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Come per gli anni scorsi anche quest’anno è
previsto l’obbligo, a carico degli invalidi
civili parziali in godimento di assegno mensile,
di presentare entro il 31 Marzo una
dichiarazione di responsabilità attestante se
essi prestano o meno una attività lavorativa,
precisando, in caso affermativo, l’importo della
retribuzione.
Altro obbligo è previsto a carico degli invalidi
civili in godimento di indennità di
accompagnamento, i quali debbono presentare, nel
medesimo termine del 31 Marzo, una dichiarazione
di responsabilità attestante se nell’anno 2008
siano stati o meno ricoverati in Istituto a
titolo gratuito e se lo siano tutt’ora,
indicando, in entrambi i casi, le decorrenze del
ricovero.
Le dichiarazioni vanno rese utilizzando gli
appositi moduli predisposti dall’INPS e inviati
nei giorni scorsi agli interessati.
In caso di mancata ricezione si possono
scaricare da questo sito.
Per la lettura è
necessario Adobe reader
In materia di pensioni
A norma dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n.448,
gli invalidi civili di età superiore a 70 anni in godimento di
pensione sociale o di assegno sociale e gli invalidi civili di
età superiore a 60 anni in godimento di pensione di inabilità
hanno diritto ad una maggiorazione della loro pensione, tale da
far raggiungere, nell’anno in corso, l’importo complessivo di
594,64 euro.
Tale maggiorazione è subordinata ai seguenti limiti massimi di
reddito:
-
reddito personale euro: 7.730,32
-
reddito cumulato con quello
(eventuale) del coniuge: euro 13.047,97.
Provvidenze economiche per
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti
reddituali per il 2009
(Articolo tratto da Handylex.org)
L’Agenzia
delle entrate ha provveduto ad elaborare i
moduli e le istruzioni per la richiesta del
“Bonus straordinario per famiglie, lavoratori
pensionati e non autosufficienza” previsto dal
decreto legge 185/2008 L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed
esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi
sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed
evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.
L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i
nuclei familiari in cui sia presente un “componente
portatore di handicap”. Come noto il
decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi
casi, il bonus straordinario sia pari a 1000
euro e che il limite reddituale complessivo del
nucleo sia elevato a 35.000 euro.
Le istruzioni alla compilazione dei moduli
precisano che per “componente portatore
di handicap” si intende esclusivamente
il figlio con handicap a carico
del richiedente, restringendo in tal modo la
platea dei potenziali interessati. Inoltre le istruzioni precisano che per
“portatore di handicap” ci si riferisce all’art.
3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 cioè all’handicap con
connotazione di gravità.
Rimangono, quindi,
esclusi dalla
concessione del bonus:
-
i disabili gravi unici componenti del
nucleo familiare che abbiano un qualsiasi
reddito da lavoro o assimilato;
-
i disabili gravi unici componenti del
nucleo familiare che siano titolati di
pensione (non da invalidità civile)
superiore ai 15.000 euro l’anno;
-
i contribuenti che abbiano a carico un
coniuge o altri parenti (diversi dai figli)
pur con handicap ed un reddito complessivo
superiore ai 20 mila euro annui;
-
i lavoratori autonomi, indipendentemente
dal reddito, dalla composizione del nucleo e
dalla presenza di un figlio a carico con
handicap grave.
Rimangono, inoltre,
esclusi dalla
concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
-
i disabili gravi unici componenti del
nucleo familiare che abbiano un qualsiasi
reddito da pensione (non da invalidità
civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno
(spettano loro 200 euro);
-
i contribuenti che abbiano a carico un
coniuge o altri parenti (diversi dai figli)
pur con handicap ed un reddito complessivo
inferiore ai 20 mila euro annui (spettano
loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un
nucleo fino a 5 persone;
-
i contribuenti il cui figlio con
handicap grave abbia percepito redditi
superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni
e indennità per minorazioni civili);
-
i contribuenti con reddito inferiore ai
20.000 euro l’anno e con un figlio a carico
un figlio disabile, con handicap ma senza
connotazione di gravità.
Dopo queste importanti precisazioni,
riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte
aggiornando quanto già esposto nella nostra nota
precedente.
