Cronache da piazzale Clodio - novembre 2001

di Valerio Savio

La situazione degli organici negli Uffici del Distretto di Roma

Nel corso del mese di ottobre 2001, richiesto dal Csm, ed in vista della pubblicazione del prossimo "listone" di posti da pubblicare per i trasferimenti dei magistrati, il Consiglio Giudiziario di Roma ha operato una ricognizione delle vacanze di organico, ed in genere delle esigenze di personale, degli Uffici giudiziari di Roma e del Lazio. Il quadro che ne è emerso è variegato: da situazioni di grave inadeguatezza del rapporto risorse disponibili/pendenze-sopravvenienze (Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro della Corte di Appello, Tribunale Ordinario Velletri), a situazioni allo stato non drammatiche ma che potrebbero rapidamente diventarlo, sino addirittura a situazioni senza attuali emergenze specifiche. Questo in estrema sintesi il quadro, ufficio per ufficio:

1) Corte di Appello di Roma: le vacanze in organico attualmente ineriscono 18 posti di consigliere "ordinario", un posto di "consigliere sezione lavoro", un posto di Presidente di Sezione (ordinaria). Il Presidente Giovanni Francesco Lo Turco, segnalando la particolare situazione derivata all’Ufficio dall’arrivo – nell’arco di un anno – delle controversie di lavoro in grado di appello e dei ricorsi da legge "Pinto" in materia di risarcimento da irragionevole durata dei processi, ha richiesto al Csm l’urgente pubblicazione di sedici dei 18 posti di consigliere ordinario, del posto di consigliere della Sezione "Lavoro", del posto di Presidente di Sezione. Per la particolare, per certi versi incredibile situazione in cui già versa la neonata Sezione Lavoro, si rimanda all’articolo "L’appello lavoro a Roma: illogicità manifesta" scritto da uno dei magistrati della sezione, il consigliere Giovanni Cannella, pubblicato in questo sito (www.omissis.too.it, cliccare su "novembre").

2) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, e Uffici del Pubblico Ministero. Alla Procura Generale, di 20 sostituti in organico, con l’arrivo del dott. Elio Costa ultimo trasferito all’Ufficio le vacanze rimarranno tre. Il Procuratore Generale Vincenzo Nicosia, si ritiene con grande consapevolezza della difficile situazione effettiva complessiva che il Csm è chiamato ad affrontare pubblicando le sedi, si è limitato a richiedere la pubblicazione di un solo posto da sostituto procuratore generale, e, per gli altri Uffici del Distretto, a sottolineare come manchino un sostituto su cinque a Rieti, due su cinque a Tivoli, due sostituti ed un procuratore aggiunto a Velletri.

3) Tribunale Ordinario di Roma. Con l’entrata in funzionamento del Tribunale Ordinario di Tivoli il 1 ottobre 2001, il nuovo Circondario dell’Ufficio è ora definitivamente "partito". Roma ha ora cura d’anime, o se si preferisce pazienti, per oltre 600.000 residenti in meno. Le situazioni più difficili dell’ufficio sono alla Sezione Lavoro, come sempre – peraltro non tanto per le vacanze, quanto per il rapporto tra numero dei giudici e carico di lavoro – e all’Ufficio Gip-Gup. A seguito delle partenze dei Gip Rosario Priore, Lina Rubino, Stefano Petitti, Antonio Trivellini, e di quelli della Sezione Lavoro Paolo Sordi, Rita Sannite, Francesco Ciampi, Amelia Torrice, Bruno Brattoli, il Presidente Luigi Scotti ha chiesto la pubblicazione di cinque posti di "giudice-lavoro" e quattro posti di "giudice" delle Sezioni ordinarie. E’ inoltre in corso anche un notevole movimento interno al Tribunale. Con provvedimento del 3 novembre 2001, sono stati infatti pubblicati per la mobilità interna – "per la necessità di garantire la continuità operativa della Sezione Gip e il funzionamento dei quattro collegi penali di ogni Sezione" – ben cinque posti all’Ufficio Gip-Gup (fatto non frequente), due posti presso l’8° Sezione penale dibattimentale, un posto per Sezione alla 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° penale. Termine per le domande, 20.11.2001, dovranno essere reiterate anche quelle precedentemente proposte.

