Legge sul giusto processo
Articoli del Codice di procedura penale come modificati dalla legge 14 febbraio 2001
a cura di Filippo Paone
AVVISO:
Le norme abrogate sono riportate con carattere barrato; quelle introdotte
in grassetto-corsivo.
Articoli del Codice di procedura penale come modificati dalla legge 14 febbraio 2001
Articolato
12. (Casi di connessione).
17. (Riunione di processi).
51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale).
64. (Regole generali per l'interrogatorio).
66. (Verifica dell'identità personale dell'imputato).
190. (Diritto alla prova).
190 bis. (Requisiti della prova in casi particolari).
192. (Valutazione della prova).
195. (Testimonianza indiretta).
197. (Incompatibilità con l'ufficio di testimone).
197-bis.(Persone imputate o giudicate in un procedimento
connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).
203. (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di
sicurezza).
210. (Esame di persona imputata in un procedimento connesso).
238. (Verbali di prove di altri procedimenti).
266. (Limiti di ammissibilità).
267. (Presupposti e forme del provvedimento).
art. 13 D.L 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
268. (Esecuzione delle operazioni).
271. (Divieti di utilizzazione).
273. (Condizioni generali di applicabilità delle misure).
294. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare
personale).
299. (Revoca e sostituzione delle misure).
351. (Altre sommarie informazioni).
357. (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).
362. (Assunzione di informazioni).
363. (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento
connesso).
371. (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero).
391. (Udienza di convalida).
391 ter. (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).
422.(Attività di integrazione probatoria del giudice).
497. (Atti preliminari all'esame dei testimoni).
498.(Esame diretto e controesame dei testimoni).
499. (Regole per l'esame testimoniale).
500. (Contestazioni nell'esame testimoniale). Testo previgente.
500. (Contestazioni nell'esame testimoniale) Nuova formulazione.
503. (Esame delle parti private).
511. (Letture consentite).
513. (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
526. (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione).
Art. 24.(Funzioni di GUP).
Art. 25.(Norme transitorie sulla competenza per territorio).
Art. 26.(Norme transitorie per i processi incorso).
Articolato
12. (Casi di connessione)
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone
in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola
azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso(1);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire
o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto
o l'impunità.
17. (Riunione di processi)
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida
definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) [b) nei casi di reato continuato];
c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco
le une delle altre;.
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce
sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza
c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b)
1. bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed
altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti
al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche
nel caso di successiva separazione dei processi.
51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del
procuratore della Repubblica distrettuale)
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso
la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono
esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati
della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3. bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati,
di cui agli artt. 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma
1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3. ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può,
per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente
64. (Regole generali per l'interrogatorio)
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare
o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve
le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione
o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltà di non
rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il
suo corso.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non
rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il
suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità
di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone,
salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di
cui all'articolo 197-bis.
3. bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e
b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.
In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni
eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità
di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata
non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".
66. (Verifica dell'identità personale dell'imputato)
1. . 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità
giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro
può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si
espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà
false.
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità
non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle
forme previste dall'art. 130.
190. (Diritto alla prova)
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte Il giudice provvede senza ritardo
con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente
sono superflue o irrilevanti
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio
190 bis. (Requisiti della prova in casi particolari)
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma
3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone
indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati
acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se il
giudice lo ritiene assolutamente necessario.
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle
persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni
in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con
la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate
ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo
238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi
da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".
1. bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno
dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del
codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni
sedici.
192. (Valutazione della prova)
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno
che questi siano gravi, precisi e concordanti
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata
in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente
agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da
persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso
previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b).
195. (Testimonianza indiretta)
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate
a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate
nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni
relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone,
salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità
o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni .
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità
di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi
si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle
persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste
nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non
è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia
dei fatti oggetto dell'esame.
197. (Incompatibilità con l'ufficio di testimone)
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza di non luogo a procedere , di proscioglimento o di condanna , salvo
che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento,
di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede,
nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b);
b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b),
prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione
di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore
che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che
hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte
ai sensi dell'articolo 391 ter
197-bis.(Persone imputate o giudicate in un procedimento
connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone)
1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12
o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può
essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444.
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2,
lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto
dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un
difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore
di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato
a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza
di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria
responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso
previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre
su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato
per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento
a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed
in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei
procedimenti e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone
ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo
192, comma 3".
203. (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi
di sicurezza)
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni
e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori.
Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite
non possono essere acquisite né utilizzate.
1. bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal
dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti
a sommarie informazioni".
210. (Esame di persona imputata in un procedimento connesso).
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'art. 12, comma 1 lettera a), nei confronti delle quali
si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere
l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero,
nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne
ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei
testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto
di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è
designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate
nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, esse hanno facoltà
di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195,
499 e 503 194, 195, 498, 499, 500
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto
dall'art. 371 comma 2 lett. b).
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b),
che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità
dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto
dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà
di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano,
in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle
previste dagli articoli 197-bis e 497".
238. (Verbali di prove di altri procedimenti)
1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio
civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa
giudicata.
2 bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli
imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha
partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la
sentenza civile;
3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che
anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. Se la ripetizione
dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti,
l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili;
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato
che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati
a norma degli artt. 500 e 503 per le contestazioni previste dagli
articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto delle
parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni
sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo.
266. (Limiti di ammissibilità)
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai
seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata
a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f) bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art.
614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa
267. (Presupposti e forme del provvedimento)
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione
a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è
data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione
è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo
203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente
e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1.
Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida
con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato
nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita
e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica
le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può
superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano
i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi
di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero
sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione,
l'inizio e il termine delle operazioni.
art. 13 D.L 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203
1. IN DEROGA A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 267 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE,
L'AUTORIZZAZIONE A DISPORRE LE OPERAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO266 DELLO
STESSO CODICE E' DATA, CON DECRETO MOTIVATO, QUANDO L'INTERCETTAZIONE E' NECESSARIA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI IN RELAZIONE AD UN DELITTO DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA O DI MINACCIA COL MEZZO DEL TELEFONO IN ORDINE AI QUALI SUSSISTANO
SUFFICIENTI INDIZI. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale
2. NEI CASI DI CUI AL COMMA 1, LA DURATA DELLE OPERAZIONI NON PUO' SUPERARE
I QUARANTA GIORNI, MA PUO' ESSE-RE PROROGATA DAL GIUDICE CON DECRETO MOTIVATO
PER PERIODI SUCCESSIVI DI VENTIGIORNI, QUALORA PERMANGANO I PRESUPPOSTI INDICATI
NEL COMMA 1. NEI CASI DIURGENZA, ALLA PROROGA PROVVEDE DIRETTAMENTE IL PUBBLICO
MINISTERO; IN TAL CASO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO
267 DEL CODICE DIPROCEDURA PENALE .
3. NEGLI STESSI CASI DI CUI AL COMMA 1 IL PUBBLICO MINI-STERO E L'UFFICIALE
DI POLIZIA GIUDIZIARIA POSSONO FARSI COADIUVARE DA AGENTIDI POLIZIA GIUDIZIARIA.
268. (Esecuzione delle operazioni)
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è
redatto verbale
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica.Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico
ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria.
3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato
dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una
proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini,
il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura
delle indagini preliminari .
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro
il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare
gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice
dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali
di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori
hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro
ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero
la stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme,
i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni
o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione
di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
271. (Divieti di utilizzazione)
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora
le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora
non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi
1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni
o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno
a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,
salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano
in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato.
273. (Condizioni generali di applicabilità delle
misure)
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico
non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1. bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano
le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271,
comma 1
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è
stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità
o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione
della pena che si ritiene possa essere irrogata.
294. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare personale)
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha
deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto
nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato
di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio
dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente
impedita.
1. bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva
che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione
1. ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa
istanza nella richiesta di custodia cautelare
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto
motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in
cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni
di applicabilità e le esigenze cautelari previste [con riferimento
alla custodia cautelare] dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le
condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione
della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto
dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico
ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è
dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4. bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di
assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio
o uno dei componenti da lui delegato
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga
di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari
del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte
del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
299. (Revoca e sostituzione delle misure)
3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della
persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione
è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati,
il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta
351. (Altre sommarie informazioni)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono
riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione
del secondo periodo dell'art. 362. Si applicano le disposizioni
del secondo e del terzo periodo del comma1 dell'art. 362.
1. bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui
si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), procede un
ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore,
è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che
può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto
357. (Documentazione dell'attività di polizia
giudiziaria)
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee
ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte,
comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige
verbale dei seguenti atti:
a) denunce , querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'art. 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a
che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento
delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è
posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce,
le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato.
362. (Assunzione di informazioni)
1. 1.Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite
dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni
sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni
degli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203
363. (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento
connesso)
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono
interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme
previste dall'art. 210 commi 2, 3, 4 e 6.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un
reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371
comma 2, lett. b).