A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi
verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto
un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non
è concesso ai “single” a meno che non siano
pensionati e con reddito da pensione. Il valore del bonus una tantum è variabile a
seconda dei redditi dell’intero nucleo e della
composizione dello stesso. 200 euro, per il nucleo con
unico componente e reddito da pensione non
superiore a 15 mila euro.
300 euro, per il nucleo
familiare di due persone e reddito non superiore
a 17 mila euro. 450 euro, per il nucleo
familiare di tre persone e reddito non superiore
a 17 mila euro. 500 euro, per il nucleo
familiare di quattro persone e reddito non
superiore a 20 mila euro.
600 euro , per il nucleo
familiare di cinque persone e reddito non
superiore a 20 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo
familiare di oltre cinque persone e reddito non
superiore a 22 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo
familiare in cui “vi siano figli a carico del
richiedente portatori di handicap ai
sensi dell’art. 3 comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104,
qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro 35.000,00.”
Come già detto la circolare dell’Agenzia
delle entrate restringe di molto il concetto
dell’handicap ai fini della concessione dei
bonus, introducendo l’elemento della gravità ed
escludendo dal computo gli altri familiari, pur
con handicap, che non siano strettamente i figli
a carico. Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende
il comma 1 dell’ articolo 12del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il
comma 1 disciplina la concessione delle
detrazioni per carichi
di famiglia e non si limita ai figli, ma
elenca anche una serie di altri familiari a
carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista
per i figli con handicap, cita semplicemente
l’articolo 3 della Legge 104/1992, senza
riferimento alcuno alla gravità (articolo 3,
comma 3), limitazione assente anche nelle
istruzioni alla redazione della dichiarazione
annuale dei redditi, approvate dalla stessa
Agenzia delle entrate. L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle
entrate lascia quindi il margine a contestazioni
che certamente non mancheranno.
Il bonus straordinario non sarà computato né
ai fini fiscali né a quelli previdenziali e
assistenziali. Nella sostanza non occorre
riportarlo nella denuncia dei redditi.
Come si calcola il reddito
Il decreto-legge precisa quali sono i redditi
da tenere in considerazione per individuare il
diritto al bonus e il suo ammontare. Diversamente dalla Social Card, in questo caso
non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di
situazione economica equivalente), ma alla
mera somma dei redditi di tutto il
nucleo familiare, cioè del richiedente
e degli altri familiari. Più precisamente vanno
sommati esclusivamente i seguenti redditi:
-
da lavoro dipendente
-
redditi assimilati a lavoro dipendente
(es. contratti a progetto, lavori
socialmente utili ecc.)
-
lavoro autonomo occasionale svolto da
soggetti a carico di chi richiede il bonus o
del coniuge non a carico (l’importo da
indicare può essere desunto dalla relativa
certificazione);
-
redditi fondiari ma soltanto se
percepiti insieme agli altri redditi ammessi
e, comunque, di importo non superiore a
2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto
espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore,
precisa però che i redditi sopra elencati
vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati
compresa la rendita dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus
sono
esclusi i lavoratori autonomi,
indipendentemente dal reddito, dalla
composizione del nucleo e dalla presenza di un
figlio a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le
provvidenze economiche per invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo che, come noto,
sono escluse da imposizione IRPEF.
Quale nucleo familiare?
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo
stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al
richiedente: il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato; i figli, compresi
quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli
affidati e affiliati; altri familiari (genitori,
generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a
condizione che siano conviventi. Di tutte queste
persone, vanno sommati tutti i relativi redditi
complessivi e nel modulo va indicato il grado di
parentela con il richiedente.
Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se
riferirsi al reddito e alla composizione del
nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui
nell’anno precedente il nucleo fosse più
numeroso e i redditi inferiori. A seconda dell’anno prescelto, variano anche le
scadenze di presentazione.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti
dall’Agenzia delle Entrate. I moduli sono due:
-
il primo modulo è quello da usare se si
presenta la domanda al sostituto
d’imposta, cioè il datore di lavoro
o l’ente pensionistico. Se si sceglie come
anno di riferimento il 2007, il termine
ultimo è il 31 gennaio 2009.