4) Tribunale Ordinario Viterbo. Non sono state rappresentate né sono risultate al Consiglio Giudiziario esigenze particolari.

5) Tribunale Ordinario Rieti. La Presidenza – rara avis nel solito quadro di pianti ed alti lai che sugli organici arrivano da tutte le latitudini - riferisce al Consiglio Giudiziario non esservi allo stato "emergenze specifiche".

5) Tribunale per i Minorenni di Roma. Finalmente coperto dopo quasi un anno e mezzo di vacatio il posto di Presidente con Magda Brienza – cui "Omissis" augura buon lavoro: per una volta, l’uomo giusto al posto giusto -, è ora vacante appunto il suo posto da "giudice". Completo come sempre invece l’organico della Procura Minorenni, uno degli Uffici, statistiche alla mano, più "gettonati" d’Italia.

6) Uffici di Sorveglianza. Segnala il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma Giuseppe Falcone che a Roma come negli altri Uffici di Sorveglianza del Distretto non vi sono allo stato posti vacanti.

7) Tribunale Ordinario Latina. Cinque le vacanze da "giudice ordinario". L’Ufficio ha infatti subito negli ultimi mesi quattro trasferimenti (Donatella Casablanca, Alfredo Ruocco, Stefano Scarafoni, Mario Gentile) ed un collocamento a riposo (Massimo Procaccini). Ancora, altre due colleghe sono attualmente assenti per maternità, ed il Circondario si è di recente allargato per effetto del generale riordino della competenza territoriale nel Distretto. E’ apparso al Consiglio Giudiziario opportuno che il Csm pubblichi almeno tre delle cinque vacanze.

8) Tribunale Ordinario Cassino. Il Presidente f.f. Biagio Magliocca segnala come l’organico dei giudici sia completo. Da nominarsi è invece il nuovo Presidente (tra i candidati, lo stesso Magliocca). .

9) Tribunale Ordinario di Frosinone. Anche qui organico quasi al completo. Le vacanze sono due, una relativa ad un posto di giudice "ordinario", uno di giudice alla Sezione Lavoro. E’ stata richiesta la pubblicazione del primo .

10) Tribunale Ordinario Tivoli. Come è noto, l’organico del neonato Tribunale di Tivoli è stato a suo tempo dal Consiglio Superiore (più che ridotto) temporaneamente limitato da 20 a 10 posti di giudice – oltre al Presidente -, considerando il suo essere un ufficio nuovo valutato con pendenza di partenza vicina allo zero. Non sembra però si sia tenuto nel debito conto – come si sarebbe dovuto, trattandosi di dati noti - l’arretrato ereditato dai preesistenti Uffici , oltre che di Tivoli (già Sezione distaccata di Roma), di Castelnuovo di Porto e Palestrina. Accade così – fonte: il Presidente Raffaello Ciardi in una sua nota 17 ottobre 2001 alla Presidenza della Corte di Appello – che già alla partenza (1.10.2001) pendano quanto ai procedimenti penali , 349 giudizi a Tivoli, 310 alla sezione distaccata di Palestrina, 49 alla Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; quanto alle controversie civili "ordinarie", 2514 cause a Tivoli, 885 a Palestrina, 725 a Castelnuovo di Porto; quanto alle esecuzioni immobiliari, 500 procedure a Tivoli, 169 a Palestrina, 44 a Castelnuovo di Porto; quanto alle esecuzioni mobiliari, 1300 procedure a Tivoli, 271 a Palestrina, 171 a Castelnuovo di Porto. La Presidenza segnala inoltre come, per effetto della rimessione di molti procedimenti in stato di indagini preliminari dalla Procura di Roma a quella locale, il penale potrebbe in tempi medio-brevi essere subissato di altri giudizi. In organico, sono presenti otto giudici su dieci – i dottori Gaspare Sturzo, Cecilia Angrisano, Enrichetta Venneri, Stefano Scarafoni, Vincenzo Picaro, Francesca Giordano, Michelangelo Francavilla, Roberta Nardone - un nono (la dott.ssa Elvira Tamburelli) prenderà possesso entro Natale. Mancano i due Presidenti di Sezione. Appare necessario – per evitare di uccidere il nuovo Ufficio in culla - che il Csm pubblichi tutte le attuali vacanze, e riconsideri le sue precedenti scelte, riallargando l’organico da subito di almeno altri quattro-cinque posti, per arrivare rapidamente ai 20 originari, e consentire tra l’altro la creazione di una Sezione Civile e di una Sezione Penale ed una più razionale distribuzione degli affari tra i magistrati.

