Le norme del regolamento del Csm sulla pubblicità dei lavori

Art. 16
Pubblicità delle sedute del Consiglio


1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità, prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 L.31 dicembre 1996 n. 675, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio.
La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione e con la maggioranza pari a due terzi dei voti espressi.
3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.
4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Vicepresidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.
5. La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni.

Art. 17
Resoconto sommario delle sedute


1. Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori dell'assemblea è compilato, a cura della Segreteria e dell'Ufficio Stampa, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.
2. Il Consiglio, quando delibera che la seduta o parti di essa non siano pubbliche, può altresì stabilire che il resoconto contenga esclusivamente la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso di ciascun componente.
3. Per la compilazione dei resoconti il Consiglio può fare ricorso a resocontisti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 18
Rilascio di copia degli atti


1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 19
Obbligo del segreto


1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle commissioni per i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 18, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il Comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla commissione competente, può disporne la segretazione provvisoria fino a che la commissione non abbia deliberato in merito.
3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.
4. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.
5. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle commissioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica. Sono escluse da segreto le informazioni di cui all'art. 9 comma 3.

Art. 20
Notiziario del Consiglio


1. Il Consiglio pubblica un proprio Notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione:
a) le vacanze degli Uffici giudiziari;
b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti artt. 13, 14 e 16;
c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione per la riforma giudiziaria e
l'amministrazione della giustizia ora sesta Commissione;
, delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del Notiziario.
3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete.
4. La richiesta deve essere formulata entro 30 giorni dalla seduta cui si riferisce.

 

 

 

 

 

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