È il 31 marzo 2009, se
l’anno prescelto è il 2008.
-
il secondo modulo è quello da usare se
si presenta la domanda direttamente
all’Agenzia delle entrate. In questo caso la
scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si
riferisca al reddito e alla composizione del
nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si
assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile)
appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale).
Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate
non sono chiari sulle procedure che debbono
seguire i titolari di sole provvidenze
economiche assistenziali (invalidi civili,
ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno
sociale), visto che di fatto non esiste un
sostituto d’imposta, ma un ente erogatore
(INPS).
Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto
d’imposta (datore di lavoro, amministrazione
pubblica, ente pensionistico). Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa
le ritenute e i contributi che abitualmente
trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che
nel mese successivo versa agli enti
previdenziali. Il decreto legge stabilisce che il sostituto
d’imposta effettua i versamenti nei limiti della
disponibilità di ritenute e contributi. Se
finisce i fondi, non effettua il pagamento dei
bonus. Paga in ordine di presentazione delle
domande. Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati
sui bonus versati e su quelli inevasi. I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio
2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il
mese di marzo per i pensionati. Chi rimane escluso può presentare una nuova
domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi
eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure
far valere il beneficio in occasione della
denuncia dei redditi del 2008. Se il bonus non viene erogato attraverso il
sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia
delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non
si tratti di contribuenti obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi,
nel qual caso la domanda va anticipata alla
presentazione della denuncia stessa. Anche in questo caso il Legislatore non ha
precisato i tempi e le modalità di richiesta e
di pagamento del bonus nel caso di invalidi o
pensionati sociali titolari di sole prestazioni
pensionistiche assistenziali.
Consulta anche:
Per la lettura è necessario Adobe reader
*
La Social Card
Per i cittadini che ne fanno domanda e che
hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del
2008) è disponibile una Carta Acquisti
utilizzabile per il sostegno della spesa
alimentare e dell’onere per le bollette
della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per
le domande fatte prima del 31 dicembre, la
Carta sarà inizialmente caricata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con
120 euro, relativi ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2008. Successivamente,
nel corso del 2009, la Carta sarà caricata
ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80
euro) sulla base degli stanziamenti via via
disponibili.
Con la Carta si potranno anche avere sconti
nei negozi convenzionati che sostengono il
programma Carta Acquisti, si potrà accedere
direttamente alla tariffa elettrica
agevolata e si potranno ottenere altri
benefici e agevolazioni che sono in corso di
studio.
La Carta Acquisti viene concessa agli
anziani di età superiore o uguale ai 65 anni
o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in
questo caso il Titolare della Carta è il
genitore) che siano in possesso di
particolari requisiti.
Se è interessato/a ad avere una Carta,
verifichi il possesso dei requisiti e le
modalità per ottenerla leggendo con
attenzione le informazioni di seguito
indicate relative alla sua fascia di età,
oppure andando alle Poste o all’INPS, dove
otterrà tutte le informazioni del caso. La
Carta Acquisti si potrà richiedere negli
Uffici Postali dal prossimo dicembre
presentando il modulo di richiesta (che si
puè scaricare alla fine di questo articolo)
con la relativa documentazione.
Maggiori di 65 anni
La Carta Acquisti sarà completamente
gratuita, funzionerà come una normale carta
di pagamento elettronica e, una volta
ottenuta, verrà periodicamente ricaricata
dallo Stato senza ulteriori formalità o
richieste.
Che cos’è e a che cosa serve
La Carta Acquisti è una normale carta di
pagamento elettronico, uguale a quelle che
sono già in circolazione e ampiamente
diffuse nel nostro Paese. Principale
differenza è che con la Carta Acquisti le
spese, invece che essere addebitate al
titolare della Carta, sono addebitate e
saldate direttamente dallo Stato.
La Carta potrà essere utilizzata per
effettuare i propri acquisti in tutti i
negozi alimentari abilitati al circuito
Mastercard. I negozi che espongono il
simbolo qui di fianco, inoltre, daranno
sconti aggiuntivi alle normali promozioni.
