Legge 13 febbraio 2001, n. 48
"Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001
Art. 1. (Aumento del ruolo organico)
Art. 3. (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)
Art. 5.(Compiti dei magistrati distrettuali)
Art. 8. (Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale)
Capo III. DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE GIUDIZIARIO
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
(Aumento del ruolo organico)
1. Il ruolo organico del personale della magistratura
è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento
da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro
della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi
ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei
posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di
posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte)
1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte
di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno
parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato
di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario
e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i
magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio,
ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
Art. 116. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale
presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale
presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con
qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore
generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio,
ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di
cassazione.
Art. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte
di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti
di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione
e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con
le procedure ordinarie".
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione
e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma
1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla
Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi
uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050,
e 30 luglio 1985, n. 405.
(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)
1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti
duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché
di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati
a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle
vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono
essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti
funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive
vacanze.
3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico
istituiti con il presente articolo.
SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO
(Magistrati distrettuali)
1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1,
il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di
appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai
magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare
alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono
essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale
ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati
di tribunale.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati
verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale
da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati
verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi
i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono
attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati
cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale
esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto
di legge.
(Compiti dei magistrati distrettuali)
1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione
nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità
ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di
altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o
disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi
dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato
dalla presente legge.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con
funzioni direttive o semidirettive.
(Designazione dei magistrati in sostituzione)
1. In presenza di alcuna delle situazioni previste
nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il Consiglio
giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando
uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4
sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle.
Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse
modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore
della magistratura.
3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione,
abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze
preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente
ai procedimenti medesimi.
(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali)
1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione
di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati
negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo
110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso
articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura
qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato
assente dal servizio.
2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali
possono essere utilizzati dai Consigli giudiziari per le attività preparatorie
ed attuative delle loro deliberazioni.
(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale)
1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono
messi a concorso con le procedure ordinarie.
2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti
in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati
a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici
giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a
che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore,
con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
giustizia.
DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE
GIUDIZIARIO
(Modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario)
1. Gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 123. - (Concorso per uditore giudiziario) - 1. La nomina ad uditore
giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter,
comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter,
comma 2.
Art. 123-ter. - (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su ciascuna
delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione
europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici
ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono
la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle
materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f),
g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la
prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso
la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti
della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate
dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati
partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe
le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla
lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della
lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai
sensi del comma 3".
2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indizione del concorso
e svolgimento della prova scritta";
b) al comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 3 febbraio 1949, n. 26," sono sostituite dalle seguenti: "Salvo
quanto previsto dal comma 3-bis";
c) al comma 2, dopo le parole: "da mettere a concorso" sono inserite
le seguenti: "ai sensi degli articoli 123 e 126-ter";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina
il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario
di svolgimento della prova scritta.";
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova
scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con
le diverse sedi.
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi,
la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova
in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed
al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni
della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite
ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da
cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato
di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo
dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale
del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio
1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività
in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza
o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più
anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi
5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato".
3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che
precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed
è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,
con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica
non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente,
da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche.
Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione
in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e
tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti
supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano
immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della
prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove
orali dei candidati.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in
ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente,
dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti,
prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori
il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica
variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni.";
d) al comma 6 le parole: "per tutta la durata della procedura concorsuale.",
sono sostituite dalle seguenti: "dall'insediamento del magistrato sino
alla formazione della graduatoria finale dei candidati.";
e) al comma 8 le parole: "funzionari amministrativi di qualifica funzionale
non inferiore alla ottava" sono sostituite dalle seguenti: "personale
amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato
il 16 febbraio 1999".
4. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in
ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò
risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine
di cui al comma 3-bis.";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno
di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta
candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo
125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli
elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice.
La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame
di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai
sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della
giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma
3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente
o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate
le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.".
5. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 125-quinquies. - (Correttori esterni). - 1. Qualora i candidati
siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita,
con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati,
avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori
e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità,
ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione
degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui
al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con
il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione
della consistenza dell'organico dei magistrati.
3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine
degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine
di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto
concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono
ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco
dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie
oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori,
e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e
un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario
aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.
