SVILUPPO SOSTENIBILE
Una volta l’ambiente era considerato un tema di importanza
secondaria, appannaggio degli amanti della natura. Questa situazione
è ora radicalmente mutata. L’ambiente ci riguarda tutti
perché tocca ogni aspetto del mondo in cui viviamo e da cui dipende
la sopravvivenza della specie umana. Influenza tutte le nostre azioni,
lo stile di vita, il lavoro, i divertimenti, la salute, la sicurezza
e la qualità della vita.
Come cittadini europei tutti abbiamo interesse a proteggere e migliorare
l’ambiente attorno a noi perché ciò significa vivere
meglio. Numerosi aspetti della nostra vita quotidiana sono direttamente
legati all’ambiente: l’asma dei bambini, le inondazioni,
la congestione del traffico, il sogno di una spiaggia pulita per le
vacanze ecc.
Le attività umane influiscono sul nostro ambiente. I trasporti,
l'industria e il consumo energetico sono fonti di inquinamento. Le infrastrutture
e l'urbanizzazione in crescita perturbano o addirittura distruggono
gli ecosistemi. Il consumo sempre crescente delle risorse minaccia di
esaurirle. È quindi indispensabile integrare le considerazioni
di ordine ambientale nelle politiche europee.
L’Unione europea interviene attivamente per proteggere l’ambiente
e negli ultimi 30 anni ha moltiplicato le sue iniziative: politiche,
normative, controlli, interventi antinquinamento, ricerche sulle innovazioni
ambientali, azioni di sensibilizzazione ecc. Nel 1972 il vertice europeo
di Parigi ha dato il via al primo programma di azione a favore dell’ambiente
e alle prime direttive incentrate sulle sostanze chimiche, la qualità
dell’acqua e l’inquinamento dell’aria. La legislazione
ambientale dell’UE rispetta l’importante principio della
«sussidiarietà» ossia ogni qualvolta possibile, sono
le autorità nazionali e locali a decidere le loro priorità,
comprese quelle ambientali, e a gestire i loro interventi. I singoli
paesi da soli non riescono però a tutelare l’ambiente.
Gli uccelli e gli animali migratori non si fermano alle frontiere. I
fiumi scorrono da un paese all’altro e paesaggi unici come catene
di montagne, antiche foreste, deserti e litorali scoscesi si estendono
attraverso frontiere nazionali. I rifiuti scaricati in mare in un paese
finiscono sulla spiaggia di un altro paese e l’inquinamento o
le radiazioni di una centrale nucleare possono fare nascere bambini
deformi o avvelenare i pesci a migliaia di chilometri di distanza. A
livello mondiale l’Unione svolge un ruolo decisivo, ad esempio
esercitando pressioni sui paesi affinché essi combattano attivamente
il cambiamento climatico. Stiamo entrando in una nuova era dove i paesi
dovranno lavorare insieme per tutelare l’ambiente: l’aria
che respiriamo e l’acqua che beviamo non conoscono infatti frontiere.
L’Unione ha le risorse e la capacità di assumere un ruolo
guida per promuovere nel prossimo secolo un mondo migliore e spezzare
il vecchio legame tra crescita economica e danno ambientale.
Il principio dell'integrazione delle esigenze in materia di
ambiente nelle politiche dell'Unione è ormai una delle basi dell'azione
comunitaria in materia di ambiente.
Dal trattato di Amsterdam, lo sviluppo sostenibile è una delle
missioni dell'Unione, che annovera tra le sue priorità la garanzia
di "un elevato livello di tutela dell'ambiente". Infine, l'articolo
6 del trattato che istituisce la Comunità europea indica che
la tutela dell'ambiente deve essere integrata nella definizione e nella
messa in atto delle politiche comunitarie. La Commissione europea si
assicura pertanto che i progetti sviluppati nell'ambito della politica
regionale rispettino l'ambiente: gli Stati membri interessati devono
svolgere una valutazione dell'impatto ambientale di questi progetti.
La tutela dell'ambiente nelle regioni, di per sé, è anche
direttamente finanziata dai fondi strutturali attraverso progetti di
natura molto varia, che possono andare dallo sviluppo delle energie
rinnovabili in Germania alla gestione dei rifiuti in Spagna. Il Fondo
di coesione è specificamente destinato a progetti in materia
di trasporti e ambiente negli Stati più poveri dell'Unione. Nei
paesi dell'Europa centro-orientale, la metà dei fondi ISPA (lo
strumento per le politiche strutturali di preadesione) finanziano progetti
ambientali intesi ad aiutare i paesi candidati a rispettare le norme
ambientali in vigore nell'Unione europea. L'ISPA finanzia in particolare
la costruzione o l'ammodernamento di numerosi impianti di trattamento
delle acque reflue.Nel 2001 l’UE ha lanciato il suo sesto programma
di azione a favore dell’ambiente che stabilisce priorità
di azione, obiettivi concreti e mezzi per realizzarli entro il 2010
e individuando quindi quattro settori dove occorre intervenire con urgenza:
• cambiamento climatico;
• protezione della natura e della biodiversità;
• salute e qualità della vita;
• gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.