Come si ottiene
È stato
predisposto anche un modulo
delega che
può essere utilizzato dalle persone che si
trovano in una situazione di impedimento
fisico.
guida alla
compilazione del modulo di richiesta
maggiori di 65 anni
-
Lo compili in questo
modo:
-
Al quadro 1,
inserisca le Sue generalità e il Suo
indirizzo, compilando tutte le parti
in bianco e tenendo conto che:
-
Sempre al quadro 1, dovrà indicare a
che titolo richiede l’intestazione
della Carta Acquisti. Se Lei è il
beneficiario diretto barri la
casella A; se è tutore di un
beneficiario, barri la casella B.
Nel caso di impedimenti di natura
fisica, che Le impediscono di andare
all’Ufficio Postale e di utilizzare
la Carta per fare la spesa, potrà
chiedere l’intestazione della Carta
Acquisti ad una terza persona, che
ne diverrà il titolare a tutti gli
effetti. In questo caso, Lei dovrà
sottoscrivere una dichiarazione di
delega (reperibile presso l’INPS, le
Poste o sul sito internet
www.inps.it) la persona da Lei
delegata dovrà presentare domanda
della Carta compilando e
sottoscrivendo il modulo,
selezionando la casella C. La stessa
persona non potrà essere delegata da
più di due beneficiari, fatti salvi
i tutori che posseggono più deleghe
per espresso incarico dell’autorità
giudiziaria e chi, per ragioni del
proprio ufficio, utilizza il
beneficio per conto di ricoverati in
case di cura o di assistenza per
anziani oppure di residenti che
vivono in comunità di anziani o
comunità religiose.
-
Al quadro 2,
inserisca le generalità del
beneficiario (solo se ha selezionato
la casella B o C al quadro 1;
valgono le indicazioni di prima su
residenza e codice fiscale).
-
Al quadro 3,
indichi per quale anno d’imposta ha
avuto redditi imponibili tali da non
generare alcuna imposta netta su
redditi (deve selezionare almeno una
delle due caselle, se ha redditi da
lavoro verifichi sulla dichiarazione
dei redditi o chieda al suo datore
di lavoro; se è pensionato,
verifichi sul Suo CUD o chieda
all’INPS); indichi se è coniugato
(se lo è dovrà compilare il quadro 4
con i dati del coniuge), nonché
verifichi il possesso dei
requisiti per fare domanda della
Carta Acquisti tenendo conto che:
-
per cittadino residente si
intende un cittadino italiano
regolarmente iscritto
all’Anagrafe della Popolazione
Residente (l’Anagrafe comunale);
-
l’ISEE è un coefficiente che
serve a misurare la situazione
economica complessiva del Suo
nucleo familiare. Per avere
un’attestazione ISEE (che dovrà
allegare alla Assistenza Fiscale (CAF). Se già
possiede un’attestazione ISEE
valida (gli attestati valgono
per 12 mesi da quando sono
ottenuti) va bene quella che già
ha e non deve procurarsene
un’altra;
-
nel calcolo degli immobili,
tutti quelli posseduti con quote
inferiori a quelle indicate non
vanno conteggiati. Nel calcolo
delle quote vanno sommate tutte
le quote possedute dai coniugi;
-
nel calcolo del limite di
pensione e reddito, tenga conto
dell’importo annuo di tutti i
trasferimenti monetari ricevuti,
a qualsiasi titolo, dall’INPS o
dagli altri enti erogatori di
pensione (es. casse
previdenziali), anche se questi
importi non sono fiscalmente
imponibili. Vanno esclusi da
questo calcolo esclusivamente
gli importi relativi ad
arretrati. Se Lei è titolare di
almeno un trattamento
pensionistico il cui importo
dipende dai suoi redditi (in
questi casi deve aver presentato
in passato all’INPS o altro Ente
Previdenziale un modulo “RED” in
cui sono segnati tali redditi),
dovrà sommare ai trattamenti
pensionistici anche questi
redditi. L’importo della somma
dei trattamenti pensionistici e
dei redditi deve essere
inferiore a 6.000 euro se ha età
compresa fra i 65 e i 69 anni e
inferiore a 8.000 euro se ha età
pari o superiore a 70 anni.
-
Se ha un dubbio si rivolga
all’INPS (telefono gratuito 803-164)
dove otterrà tutta l’assistenza del
caso.