4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie
di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno
nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime,
e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun
elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante
sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi
tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori
titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì
essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili.
A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione
con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione
degli elaborati scritti.
6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni,
assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno
un sintetico giudizio.
7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni
se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente
media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora
le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi,
ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione
nei restanti casi.
8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità
della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori
esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì
ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.
9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il
conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge
15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso
per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il
numero di cinquecento".
6. Gli articoli 123-bis, 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.
7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, al terzo comma, le parole: ", previo superamento della
prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero
necessario per raggiungere il rapporto anzidetto," sono soppresse.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che hanno portato
a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma
per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti
dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento,
ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna
sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal
presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano
ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello
del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie
oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano,
rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione
dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento
della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione".
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno
2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario)
1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facoltà di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse
(Norme di coordinamento)
1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "alla
data della pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda".
2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,
123-quinquies," e le parole: "nonchè l'articolo 17 del presente
decreto legislativo";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al concorso sono
ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore
agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni
previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano
gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti".
3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
le parole: "due membri" sono sostituite dalle seguenti: "un
membro".
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, le parole: "Se il numero degli idonei è superiore
a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo"
sono soppresse.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579,
e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio
superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti
a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi
la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando
peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi;
in tal caso, ai magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque
anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli
incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla
istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della
magistratura.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede
alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico
e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale
di merito dei vincitori
AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO
DI TRIBUNALE
(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario)
1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, sono soppresse le parole: ", salvo quanto è disposto nell'articolo
seguente".
2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.
(Concorso per magistrato di tribunale)
1. Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) - 1. Conseguono
la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero
di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico
del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo
esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie
onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano
stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies
del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei
requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque
anni.
3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per
uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di
quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie,
con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e
2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo
123-ter.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
per il concorso per uditore giudiziario".
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione
degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di
cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati
per la provincia di Bolzano.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero
della giustizia.
(Limiti di ammissibilità e successivi concorsi)
1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
periodo: "Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite
nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".
(Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale)
1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:
"Art. 129-bis. - (Tirocinio). - 1. Gli avvocati che hanno superato le
prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata
di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario,
che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.
2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito
lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio
del tirocinio.
3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto,
nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della
magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno
tre anni di anzianità.
4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come
prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o
in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato
la professione forense.
Art. 129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). - 1. Ai magistrati
di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il
trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il
periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato".
NORME TRANSITORIE E FINALI
(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997)
1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: "biennale".
2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica è soppressa la parola: "biennale" e nei
commi 1 e 2 è soppressa la parola: "biennali";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in
due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento
didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche,
adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato
sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica
per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali
ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".
(Reclutamento di uditori giudiziari)
1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura
di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata
in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di
cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.
2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie
indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio
effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata,
in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano
in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati
nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato
dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove,
esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo
123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di
punto.
4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei
candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter,
sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare,
è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere
del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati
che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie
della prova orale.
(Proroga di graduatorie concorsuali)
1. Per sopperire alla carenza di organico del personale
amministrativo presso gli uffici giudiziari, è prorogata fino al 30
giugno 2001:
a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso circoscrizionale
per ex assistente giudiziario (attualmente cancelliere, posizione economica
B3) indetto con provvedimento del direttore generale della organizzazione
giudiziaria e degli affari generali 20 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 43 del 3 giugno 1997;
b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di
ex operatore amministrativo (attualmente operatore giudiziario, posizione
economica B2) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 99 del 19 dicembre 1997;
c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex dattilografo
giudiziario (attualmente operatore giudiziario, posizione economica B1) indetto
con provvedimento del medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.
(Disposizioni concernenti i giudici di pace)
1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni
a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
(Disciplina transitoria)
1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci
in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge,
in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti
la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di
quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente
alla data della sua entrata in vigore.
3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria
per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo
125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla
presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione
della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma
1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo
18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata
in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui
al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli
123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Allegato
(Articolo 1, comma 2)
Tabella B
Primo presidente | 1 |
Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione,
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
3 |
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati | 112 |
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati | 642 |
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati | 8.821 |
Uditori giudiziari | 330 |
Magistrati di merito
e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari,
destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
Totale
. . . |
10.109 |
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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