Separazione giudiziale dei coniugi La separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi, quando, indipendentemente dalla loro volonta, si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convicenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, ove ne ricorrano le circostanze e su precisa richiesta dei coniugi, dichiara a quale di essi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri dello stato matrimoniale. |
Separazione consensuale - La separazione per solo consenso dei coniugi non ha effetto senza la omologazione del Tribunale. Quando l'accordo dei cniugi, relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli, è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando a essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di soluzione manifestatasi non idonea a soddisfare tale esigenza, può rifiutare l'omologazione. |
Effetti sui coniugi - Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui il provvedimento non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro ciò che è necessario per il suo mantanimento, qualora non abbia adeguati redditi propri: dunque è un diritto condizionato da valutarsi nei casi concreti. Inoltre la norma precisa che tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'altra parte, fermo l'obbligo di prestare gli alimenti.Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi sia nei confronti della moglie che dei figli. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del coniuge obbligato. Lo stesso articolo prevede già le conseguenze in caso di inadempimento: su ruchiesta dell'avente diritto il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondereo no somme di denaro all'obbligato, di versare parte di queste direttamente all'avente diritto. |
Riconciliazione ed effetti - I coniugi possono di comune accordo fare cessare gli effetti della sentenza di separazione in qualunque momento, senza alcuna necessità di richiedere l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione |
Effetti sui figli - Il giudice che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi i figli devono essere affidati e adoota ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale. Il giudice stabilisce la misura e il modo con il quale l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione ell'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei repporti con essi. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e ai contributi di mantenimento, il giudice deve tentare l'accordo delle parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle loro domande e possono essere emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova su richiesztadegli interessati o anche d'ufficio. |
Procedura - La domanda, rivolta al Tribunale del luogo ove il coniuge convenuto ha il domicilio o la residenza, è fatta con ricorso contenente l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda stessa. Il presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè, provvedimento che deve essere notificato alla controparte. All'udineza i coniugi devono comparire personalmente. Nel procedimento di separazione giudiziale all'udienza fissata il presidente deve sentire i coniugi e tentare di conciliarli, formando il relativo processo verbale nel caso di successo del tentativo; in difetto dà, con ordinanza che costituisce titolo esecutivo, i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli; nomina il giudice isatruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questi. Davanti al giudice istruttore si apre una normale istruttoria, che si conclude con sentenza del Tribunale che dichiara la separazione e definisce i provvedimenti per i coniugi e per la prole. Nella separazione consensuale tutta la procedura è semplificata. Essa si svolge in due fasi : nella prima davanti al presidente del Tribunale vi è un tentativo di conciliazione, fallito il quale il magistrato emana i provvedimenti di vario ordine prospettati dai coniugi; nella seconda fase questi provvedimenti vengono inseriti nel decreto di omologazione che conclude il procedimento. |
---|