11) Tribunale Ordinario Velletri. Il Tribunale di Velletri dal 10.7.2000 ha "incorporato" la sezione distaccata di Frascati e i popolosi Comuni di Ardea e Pomezia, per arrivare a essere un Ufficio competente per oltre 700.000 abitanti, un bacino di utenza superiore a quello di diversi Tribunali di capoluogo di Regione. Per tale Ufficio il D.M. 7.4.2000 ha fissato " a regime" 34 magistrati in organico (1 presidente, 3 Presidenti di Sezione, 30 giudici). La stessa strategia complessiva di graduazione progressiva degli aumenti di organico seguita per Tivoli ha però portato il Consiglio Superiore a mantenere allo stato l’organico in un Presidente, due Presidenti di sezione e 21 giudici. Attualmente in servizio , oltre al neo nominato Presidente Bruno Ferraro, due Presidenti di Sezione e 17 giudici. Quattro quindi le vacanze sull’organico "intermedio", addirittura 14 (12 posti di giudice, un posto di Presidente di Sezione) sull’organico previsto dal D.M. 7.4.2000 come definitivo. Il nuovo Presidente ne chiede al Csm la totale copertura. Appare difficile che venga accontentato in tutto e per tutto, ma è certo che da parte dell’organo di autogoverno deve esservi una precisa assunzione di responsabilità nell’iniziare a considerare Velletri una realtà giudiziaria di rilievo e di grandezza intermedia, non più relegabile nel ruolo di Tribunale "satellite" di Roma.

12) Tribunale Ordinario di Civitavecchia. Non vi sono vacanze (anche se la dott.ssa Lodolini prenderà possesso delle sue funzioni solo in dicembre). Da mesi peraltro il Presidente Sergio Camelo bombarda Ministero, Consiglio Giudiziario e Csm con richieste di aumento di organico (per almeno tre unità), che appaiono del tutto giustificate, attesa la new entry, nella competenza territoriale dell’ufficio, del Comune di Fiumicino (comune che, non va dimenticato, oltre alla abitatissima Isola Sacra ed all’Aeroporto "Leonardo da Vinci", include centri come Fregene, Maccarese, Focene, Palidoro, Torrimpietra, con quel che ne segue in termini di aumento di lavoro).

Che si parli del Procuratore Generale presso la Cassazione o dei Giudici di pace, continua "l’"eterogoverno" dei TAR

Roma, novembre 2001. Il Consiglio di Stato ritiene illegittima la procedura per interpello da sempre seguita dal Csm per scegliere il Primo Presidente della Cassazione ed il Procuratore Generale presso la medesima, impone di rivisitare la nomina di Francesco Favara alla carica apicale del Pm e dispone che si svolga nuovo concorso (nel merito: nessun rimpianto per l’interpello, arnese di vocazione autoritaria).

Roma, ottobre 2001. Il Tar Lazio, con la solita bella sospensiva poco motivata fatta su "stampone", blocca l’esecutività della delibera con la quale il Csm - recependo la motivata ed unanime proposta del Consiglio Giudiziario di Roma in composizione integrata (frutto di ampia istruzione documentale, audizione dell’interessato, camera di consiglio protrattasi per un pomeriggio) - aveva revocato un giudice di pace che creava seri disservizi, appariva poco equilibrato, e tra l’altro motivava le sentenze de iure condendo (sic: facendo a volte riferimento a leggi in corso di approvazione, e teorizzando la cosa in nome dell’equità e della "attualità" della decisione, base per la sua accettazione sociale). Il giudice di pace rientra in servizio.