371. (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero)
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate,
si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini
medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché
alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia
giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento
di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta
[di reato continuato o] (2) di reati commessi da più persone in danno
reciproco le une delle altre;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova
di un altro reato o di un'altra circostanza;
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione
degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto,
il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato
o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra
circostanza".
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non
ha effetto sulla competenza.
391. (Udienza di convalida)
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non
è comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del
fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale Il giudice
procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire sente in ogni caso
il suo difensore
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito
e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma
1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza Contro l'ordinanza che
decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono
proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273
e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto
è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti
previsti dall'art. 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza
la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in
udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico
ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini
per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero
dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere
efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata
nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato
è stato posto a disposizione del giudice.
391 ter. (Documentazione delle dichiarazioni e delle
informazioni)
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, sottoscritta
dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto,
che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo
391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis sono documentate
dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale
redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni
contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
422.(Attività di integrazione probatoria del giudice)
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma
dell'articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione
delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della
sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione
delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo
210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande,
a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente,
il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta
di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499.
497. (Atti preliminari all'esame dei testimoni)
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo
di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni
quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità
previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita
a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta
la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".
Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena
di nullità
498.(Esame diretto e controesame dei testimoni)
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore
che ha chiesto l'esame del testimone
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su
domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può
avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto
del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza
che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza
può essere revocata nel corso dell'esame.
4. bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo
ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 bis.
4. ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta
sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad
un impianto citofonico.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 30 luglio
1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo,
nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo
di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del
teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste
medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte
dalle parti.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 6, della L. 3 agosto
1998, n. 269.
499. (Regole per l'esame testimoniale)
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità
delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone
e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono
a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere
il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare,
in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare
la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre,
l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate
per le contestazioni.
500. (Contestazioni nell'esame testimoniale). Testo previgente
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in
tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero.
2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle
circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste
rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze
riferite nelle precedenti dichiarazioni.
3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate
dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.
4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto
al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione
sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova
dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità.
5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova
dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione
o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone
è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro
o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso
ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità
dell'esame.
6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono
prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni
previste dal presente articolo.
500. (Contestazioni nell'esame testimoniale) Nuova formulazione
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare
in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo
del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo
se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai
fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle
parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo
consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni
penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè
non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo
del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo
gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può
fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo
422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della
prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione,
se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.
Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone
sono acquisite al fascicolo del dibattimento".
503. (Esame delle parti private)
1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta
o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile
civile persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con
le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue
con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato
l'esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i
difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può
essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte
abbia già deposto
4. Si applica la disposizione dell'art. 500 comma2.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate
per le contestazioni previste dal comma 3
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter 391 e 422.
511. (Letture consentite)
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o
parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame
della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l'esame
del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanzaè
consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione
di procedibilità .
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare
specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione L'indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura,
integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte
ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato
alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto
di essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista
dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti
a norma dell'art. 93
513. (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminar, ma tali dichiarazioni
non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso,
salvo che ricorrano i presupposti di all'articolo 500 comma 4.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo
210 comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo
i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o
la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge
con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la
presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti,
si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere,
il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state
assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
511.
Questo articolo è stato così sostituito dall'art.
1 della L. 7 agosto 1997, n. 267.
Si veda altresì l'art. 6, commi 2-6, della L. 7 agosto 1997, n. 267,
di cui si riporta il testo:
2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la
lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle
dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di
procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi
delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza
preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle
predette persone per un nuovo esame.
3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui
si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni
delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è
disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la
citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto
dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica
la disposizione di cui al comma 3.
5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove
esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere
ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al
comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese
in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati,
solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova,
non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria
da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza
preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del
codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per
la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei
commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in
cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo
513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo
esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi".
La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo di questo comma,
nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque
ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità
di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza
dell'accordodelle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e
4, del codice di procedura penale
526. (Prove
utilizzabili ai fini della deliberazione)
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento
1. bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Art. 24.(Funzioni di GUP)
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza
preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento"
Art. 25.(Norme transitorie sulla competenza per territorio)
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.(Norme transitorie per i processi incorso)
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto
stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari,
il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli
articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente
modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza
preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono
valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice
di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato
o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo
per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono
state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526
del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente
legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già
valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte
di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova
al momento delle decisioni stesse
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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