-
Al quadro 4,
inserisca le generalità del Suo
coniuge (valgono le stesse
indicazioni del quadro 1 su
residenza e codice fiscale). Il
criterio per l’individuazione
coniuge è quello che si utilizza
nella dichiarazione ISEE.
-
Al quadro 5,
compili, se lo desidera, alcune
dichiarazioni facoltative (se non le
vuole compilare otterrà comunque la
Carta). Le dichiarazioni servono
per:
-
l’attribuzione di possibili
benefici connessi a possibili
donazioni private a sostegno
della Carta acquisti
(dichiarazione sul gas);
-
l’attivazione della tariffa
elettrica agevolata (dati su
famiglia anagrafica, numero
della presa elettrica e relativa
potenza impegnata, che sono
scritti sulla bolletta);
-
eventuali comunicazioni di
servizio relative alla Carta
(es. attivazione,
disattivazione, accrediti)
anche, eventualmente, tramite
SMS. Il numero non verrà
utilizzato per nessun’altra
finalità.
-
Al quadro 6, non
deve fare nulla.
-
Al quadro 7,
verifichi di aver allegato alla
domanda tutti i documenti richiesti
(in particolare, l’eventuale
dichiarazione di delega).
-
Al quadro 8, prima
di firmare, si ricordi di leggere
l’”Informativa sull’utilizzo della
Carta Acquisti” (sul retro del
modulo) in cui sono riportate
informazioni utili per l’utilizzo
della Carta e l’esercizio dei Suoi
diritti e che l’autocertificazione
dei propri requisiti è un atto molto
importante che espone il dichiarante
a responsabilità penali in caso di
falsità. Nel caso che il modulo sia
stato stampato autonomamente su due
fogli separati, va firmato anche il
primo foglio nell’apposito spazio in
basso.
-
Il quadro 9, non
deve essere compilato (sarà
compilato dall’addetto di Poste
Italiane quando presenterà la
domanda).
-
A partire dal prossimo dicembre,
si rechi in un Ufficio Postale
abilitato. Prima di andare all’Ufficio
Postale si ricordi di avere con sé:
-
il Modulo di richiesta compilato in
ogni sua parte;
-
l’originale e una fotocopia del Suo
documento di identità;
-
un’attestazione ISEE in corso di
validità, relativa al beneficiario
(l’attestazione provvisoria
rilasciata dai CAF è sufficiente);
-
la dichiarazione di delega
debitamente compilata e sottoscritta
dal beneficiario delegante (se ha
selezionato la casella C nel quadro
1);
-
l’originale e una fotocopia del
documento di identità del
beneficiario delegante (se ha
selezionato la casella C nel quadro
1).
All’Ufficio Postale, dopo una verifica della
completezza e conformità della
documentazione presentata, nella generalità
dei casi Le verrà consegnata subito
una Carta Acquisti. Se la Carta non
Le venisse consegnata subito, potrà
scegliere se passare a ritirarla
successivamente nello stesso Ufficio (Poste
dovrà renderLe disponibile la Carta entro 5
giorni lavorativi) o se farsela recapitare a
casa.
La Carta, a meno di riscontri negativi nelle
basi dati dell’Amministrazione sulle
dichiarazioni da Lei effettuate,
sarà utilizzabile già dal secondo giorno
lavorativo successivo alla consegna.