La magistratura ordinaria continua ad essere eterogovernata dai giudici amministrativi. Che sia per questo che i giudici amministrativi guadagnano più degli ordinari?

Al Tribunale di Roma per sei mesi i vecchi collegi senza nuove assegnazioni, perché possano smaltire l’arretrato: per gli ex Pretori non è ancora finita

E’ iniziato il 1° novembre 2001 il periodo di applicazione dell’ennesimo provvedimento di "transizione" verso la messa "a regime" degli assetti del Tribunale Penale di Roma. Per tutto il periodo che va dal 1 novembre 2001 al 30.4.2000 tutti i giudizi dibattimentali collegiali che secondo gli ordinari criteri tabellari sarebbero di competenza del primo e secondo collegio di ciascuna delle nove sezioni penali dibattimentali verranno invece assegnati ai "terzi" e "quarti" collegi delle sezioni stesse, onde consentire ai "primi" e "secondi" collegi – quelli preesistenti all’unificazione con la Pretura, composti quindi di soli giudici già appartenenti al Tribunale, collegi presentatisi allo start dell’Ufficio unificato a settembre 2000 con l’eredità del pregresso "ruolo" di processi, ed in tal modo costituiti per sei mesi in Sezioni "stralcio" – di dedicarsi in via esclusiva all’eliminazione dell’arretrato, senza il disturbo di sopravvenienze.

Il provvedimento affronta una situazione di disomogeneità dei ruoli dei diversi collegi delle Sezioni effettivamente sussistente, e di cui opportunamente la Presidenza del Tribunale si fa carico. Esso è inoltre frutto di una larga discussione interna all’Ufficio, nella quale è emersa ancora una volta la grande disponibilità degli ex Pretori, esclusivi componenti dei terzi e quarti collegi, a farsi carico, come avvenuto costantemente nel biennio 1999-2001 in occasione di vari passaggi tabellari, del peso dell’unificazione (v. la partenza a pendenza zero dei ruoli monocratici dei giudici già collegiali; v. il profluvio di fascicoli trascinati da molti collegi sin oltre il 2.1.2000 in condizione da poter essere rinviati al giudice monocratico ex art. 222 D.Lgs 51/1998, v. le assegnazioni "eccezionali" di procedimenti a quei Pretori che erano riusciti ad abbattere la loro pendenza, v. l’inesistenza di un provvedimento, analogo a quello in parola, per riequlibrare i ruoli monocratici degli ex pretori e degli ex collegiali).

E’ quindi un provvedimento che può dirsi "partecipato", ed adottato con il consenso dei diretti interessati.

Perché sia davvero una bella pagina di organizzazione dell’Ufficio, e non un mero provvedimento-tampone, magari da prorogare, il periodo di sua applicazione deve però essere l’occasione per guardare al futuro, chiudere la fase transitoria e prevedere per maggio 2002 un generale monitoraggio della situazione dell’Ufficio sulla strada dell’individuazione di accettabili standards lavorativi per singoli giudici e collegi.

Come è noto, l’unificazione effettiva tra Pretura e Tribunale è avvenuta al penale a settembre 2000 secondo un piano avente una sua innegabile simmetria interna. Gli ex Pretori sono "entrati" in Tribunale portandosi appresso come logico e funzionale i loro ruoli di cause già in corso di trattazione. Ruoli, varianti dai 150 processi di alcuni sino ai 450-500 di altri (media: 250-300). Al contempo, sono entrati a far parte di collegi – come si è detto i "terzi" ed i "quarti" di ogni sezione – partiti a ruolo zero. Al contrario, i magistrati già appartenenti al tribunale sono partiti a settembre 2000 con ruoli monocratici a zero, continuando a far parte dei collegi preesistenti, "entrati" nel nuovo Tribunale unificato a loro volta con il carico pendente pregresso.

