RITORNA HOME
 

I mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito possono essere:

1 - Il ricorso ad un procedimento ordinario, volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento (lungo e oneroso)

2 - Il ricorso per decreto ingiuntivo, che è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta entro un determinato perido di tempo (normalmente 40 giorni) Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo , che ha il vantaggio di essere meno oneroso e più celere di un procedemineto giudiziario ordinario, viene emesso su ruchiesta del creditore. Contro il decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (in gnere 40 giorni), o perchè inesistente o perchè già estinto a seguito di pagamento. Il decreto ingiuntivo si può chiedere mediate prove scritte consistenti in polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, estratti autentici di scritture contabili, telegrammi, fatture commerciali. Il ricorrente nel caso di un pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo o se il credito è basato su assegno bancario o assegno circolare, può presentare istanza affinchè il decreto possa essere dichiarato immediatamente esecutivo.Si istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

3 - Il precetto di pagamento - procedimento celere nel caso in cui il credito è attesatto da una cambiale o da un assegno circolare, che sono considerati dalla legge titoli esecutivi. Se il credito non è pagato alla data indicata, è possibile porprocedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento dell'assegno e della cambiale dovrà essere chgiesto formalmente a mezzo di un precetto notificato al debitore. Se il pagamento no avviene neo dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Ogni azione di tipo giudiziario è preceduta dalla costituzione in mora del debitore che consiste nella richiesta fatta dal debitore al creditore e per iscritto di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in modo da consentire di provare la data di ricevimento. Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono: l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno, l'interruzione del termine di prescrizione, l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente.
Per garantire l'adempimento dell'accordo può prevedersi una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria oppure una clausola penale o un pegno (bene mobile che si trasferisce al creditore sina all'adempimento) o l'ipoteca sugli immobili o la fidejussione.
IINnIIIn caso di ritardo nell'adempimento di un contratto si possono chiedere gli interessi del tasso legale dal momento della scadenza del credito o della costituzione in mora del debitore e in alcuni casi la rivalutazione monetariaso di ritardo nell'adempoim