Esami di Stato 2006 - Istituto Tecnico Commerciale " Luigi Sturzo" di Bagheria

 

 

DIRITTO

SVILUPPO SOSTENIBILE

Una volta l’ambiente era considerato un tema di importanza secondaria, appannaggio degli amanti della natura. Questa situazione è ora radicalmente mutata. L’ambiente ci riguarda tutti perché tocca ogni aspetto del mondo in cui viviamo e da cui dipende la sopravvivenza della specie umana. Influenza tutte le nostre azioni, lo stile di vita, il lavoro, i divertimenti, la salute, la sicurezza e la qualità della vita.
Come cittadini europei tutti abbiamo interesse a proteggere e migliorare l’ambiente attorno a noi perché ciò significa vivere meglio. Numerosi aspetti della nostra vita quotidiana sono direttamente legati all’ambiente: l’asma dei bambini, le inondazioni, la congestione del traffico, il sogno di una spiaggia pulita per le vacanze ecc.
Le attività umane influiscono sul nostro ambiente. I trasporti, l'industria e il consumo energetico sono fonti di inquinamento. Le infrastrutture e l'urbanizzazione in crescita perturbano o addirittura distruggono gli ecosistemi. Il consumo sempre crescente delle risorse minaccia di esaurirle. È quindi indispensabile integrare le considerazioni di ordine ambientale nelle politiche europee.
L’Unione europea interviene attivamente per proteggere l’ambiente e negli ultimi 30 anni ha moltiplicato le sue iniziative: politiche, normative, controlli, interventi antinquinamento, ricerche sulle innovazioni ambientali, azioni di sensibilizzazione ecc. Nel 1972 il vertice europeo di Parigi ha dato il via al primo programma di azione a favore dell’ambiente e alle prime direttive incentrate sulle sostanze chimiche, la qualità dell’acqua e l’inquinamento dell’aria. La legislazione ambientale dell’UE rispetta l’importante principio della «sussidiarietà» ossia ogni qualvolta possibile, sono le autorità nazionali e locali a decidere le loro priorità, comprese quelle ambientali, e a gestire i loro interventi. I singoli paesi da soli non riescono però a tutelare l’ambiente. Gli uccelli e gli animali migratori non si fermano alle frontiere. I fiumi scorrono da un paese all’altro e paesaggi unici come catene di montagne, antiche foreste, deserti e litorali scoscesi si estendono attraverso frontiere nazionali. I rifiuti scaricati in mare in un paese finiscono sulla spiaggia di un altro paese e l’inquinamento o le radiazioni di una centrale nucleare possono fare nascere bambini deformi o avvelenare i pesci a migliaia di chilometri di distanza. A livello mondiale l’Unione svolge un ruolo decisivo, ad esempio esercitando pressioni sui paesi affinché essi combattano attivamente il cambiamento climatico. Stiamo entrando in una nuova era dove i paesi dovranno lavorare insieme per tutelare l’ambiente: l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo non conoscono infatti frontiere.
L’Unione ha le risorse e la capacità di assumere un ruolo guida per promuovere nel prossimo secolo un mondo migliore e spezzare il vecchio legame tra crescita economica e danno ambientale.

 