I dati inerenti il settore dibattimentale hanno visto per l’anno 2000 – l’ultimo statisticamente elaborato in modo affidabile - un afflusso di procedimenti di competenza del Tribunale collegiale largamente inferiore alle attese, non solo per il largo ricorso dopo la l. 479/1999 ai giudizi abbreviati (quasi raddoppiati dai 205 del 1999 ai 494 del 2000), ma per la "scoperta", per alcuni, che nella pratica l’85% dei processi che la Procura di Roma riesce a mandare a giudizio è ormai di competenza monocratica. Al 31.12.2000, la situazione delle pendenze collegiali era quindi la seguente: per la I Sezione, dal primo al quarto collegio, rispettivamente 224, 134, 40, 32 processi; per la Seconda, 265, 168, 27, 51 ; per la Quarta, 196, 274, 27, 44; per la Quinta 60, 338, 23, 27; per la Sesta, 183, 134, 9, 14; per la Settima, 178, 112, 6, 12; per la Ottava, 101, 135, 14, 23; per la Nona, 357, 214, 37, 31; per la Decima, 45, 200, 37, 19.

Essendo la situazione di sperequazione - a volte dovuta a fattori oggettivi, a volte purtroppo no - rimasta inalterata nei primi mesi del 2001, con l’effetto che i tempi di trattazione dei giudizi sono stati in questo primo anno di unificazione molto diversi dinanzi ai primi e secondi collegi rispetto ai terzi ed ai quarti, si è appunto arrivati a giugno 2001 alla previsione del semestre "bianco" di esclusiva assegnazione dei procedimenti collegiali ai terzi e quarti collegi, dopo una dialettica istituzionale tra Presidenza e Consiglio Giudiziario nel corso della quale ha infine prevalso l’ottica di procedere al riequilibrio incidendo sulla distribuzione dei processi sopravvenienti, e non sulla riassegnazione di quelli già pendenti, in ossequio al principio di precostituzione del giudice naturale.

Giunti a questo punto, e riconosciuto per un ultima volta agli ex Pretori quanto è giusto riconoscere loro, è’ certo che si è fatta l’ora di finirla di ragionare in termini appunto di ex Pretori e di ex collegiali, e di perequazione dei carichi di lavoro tra gli uni e gli altri nell’ottica dell’unificazione.

La sperequazione dei carichi nella fase dell’unificazione in danno degli ex Pretori c’è stata, ed è un fatto oggettivo. Ma ora andiamo oltre.

A maggio 2002, sperando che il "semestre" venga utilizzato appieno dai "primi" e "secondi" collegi, si deve ragionare del futuro e di quelli che dovranno essere gli ordinari flussi di assegnazione dei fascicoli, gli ordinari assetti del settore dibattimentale, in vista della migliore resa qualitativa e quantitativa dell'Ufficio, ad organici dati.

Nei documenti preparati in vista dell’assemblea Nazionale dell’Anm del 10 novembre scorso, accanto alla tradizionale rivendicazione dell’ufficio del giudice hanno fatto la loro comparsa, il loro debutto nella società politica, due nuove parole d’ordine, due concetti : quello di ufficio giudiziario tipo e di individuazione del carico di lavoro sostenibile per singolo magistrato nelle diverse funzioni.

Bene, un ottimo passo avanti. Si tratta di due realtà da pensare, individuare, costruire concretamente nel loro concreto significato, utilizzando magari chi è esperto di scienza dell’organizzazione . Di due concetti intorno ai quali far ruotare dislocazione delle risorse umane sul territorio (leggi geografia giudiziaria, organici anche del personale amministrativo), strutturazione della Tabella dell’Ufficio nel suo aspetto di documento programmatico dell’attività giurisdizionale, criteri di assegnazione degli affari e di distribuzione del personale, e per ultimo, last but not least – perché no - i criteri di valutazione in concreto della diligenza e della laboriosità del singolo magistrato, anche ai fini della complessa e più ampia enucleazione degli ambiti di responsabilità "da legge Pinto" per eccessiva durata dei giudizi.