Anche successivamente alla consegna e al
primo accredito, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze continuerà a verificare,
anche telematicamente, il possesso e il
mantenimento dei requisiti, incrociando i
dati rilevati dalle varie pubbliche
amministrazioni
Requisiti
-
essere di età non inferiore a 65 anni;
-
essere cittadino/a italiano/a residente
in Italia e regolarmente iscritto
all’Anagrafe;
-
essere un soggetto la cui imposta netta
ai fini IRPEF risulta pari a zero
nell’anno di imposta antecedente al
momento della richiesta della Carta
Acquisti, oppure nel secondo anno di
imposta antecedente al momento della
richiesta della Carta Acquisti;
-
avere trattamenti pensionistici o
assistenziali che, cumulati ai relativi
redditi propri, sono di importo
inferiore a 6.000 € all’anno o di
importo inferiore a 8.000 € all’anno, se
di età pari o superiore a 70 anni;
-
avere un ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente), in
corso di validità, inferiore a 6.000 €;
-
non essere, da solo o insieme al coniuge
indicato nel quadro 4:
-
intestatario/i di più di una utenza
elettrica domestica;
-
intestatario/i di utenze elettriche
non domestiche;
-
intestatario/i di più di una utenza
del gas;
-
proprietario/i di più di un
autoveicolo;
-
proprietario/i, con una quota
superiore o uguale al 25%, di più di
un immobile ad uso abitativo;
-
proprietario/i, con una quota
superiore o uguale al 10%, di
immobili non ad uso abitativo o di
categoria catastale C7;
-
titolare/i di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione ISEE, superiore a
15.000 €;
-
non fruire di vitto assicurato dallo
Stato o da altre pubbliche
amministrazioni in quanto ricoverato in
istituto di cura di lunga degenza o
detenuto in istituto di pena;
Documentazione
guida
alla carta aquisti dei maggiori di 65 anni
elenco codici merceologici
Per la
lettura è necessario Adobe reader
Numeri Verde
800.666.888
informazioni
800.902.122
blocco Carta
Minori di 3 anni
La Carta Acquisti è una
normale carta di pagamento elettronico,
uguale a quelle che sono già in circolazione
e ampiamente diffuse nel nostro Paese.
Principale differenza è che con la Carta
Acquisti le spese, invece che essere
addebitate al titolare della Carta, sono
addebitate e saldate direttamente dallo
Stato
La Carta potrà essere utilizzata per
effettuare i propri acquisti in tutti i
negozi alimentari abilitati al circuito
Mastercard. I negozi che espongono il
simbolo qui di fianco, inoltre, daranno
sconti aggiuntivi alle normali promozioni.
Come si ottiene
-
Scarichi e stampi il modulo (i
moduli sono disponibili anche presso
agli Uffici Postali).
modulo
richiesta inferiore a 3 anni
È stato
predisposto anche un
modulo
delega che
può essere utilizzato dalle persone che
si trovano in una situazione di
impedimento fisico.
guida
alla compilazione del modulo di
richiesta minori di 3 anni
-
Lo compili in
questo modo:
-
Al quadro 1, inserisca le Sue
generalità e il Suo indirizzo,
compilando tutte le parti in
bianco e tenendo conto che:
-
Al quadro 2,
inserisca le generalità di Suo
figlio/a (valgono le indicazioni
di prima su residenza e codice
fiscale).
-
Al quadro 3,
indichi se esercita la potestà
genitoriale da solo oppure
insieme ad altro soggetto (in
quest’ultimo caso dovrà
compilare il quadro 4 con i dati
dell’altro soggetto esercente la
potestà). Inoltre
verifichi il possesso dei
requisiti che Suo figlio/a e la
Sua famiglia devono avere
tenendo conto che:
-
per cittadino residente si
intende un cittadino
italiano regolarmente
iscritto all’Anagrafe della
Popolazione Residente
(l’Anagrafe comunale);
-
l’ISEE è un coefficiente che
serve a misurare la
situazione economica
complessiva del Suo nucleo
familiare. Per avere
un’attestazione ISEE (che
dovrà allegare alla domanda)
può recarsi presso il Comune
di residenza, l’INPS o un
Centro di Assistenza Fiscale
(CAF). Se già possiede
un’attestazione ISEE valida
(gli attestati valgono per
12 mesi da quando sono
ottenuti) va bene quella che
già ha e non deve
procurarsene un’altra;
-
nel calcolo degli immobili,
tutti quelli posseduti con
quote inferiori a quelle
indicate non vanno
conteggiati. Nel calcolo
delle quote vanno sommate
tutte le quote possedute
dalla famiglia (figlio/a e
genitori/affidatari).
-
Al quadro 4,
inserisca le generalità
dell’altro soggetto esercente la
potestà genitoriale (valgono le
stesse indicazioni del quadro 1
su residenza e codice fiscale).