Il programma auspica anche interventi in sette settori chiave: protezione
del suolo, ambiente marino, uso di pesticidi, inquinamento dell’aria,
ambiente urbano, gestione delle risorse e riciclo dei rifiuti. Il programma
di azione non si limita all’aspetto legislativo. Con crescente
frequenza l’UE constata che sono i cittadini stessi, sempre più
informati a chiedere che si intervenga in materia di ambiente. L’Unione
si attiene costantemente al principio dello «sviluppo sostenibile»:
realizzare il difficile equilibrio tra protezione dell’ambiente,
progresso, economico e sviluppo sociale. L’obiettivo generale
è migliorare la qualità della vita e al tempo stesso proteggere
l’ambiente in modo che in tutto il mondo le future generazioni
possano progredire e prosperare. L’ambiente è un bene comune
e i cittadini dell’UE hanno il diritto di essere informati e consultati.
Per proteggere questo patrimonio naturale comune è necessaria
una cooperazione a livello europeo, nazionale e locale tra autorità
pubbliche, imprese, gruppi di interesse, organizzazioni non governative
(ONG) e cittadini nei loro rispettivi ruoli di lavoratori, manager,
politici, consumatori, genitori o studenti. Tutti noi possiamo contribuire
a realizzare un società attenta all’ambiente e prospera.
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Le principali cause del degrado ambientale in
Italia
Riferendoci in modo specifico all’Italia, i più
gravi danni ambientali sono determinati principalmente dalle seguenti
cause:
• Scorie industriali
• Rifiuti urbani
• Immissioni nocive nell’atmosfera, in particolare quelli
provenienti da gli autoveicoli;
• Uso indiscriminato di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura,
• Carenza di verde pubblico, aggravata dai frequenti incendi boschivi.
Dunque la soluzione di tali problemi deve essere innanzitutto affidata
alle leggi, volte ad attuare rimedi più efficaci, ma dipende
soprattutto anche dalla sensibilità e dalla corretta educazione
ambientale dei cittadini. È opportuno, infatti favorire il più
possibile l’acquisizione da parte delle persone, di stili di vita
e di abitudini compatibili con il rispetto della natura, nell’interesse
proprio e delle generazioni future.
Rimedi
Alcune possibili rimedi al degrado ambientale sono i seguenti:
• Smaltimento dei rifiuti in maniera efficace;
• Riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura;
• Tecnologie meno inquinanti nell’industrie;
• Tassazione degli agenti più inquinanti per diminuirne
l’utilizzo
Ostacoli
Mentre gli ostacoli che accentuano il problema ambientale si riferiscono:
• Complessità della natura;
• Scarsa informazione pubblica
• Sottovalutazione dei problemi;
• Operatività più sugli effetti.
La legislazione sull’ambiente
La normativa a difesa dell'ambiente è nata a cavallo
degli anni settanta, disarticolata e disorganica; tale legislazione
non ha vietato l'inquinamento ma ha delegato la pubblica amministrazione
decentrata (regioni, province, comuni) ad intervenire per limitare il
fenomeno. E' inutile dire che le pubbliche amministrazioni sono assenti
e disattente alla applicazione della legge così che la magistratura
si è trovata spesso a fronteggiare tali comportamenti omissivi,
con il risultato di affidare la salvezza dell'ambiente alla maggiore
o minore sensibilità di un giudice.
Le associazioni ambientaliste hanno dato di sicuro una svolta, spingendo
il legislatore ad interventi più drastici e a veri e propri divieti.
Quindi non esiste in Italia una legge unica che affronti organicamente
il problema della protezione dell'ambiente, considerato in passato bene
estetico. La nostra stessa Costituzione solo nell'art. 9 afferma, in
modo riduttivo, come principio fondamentale per la Repubblica "la
tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Nazione".
Solo nel 1976 la legge Merli (319/76) definisce l'ambiente "una
risorsa naturale che deve essere tutelata e conservata nell'interesse
della collettività".
La legge ha introdotto l'obbligo di depurare le acque utilizzate per
il processo industriale (scarichi di ogni tipo). Da ciò l'obbligo:
• delle Regioni di elaborare Piani di risanamento delle acque
e garantire la tutela delle falde acquifere;
• delle Province nel censire e controllare gli scarichi (anche
sotterranei);
• dei Comuni, anche attraverso Consorzi, di gestire servizi pubblici
di acquedotti e fognature.