Il principio dell'integrazione delle esigenze in materia di ambiente nelle politiche dell'Unione è ormai una delle basi dell'azione comunitaria in materia di ambiente.
Dal trattato di Amsterdam, lo sviluppo sostenibile è una delle missioni dell'Unione, che annovera tra le sue priorità la garanzia di "un elevato livello di tutela dell'ambiente". Infine, l'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea indica che la tutela dell'ambiente deve essere integrata nella definizione e nella messa in atto delle politiche comunitarie. La Commissione europea si assicura pertanto che i progetti sviluppati nell'ambito della politica regionale rispettino l'ambiente: gli Stati membri interessati devono svolgere una valutazione dell'impatto ambientale di questi progetti. La tutela dell'ambiente nelle regioni, di per sé, è anche direttamente finanziata dai fondi strutturali attraverso progetti di natura molto varia, che possono andare dallo sviluppo delle energie rinnovabili in Germania alla gestione dei rifiuti in Spagna. Il Fondo di coesione è specificamente destinato a progetti in materia di trasporti e ambiente negli Stati più poveri dell'Unione. Nei paesi dell'Europa centro-orientale, la metà dei fondi ISPA (lo strumento per le politiche strutturali di preadesione) finanziano progetti ambientali intesi ad aiutare i paesi candidati a rispettare le norme ambientali in vigore nell'Unione europea. L'ISPA finanzia in particolare la costruzione o l'ammodernamento di numerosi impianti di trattamento delle acque reflue.Nel 2001 l’UE ha lanciato il suo sesto programma di azione a favore dell’ambiente che stabilisce priorità di azione, obiettivi concreti e mezzi per realizzarli entro il 2010 e individuando quindi quattro settori dove occorre intervenire con urgenza:
• cambiamento climatico;
• protezione della natura e della biodiversità;
• salute e qualità della vita;
• gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.
Il programma auspica anche interventi in sette settori chiave: protezione del suolo, ambiente marino, uso di pesticidi, inquinamento dell’aria, ambiente urbano, gestione delle risorse e riciclo dei rifiuti. Il programma di azione non si limita all’aspetto legislativo. Con crescente frequenza l’UE constata che sono i cittadini stessi, sempre più informati a chiedere che si intervenga in materia di ambiente. L’Unione si attiene costantemente al principio dello «sviluppo sostenibile»: realizzare il difficile equilibrio tra protezione dell’ambiente, progresso, economico e sviluppo sociale. L’obiettivo generale è migliorare la qualità della vita e al tempo stesso proteggere l’ambiente in modo che in tutto il mondo le future generazioni possano progredire e prosperare. L’ambiente è un bene comune e i cittadini dell’UE hanno il diritto di essere informati e consultati. Per proteggere questo patrimonio naturale comune è necessaria una cooperazione a livello europeo, nazionale e locale tra autorità pubbliche, imprese, gruppi di interesse, organizzazioni non governative (ONG) e cittadini nei loro rispettivi ruoli di lavoratori, manager, politici, consumatori, genitori o studenti. Tutti noi possiamo contribuire a realizzare un società attenta all’ambiente e prospera.

 

 

 

 

Le principali cause del degrado ambientale in Italia

Riferendoci in modo specifico all’Italia, i più gravi danni ambientali sono determinati principalmente dalle seguenti cause:
• Scorie industriali
• Rifiuti urbani
• Immissioni nocive nell’atmosfera, in particolare quelli provenienti da gli autoveicoli;
• Uso indiscriminato di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura,
• Carenza di verde pubblico, aggravata dai frequenti incendi boschivi.
Dunque la soluzione di tali problemi deve essere innanzitutto affidata alle leggi, volte ad attuare rimedi più efficaci, ma dipende soprattutto anche dalla sensibilità e dalla corretta educazione ambientale dei cittadini. È opportuno, infatti favorire il più possibile l’acquisizione da parte delle persone, di stili di vita e di abitudini compatibili con il rispetto della natura, nell’interesse proprio e delle generazioni future.
Rimedi
Alcune possibili rimedi al degrado ambientale sono i seguenti:
• Smaltimento dei rifiuti in maniera efficace;
• Riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura;
• Tecnologie meno inquinanti nell’industrie;
• Tassazione degli agenti più inquinanti per diminuirne l’utilizzo

Ostacoli
Mentre gli ostacoli che accentuano il problema ambientale si riferiscono:
• Complessità della natura;
• Scarsa informazione pubblica
• Sottovalutazione dei problemi;
• Operatività più sugli effetti.

