Lettera al Presidente Scotti

sulle note di elogio e biasimo

 

Al dott. Luigi Scotti
Presidente del Tribunale di Roma

Gentile Presidente,

Md ha sempre ritenuto che l'attività di direzione degli uffici deve essere rivolta alla realizzazione del miglioramento della qualità della giurisdizione anche e sopratutto in termini di tempestività della risposta di giustizia alle domande del cittadino.

In questa prospettiva la sezione romana di Md riconosce che sono innegabili l'inversione di tendenza rispetto al passato e l'impegno da lei profuso nel perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza e tempestività della tutela giurisdizionale nel tribunale di Roma che, per dimensioni e complessità del tessuto socio-economico nel quale opera, rappresenta una realtà unica in Europa.

Md ha, pertanto, sempre sostenuto le iniziative tese a migliorare la qualità della giurisdizione ed a ridurne i tempi, anche quando ciò ha comportato uno sforzo culturale e di cambiamento di prospettive, di prassi radicate ed un aumento del carico di lavoro dei singoli magistrati. E ciò perchè nell'attuale quadro normativo ed ordinamentale, è nostra convinzione che la funzione dei dirigenti, deve estrinsecarsi in poteri di amministrazione della giurisdizione funzionalizzati al perseguimento dell'obiettivo dell'indipendenza e dell'imparzialità, ma anche della trasparenza e della massima efficienza della funzione giurisdizionale.

Un corretto esercizio di tale funzione non può prescindere: 1) da una conoscenza quanto più approfondita possibile della realtà delle singole sezioni, con riferimento specifico alle peculiarità delle materie di loro competenza e, in relazione a queste, della qualità e della quantità del lavoro svolto dai singoli magistrati; 2) dall'acquisizione di informazioni sull'andamento dei servizi di cancelleria, la funzionalità dei quali non è neutra rispetto al buon funzionamento della giurisdizione; 3) dalla collaborazione dei presidenti di sezione, espressamente prevista dalle nuove norme sul giudice unico (art. 47-quater ord. giud.), che di fatto deve essere fortemente sollecitata proprio al fine di ottenere sempre più attendibili elementi di conoscenza del lavoro giudiziario; 4) dal perfezionamento del sistema informatico (la cui inadeguatezza, allo stato, è a tutti nota) che è presupposto indispensabile per la lettura ragionata dei flussi di lavoro e della distribuzione delle risorse di personale giudiziario ed amministrativo tra le diverse sezioni.

Solo nell'ambito del quadro sopra descritto il potere di vigilanza del presidente del tribunale può esprimersi efficacemente nel controllo, effettuato alla stregua dei criteri stabiliti per la formulazione dei pareri per la progressione in carriera, della professionalità e della laboriosità dei singoli magistrati, secondo una valutazione rigorosa e non paternalistica dei casi di neghittosità, scarsa laboriosità, incapacità a dirigere che certamente esistono, e che ove riscontrati, devono essere oggetto anche di iniziative disciplinari.

Sicchè, in questa prospettiva, la scelta da lei operata di inviare, sia pure in forma riservata, ad alcuni magistrati addetti alle sezioni civili note di elogio e note che, pur sotto forma di richiesta conoscitiva, sono di sostanziale segno opposto alle prime, facendo esclusivo riferimento al dato numerico delle sentenze emesse in un semestre, non ci sembra che, al di là delle sue intenzioni, sia uno strumento adeguato al perseguimento di obiettivi di reale efficienza. La mera analisi del dato numerico delle sentenze emesse, del tutto indifferente alla qualità del prodotto giudiziario, disgiunta dalla considerazione qualitativa e numerica degli altri provvedimenti emessi in relazione alle diverse competenze di sezione nonchè dalla considerazione dell'impegno in udienza di ciascun magistrato ( dati che i presidenti di sezione dovrebbero essere tenuti a fornire con periodicità al presidente del tribunale, nell'esercizio concreto dei compiti loro assegnati dall'ordinamento giudiziario, troppo spesso disattesi) rischia di portare a risultati paradossali, come dimostra il fatto che molti dei colleghi destinatari di lettere di richiamo sono noti a tutti per laboriosità e professionalità, mentre tra i colleghi destinatari di elogi ve ne sono alcuni non parimenti noti per analoghe caratteristiche.

In particolare, l'invio di lettere di elogio, oltre che in contrasto con l'art. 4 della circolare del Csm del 23 luglio 1998, per la forma atipica necessariamente assunta ed al di fuori degli schemi formulati sulla base delle indicazioni del Csm per le valutazioni di professionalità, rischia di incentivare atteggiamenti strumentalmente superficiali che, lungi dal ricercare il difficile ma possibile bilanciamento tra qualità e quantità, siano indirizzati alla definizione "ad ogni costo" anche del procedimento più delicato, con il concreto pericolo che a una riduzione della durata del giudizio di primo grado si contrapponga un aumento delle impugnazioni giungendo, in definitiva, ad un aumento complessivo della durata delle cause.

Nè la forma riservata delle note di elogio da lei inviate pone al riparo del rischio che l'allegazione di fatto di tali note alle autorelazioni o alla documentazione trasmessa al Consiglio Giudiziario o al Csm, nel momento della valutazione per la progressione in carriera, alteri in concreto i parametri di valutazione predeterminati attualmente in vigore.

Nell'evidenziare che abbiamo scelto di rivolgerci direttamente a lei per evitare strumentalizzazioni che rischierebbero di indebolire la visibilità del suo impegno organizzativo e la credibilità all'esterno dell'intero ufficio da lei diretto, è gradito cogliere l'occasione per rinnovare la stima per l'impegno che profonde nel difficile compito che il Csm le ha affidato.

La Sezione romana di Magistratura democratica.

 

 

 

 

 

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