Nel 1966 emanata - inoperante fino al 1973 - la legge antismog. che
disciplina gli impianti di riscaldamento e il funzionamento degli autoveicoli.
Nel 1985 è entrata in vigore la legge Galasso per la tutela del
paesaggio, che ampliato l’elenco dei luoghi dove vietato edificare
per il rispetto dell’ambiente naturale e del patrimonio storico
e artistico. La legge n. 431 dell’ 8 agosto costituisce la prima
normativa organica per la difesa del territorio nei suoi aspetti più
rilevanti. Detta legge sottopone a vincolo tutta una serie di ambiti,
individuati in blocco e per categorie morfologiche, considerati bellezze
naturali e degni quindi di tutela. Le categorie dei beni assoggettati
a tutela risultano talmente vaste che attraverso i piani paesistici
regionali viene interessato quasi tutto il territorio nazionale. Quindi
in base a tale legge non si può costruire, per esempio, sui terreni
forestali o boschivi, nelle zone costiere fino a una certa distanza
dalla battiglia ( la parte della spiaggia dove si infrangono le onde),
in montagna oltre i 1200 metri di altitudine per gli Appennini e oltre
i 1600 metri per le Alpi.
Nell’ anno successivo, con l’evoluzione della problematica
ambientale è stato istituito il Ministero dell’Ambiente,
la cui legge n. 349 dell’ 8 luglio ha stabilito anche il divieto
di danneggiare la natura, pena il risarcimento dei danni. Compito fondamentale
del ministero è:
• assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione
e il recupero delle condizioni ambientali della collettività
e della qualità della vita;
• conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e nazionale;
• difesa delle risorse naturali dall’inquinamento;
L’art. 18 di tale legge stabilisce inoltre che qualunque fatto
doloso o colposo in violazione di tale legge che comprometta l’ambiente
a esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo
in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento
nei confronti dello Stato. ( è comunque necessario che ci sia
stata effettiva violazione di norme e che ci sia dolo o colpa del danneggiante).
Comunque la richiesta di riparazione dei danni può essere richiesta
solo dallo Stato o da un ente pubblico territoriale (regioni, Province,
Comuni) e non da organizzazioni o soggetti diversi come i gruppi ambientalisti
o singoli cittadini.
Inoltre il decreto legislativo n. 152 dell’ 11 maggio 99, attuativo
di due direttive comunitarie, disciplina il controllo delle acque superficiali
e degli scarichi di qualsiasi tipo, abrogando la legge Merli del 1976,
che fu il primo intervento normativo in questo settore. Infatti quast’ultima
raccoglie una serie di norme per la tutela dell'inquinamento delle acque.
Questa legge si basa principalmente sulla regolamentazione delle concentrazioni
di sostanze chimiche presenti negli scarichi industriali e civili. I
valori di concentrazione per determinati parametri, contenuti nelle
tabelle allegate alla legge, costituiscono i limiti di accettabilità
a cui attenersi. Nella normativa non sono però presi in considerazione
alcuni aspetti fondamentali per garantire la tutela della qualità
delle acque, quali il carico complessivo dello scarico e la qualità
del corpo idrico ricevente. Inoltre la legge Merli regolamenta le sorgenti
puntuali d'inquinamento, ma non prende in considerazione l'inquinamento
diffuso determinato, ad esempio, dall'agricoltura.
Il decreto n. 152 impone le modalità di utilizzazione delle acque
e di attuazione degli scarichi volte a avvitare ripercussioni sulla
qualità idrica e a consentire un consumo sostenibile delle acque,
riducendo i consumi e sprechi. Tale decreto si pone come obiettivo quello
di raggiungere una qualità ambientale delle acque sufficiente
entro il 2008 e buona entro il 2016, imponendo sanzioni sia di carattere
amministrativo che penale.
Da alcuni anni in Italia inoltre, per favorire l’ adozione di
processi di produzione industriale più rispettosi per l’ambiente,
sono state adottate le tassazioni ambientali, con lo scopo di creare
uno specifico costo dell’inquinamento, imponendolo ai produttori
e ai consumatori di prodotti inquinanti affinché vengono spinti
a preferire prodotti alternativi, meno inquinanti e meno costosi.
Infine nel Marzo 1997 è stata introdotta una norma (decreto Ronchi
n. 22/1997) che si propone di limitare l’effetto inquinante dei
rifiuti urbani e di reprimere il traffico e il trattamento illecito:
infatti chi smaltisce rifiuti senza autorizzazione o li abbandona viene
punito con pene pecuniarie o detentive.
Piano regolatore.