-
Al quadro 5,
compili, se lo desidera, alcune
dichiarazioni facoltative (se
non le vuole compilare otterrà
comunque la Carta). Le
dichiarazioni servono per:
-
l’attribuzione di possibili
benefici connessi a
possibili donazioni private
a sostegno della Carta
Acquisti (dichiarazione sul
gas);
-
l’attivazione della tariffa
elettrica agevolata (dati su
famiglia anagrafica, numero
della presa elettrica e
relativa potenza impegnata,
che sono scritti sulla
bolletta);
-
eventuali comunicazioni di
servizio relative alla Carta
(es. attivazione,
disattivazione, accrediti)
anche, eventualmente,
tramite SMS. Il numero non
verrà utilizzato per nessun’altra
finalità.
-
Al quadro 6,
nel caso che abbia più figli
beneficiari, può scegliere di
mettere più importi su una Carta
già in suo possesso.
-
Al quadro 7,
verifichi di aver allegato alla
domanda tutti i documenti
richiesti.
-
Al quadro 8,
prima di firmare, si ricordi di
leggere l’ “Informativa
sull’utilizzo della Carta
Acquisti” (sul retro del modulo)
in cui sono riportate
informazioni utili per
l’utilizzo della Carta e
l’esercizio dei Suoi diritti.
L’autocertificazione dei propri
requisiti è un atto molto
importante che espone il
dichiarante a responsabilità
penali in caso di falsità. Nel
caso che il modulo sia stato
stampato autonomamente su due
fogli separati, va firmato anche
il primo foglio nell’apposito
spazio in basso.
-
Il quadro 9,
non deve essere compilato (sarà
compilato dall’addetto di Poste
Italiane
quando presenterà la domanda).
-
A partire dal prossimo dicembre, si
rechi in un Ufficio Postale
abilitato. Prima di andare
all’Ufficio Postale si ricordi di
avere con sé:
-
il Modulo di richiesta compilato
in ogni sua parte.
-
l’originale e una fotocopia del
Suo documento di identità;
-
un’attestazione ISEE in corso di
validità, anche in fotocopia,
relativa al beneficiario
(l’attestazione provvisoria
rilasciata dai CAF è
sufficiente).
All’Ufficio Postale, dopo una verifica
della completezza e conformità della
documentazione presentata, nella
generalità dei casi Le verrà consegnata
subito una Carta Acquisti. Se la Carta
non le venisse consegnata subito, potrà
scegliere se passare a ritirarla
successivamente nello stesso Ufficio
(Poste dovrà renderLe disponibile la
Carta entro 5 giorni lavorativi) o se
farsela recapitare a casa.
La Carta, a meno di riscontri negativi
nelle basi dati dell’Amministrazione
sulle dichiarazioni da Lei effettuate,
sarà utilizzabile già dal secondo giorno
lavorativo successivo alla consegna.
Anche successivamente alla consegna e al
primo accredito, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze continuerà
a verificare, anche telematicamente, il
possesso e il mantenimento dei
requisiti, incrociando i dati rilevati
dalle varie pubbliche amministrazioni.
Requisiti
-
età inferiore a 3 anni;
-
cittadino/a italiano/a residente in
Italia e regolarmente iscritto
all’Anagrafe;
-
avere un ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente),
in corso di validità, inferiore a
6.000 €;
-
non essere, da solo o insieme
all’esercente la potestà genitoriale/soggetto
affidatario e all’altro esercente la
potestà genitoriale/soggetto
affidatario:
-
intestatario/i di più di una
utenza elettrica domestica;
-
intestatario/i di più di una
utenza elettrica non domestica;
-
intestatario/i di più di due
utenze del gas;
-
proprietario/i di più di due
autoveicoli;
-
proprietario/i, con una quota
superiore o uguale al 25%, di
più di un immobile ad uso
abitativo;
-
proprietario/i, con una quota
superiore o uguale al 10%, di
immobili non ad uso abitativo o
di categoria catastale C7;
-
titolare/i di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione ISEE, superiore a
15.000 €.
Documentazione
-
lettera
ai potenziali beneficiari della social
card inferiori ai 3 anni
-
guida alla carta aquisti dei minori di 3
anni
-
elenco codici merceologici
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Numeri Verde
800.666.888 informazioni
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