aggravata dallart.
50 della legge finanziaria 2000 - fra magistratura ordinaria e magistratura
amministrativa e contabile. Lattuale sistema dispone che il trattamento
economico complessivo spettante al magistrato ordinario dopo 20 anni di anzianità
venga conseguito dai magistrati dei T.A.R. e della Corte dei Conti dopo soli
8 anni.
Una simile diseguaglianza retributiva, aggravata dal fatto che i magistrati
amministrativi percepiscono ulteriore reddito per la possibilità di
svolgere arbitrati ed altri incarichi retribuiti (possibilità responsabilmente
rifiutata dalla magistratura ordinaria) viola il principio dellunità
della giurisdizione e della pari dignità di tutti i magistrati.
LANM chiede che siano abbreviati, anche per i magistrati ordinari, i tempi nei quali si conseguono i passaggi a livelli di stipendio più alti. Tuttavia, per favorire i magistrati più giovani, il cui trattamento è del tutto inadeguato alle gravi responsabilità che rivestono e alle condizioni in cui lavorano, lANM ritiene che una parte della perequazione debba essere destinata a migliorare i livelli retributivi degli uditori e dei magistrati di tribunale. Si propone quindi lattribuzione agli uditori giudiziari allatto di nomina della retribuzione oggi riconosciuta dopo sei mesi di servizio (senza decurtazione dellindennità giudiziaria); lattribuzione al magistrato di tribunale di prima nomina della classe di stipendio oggi spettante con tre anni di anzianità nel grado; il passaggio alla retribuzione di grado quinto dopo 8 anni di servizio come magistrato di tribunale e di grado quarto dopo 16 anni di servizio complessivo.
Queste misure si limiterebbero a riequilibrare parzialmente il trattamento interno alle magistrature. Ma è lintero trattamento economico che deve essere adeguato agli aumenti riconosciuti al settore dirigenziale del pubblico impiego.
Schematicamente le retribuzioni attuali prevedono:
Dirigente di 2° livello (di prima nomina): da lire 87 a lire 152 milioni annui con un trattamento medio di 105 milioni (oltre alla c.d. indennità di risultato). Uditore giudiziario: 58 milioni di lire. Uditore giudiziario dopo 6 mesi: 67 milioni di lire. Magistrato di tribunale: 86 milioni di lire. Magistrato di tribunale dopo 3 anni: 106 milioni di lire. Magistrato di appello: 135 milioni di lire.
Dirigenti preposti a direzione generale: 260 milioni di lire (trattamento medio). Capi Dipartimento: 340 milioni di lire (trattamento medio). Magistrato di cassazione: 178 milioni di lire. Magistrato nominato alle F.D.S.: 219 milioni di lire. Primo Presidente della Cassazione: 305 milioni di lire.
Il riordino della carriera dei magistrati è collegato, nella proposta dellANM, anche a un più incisivo sistema di verifica della professionalità, che utilizzi strumenti più penetranti e al contempo rispettosi dellindipendenza del magistrato, che abbia luogo con scadenze molto più ravvicinate delle attuali e che riguardi tutte le magistrature.
Roma, 24 ottobre 2001
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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