Iniziamo anche noi, negli Uffici, nell’Anm, nel circuito dell’autogoverno, a ragionare in questi termini, a pensare a come va strutturato un Ufficio Giudiziario tipo, a quali siano gli aspetti dell’organizzazione da sottrarre all’ambito Tabellare, e a quali siano invece quelli da lasciare alla discrezionalità del Dirigente. Non si può continuare ad organizzare gli Uffici prescindendo dalla individuazione del carico di lavoro sostenibile – ai fini di una data individuata resa quantitativa e qualitativa - dall’Ufficio nel suo complesso, e dal singolo magistrato in particolare. Individuiamo degli standards lavorativi minimi cui ci si debba in qualche modo uniformare, dei risultati di Ufficio minimi da raggiungere, degli obiettivi che siano verificabili ex post nell’attuazione o nella non attuazione.

Il provvedimento sulla assegnazione dei fascicoli penali collegiali per il semestre iniziato il 1.11 scorso è una prima occasione per iniziare ad impostare un lavoro del genere. A maggio 2002, operata una ricognizione generale delle pendenze dei ruoli collegiali e monocratici (anche raccogliendo da singoli giudici e Presidenti di collegio relazioni che spieghino il permanere di pendenze magari solo apparentemente ingiustificate), stabiliamo ad esempio, per cominciare, utilizzando un magari rivisitato sistema di "valenze" (di calcolo del "peso" dei singoli processi), che ogni udienza debba necessariamente vedere la trattazione non tanto di un TOT di processi quanto di processi per un TOT di valenze , che un magistrato non possa avere in un mese meno di TOT e più di n ore di udienza, che l’obiettivo minimo di una sezione e di un giudice in un anno solare debba essere quello della definizione non di almeno TOT processi, ma di almeno TOT valenze, e che intorno a tali obiettivi sia possibile al Presidente di sezione ridistribuire il personale, modificare i criteri tabellari di assegnazione, rimodulare calendari e tempi d’udienza a disposizione della singola unità giurisdizionale, valutare la laboriosità.

Il quadro attuale è quello di collegi penali e giudici che fissano pochi processi o comunque finiscono sistematicamente l’udienza alle 13-14, e di collegi e giudici che chiudono l’aula a pomeriggio inoltrato o tardo (basta farsi un giro per le aule ad una certa ora). Di giudici che definiscono molto e giudici che definiscono poco. Di collegi e giudici che motivano contestualmente l’80% delle sentenze e soprattutto lo fanno anche su casi complessi (tutti bravissimi, tutti superficiali o scansafatiche, o fifty-fifty?), e di collegi e giudici che tuttora si impegnano a stendere motivazioni degne di questo nome. Salvo poi essere tutti, nei pareri di carriera, con sprezzo del ridicolo e della matematica, laboriosi in modo "superiore alla media".

Non si può andare vanti così. Anche su "omissis" (gli inglesi direbbero: on omissis.too) non sarebbe male aprire una discussione su questi temi.

Divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto: devono essere dieci anni di funzioni effettivamente svolte?

Come è noto, in un quadro normativo in cui già a livello di legge ordinaria sono previsti limiti massimi di permanenza in date funzioni ( vedi i sei anni previsti per i Gip-Gup dall’art. 7 bis ord.giud., salve le solite "imprescindibili esigenze di servizio" dal ravvisare le quali poi quasi mai si prescinde ) , la Circolare Csm 24.12.1999 sulle Tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001 prevede al paragrafo 46.1 che "la permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni ) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi", che il Dirigente è tenuto a specificamente indicare. Laddove la permanenza ultradecennale è invece "esclusa in ogni caso" "nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria e nelle sezioni distaccate".

