Legge 24 marzo 2001, n. 89
("Legge Pinto")
"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile" su Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001
Capo I
DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1.
(Pronuncia in camera di consiglio)
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni
unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio
quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita
la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo
390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in
camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente
proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi,
o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza
dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi,
nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato
e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360
o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza
della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti,
che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo
378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri
1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Capo II
EQUA RIPARAZIONE
Art. 2.
(Diritto all'equa riparazione)
1. Chi ha subíto un danno patrimoniale
o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione,
ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità
del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice
del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata
a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice
civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole
di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento
di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità
della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art. 3.
(Procedimento)
1. La domanda di equa riparazione si propone
dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti
riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente
ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte
di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente
gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione
convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione
e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione
in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto,
unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se
compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti
sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di
consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla
corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto
impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle
risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 4.
Termine e condizioni di proponibilità)
1. La domanda di riparazione può essere proposta
durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui
la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Art. 5.
(Comunicazioni)
1. Il decreto di accoglimento della domanda è
comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento
di responsabilità, nonchè ai titolari dell'azione disciplinare
dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Art. 6.
(Norma transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono
presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non
sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta
Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere
l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte
europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero
degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo
3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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