I mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito possono essere: 1 - Il ricorso ad un procedimento ordinario, volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento (lungo e oneroso) |
2 - Il ricorso per decreto ingiuntivo, che è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta entro un determinato perido di tempo (normalmente 40 giorni) Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo , che ha il vantaggio di essere meno oneroso e più celere di un procedemineto giudiziario ordinario, viene emesso su ruchiesta del creditore. Contro il decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (in gnere 40 giorni), o perchè inesistente o perchè già estinto a seguito di pagamento. Il decreto ingiuntivo si può chiedere mediate prove scritte consistenti in polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, estratti autentici di scritture contabili, telegrammi, fatture commerciali. Il ricorrente nel caso di un pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo o se il credito è basato su assegno bancario o assegno circolare, può presentare istanza affinchè il decreto possa essere dichiarato immediatamente esecutivo.Si istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. |
3 - Il precetto di pagamento - procedimento celere nel caso in cui il credito è attesatto da una cambiale o da un assegno circolare, che sono considerati dalla legge titoli esecutivi. Se il credito non è pagato alla data indicata, è possibile porprocedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento dell'assegno e della cambiale dovrà essere chgiesto formalmente a mezzo di un precetto notificato al debitore. Se il pagamento no avviene neo dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore. |
Ogni azione di tipo giudiziario è preceduta dalla costituzione in mora del debitore che consiste nella richiesta fatta dal debitore al creditore e per iscritto di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in modo da consentire di provare la data di ricevimento. Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono: l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno, l'interruzione del termine di prescrizione, l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente. |
Per garantire l'adempimento dell'accordo può prevedersi una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria oppure una clausola penale o un pegno (bene mobile che si trasferisce al creditore sina all'adempimento) o l'ipoteca sugli immobili o la fidejussione. |
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caso di ritardo nell'adempimento di un contratto si possono chiedere gli
interessi del tasso legale dal momento della scadenza del credito o della
costituzione in mora del debitore e in alcuni casi la rivalutazione monetariaso
di ritardo nell'adempoim
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