La legislazione sull’ambiente

La normativa a difesa dell'ambiente è nata a cavallo degli anni settanta, disarticolata e disorganica; tale legislazione non ha vietato l'inquinamento ma ha delegato la pubblica amministrazione decentrata (regioni, province, comuni) ad intervenire per limitare il fenomeno. E' inutile dire che le pubbliche amministrazioni sono assenti e disattente alla applicazione della legge così che la magistratura si è trovata spesso a fronteggiare tali comportamenti omissivi, con il risultato di affidare la salvezza dell'ambiente alla maggiore o minore sensibilità di un giudice.
Le associazioni ambientaliste hanno dato di sicuro una svolta, spingendo il legislatore ad interventi più drastici e a veri e propri divieti.
Quindi non esiste in Italia una legge unica che affronti organicamente il problema della protezione dell'ambiente, considerato in passato bene estetico. La nostra stessa Costituzione solo nell'art. 9 afferma, in modo riduttivo, come principio fondamentale per la Repubblica "la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Nazione". Solo nel 1976 la legge Merli (319/76) definisce l'ambiente "una risorsa naturale che deve essere tutelata e conservata nell'interesse della collettività".
La legge ha introdotto l'obbligo di depurare le acque utilizzate per il processo industriale (scarichi di ogni tipo). Da ciò l'obbligo:
• delle Regioni di elaborare Piani di risanamento delle acque e garantire la tutela delle falde acquifere;
• delle Province nel censire e controllare gli scarichi (anche sotterranei);
• dei Comuni, anche attraverso Consorzi, di gestire servizi pubblici di acquedotti e fognature.
Nel 1966 emanata - inoperante fino al 1973 - la legge antismog. che disciplina gli impianti di riscaldamento e il funzionamento degli autoveicoli.
Nel 1985 è entrata in vigore la legge Galasso per la tutela del paesaggio, che ampliato l’elenco dei luoghi dove vietato edificare per il rispetto dell’ambiente naturale e del patrimonio storico e artistico. La legge n. 431 dell’ 8 agosto costituisce la prima normativa organica per la difesa del territorio nei suoi aspetti più rilevanti. Detta legge sottopone a vincolo tutta una serie di ambiti, individuati in blocco e per categorie morfologiche, considerati bellezze naturali e degni quindi di tutela. Le categorie dei beni assoggettati a tutela risultano talmente vaste che attraverso i piani paesistici regionali viene interessato quasi tutto il territorio nazionale. Quindi in base a tale legge non si può costruire, per esempio, sui terreni forestali o boschivi, nelle zone costiere fino a una certa distanza dalla battiglia ( la parte della spiaggia dove si infrangono le onde), in montagna oltre i 1200 metri di altitudine per gli Appennini e oltre i 1600 metri per le Alpi.
Nell’ anno successivo, con l’evoluzione della problematica ambientale è stato istituito il Ministero dell’Ambiente, la cui legge n. 349 dell’ 8 luglio ha stabilito anche il divieto di danneggiare la natura, pena il risarcimento dei danni. Compito fondamentale del ministero è:
• assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali della collettività e della qualità della vita;
• conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e nazionale;
• difesa delle risorse naturali dall’inquinamento;
L’art. 18 di tale legge stabilisce inoltre che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di tale legge che comprometta l’ambiente a esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. ( è comunque necessario che ci sia stata effettiva violazione di norme e che ci sia dolo o colpa del danneggiante). Comunque la richiesta di riparazione dei danni può essere richiesta solo dallo Stato o da un ente pubblico territoriale (regioni, Province, Comuni) e non da organizzazioni o soggetti diversi come i gruppi ambientalisti o singoli cittadini.
Inoltre il decreto legislativo n. 152 dell’ 11 maggio 99, attuativo di due direttive comunitarie, disciplina il controllo delle acque superficiali e degli scarichi di qualsiasi tipo, abrogando la legge Merli del 1976, che fu il primo intervento normativo in questo settore. Infatti quast’ultima raccoglie una serie di norme per la tutela dell'inquinamento delle acque. Questa legge si basa principalmente sulla regolamentazione delle concentrazioni di sostanze chimiche presenti negli scarichi industriali e civili. I valori di concentrazione per determinati parametri, contenuti nelle tabelle allegate alla legge, costituiscono i limiti di accettabilità a cui attenersi. Nella normativa non sono però presi in considerazione alcuni aspetti fondamentali per garantire la tutela della qualità delle acque, quali il carico complessivo dello scarico e la qualità del corpo idrico ricevente. Inoltre la legge Merli regolamenta le sorgenti puntuali d'inquinamento, ma non prende in considerazione l'inquinamento diffuso determinato, ad esempio, dall'agricoltura.
Il decreto n. 152 impone le modalità di utilizzazione delle acque e di attuazione degli scarichi volte a avvitare ripercussioni sulla qualità idrica e a consentire un consumo sostenibile delle acque, riducendo i consumi e sprechi. Tale decreto si pone come obiettivo quello di raggiungere una qualità ambientale delle acque sufficiente entro il 2008 e buona entro il 2016, imponendo sanzioni sia di carattere amministrativo che penale.
Da alcuni anni in Italia inoltre, per favorire l’ adozione di processi di produzione industriale più rispettosi per l’ambiente, sono state adottate le tassazioni ambientali, con lo scopo di creare uno specifico costo dell’inquinamento, imponendolo ai produttori e ai consumatori di prodotti inquinanti affinché vengono spinti a preferire prodotti alternativi, meno inquinanti e meno costosi.
Infine nel Marzo 1997 è stata introdotta una norma (decreto Ronchi n. 22/1997) che si propone di limitare l’effetto inquinante dei rifiuti urbani e di reprimere il traffico e il trattamento illecito: infatti chi smaltisce rifiuti senza autorizzazione o li abbandona viene punito con pene pecuniarie o detentive.

