I docenti per il sostegno non possono sostituire i colleghi assenti
Provveditorato agli Studi di Roma
Gabinetto
prot. n. 316
Roma, 10.02.1997
Circol. n. 34
Oggetto: Conferimento supplenze temporanee
Firmato A. Giacchino
Al punto 3:
"I docenti di sostegno che, a norma dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato. (...)"
Nota: anche l'art. 35 comma 7 della finanziaria L.n. 289/02 vieta a chiunque di utilizzare l'insegnante per il sostegno se non è presente l'alunno con disabilità.
Il voto di sostegno è uno solo
Ufficio Studi e Programmazione - G.L.H.
prot. n. 53812
Roma, 10/06/97
Ai Capi degli Istituti e Scuole di ogni Ordine e Grado.
Roma e Provincia
Oggetto: Insegnante specializzato per il sostegno: profilo professionale, compiti e funzioni.
(omissis)
- Negli Istituti di istruzione secondaria di 2 grado, un P.E.I. differenziato non per contenuti ma per strategie, che consenta di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, non può precludere la valutazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. n. 266 del 21.04.97.
In merito al comma 10 - art. 13 dell'O.M. citata, si ritiene opportuno in questa sede precisare quanto segue:
1) nelle operazioni di valutazione, il voto espresso dal docente di sostegno per tutti gli alunni della classe non può che essere uno, anche se per particolari esigenze didattico-formative, nell'ambito di una programmazione collegiaIe, i docenti sostegno siano più di uno per alunno o per classe.
Ciò in quanto nell'ambito degli "insegnamenti" che per ciascuna classe o tipo di scuola danno titolo ad esprimere il voto, quello di sostegno si configura come "intervento unico" attuato nella classe.
In caso contrario, risulterebbe svilito il progetto collegiale di integrazione, ma soprattutto alterato l'esito della valutazione, per eccedenza numerica di docenti impegnati nello stesso unico "insegnamento", a scapito della "valenza" del voto dei docenti curriculari (i quali per contro, in vari tipi di scuole, esprimono un solo voto pur insegnando più di una disciplina);
Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 all'art. 200 così recita:
"Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni ...ciechi civili".
Esame di Stato
Trascrizioni delle prove scritte
Gli alunni interessati debbono far richiedere, tramite la Segreteria dell'Istituto che frequentano, i testi delle prove, trascritti o ingranditi, all'Ufficio MIUR coordinato dalla Ispettrice Katia Petruzzi presso
Segreteria degli Ispettori del MIUR
viale Trastevere, 76 - 00153 Roma
tel. 06.58.49.21.16
fax 06.58.49.29.01
Contattare per conferme il dott. Gabellone
tel. 06.94.02.242
fax 06.94.02.237
Atti - L'integrazione scolastica degli alunni disabili
Il 16 dicembre 2003 si e' tenuto il Convegno "L'integrazione scolastica degli alunni disabili" sulla realtà attuale e sulle prospettive dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
Per chi volesse leggersi gli atti ecco il link diretto
- Lettera Circolare USR per il Lazio del 22.07.2005 prot. n. 30513, Assistenza di base agli alunni con disabilità (leggi nota e allegato)
- Lettera Circolare USR per il Lazio del 02.08.2005 prot. n. 31642, Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - a.s. 2005/06 (leggi)