Legge n. 134 del 29 Marzo 2001
"Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Art. 1.
1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, è inserita la seguente rubrica:
"Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente," è
inserita la seguente: "indagato," e dopo la parola: "imputato,"
è inserita la seguente: "condannato,".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per
ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed incidentali, comunque connesse".
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per
ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e
2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari
e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di
provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla
relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona
proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente
al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione
nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti
richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali
e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno
essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia
di finanza".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio
1990, n. 217, le parole da: "lire otto milioni" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "lire diciotto milioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001.
Art. 4.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: "strettamente" è
soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte," sono inserite
le seguenti: "investigatori privati autorizzati,".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze
di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova".
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti:
", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge
7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato,
dell'imputato o del condannato".
5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
Art. 5.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia
anagrafica" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del proprio
numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero
si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata
da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti
la veridicità di quanto in essa affermato".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
3".
5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre
la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro
dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione
di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita
da un'autocertificazione".
6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni
e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità
dell'istanza".
7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste
dal comma 1" e le parole da: "con le sanzioni" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena
è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista
dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico
del responsabile".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30
luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa
è presentata in udienza," sono inserite le seguenti: "a pena
di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice
di procedura penale,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti
dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo
1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio
con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato".
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed
allegazioni previste dall'articolo 5," sono soppresse.
Art. 7.
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4," sono soppresse.
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio
1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza
al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo
difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori).
- 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare
un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale
pende il procedimento.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può
altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato
residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente
per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione
difensiva".
Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo
5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, lettera c), e 4
dell'articolo 5" e le parole: "o a presentare la prescritta documentazione"
sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30
luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono
inserite le seguenti: "o all'investigatore privato autorizzato".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice,
previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno
professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al
programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice
nella misura e con le modalità previste dalla presente legge".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti: "all'investigatore
privato autorizzato,".
Art. 12.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30
luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto
o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente
capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n.
217, è inserito il seguente capo:
"Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. È assicurato
il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti
nei giudizi civili o amministrativi, nonchè negli affari di volontaria
giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente
infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è
assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio
da instaurare, e all'apolide nonchè ad enti o associazioni che non
perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le
cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui
la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha
ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo,
si tiene conto del solo reddito dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo
15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato
in ogni stato e grado del procedimento.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato.
La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal
funzionario che la riceve.
3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito
o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza
prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene,
a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente,
cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti
del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni
dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica
la disposizione di cui al comma 1. L'istanza è accompagnata da una
certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità
di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa
indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per
la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.
4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili
a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica
indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi
1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza.
Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per
una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che
vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi
o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione,
salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso
l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo
9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai
quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione
degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili
e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non
bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto
che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza
percezione di diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai
e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità
ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle
spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel
caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla
parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della
causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi
dell'articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione
ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari
e pubblici ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente
articolo, nonchè le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute
dai consulenti tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con annotazione
a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione
di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in
uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli
723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle
persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice
civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora
venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della
decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile
e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli
534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero
contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso,
alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul
prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite
riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera
non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità)
- 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato,
gli onorari e le indennità dovuti all'avvocato sono, a sua domanda,
iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per
le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali)
- 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto
a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a
far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni
dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere
o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza
di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante
falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione
o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata
se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente,
prevista dall'articolo 15-terdecies, nonchè il recupero delle
somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque,
al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette
di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.
Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio
a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui
è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater,
il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le
condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e
se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente
infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge
ovvero dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato,
al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua
delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies,
dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità
dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può
disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della
posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio
è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere,
il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e
trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale
competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo
all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero
su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.
5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono
inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione
di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1.
Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile
l'istanza, questa può essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche
in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
da 15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico).
- 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare
un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonchè
un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il
provvedimento di ammissione.
2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti
per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la
modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto
di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che
definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.
Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore
e al consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al
consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria,
previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla
decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale
del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale
e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni
caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione
dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio
di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello
che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo
degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute
le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente
tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia
di finanza e al direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto
di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione,
avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.
7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni
necessari ai fini della decisione.
Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi).
- 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio
a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o
rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o
ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente
capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). -
1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli
oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito
a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio
a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove
esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa
o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo
favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello
Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata
nella misura percentuale corrispondente.
4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da
1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore.
Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione
di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed
i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno
il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione
o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso
se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura
civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario
con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente
obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito,
ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti
e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione
previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse,
dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato
estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione
o cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano,
in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento
di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni
previste dal presente capo si applicano dal 1º luglio 2002.
2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al
presente capo deliberata anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida
ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge".
Art. 14.
1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, è inserita la seguente rubrica:
"Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
Art. 15.
1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
le parole: "al gratuito patrocinio" sono sostituite dalle seguenti:
"al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I".
Art. 16.
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n.
217, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati
è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano
in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine,
il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso
intervenga una sanzione disciplinare.
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è
pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari
situati nel territorio della provincia".
Art. 18.
1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia,
entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento
una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese
dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria
e tempestiva modifica della normativa stessa".
Art. 19.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera
l-bis) è aggiunta la seguente:
"l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando
siano eseguite da persone fisiche";
b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate
per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando
il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali
di cui al medesimo comma 1".
Art. 20.
1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è
istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio
di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato
e sulla difesa d'ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali
imposte, nonchè i requisiti, le modalità e gli obblighi per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore
d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione
di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale
o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento
al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità
dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione
di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato
il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di
cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità
di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti
pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere
a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 21.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello
Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in
cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione
delle norme di legge incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto
dall'articolo 13 della presente legge.
Art. 22.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni
per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 23.
1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è abrogato.
2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533,
e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati
a decorrere dal 1º luglio 2002.
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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