 

Piano regolatore.
La finalità della misura 5.02 è la riqualificazione e il rinnovamento del tessuto edilizio ed urbanistico delle aree degradate. A questo fine l’ordinamento giuridico interviene nell’interesse della collettività affinché l’attività di costruzione edifici (in questo caso attività di ripristino) si attui in maniera il più possibile armoniosa e ordinata, senza devastare bellezze naturali o artistiche. La Costituzione italiana del C.C. si occupa del diritto di proprietà. “L’art. 42 della Costituzione stabilisce che la proprietà è pubblica o privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti,. La proprietà privata puo essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e i diritti dello Stato sulle eredità”.
Il C.C. determina il contenuto del diritto di proprietà e i limiti che il proprietario di un bene incontra nell’esercizio del suo diritto, che è tenuto a rispettare, limiti che sono posti, alcuni nell’interesse di altri soggetti privati (per esempio le norme che regolano i rapporti di vicinato) altro nell’interesse di tutta la collettività in quanto la proprietà assolve anche la funzione sociale. La disciplina relativa alla proprietà si inquadra all’interno di questo contesto normativo.
Va sotto il nome di urbanistica quella materia che studia i diversi modi con cui lo stato, le Regioni e i Comuni possono intervenire per regolamentare l’attività di edificazione da parte dei privati e degli enti pubblici. Al riguardo la normativa generale è contenuta in una serie di leggi statali, tra cui la più importante la legge del 28/01/1977 n. 10. Comunque in questo settore, è il recente testo Unico sull’edilizia che costituisce la principale base normativa in materia. In campo urbanistico molto importante è l’intervento comunale. Ogni comune deve dotarsi di un piano regolatore, cioè di un progetto che tendo conto della situazione del comune ne preveda lo sviluppo futuro, determinando in quali aree debbono essere fatti gli interventi dei privati o della Pubblica Amministrazione, quali zone destinate al verde pubblico, quali risanate, quali destinate a insediamenti produttivi. Nel Piano regolatore vengono stabiliti quanti metri cubi possono essere edificati per ogni metro quadro di terreno. Inoltre la legge stabilisce gli elementi che devono caratterizzare i piani:
• La localizzazione, in cui vengono determinate aree sede di opere e impianti;
• La zonizzazione, cioè la divisione del territorio comunale in zone, definendo il centro storico, zona di completamento e di espansione.
• Ricognizione del patrimonio urbanistico edilizio da recuperare, attraverso interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico;
• Ricognizione e tutela del patrimonio culturale e ambientale.
• Norme per l’attuazione del piano, norme di attuazione urbanistico-edilizie.
Il piano regolatore rientra nella cosiddetta “Pianificazione urbanistica” disciplinata dalla legge n. 17/1942, che stabilisce i piani territoriali di coordinamento e i piani attuativi (del piano regolatore).
Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, dal ! luglio del 2003, è stato introdotto il nuovo regime del “permesso di costruire” sostitutivo della pregressa concessione urbanistico edilizia. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e subordinati a permesso di costruire:
• interventi di nuova costruzione;
• interventi di ristrutturazione urbanistica;
• interventi di ristrutturazione edilizia.
Il permesso è rilasciato al proprietario dell’immobile o chi abbia il titolo per richiederlo. La richiesta va presentata allo sportello unico per l’edilizia”, gestito delle Amministrazioni Comunali, allegata da un attestazione relativa al titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, dall’autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
Nel permesso sono indicati i termini di inizio (non superiore ad un anno dal rilascio del titolo) e quello di ultimazione dei lavori (non superiore ai tre anni dall’inizio dei lavori) e inoltre che sono prorogabili per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, e delle mole o delle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera o della natura di opere pubbliche il cui finanziamento sia diviso tra più esercizi finanziari. Le sanzioni penali previste puniscono i casi di:
• Inosservanza delle norme
• Esecuzione dei lavori in totale difformità o con assenza del permesso;
• lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio ed interventi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale.
Il dirigente o il responsabile comunale se accerta l’esecuzione dell’opera in assenza di permesso o in totale difformità da esso, ingiunge al proprietario o al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il nuovo regime introdotto dal Testo unico sull’edilizia mantiene in vigore il sistema di nullaosta ambientale introdotto il 6 giugno 2001 n. 380 e quindi la valutazione sull’impatto ambientale. Perciò le opere devono essere realizzate nell’interesse dell’ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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