Il Csm viene richiesto di decidere nelle prossime settimane un quesito posto da alcuni magistrati , anche Romani, e fatto proprio da alcuni Consigli Giudiziari. Ai fini del computo dei dieci anni – o dei sei per i Gip-Gup – vanno considerati anche i periodi di aspettativa, di assenza per maternità, di applicazione o supplenza in via esclusiva ad altro Ufficio o Sezione, di esercizio delle funzioni esclusivamente quale componente del c.d. Tribunale dei Ministri, ovvero tali periodi vanno anch’essi conteggiati nel decennio, rilevando unicamente la destinazione tabellare del magistrato per dieci anni ad un dato "posto tabellarmente individuato"?

Un quesito la cui soluzione, in un senso come nell’altro, è come si comprende di notevole importanza, per la vita degli Uffici.

La questione è interessante. Se da un lato la lettera della norma di Circolare, che fa appunto riferimento alla mera permanenza "nel posto tabellarmente individuato", sembra imporre la considerazione del decennio nella sua integralità , inclusi i periodi di assenza dall’Ufficio per qualsivoglia motivo , la nota composita "ratio" della norma – evitare con le lunghe permanenze la personalizzazione-identificazione tra singoli uffici e singoli magistrati e , nei casi peggiori, le incrostazioni di potere e le opacità di gestione che possono derivarne; consentire una mobilità interna che favorisca la circolarità ed il diffondersi delle professionalità specifiche ed al contempo una specializzazione che possa essere prima costruita in un decennio poi magari coltivata con trasferimenti "verticali" ad uffici sovraordinati – lascia dall’altro preferire la tesi secondo cui nel computo vanno esclusi i periodi di totale mancato esercizio delle funzioni , per un motivo o per un altro ( non quelli di applicazione o supplenza che convivano con l’ordinario svolgimento delle funzioni di ordinaria tabellare competenza).

Si attende la decisione del Consiglio. Per ora, la prassi che è invalsa in alcuni grandi Uffici, tra cui Roma, per la quale si ritiene sufficiente, per applicare la norma, passare ad esempio dall’una all’altra delle nove sezioni penali dibattimentali – prassi di per sé senz’altro compatibile con il citato paragrafo 46, sia perché come si è detto lo stesso fa riferimento al "posto tabellarmente individuato" sia perché regola l’assegnazione "ad altra sezione o ad altro settore di servizio" in tal modo prevedendo il caso di mutamento di sezione ma non di funzioni – lascia intravedere l’inutilità sostanziale se non la dannosità per il servizio di una regola scritta in tale maniera, almeno per i grandi e grandissimi uffici (per i medio-piccoli e per i piccoli, i termini massimi di permanenza, anche per i pm, andrebbero forse invece imposti addirittura con legge ordinaria: ma questo è un altro discorso). Che per un formale ossequio alla norma si ritenga di dover e poter procedere , per permanenza ultradecennale, a trasferire un giudice a latere di uno dei 36 collegi del medesimo ufficio dall’una all'altra di nove sezioni penali a medesima competenza "generalista" - in situazione quindi in cui i rischi, con la permanenza, di personalizzazione delle funzioni o di incrostazioni di potere sono nulli o vicini allo zero, ed in cui l’unico effetto del trasferimento è di far cambiare all’interessato Presidente colleghi ed assistenti – è, con quel che consegue per i tempi dei processi allo spostamento di un giudice, del tutto illogico e senza senso.

E’ insomma necessario che in sede di Circolare per le Tabelle 2002-2003 si proceda ad una migliore articolazione della norma, distinguendo per dimensione degli Uffici e per funzioni, e chiarendo i criteri di computo dl decennio.

Prassi. La responsabilità penale non è personale

La responsabilità penale non è personale. O meglio lo è, in via generale ed astratta – ed anche in concreto: v. le assoluzioni eccellenti che negano si possa condannare sulla base del mero "non poteva non sapere" o per magari articolate ma irrimediabilmente giustizialiste prove logiche degne del Terrore o di una guerra civile giudiziaria – ma restano salve naturalmente alcune distinzioni , se non per "razza" "per ragioni di condizioni personali e sociali" (cfr. art. 3 Cost.).