La finalità della misura 5.02 è la riqualificazione e
il rinnovamento del tessuto edilizio ed urbanistico delle aree degradate.
A questo fine l’ordinamento giuridico interviene nell’interesse
della collettività affinché l’attività di
costruzione edifici (in questo caso attività di ripristino) si
attui in maniera il più possibile armoniosa e ordinata, senza
devastare bellezze naturali o artistiche. La Costituzione italiana del
C.C. si occupa del diritto di proprietà. “L’art.
42 della Costituzione stabilisce che la proprietà è pubblica
o privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti,. La proprietà privata puo essere, nei casi previsti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse
generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione
legittima e i diritti dello Stato sulle eredità”.
Il C.C. determina il contenuto del diritto di proprietà e i limiti
che il proprietario di un bene incontra nell’esercizio del suo
diritto, che è tenuto a rispettare, limiti che sono posti, alcuni
nell’interesse di altri soggetti privati (per esempio le norme
che regolano i rapporti di vicinato) altro nell’interesse di tutta
la collettività in quanto la proprietà assolve anche la
funzione sociale. La disciplina relativa alla proprietà si inquadra
all’interno di questo contesto normativo.
Va sotto il nome di urbanistica quella materia che studia i diversi
modi con cui lo stato, le Regioni e i Comuni possono intervenire per
regolamentare l’attività di edificazione da parte dei privati
e degli enti pubblici. Al riguardo la normativa generale è contenuta
in una serie di leggi statali, tra cui la più importante la legge
del 28/01/1977 n. 10. Comunque in questo settore, è il recente
testo Unico sull’edilizia che costituisce la principale base normativa
in materia. In campo urbanistico molto importante è l’intervento
comunale. Ogni comune deve dotarsi di un piano regolatore, cioè
di un progetto che tendo conto della situazione del comune ne preveda
lo sviluppo futuro, determinando in quali aree debbono essere fatti
gli interventi dei privati o della Pubblica Amministrazione, quali zone
destinate al verde pubblico, quali risanate, quali destinate a insediamenti
produttivi. Nel Piano regolatore vengono stabiliti quanti metri cubi
possono essere edificati per ogni metro quadro di terreno. Inoltre la
legge stabilisce gli elementi che devono caratterizzare i piani:
• La localizzazione, in cui vengono determinate aree sede di opere
e impianti;
• La zonizzazione, cioè la divisione del territorio comunale
in zone, definendo il centro storico, zona di completamento e di espansione.
• Ricognizione del patrimonio urbanistico edilizio da recuperare,
attraverso interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico;
• Ricognizione e tutela del patrimonio culturale e ambientale.
• Norme per l’attuazione del piano, norme di attuazione
urbanistico-edilizie.
Il piano regolatore rientra nella cosiddetta “Pianificazione urbanistica”
disciplinata dalla legge n. 17/1942, che stabilisce i piani territoriali
di coordinamento e i piani attuativi (del piano regolatore).
Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, dal
! luglio del 2003, è stato introdotto il nuovo regime del “permesso
di costruire” sostitutivo della pregressa concessione urbanistico
edilizia. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e subordinati a permesso di costruire:
• interventi di nuova costruzione;
• interventi di ristrutturazione urbanistica;
• interventi di ristrutturazione edilizia.
Il permesso è rilasciato al proprietario dell’immobile
o chi abbia il titolo per richiederlo. La richiesta va presentata allo
sportello unico per l’edilizia”, gestito delle Amministrazioni
Comunali, allegata da un attestazione relativa al titolo di legittimazione,
degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, dall’autocertificazione
di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
Nel permesso sono indicati i termini di inizio (non superiore ad un
anno dal rilascio del titolo) e quello di ultimazione dei lavori (non
superiore ai tre anni dall’inizio dei lavori) e inoltre che sono
prorogabili per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso, e delle mole o delle caratteristiche tecnico-costruttive
dell’opera o della natura di opere pubbliche il cui finanziamento
sia diviso tra più esercizi finanziari. Le sanzioni penali previste
puniscono i casi di:
• Inosservanza delle norme
• Esecuzione dei lavori in totale difformità o con assenza
del permesso;
• lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio ed interventi
in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale.
Il dirigente o il responsabile comunale se accerta l’esecuzione
dell’opera in assenza di permesso o in totale difformità
da esso, ingiunge al proprietario o al responsabile dell’abuso
la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il nuovo regime introdotto dal Testo unico sull’edilizia mantiene
in vigore il sistema di nullaosta ambientale introdotto il 6 giugno
2001 n. 380 e quindi la valutazione sull’impatto ambientale. Perciò
le opere devono essere realizzate nell’interesse dell’ambiente. |
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