Tre zingarelle di sette, otto e dieci anni eseguono professionalmente il solito borseggio in danno del solito turista canadese tonto col solito portafogli che spunta invitante dalle tasche. All’azione partecipano solo loro. Non sono presenti terze persone in qualche modo collegate al terzetto. Vengono bloccate dalla Polizia, e riaccompagnate da coloro che appaiono i genitori, che vengono trovati nel solito Campo di c.d. Nomadi (naturalmente ivi residenti dai soliti 15 anni).

Insolita invece, ma non unica, l’imputazione, a carico dei genitori rimasti totalmente estranei al fatto: "reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 111, 624, 625 n. 4 c.p., perché in concorso tra loro inducevano le minori degli anni Tizia, Caia, Mevia, al fine di trarne profitto, a compiere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi con destrezza di un portafogli di persona rimasta sconosciuta, nella fattispecie circondavano un turista straniero e distraendolo introducevano una mano all’interno degli abiti dell’uomo, non riuscendo nell’intento per l’intervento di Sempronio; accertato in Roma il…ecc.ecc.". Chiarisce il Pm "togato" all’esterrefatto giudice che si appresta ad assoluzione ex art. 129 cpp che le modalità del borseggio sono state così professionali che non possono che essere state insegnate da altri, e che questi altri non possono che essere stati, nell’ambito della loro cultura di appartenenza, i genitori, rimasti sì al campo Nomadi, ma in ogni caso quindi da processare. "Non possono non avere insegnato".

Non è un caso isolato. Solo a chi scrive, è il quarto-quinto che gli capita, e da tre diversi sostituti procuratori. I magistrati del dibattimento hanno tutti da raccontarne qualcuno.

Quesito: vedremo mai il capitano d’industria – di questi tempi bisogna usare un linguaggio "adeguato" alla temperie liberalpatriottica – e vicino a lui il professore di diritto tributario incriminati per avere il primo indotto il figlio a falsificare il bilancio della società di famiglia e ad evadere le tasse, ed il secondo per aver insegnato al medesimo rampollo le tecniche più utili al riguardo?

Si dirà: ma quelli sono zingari… Appunto. La legge è uguale per tutti? Ai contemporanei la non ardua sentenza.

 

20 supplenti di rinforzo per la Sezione "legge Pinto"

Con decreto di variazione tabellare immediatamente esecutivo data l’innegabile urgenza del provvedere, sono stati a fine ottobre nominati dal Presidente della Corte di Appello Giovanni Francesco Lo Turco "20 consiglieri supplenti" per la Sezione della Corte di Appello di Roma incaricata dei ricorsi ex artt. 3 e ss l. 24.3.2001 n. 89 (c.d. legge "Pinto" per il risarcimento dei danni da irragionevole durata dei processi).

Istituita a fine maggio 2001, la Sezione infatti già scoppia. Al 26 ottobre scorso, erano già stati presentati oltre 1000 ricorsi (a Milano, 100). E , motiva nel decreto il Presidente , nonostante la fissazione di circa 220 ricorsi al mese , allo stato "non è assolutamente possibile" - con gli attuali organici, con gli altri impegni dei giudici destinati a tali cause e con simile sopravvenienza (dovuta in particolar modo alla competenza di Roma per il disastrato Distretto di Napoli, ed all’ormai notorio attivismo nel settore di uno studio legale di Benevento) – rispettare il termine di quattro mesi previsto dalla legge per la definizione di questo tipo di procedimenti.

Da questa situazione, "per ottemperare nel limite del possibile al predetto termine", la nomina dei venti supplenti. Buon lavoro.

Valerio Savio è giudice della Settima Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, e componente del Consiglio Giudiziario di Roma

 

 

 

 

 

Inizio pagina

Prima pagina

 

 

Omissis

a cura di magistratura democratica romana


Chi siamo
Come eravamo
Legislazione
Giurisprudenza
Migranti
Archivio
Satira giuridica

Siti di interesse

Prima pagina

 

Scrivi

Suggerimenti

critiche

articoli

notizie